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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa VA TI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1240/2025 R.G., promossa da
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso, Anna Muraca e
AC PA ed elettivamente domiciliata in alla Via Vinicio Cortese n. 25 presso Parte_1 Cont l'Ufficio Legale dell' come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano alla Controparte_2 C.F._1
Via Giulio e Corrado Venini n. 14/d presso lo studio dell'Avv. Maria Spanò, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2025 l' proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_2 precetto notificato il 30.06.2025, con il quale aveva intimato il pagamento della Controparte_2 complessiva somma di € 921.478,34, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino al saldo, in forza della sentenza n. 38/2023 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme e pubblicata il
6.09.2024, chiedendo che - previa sospensione dell'efficacia del titolo - venisse dichiarata la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della domanda deduceva, innanzitutto, la violazione dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997 e s.m.i., evidenziando che il titolo esecutivo non era stato preventivamente notificato e/o che nel precetto non era stata indicata la data di notifica della sentenza e pagina 1 di 5 che, in ogni caso, l'atto di precetto era stato notificato senza il rispetto del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;
deduceva, inoltre, l'inidoneità del titolo ai fini dell'esecuzione forzata, posto che la sentenza n. 38/2023 conteneva una condanna generica tale da non consentire, allo stato, alla parte opposta di effettuare alcuna quantificazione della posta risarcitoria, e che sia nell'atto di precetto sia nel prospetto di calcolo allegato non erano stati individuati gli istituti contrattuali sottesi alle componenti della retribuzione richiesti;
contestava, inoltre, la congruità dell'ingente ammontare delle somme riportate nell'atto di precetto, precisando che alcuna somma poteva essere richiesta a titolo di retribuzione di risultato in quanto mai riconosciuta in sentenza e che l'importo spettante a titolo di indennità di esclusività (che l'opposta aveva già percepito) era fisso e collegato all'anzianità di servizio e non alla tipologia di incarico, sicché non era configurabile alcuna differenza retributiva in favore della dirigente a tale titolo;
quanto agli importi richiesti a titolo di retribuzione di posizione minima unificata e di retribuzione di posizione variabile aziendale, deduceva che la controparte non aveva indicato le norme contrattuali di riferimento né le delibere aziendali di graduazione delle funzioni e che, pertanto, non era dato comprendere quali criteri di quantificazione fossero stati applicati;
infine, contestava i criteri di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio contestava la fondatezza dell'opposizione e, in Controparte_2 particolare, dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, spiegando domanda provvisionale ex art. 278 c.p.c. al fine di ottenere la condanna al pagamento di una somma pari alla metà di quella precettata.
All'odierna udienza l' reiterava i motivi posti a fondamento dell'opposizione, Parte_2 chiedendo che venisse dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto;
nessuno compariva per la parte opposta.
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Va, innanzitutto, accolta la doglianza avente ad oggetto la violazione dell'art. 14, comma 1 del D.L. n.
669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, il quale, nella sua attuale formulazione, testualmente recita:
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Controparte_3
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi
[...] arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto.”.
Come correttamente sostenuto dall'odierna opponente, l' Pt_1 Parte_1 rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni che possono beneficiare dello “spatium deliberandi” previsto dalla disposizione citata per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, trattandosi di un ente pubblico non economico.
A detta qualificazione giuridica è pervenuta la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “le hanno natura giuridica di enti pubblici non Parte_3 economici, con la conseguenza che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, pagina 2 di 5 conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.” (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 36856 del 26.11.2021).
Tale orientamento è stato recepito sia dalla locale giurisprudenza di merito (si vedano i precedenti giurisprudenziali allegati dall' all'atto di opposizione e, in particolare, la sentenza n. Parte_2
528/2023 del 17.05.2023 della Corte di Appello di Catanzaro), sia dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 9935/2023 del 31.10.2023.
Ritenuta, pertanto, l'applicabilità dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996 nell'ipotesi in cui l'ente debitore sia un' , deve essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto in Parte_1 quanto la sentenza n. 38/2023 è stata notificata in data 30.06.2025 contestualmente all'atto di precetto impugnato, non potendosi attribuire rilievo “sostitutivo” alla comunicazione della sentenza effettuata dalla cancelleria.
Per completezza di motivazione, si ritiene opportuno affrontare l'ulteriore questione controversa che attiene alla possibilità di riconoscere al titolo esecutivo notificato il valore di titolo azionabile: l'
[...]
sostiene, infatti, trattarsi di sentenza di condanna generica, che non contiene alcun elemento Parte_2
o dato atto a consentire, con un mero calcolo aritmetico, la quantificazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.
Secondo un primo orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice può compiere nei confronti della sentenza esecutiva ex art. 431 cod. proc. civ., posta alla base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, e tale interpretazione è incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti del provvedimento esaminato e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 13811 del 31.05.2013; in senso conforme Cass. Sez. Lav. n. 9693 del 23.04.2009, nella cui motivazione si legge: “(..) Non v'è dubbio, allora, che, ai fini di considerare liquido il credito per cui si procede, il ricorso ad elementi non desumibili dal titolo esecutivo, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, si pone in contrasto con gli esposti e pressoché pacifici principi concernenti il processo esecutivo. Né a tale soluzione può opporsi che la questione andrebbe, comunque, risolta non su un piano di valutazione formale del titolo esecutivo, ma in base ad una interpretazione dello stesso, la quale - come è noto - ha condotto la giurisprudenza ad offrire soluzioni assai articolate;
ed invero, che il titolo esecutivo sia suscettibile di interpretazione è fuori di dubbio, ma ciò che invece non appare condivisibile è la possibilità di un superamento del significato del titolo con l'integrazione di esso mediante elementi estranei al titolo stesso”). pagina 3 di 5 Alla stregua dell'interpretazione più estensiva espressa dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 11066 del 2.07.2012, “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.”.
E' stato, inoltre, affermato che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (cfr. Cass. Sez. 3, n. 23159 del 31.10.2014 e in senso conforme Cass. Sez. Lav. n.
19641 dell'1.10.2015).
Venendo al caso di specie, si rileva che il titolo notificato al debitore è privo dell'esatta indicazione dell'entità del credito riconosciuto in quanto l è stata condannata al risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale subito dalla ricorrente, odierna opposta, pari alla differenza tra il trattamento economico spettante a titolo di retribuzione di posizione minima unificata, retribuzione di posizione variabile aziendale ed indennità di esclusività, in ragione delle funzioni di fatto espletate (ovvero, quelle di responsabile di struttura semplice di NPI dal mese di novembre 2004 al 15.09.2021), rispetto a quello già percepito per le medesime causali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
Ciò posto, nell'atto di precetto e nel prospetto di calcolo allegato non sono stati specificati i parametri contrattuali di riferimento, né gli importi che la ricorrente ha già percepito per le causali espressamente indicate nel relativo capo della sentenza, sicché la correttezza della quantificazione operata dalla parte opposta non risulta verificabile in questa sede, se non mediante l'espletamento di una consulenza tecnica contabile, la cui ammissione non farebbe che confermare l'insussistenza dei requisiti del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474 c.p.c.
Si evidenzia, infine, che nel prospetto di calcolo allegato è stata inserita anche la “retribuzione di risultato”, che non è stata riconosciuta nella sentenza n. 38/2023 quale voce retributiva da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno patrimoniale, senza contare che, anche in tal caso, l'individuazione delle somme riportate nel prospetto è sganciata dal parametro contrattuale di riferimento e da ogni altro criterio previsto a livello aziendale.
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione proposta dall è fondata e merita Parte_2 accoglimento con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto.
pagina 4 di 5 Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, tenuto conto della controvertibilità delle questioni esaminate e della complessità della vicenda, le medesime possono essere compensate nella misura della metà, condannando al pagamento della restante metà, liquidata come Controparte_2 da dispositivo in ragione del valore dichiarato della causa (determinato ai sensi dell'art. 6 del D.M. n.
55/2014 e s.m.i.) e della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 30.06.2025;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà, condannando l'opposta al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 9.355,75 per compensi professionali e spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge se dovuti.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa VA TI
pagina 5 di 5
La Dott.ssa VA TI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1240/2025 R.G., promossa da
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso, Anna Muraca e
AC PA ed elettivamente domiciliata in alla Via Vinicio Cortese n. 25 presso Parte_1 Cont l'Ufficio Legale dell' come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano alla Controparte_2 C.F._1
Via Giulio e Corrado Venini n. 14/d presso lo studio dell'Avv. Maria Spanò, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2025 l' proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_2 precetto notificato il 30.06.2025, con il quale aveva intimato il pagamento della Controparte_2 complessiva somma di € 921.478,34, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino al saldo, in forza della sentenza n. 38/2023 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme e pubblicata il
6.09.2024, chiedendo che - previa sospensione dell'efficacia del titolo - venisse dichiarata la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della domanda deduceva, innanzitutto, la violazione dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997 e s.m.i., evidenziando che il titolo esecutivo non era stato preventivamente notificato e/o che nel precetto non era stata indicata la data di notifica della sentenza e pagina 1 di 5 che, in ogni caso, l'atto di precetto era stato notificato senza il rispetto del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;
deduceva, inoltre, l'inidoneità del titolo ai fini dell'esecuzione forzata, posto che la sentenza n. 38/2023 conteneva una condanna generica tale da non consentire, allo stato, alla parte opposta di effettuare alcuna quantificazione della posta risarcitoria, e che sia nell'atto di precetto sia nel prospetto di calcolo allegato non erano stati individuati gli istituti contrattuali sottesi alle componenti della retribuzione richiesti;
contestava, inoltre, la congruità dell'ingente ammontare delle somme riportate nell'atto di precetto, precisando che alcuna somma poteva essere richiesta a titolo di retribuzione di risultato in quanto mai riconosciuta in sentenza e che l'importo spettante a titolo di indennità di esclusività (che l'opposta aveva già percepito) era fisso e collegato all'anzianità di servizio e non alla tipologia di incarico, sicché non era configurabile alcuna differenza retributiva in favore della dirigente a tale titolo;
quanto agli importi richiesti a titolo di retribuzione di posizione minima unificata e di retribuzione di posizione variabile aziendale, deduceva che la controparte non aveva indicato le norme contrattuali di riferimento né le delibere aziendali di graduazione delle funzioni e che, pertanto, non era dato comprendere quali criteri di quantificazione fossero stati applicati;
infine, contestava i criteri di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio contestava la fondatezza dell'opposizione e, in Controparte_2 particolare, dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, spiegando domanda provvisionale ex art. 278 c.p.c. al fine di ottenere la condanna al pagamento di una somma pari alla metà di quella precettata.
All'odierna udienza l' reiterava i motivi posti a fondamento dell'opposizione, Parte_2 chiedendo che venisse dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto;
nessuno compariva per la parte opposta.
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Va, innanzitutto, accolta la doglianza avente ad oggetto la violazione dell'art. 14, comma 1 del D.L. n.
669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, il quale, nella sua attuale formulazione, testualmente recita:
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Controparte_3
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi
[...] arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto.”.
Come correttamente sostenuto dall'odierna opponente, l' Pt_1 Parte_1 rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni che possono beneficiare dello “spatium deliberandi” previsto dalla disposizione citata per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, trattandosi di un ente pubblico non economico.
A detta qualificazione giuridica è pervenuta la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “le hanno natura giuridica di enti pubblici non Parte_3 economici, con la conseguenza che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, pagina 2 di 5 conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.” (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 36856 del 26.11.2021).
Tale orientamento è stato recepito sia dalla locale giurisprudenza di merito (si vedano i precedenti giurisprudenziali allegati dall' all'atto di opposizione e, in particolare, la sentenza n. Parte_2
528/2023 del 17.05.2023 della Corte di Appello di Catanzaro), sia dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 9935/2023 del 31.10.2023.
Ritenuta, pertanto, l'applicabilità dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996 nell'ipotesi in cui l'ente debitore sia un' , deve essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto in Parte_1 quanto la sentenza n. 38/2023 è stata notificata in data 30.06.2025 contestualmente all'atto di precetto impugnato, non potendosi attribuire rilievo “sostitutivo” alla comunicazione della sentenza effettuata dalla cancelleria.
Per completezza di motivazione, si ritiene opportuno affrontare l'ulteriore questione controversa che attiene alla possibilità di riconoscere al titolo esecutivo notificato il valore di titolo azionabile: l'
[...]
sostiene, infatti, trattarsi di sentenza di condanna generica, che non contiene alcun elemento Parte_2
o dato atto a consentire, con un mero calcolo aritmetico, la quantificazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.
Secondo un primo orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice può compiere nei confronti della sentenza esecutiva ex art. 431 cod. proc. civ., posta alla base della promossa esecuzione, ed al pari della sentenza passata in giudicato, solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, e tale interpretazione è incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti del provvedimento esaminato e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 13811 del 31.05.2013; in senso conforme Cass. Sez. Lav. n. 9693 del 23.04.2009, nella cui motivazione si legge: “(..) Non v'è dubbio, allora, che, ai fini di considerare liquido il credito per cui si procede, il ricorso ad elementi non desumibili dal titolo esecutivo, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, si pone in contrasto con gli esposti e pressoché pacifici principi concernenti il processo esecutivo. Né a tale soluzione può opporsi che la questione andrebbe, comunque, risolta non su un piano di valutazione formale del titolo esecutivo, ma in base ad una interpretazione dello stesso, la quale - come è noto - ha condotto la giurisprudenza ad offrire soluzioni assai articolate;
ed invero, che il titolo esecutivo sia suscettibile di interpretazione è fuori di dubbio, ma ciò che invece non appare condivisibile è la possibilità di un superamento del significato del titolo con l'integrazione di esso mediante elementi estranei al titolo stesso”). pagina 3 di 5 Alla stregua dell'interpretazione più estensiva espressa dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 11066 del 2.07.2012, “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato
l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.”.
E' stato, inoltre, affermato che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (cfr. Cass. Sez. 3, n. 23159 del 31.10.2014 e in senso conforme Cass. Sez. Lav. n.
19641 dell'1.10.2015).
Venendo al caso di specie, si rileva che il titolo notificato al debitore è privo dell'esatta indicazione dell'entità del credito riconosciuto in quanto l è stata condannata al risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale subito dalla ricorrente, odierna opposta, pari alla differenza tra il trattamento economico spettante a titolo di retribuzione di posizione minima unificata, retribuzione di posizione variabile aziendale ed indennità di esclusività, in ragione delle funzioni di fatto espletate (ovvero, quelle di responsabile di struttura semplice di NPI dal mese di novembre 2004 al 15.09.2021), rispetto a quello già percepito per le medesime causali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo.
Ciò posto, nell'atto di precetto e nel prospetto di calcolo allegato non sono stati specificati i parametri contrattuali di riferimento, né gli importi che la ricorrente ha già percepito per le causali espressamente indicate nel relativo capo della sentenza, sicché la correttezza della quantificazione operata dalla parte opposta non risulta verificabile in questa sede, se non mediante l'espletamento di una consulenza tecnica contabile, la cui ammissione non farebbe che confermare l'insussistenza dei requisiti del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474 c.p.c.
Si evidenzia, infine, che nel prospetto di calcolo allegato è stata inserita anche la “retribuzione di risultato”, che non è stata riconosciuta nella sentenza n. 38/2023 quale voce retributiva da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno patrimoniale, senza contare che, anche in tal caso, l'individuazione delle somme riportate nel prospetto è sganciata dal parametro contrattuale di riferimento e da ogni altro criterio previsto a livello aziendale.
Per tutti i motivi esposti, l'opposizione proposta dall è fondata e merita Parte_2 accoglimento con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto.
pagina 4 di 5 Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, tenuto conto della controvertibilità delle questioni esaminate e della complessità della vicenda, le medesime possono essere compensate nella misura della metà, condannando al pagamento della restante metà, liquidata come Controparte_2 da dispositivo in ragione del valore dichiarato della causa (determinato ai sensi dell'art. 6 del D.M. n.
55/2014 e s.m.i.) e della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 30.06.2025;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà, condannando l'opposta al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 9.355,75 per compensi professionali e spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge se dovuti.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa VA TI
pagina 5 di 5