Articolo 18 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
Articolo 17Articolo 19
Versione
12 aprile 1987
Art. 18. 1. I nuovi organi della Scuola sono istituti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'istituzione dei nuovi organi restano in carica gli organi esistenti.
Entrata in vigore il 12 aprile 1987