Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2173 del R.G.A.C. per l'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento, promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), difeso dall'avv. Salvatore Francesco Riverso;
C.F._1
opponente contro
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
opposto e
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
opposta contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
07.10.2011, contenente l'invito a pagare la somma di euro 2.774,20, a titolo di contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli per il secondo trimestre anno
2010 e relative sanzioni civili. Ha eccepito la prescrizione del credito contributivo successivamente alla formazione del titolo non opposto.
Si è costituito in giudizio l' resistendo alla domanda, mentre l' CP_1 [...]
, pur ritualmente citata, è rimasta contumace. Controparte_2
Il ricorso è fondato.
L'opposizione all'intimazione di pagamento, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, è ammissibile dinanzi al giudice ordinario, poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46/1999, tale essendo quello volto a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto di credito.
E se è vero che il decorso del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito, comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione, è altresì vero che, qualora nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso va rilevato d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Nella specie, dopo la notifica dell'avviso di addebito n. 3302011200028904000, eseguita il 07.10.2011, l'agente della riscossione non ha posto in essere, nei confronti di parte opponente, atti conservativi e/o esecutivi, né solleciti di pagamento che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione, lasciando decorrere oltre un quinquennio prima di notificarle, in data 26.09.2023, l'intimazione di pagamento contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio.
2 Al riguardo, si osserva che il credito contributivo in esame non risulta estinto pur considerando il periodo di sospensione legale della prescrizione per complessivi giorni 311, ai sensi degli artt. 37 D. L. n. 18/2020 e 11 D. L. n. 183/2020 (secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi nei periodi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni).
Inoltre, appare generica la richiesta, avanzata dall' , di attivazione dei poteri CP_1 officiosi del giudice, ex art. 421 c.p.c., attraverso l'ordine all' Controparte_2
“di produrre tutti gli atti di diffida, messa in mora, esecutivi o
[...] prodromici all'esecuzione posti in essere con riferimento all'ava n.
3302011200028904000, ivi comprese le istanze di dilazione ed i pagamenti parziali”. Sul punto, è vero che, per la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sez. VI –
07.06.2018, n. 14755, richiamata dall'Istituto), l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configuri come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata dal giudice del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421, co. 2, c.p.c., soprattutto nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore: tuttavia, la
Cassazione precisa che ciò vale con il limite dell'avvenuta allegazione dei fatti, vale a dire con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto interruttivo della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione. Ed un fatto interruttivo di tal genere manca nel caso concreto, tanto è vero che non è stato neppure allegato dall' resistente, la cui richiesta si palesa, dunque, come meramente CP_1
esplorativa.
Né potrebbe sostenersi che la definitività dell'avviso di addebito non opposto muta il regime di prescrizione del credito iscritto al ruolo, assoggettandolo ad un termine di prescrizione decennale: l'equiparazione con quanto accade con i crediti previdenziali riconosciuti in pronunce giudiziali definitive non è pertinente, atteso
3 che l'art. 2953 c.c. opera solo con riferimento alle pronunce giudiziali di condanna, come oramai statuito dal consolidato indirizzo ermeneutico del giudice di legittimità.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la prescrizione del credito contestato dall'opponente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso.
Conseguentemente, l'avviso di addebito mediante il quale quel credito era stato azionato deve essere annullato.
L'estraneità dell' alle vicende successive alla emissione dell'avviso di CP_1
addebito che, nella specie, hanno determinato la prescrizione del credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra l'Istituto previdenziale e la parte ricorrente. Esse vanno invece poste a carico del concessionario della riscossione in base alla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia dell'
[...]
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_2
1) dichiara prescritto il credito per contributi previdenziali , oggetto CP_1
dell'avviso di addebito n. n. 3302011200028904000 e, per l'effetto, annulla detto titolo;
2) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed;
CP_1
3) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le Controparte_2 spese del giudizio, che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 1.500,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 16.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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