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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De ON, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 10.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.3.2025, 30.3.2025, 3.4.2025, 5.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1053/2024 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall' ocura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Osimo, via Verdi n. 15, con indicazione dei recapiti per comunicazioni all'indirizzo pec
Email_1
RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'Avv. Mazzaferri giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio Legale dell' in CP_1
Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dei recapiti per comunicazioni all'indirizzo pec t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a seguito di intimazione di pagamento n. 003 2022 9001132117/000 e n. 003 2023 90066391 14/000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente, dopo aver adito la Commissione tributaria che aveva parzialmente declinato la propria giurisdizione, oppone l'intimazione di pagamento n. 003 2022 9001132117/000 con riferimento agli atti n. 00320190005135828502, n.
1 30320160001261313503, n. 30320160002538342502, n. 30320160002749616502, n. 30320170000116277502 nonché l'intimazione di pagamento n. 003 2023 90066391 14/000 con riferimento agli atti n. 003 2019 0005135828502; n. 303 2016 0001213803502; n. 303 2016 0001261313503; n. 303 2016 0002538342502; n. 303 2016 0002749616502 e n. 303 2017 0000116277502. Sostiene di non essere più socia della Parte_2 cancellata dal registro delle imprese dal 2020, aven
[...] quote nel 2016. Eccepisce, altresì, la prescrizione dei crediti vantati nei titoli stragiudiziali indicati. Si costituisce e resiste in giudizio l' rilevando il mancato deposito di CP_1 alcuni degli atti indicati in ricorso, dività dell'opposizione ove le intimazioni opposte fossero il primo atto con cui il debito è stato conosciuto dalla ricorrente, la carenza di legittimazione passiva per l'ava n. 00320190005135828502 non notificato dall' Sostiene che la ricorrente CP_1 risponde dei debiti vantati in quanto socia ocietà di persone all'epoca dell'insorgere del credito previdenziale e che la prescrizione era stata interrotta dalle notifiche di cui dava atto la stessa ricorrente, tenuto conto anche della normativa emergenziale sul punto. Evidenzia che si tratta di avvisi di addebito o cartelle esattoriali che non risultavano opposti nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999, divenuti, dunque, definitivi. La causa veniva discussa previo consenso delle parti con sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Qualificazione della domanda e tardività dell'opposizione. L'azione proposta avverso l'intimazione di pagamento e gli atti ad essa presupposti va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dovendo rilevarsi che la ricorrente non contesta che i titoli stragiudiziali, presupposto dell'intimazione di pagamento, siano stati notificati alla società debitrice, così come non è contestato che essi non siano stati opposti, sicché il titolo stragiudiziale si è legittimamente formato con conseguente possibilità per i debitori di contestare la fondatezza della pretesa mediante opposizione all'esecuzione. Non prevedendo, pertanto, l'art. 615 c.p.c. alcun termine per la proposizione dell'azione giudiziale, questa non può ritenersi tardiva.
3. Difetto di legittimazione passiva dell Occorre rilevare che i due atti di CP_1 intimazione indicati nel ricorso introd fanno riferimento per lo più ai medesimi atti presupposti. In particolare, entrambi richiamano gli avvisi di addebito n. 303 2016 0001261313503, n. 303 2016 0002538342502, n. 303 2016 0002749616502, n. 303 2017 0000116277502, emessi per crediti ed CP_1 espressamente impugnati nel presente giudizio. La differenza di e indicate nelle due intimazioni si spiega per il maturare per decorso del tempo di interessi e somme aggiuntive. Risultano, poi, impugnati con riferimento ad entrambe le intimazioni la cartella n. 00320190005135828502, che però riguarda un credito della per la quale dunque l' è carente di Controparte_2 CP_1
2 legittimazione passiva;
nonché con riferimento alla seconda intimazione l'avviso di addebito n. 303 2016 0001213803502 che invece attiene a pretese vantate dall' CP_1
Ne deriva che va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alla cartella esattoriale n. 00320190005135828502. CP_1 sponsabilità del socio di società di persone. La ricorrente è stata socia della Professional Service di LI EL & C. s.n.c. (poi trasformata in data 12.1.2017 in doc. 5 Controparte_3 fascicolo rico (doc. 6 fascicolo ricorrente), sicché ai sensi dell'art. 2291 c.c. risponde in solido con la società per i debiti sorti nel periodo in cui ha ricoperto la qualifica di socio. Gli avvisi di addebito indicati negli atti di intimazione per cui è causa riguardano crediti contributivi dell' maturati tra il settembre 2015 e il CP_1 dicembre 2016, dunque inerenti al o in cui la aveva la qualifica di Pt_1 socio della società di persone. A nulla rilevano le vicende societarie di trasformazione allegate in atti, in quanto verificatesi a distanza di diversi anni dalla cessione delle quote, allorquando il debito in capo alla era già sorto ed era già stato notificato Pt_1 alla società obbligata in solid e si vedrà nel paragrafo seguente, legittimando l' ad agire nei confronti dell'odierna ricorrente. CP_1
5. Eccezio rescrizione del diritto. Pacifico essendo che nel caso di specie il termine prescrizionale applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 legge 335/1995, va rilevato che, a fronte di una chiara allegazione nella memoria dell' delle date di notifica dei vari avvisi di addebito con CP_1 deposito di docum ne allegata e richiamata, alcuna contestazione è stata mossa dalla ricorrente, sicché deve ritenersi che sia pacifico che tutti gli avvisi di addebito siano stati notificati alla società Professional Service s.n.c., poi divenuta presso la casella di posta elettronica Parte_2 certificata le 2017, senza che vi sia stata alcuna impugnazione da parte della società, sicché il termine di prescrizione quinquennale scadeva tra il luglio 2021 e l'aprile 2022. Su tale termine ha senza dubbio inciso la normativa emergenziale per fare fronte alla pandemia Covid 19, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione, nonché dei termini per il versamento dei contributi. Sul punto è esaustiva la circolare n. 126 del 10 agosto 2021 che CP_1 ricostruisce le norme in materia specifica di sospensione dei termini per il versamento dei contributi che si sono succedute nel tempo (art. 37 comma 2 DL 18/2020 che ha previsto la sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e l'art. 11 comma 9 DL 183/2020 che ha previsto la sospensione dal 31.12.2020 al
30.6.2021) e dà atto dell'esistenza di una sospensione dei termini prescrizionali nel periodo 23.2.2020-30.6.2020 (129 giorni) e di altra sospensione nel periodo
31.12.2020-30.6.2021 (182 giorni) con una soluzione di continuità nel periodo intermedio. Nella propria memoria di costituzione l' invoca, altresì, l'art. 67 DL CP_1
3 18/2020 rubricato “sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori”, che prevede una sospensione di 85 giorni dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, poi prorogati sino al 31 agosto 2021. Al riguardo, si ritiene che la norma attenga ai termini relativi all'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli enti impositori e dunque alla materia strettamente tributaria. In ogni caso, anche a voler ritenere che l'art. 67 sia disposizione di carattere generale riguardante anche l'ambito contributivo, va rilevato che i termini per il versamento dei contributi sono disciplinati da specifica disposizione dello stesso testo normativo, l'art. 37 già citato, destinata a prevalere in quanto norma speciale rispetto ad una disciplina di carattere generale. Ne deriva che l'unica disposizione normativa applicabile al caso di specie è il disposto dell'art. 37 DL 18/2020 e dell'art. 11 comma 9 DL 183/2020, con conseguente proroga del termine prescrizionale di 311 giorni. Si aggiunga che l'interruzione della prescrizione con notifica del debito vantato nei confronti della società in nome collettivo, obbligata in solido con il socio, interrompe la prescrizione nei confronti anche del socio per espresso disposto dell'art. 1310 c.c. Va rilevato che le notifiche prodotte dalla convenuta riguardano avvisi di addebito emessi nei confronti della società, che si riferiscono al medesimo periodo e hanno lo stesso numero identificativo di quelli indicati nell'atto di intimazione a differenza delle ultime tre cifre che connotano il titolo emesso nei confronti dell'obbligato in solido, come si evince dalla relazione sulla posizione debitoria versata in atti al documento 6 del fascicolo di parte resistente e non oggetto di contestazione. Pertanto, a decorrere dalla notifica degli avvisi di addebito, i termini prescrizionali scadevano nelle seguenti date:
- n 303 2016 00012613 13 000 (corrispondente alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 303 2016 00012613 13 503), notificato in data 1.7.2016 con scadenza del termine di prescrizione in data 1.7.2021, prorogato per la normativa emergenziale sino al 8.5.2022;
- 303 2016 00025383 42 000 (corrispondente alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 303 2016 00025383 42 502), notificato in data 4.12.2016 con scadenza del termine di prescrizione in data 4.12.2021, prorogato per la normativa emergenziale sino al 11.10.2022;
- 303 2016 00027496 16 000 (corrispondente alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 303 2016 00027496 16 502), notificato in data 14.12.2016 con scadenza del termine di prescrizione in data 14.12.2021, prorogato per la normativa emergenziale sino al 21.10.2022;
- 303 2017 00001162 77 000 (corrispondente alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 303 2017 00001162 77 502), notificato in data 12.4.2017 con scadenza del termine di prescrizione in data
4 12.4.2022, prorogato per la normativa emergenziale sino al 17.2.2023;
- 303 2016 00012138 03 000 (corrispondente alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 303 2016 00012138 03 502), notificato in data 29.6.2016 con scadenza del termine di prescrizione in data 29.6.2021, prorogato per la normativa emergenziale sino al 6.5.2022. Il primo atto di intimazione impugnato nel presente giudizio è quello connotato dal n. 003 2022 9001132117/000, di cui non si ha prova della notifica come ammesso dallo stesso ma che risulta impugnato con CP_1 ricorso depositato il 9.7.2022 co evince dalla pronuncia della Commissione di giustizia tributaria di primo grado, sicché sicuramente a tale data era stato notificato alla società. Tale atto interrompe il termine di prescrizione quinquennale con riferimento agli avvisi di addebito n. 303 2016 00025383 42 502, n. 303 2016 00027496 16 502, n. 303 2017 00001162 77 502, dovendo ritenersi prescritte le somme richieste con l'avviso di addebito n. 303 2016 00012613 13 503. Va poi rilevato che l'avviso di addebito n. 303 2016 00012138 03 502 non è richiamato nell'intimazione di pagamento del 2022, ma compare unicamente in quella del 2023 notificata successivamente, sicché anche per tale avviso di addebito a maggior ragione il termine prescrizionale è maturato. Ne deriva che il ricorso va accolto limitatamente alle somme pretese con gli avvisi di addebito n. 303 2016 00012613 13 503 e n. 303 2016 00012138 03 502 per intervenuta prescrizione, confermando per il resto la legittimità delle intimazioni di pagamento impugnate.
6. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento CP_1 alla cartella n. 00320190005135828502;
2) In parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritta la pretesa vantata negli avvisi di addebito n. 303 2016 00012613 13 503 e n. 303 2016 00012138 03 502;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 14.04.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sino al 10.04.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De ON) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De ON, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 10.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.3.2025, 30.3.2025, 3.4.2025, 5.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1053/2024 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall' ocura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Osimo, via Verdi n. 15, con indicazione dei recapiti per comunicazioni all'indirizzo pec
Email_1
RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'Avv. Mazzaferri giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio Legale dell' in CP_1
Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dei recapiti per comunicazioni all'indirizzo pec t;
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a seguito di intimazione di pagamento n. 003 2022 9001132117/000 e n. 003 2023 90066391 14/000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente, dopo aver adito la Commissione tributaria che aveva parzialmente declinato la propria giurisdizione, oppone l'intimazione di pagamento n. 003 2022 9001132117/000 con riferimento agli atti n. 00320190005135828502, n.
1 30320160001261313503, n. 30320160002538342502, n. 30320160002749616502, n. 30320170000116277502 nonché l'intimazione di pagamento n. 003 2023 90066391 14/000 con riferimento agli atti n. 003 2019 0005135828502; n. 303 2016 0001213803502; n. 303 2016 0001261313503; n. 303 2016 0002538342502; n. 303 2016 0002749616502 e n. 303 2017 0000116277502. Sostiene di non essere più socia della Parte_2 cancellata dal registro delle imprese dal 2020, aven
[...] quote nel 2016. Eccepisce, altresì, la prescrizione dei crediti vantati nei titoli stragiudiziali indicati. Si costituisce e resiste in giudizio l' rilevando il mancato deposito di CP_1 alcuni degli atti indicati in ricorso, dività dell'opposizione ove le intimazioni opposte fossero il primo atto con cui il debito è stato conosciuto dalla ricorrente, la carenza di legittimazione passiva per l'ava n. 00320190005135828502 non notificato dall' Sostiene che la ricorrente CP_1 risponde dei debiti vantati in quanto socia ocietà di persone all'epoca dell'insorgere del credito previdenziale e che la prescrizione era stata interrotta dalle notifiche di cui dava atto la stessa ricorrente, tenuto conto anche della normativa emergenziale sul punto. Evidenzia che si tratta di avvisi di addebito o cartelle esattoriali che non risultavano opposti nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999, divenuti, dunque, definitivi. La causa veniva discussa previo consenso delle parti con sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Qualificazione della domanda e tardività dell'opposizione. L'azione proposta avverso l'intimazione di pagamento e gli atti ad essa presupposti va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dovendo rilevarsi che la ricorrente non contesta che i titoli stragiudiziali, presupposto dell'intimazione di pagamento, siano stati notificati alla società debitrice, così come non è contestato che essi non siano stati opposti, sicché il titolo stragiudiziale si è legittimamente formato con conseguente possibilità per i debitori di contestare la fondatezza della pretesa mediante opposizione all'esecuzione. Non prevedendo, pertanto, l'art. 615 c.p.c. alcun termine per la proposizione dell'azione giudiziale, questa non può ritenersi tardiva.
3. Difetto di legittimazione passiva dell Occorre rilevare che i due atti di CP_1 intimazione indicati nel ricorso introd fanno riferimento per lo più ai medesimi atti presupposti. In particolare, entrambi richiamano gli avvisi di addebito n. 303 2016 0001261313503, n. 303 2016 0002538342502, n. 303 2016 0002749616502, n. 303 2017 0000116277502, emessi per crediti ed CP_1 espressamente impugnati nel presente giudizio. La differenza di e indicate nelle due intimazioni si spiega per il maturare per decorso del tempo di interessi e somme aggiuntive. Risultano, poi, impugnati con riferimento ad entrambe le intimazioni la cartella n. 00320190005135828502, che però riguarda un credito della per la quale dunque l' è carente di Controparte_2 CP_1
2 legittimazione passiva;
nonché con riferimento alla seconda intimazione l'avviso di addebito n. 303 2016 0001213803502 che invece attiene a pretese vantate dall' CP_1
Ne deriva che va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alla cartella esattoriale n. 00320190005135828502. CP_1 sponsabilità del socio di società di persone. La ricorrente è stata socia della Professional Service di LI EL & C. s.n.c. (poi trasformata in data 12.1.2017 in doc. 5 Controparte_3 fascicolo rico (doc. 6 fascicolo ricorrente), sicché ai sensi dell'art. 2291 c.c. risponde in solido con la società per i debiti sorti nel periodo in cui ha ricoperto la qualifica di socio. Gli avvisi di addebito indicati negli atti di intimazione per cui è causa riguardano crediti contributivi dell' maturati tra il settembre 2015 e il CP_1 dicembre 2016, dunque inerenti al o in cui la aveva la qualifica di Pt_1 socio della società di persone. A nulla rilevano le vicende societarie di trasformazione allegate in atti, in quanto verificatesi a distanza di diversi anni dalla cessione delle quote, allorquando il debito in capo alla era già sorto ed era già stato notificato Pt_1 alla società obbligata in solid e si vedrà nel paragrafo seguente, legittimando l' ad agire nei confronti dell'odierna ricorrente. CP_1
5. Eccezio rescrizione del diritto. Pacifico essendo che nel caso di specie il termine prescrizionale applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 legge 335/1995, va rilevato che, a fronte di una chiara allegazione nella memoria dell' delle date di notifica dei vari avvisi di addebito con CP_1 deposito di docum ne allegata e richiamata, alcuna contestazione è stata mossa dalla ricorrente, sicché deve ritenersi che sia pacifico che tutti gli avvisi di addebito siano stati notificati alla società Professional Service s.n.c., poi divenuta presso la casella di posta elettronica Parte_2 certificata le 2017, senza che vi sia stata alcuna impugnazione da parte della società, sicché il termine di prescrizione quinquennale scadeva tra il luglio 2021 e l'aprile 2022. Su tale termine ha senza dubbio inciso la normativa emergenziale per fare fronte alla pandemia Covid 19, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione, nonché dei termini per il versamento dei contributi. Sul punto è esaustiva la circolare n. 126 del 10 agosto 2021 che CP_1 ricostruisce le norme in materia specifica di sospensione dei termini per il versamento dei contributi che si sono succedute nel tempo (art. 37 comma 2 DL 18/2020 che ha previsto la sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e l'art. 11 comma 9 DL 183/2020 che ha previsto la sospensione dal 31.12.2020 al
30.6.2021) e dà atto dell'esistenza di una sospensione dei termini prescrizionali nel periodo 23.2.2020-30.6.2020 (129 giorni) e di altra sospensione nel periodo
31.12.2020-30.6.2021 (182 giorni) con una soluzione di continuità nel periodo intermedio. Nella propria memoria di costituzione l' invoca, altresì, l'art. 67 DL CP_1
3 18/2020 rubricato “sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori”, che prevede una sospensione di 85 giorni dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, poi prorogati sino al 31 agosto 2021. Al riguardo, si ritiene che la norma attenga ai termini relativi all'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli enti impositori e dunque alla materia strettamente tributaria. In ogni caso, anche a voler ritenere che l'art. 67 sia disposizione di carattere generale riguardante anche l'ambito contributivo, va rilevato che i termini per il versamento dei contributi sono disciplinati da specifica disposizione dello stesso testo normativo, l'art. 37 già citato, destinata a prevalere in quanto norma speciale rispetto ad una disciplina di carattere generale. Ne deriva che l'unica disposizione normativa applicabile al caso di specie è il disposto dell'art. 37 DL 18/2020 e dell'art. 11 comma 9 DL 183/2020, con conseguente proroga del termine prescrizionale di 311 giorni. Si aggiunga che l'interruzione della prescrizione con notifica del debito vantato nei confronti della società in nome collettivo, obbligata in solido con il socio, interrompe la prescrizione nei confronti anche del socio per espresso disposto dell'art. 1310 c.c. Va rilevato che le notifiche prodotte dalla convenuta riguardano avvisi di addebito emessi nei confronti della società, che si riferiscono al medesimo periodo e hanno lo stesso numero identificativo di quelli indicati nell'atto di intimazione a differenza delle ultime tre cifre che connotano il titolo emesso nei confronti dell'obbligato in solido, come si evince dalla relazione sulla posizione debitoria versata in atti al documento 6 del fascicolo di parte resistente e non oggetto di contestazione. Pertanto, a decorrere dalla notifica degli avvisi di addebito, i termini prescrizionali scadevano nelle seguenti date:
- n 303 2016 00012613 13 000 (corrispondente alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 303 2016 00012613 13 503), notificato in data 1.7.2016 con scadenza del termine di prescrizione in data 1.7.2021, prorogato per la normativa emergenziale sino al 8.5.2022;
- 303 2016 00025383 42 000 (corrispondente alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 303 2016 00025383 42 502), notificato in data 4.12.2016 con scadenza del termine di prescrizione in data 4.12.2021, prorogato per la normativa emergenziale sino al 11.10.2022;
- 303 2016 00027496 16 000 (corrispondente alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 303 2016 00027496 16 502), notificato in data 14.12.2016 con scadenza del termine di prescrizione in data 14.12.2021, prorogato per la normativa emergenziale sino al 21.10.2022;
- 303 2017 00001162 77 000 (corrispondente alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 303 2017 00001162 77 502), notificato in data 12.4.2017 con scadenza del termine di prescrizione in data
4 12.4.2022, prorogato per la normativa emergenziale sino al 17.2.2023;
- 303 2016 00012138 03 000 (corrispondente alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 303 2016 00012138 03 502), notificato in data 29.6.2016 con scadenza del termine di prescrizione in data 29.6.2021, prorogato per la normativa emergenziale sino al 6.5.2022. Il primo atto di intimazione impugnato nel presente giudizio è quello connotato dal n. 003 2022 9001132117/000, di cui non si ha prova della notifica come ammesso dallo stesso ma che risulta impugnato con CP_1 ricorso depositato il 9.7.2022 co evince dalla pronuncia della Commissione di giustizia tributaria di primo grado, sicché sicuramente a tale data era stato notificato alla società. Tale atto interrompe il termine di prescrizione quinquennale con riferimento agli avvisi di addebito n. 303 2016 00025383 42 502, n. 303 2016 00027496 16 502, n. 303 2017 00001162 77 502, dovendo ritenersi prescritte le somme richieste con l'avviso di addebito n. 303 2016 00012613 13 503. Va poi rilevato che l'avviso di addebito n. 303 2016 00012138 03 502 non è richiamato nell'intimazione di pagamento del 2022, ma compare unicamente in quella del 2023 notificata successivamente, sicché anche per tale avviso di addebito a maggior ragione il termine prescrizionale è maturato. Ne deriva che il ricorso va accolto limitatamente alle somme pretese con gli avvisi di addebito n. 303 2016 00012613 13 503 e n. 303 2016 00012138 03 502 per intervenuta prescrizione, confermando per il resto la legittimità delle intimazioni di pagamento impugnate.
6. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Il parziale accoglimento del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento CP_1 alla cartella n. 00320190005135828502;
2) In parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritta la pretesa vantata negli avvisi di addebito n. 303 2016 00012613 13 503 e n. 303 2016 00012138 03 502;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 14.04.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sino al 10.04.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De ON) (Atto sottoscritto digitalmente)
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