TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 289/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Piave n. 36, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Cosenza,
Viale degli Alimena n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e Daniela Aceti
- resistente
Oggetto: punteggio, progressione economica.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a
vedersi riconosciuto il punteggio di 80,57 in luogo di quello di 70,01 attribuitole nella
graduatoria per la progressione economica 2019 approvata con deliberazione n. 1251 del
30/12/2019 e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante pro-tempore all'attribuzione in favore della ricorrente della fascia
economica D5, con decorrenza dal 1.01.2019 e al conseguente pagamento delle differenze
retributive maturare a partire da tale data ed ammontanti alla data del 31.12.2022 a €
1 3.518,25, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, in ogni
caso oltre integrazione contributiva, oneri sociali e Irap, nonché oltre interessi e
rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo. - Con vittoria di spese e competenze di
giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… Rigettare integralmente il ricorso avanzato dalla
Sig.ra in riferimento a tutte le domande ivi avanzate in quanto Parte_1
inammissibile e/o nullo e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto, e condannarla al
pagamento delle spese e competenze di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente della parte resistente con il profilo di collaboratore professionale sanitario, cat. D, livello economico 4
(conseguita nel 2008) CCNL comparto sanità; che aveva partecipato a tre bandi indetti nel
2019, 2020 e 2021 dall'Amministrazione per la progressione economica orizzontale ed il conseguimento della fascia economica successiva;
che solo nel 2021 era stato attribuito il punteggio corretto, mentre per i bandi precedenti aveva ricevuto punteggio minore di quello spettante, in particolare in riferimento alla categoria “Esperienza professionale”; che l'attribuzione corretta del punteggio avrebbe determinato il conseguimento della fascia economica superiore nel 2019. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il punteggio era stato attribuito dal sistema informatico, in base a valutazione automatica delle domande che teneva conto di quanto autocertificato dai dipendenti e che, dunque, la differenza di punteggio era stata conseguente alla diversa compilazione delle domande di partecipazione della ricorrente;
che i conteggi erano errati. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente afferma che vi era stata una attribuzione minore di punteggio rispetto a quello spettante e che l'attribuzione corretta del punteggio avrebbe determinato il conseguimento, con decorrenza dall'1.1.2019, della fascia economica superiore, atteso che sarebbe stata ricompresa tra i 200 dipendenti con punteggio più alto.
La difesa di parte resistente è incentrata unicamente, di fatto, sulla considerazione per cui il punteggio era stato attribuito automaticamente dal sistema informatico sulla base delle dichiarazioni della ricorrente.
Tuttavia, in senso contrario, l'errore materiale della ricorrente nella compilazione della domanda non può essere irretrattabile, specie considerando che la parte ricorrente ha chiesto in autotutela la correzione del punteggio, sicché l'Amministrazione ha avuto la possibilità di un esame compiuto del punteggio da attribuire.
Per il resto, non vi sono contestazioni specifiche ex art. 115 c.p.c. sulle circostanze di fatto indicate dalla ricorrente a sostegno della domanda, così come non vi sono contestazioni specifiche (come necessario. Cfr. Cass. Sez. Lav. 10116/2015) sul conteggio operato dalla parte ricorrente, in maniera tale che la domanda deve essere accolta nei termini in cui è
formulata, con condanna della parte resistente all'attribuzione della fascia economica chiesta ed al pagamento della somma di €. 3.518,25 [quantificata fino al 31.12.2022 e da ritenersi calcolata al lordo, evidenziandosi la genericità delle richieste di parte ricorrente in
CP_ ordine a integrazione contributiva (non essendo stato neppure citato in giudizio l' ,
oneri sociali e Irap], con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del
3 credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
La peculiarità delle questioni affrontate, in riferimento all'errore nella compilazione della domanda da parte della ricorrente, determina la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per la restante metà, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
all'attribuzione alla ricorrente della fascia economica D5 con decorrenza 1.1.2019 ed al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 3.518,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna Controparte_1
al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà delle spese di lite,
[...]
che si liquida in €. 24,50 per esborsi ed €. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 10.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 289/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Piave n. 36, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Cosenza,
Viale degli Alimena n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e Daniela Aceti
- resistente
Oggetto: punteggio, progressione economica.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a
vedersi riconosciuto il punteggio di 80,57 in luogo di quello di 70,01 attribuitole nella
graduatoria per la progressione economica 2019 approvata con deliberazione n. 1251 del
30/12/2019 e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante pro-tempore all'attribuzione in favore della ricorrente della fascia
economica D5, con decorrenza dal 1.01.2019 e al conseguente pagamento delle differenze
retributive maturare a partire da tale data ed ammontanti alla data del 31.12.2022 a €
1 3.518,25, o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, in ogni
caso oltre integrazione contributiva, oneri sociali e Irap, nonché oltre interessi e
rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo. - Con vittoria di spese e competenze di
giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… Rigettare integralmente il ricorso avanzato dalla
Sig.ra in riferimento a tutte le domande ivi avanzate in quanto Parte_1
inammissibile e/o nullo e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto, e condannarla al
pagamento delle spese e competenze di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente della parte resistente con il profilo di collaboratore professionale sanitario, cat. D, livello economico 4
(conseguita nel 2008) CCNL comparto sanità; che aveva partecipato a tre bandi indetti nel
2019, 2020 e 2021 dall'Amministrazione per la progressione economica orizzontale ed il conseguimento della fascia economica successiva;
che solo nel 2021 era stato attribuito il punteggio corretto, mentre per i bandi precedenti aveva ricevuto punteggio minore di quello spettante, in particolare in riferimento alla categoria “Esperienza professionale”; che l'attribuzione corretta del punteggio avrebbe determinato il conseguimento della fascia economica superiore nel 2019. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il punteggio era stato attribuito dal sistema informatico, in base a valutazione automatica delle domande che teneva conto di quanto autocertificato dai dipendenti e che, dunque, la differenza di punteggio era stata conseguente alla diversa compilazione delle domande di partecipazione della ricorrente;
che i conteggi erano errati. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente afferma che vi era stata una attribuzione minore di punteggio rispetto a quello spettante e che l'attribuzione corretta del punteggio avrebbe determinato il conseguimento, con decorrenza dall'1.1.2019, della fascia economica superiore, atteso che sarebbe stata ricompresa tra i 200 dipendenti con punteggio più alto.
La difesa di parte resistente è incentrata unicamente, di fatto, sulla considerazione per cui il punteggio era stato attribuito automaticamente dal sistema informatico sulla base delle dichiarazioni della ricorrente.
Tuttavia, in senso contrario, l'errore materiale della ricorrente nella compilazione della domanda non può essere irretrattabile, specie considerando che la parte ricorrente ha chiesto in autotutela la correzione del punteggio, sicché l'Amministrazione ha avuto la possibilità di un esame compiuto del punteggio da attribuire.
Per il resto, non vi sono contestazioni specifiche ex art. 115 c.p.c. sulle circostanze di fatto indicate dalla ricorrente a sostegno della domanda, così come non vi sono contestazioni specifiche (come necessario. Cfr. Cass. Sez. Lav. 10116/2015) sul conteggio operato dalla parte ricorrente, in maniera tale che la domanda deve essere accolta nei termini in cui è
formulata, con condanna della parte resistente all'attribuzione della fascia economica chiesta ed al pagamento della somma di €. 3.518,25 [quantificata fino al 31.12.2022 e da ritenersi calcolata al lordo, evidenziandosi la genericità delle richieste di parte ricorrente in
CP_ ordine a integrazione contributiva (non essendo stato neppure citato in giudizio l' ,
oneri sociali e Irap], con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del
3 credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
La peculiarità delle questioni affrontate, in riferimento all'errore nella compilazione della domanda da parte della ricorrente, determina la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per la restante metà, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
all'attribuzione alla ricorrente della fascia economica D5 con decorrenza 1.1.2019 ed al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 3.518,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna Controparte_1
al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà delle spese di lite,
[...]
che si liquida in €. 24,50 per esborsi ed €. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 10.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4