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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per l'8/5/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7741 dell'anno 2023
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Limblici e dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza dell'8/5/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/10/2023 contenente istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.,
chiedeva che fosse accertata e dichiarata la validità del servizio prestato negli anni Parte_1 scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (o in subordine solo in quest'ultimo anno) e che conseguentemente, previo reinserimento nella graduatoria concorsuale da cui era stato escluso, fosse riammesso in servizio. Chiedeva altresì il ricorrente il riconoscimento ad ogni effetto del'a.s.
2023-2024, anno in cui non aveva potuto insegnare.
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Deduceva a tal fine il ricorrente che a far data dal 2017 aveva prestato servizio, con vari contratti annuali, come Insegnante Tecnico Pratico (ITP), nella classe di concorso B006 Laboratorio di
Odontotecnica presso l'I.I.S.S. “Luigi Pirandello” di Bivona (AG); che aveva partecipato nel 2022 alla procedura concorsuale straordinaria bandita dal con Decreto Controparte_1
dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022; che il bando prevedeva che i candidati fossero in possesso congiuntamente di determinati requisiti (a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. non aver partecipato alle procedure di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;
c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. …d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
Aggiungeva il ricorrente che aveva presentato domanda in data 6.6.2022, dichiarando di aver prestato servizio negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 presso l'IISS Luigi Pirandello di Bivona (AG) nella classe di concorso B006 Laboratorio di
Odontotecnica; che, approvate le graduatorie, aveva appreso di aver ottenuto un punteggio di
116,50, collocandosi alla posizione n. 3; che, a seguito di ciò, era stato individuato quale destinatario di un contratto a tempo determinato ai fini dell'ammissione in ruolo presso l'IISS
Cosmai di Bisceglie;
che, superato l'anno di prova, con Decreto n. 1018 del 15.6.2023 era stato confermato in ruolo;
che in data 13.2.2023 l' gli aveva nel frattempo notificato l'avvio CP_2 della procedura di estromissione dalle graduatorie di merito per l'assenza del requisito di servizio
(requisito 'c' fra quelli innanzi indicati); che aveva presentato le proprie osservazioni avverso il procedimento di esclusione;
che, nonostante ciò, con Decreto prot. n. 0031124 del 28.08.2023
(notificato per posta in data 12.9.2023) l' aveva disposto la sua esclusione “dalla CP_2 procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, di cui al D.D.
n. 1081 del 6 maggio 2022 e, per l'effetto, dalla relativa graduatoria di merito per la CP_3
, inerente alla classe di concorso B006 - Laboratorio di odontotecnica, per mancanza dei
[...] requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. c) del cit. D.M. n. 108 del 28 aprile 2022”; che a seguito di tale provvedimento con Decreto n. 1043 del 31.8.2023 il D.S. dell' di Parte_2
Bisceglie aveva disposto l'annullamento del periodo di prova e del decreto di conferma in ruolo;
che in definitiva egli aveva perso la cattedra ottenuta.
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Il ricorrente contestava l'operato del resistente per una serie di ragioni: l'esclusione dalla CP_1 procedura selettiva si fondava sull'erroneo presupposto che il servizio prestato negli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 non potesse essere considerato utile, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 09549 del 2.11.2022 che aveva ritenuto che egli, insieme a tantissimi altri ricorrenti, non potesse essere inserito nella II fascia delle graduatorie d'Istituto; che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., gli anni di servizio prestati, nonostante la nullità dei contratti, dovessero essere considerati validi ai fini del punteggio utile per l'accesso al concorso a cui aveva partecipato nel
2022; che, invero, si era ritrovato nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, perché nelle more del processo amministrativo, da lui promosso per l'accertamento di tale diritto, egli era stato inserito in autotutela dal in tale fascia, sicchè in assenza di tale provvedimento egli sarebbe rimasto CP_1 in III fascia e, come era evincibile dalla documentazione depositata, almeno nell'a.s. 2019/2020 avrebbe ottenuto un incarico fino al 30 giugno;
che, dunque, avrebbe comunque maturato il requisito di una anzianità almeno triennale, non essendo in contestazione il servizio prestato negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, perché attinto dalle graduatorie GPS di II fascia.
Si costituiva in giudizio il , che deduceva la correttezza della Controparte_1
procedura di esclusione dalla graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale espletata, in quanto la procedura prevedeva espressamente quale requisito l'aver prestato servizio per almeno tre anni dall'a.s. 2017/2018 e, poiché a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato dovevano considerarsi nulli i contratti sottoscritti negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, quel servizio non poteva essere utilizzato dal ricorrente ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.
In corso di causa veniva emesso provvedimento cautelare di riammissione in servizio del ricorrente, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione dell'art. 700 c.p.c.
A seguito del provvedimento di riammissione in servizio, il ricorrente in forza di regolare domanda di mobilità è stato trasferito a partire dal 01/09/2024 presso l'IPIA Galileo Galilei di Caltanissetta, come dallo stesso documentato.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni, già illustrate nell'ordinanza cautelare emessa in corso di causa.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha partecipato ad una procedura concorsuale indetta dal resistente nel 2022 e fra i requisiti del bando vi era l'aver prestato CP_1 servizio almeno per tre anni anche non consecutivi dall'anno scolastico 2017/2018; che il ricorrente ha prestato servizio negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, venendo individuato quale
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destinatario di contratti perché iscritto nella II fascia delle graduatorie di Istituto, ed ha prestato servizio negli anni 2020/2021 e 2021/2022, in quanto attinto dalla II fascia delle graduatorie GPS.
E' incontroverso tra le parti che, superato il concorso, il ricorrente abbia svolto l'anno di prova presso IISS Cosmai di Bisceglie e che, ottenuta la valutazione positiva dell'anno di prova, sia stato immesso in ruolo.
E' accaduto tuttavia che il ricorrente, insieme a tantissimi altri docenti, prima di essere inserito nella
II fascia delle graduatorie di istituto aveva adito il TAR per essere inserito in tale fascia, anziché nella III, dove era iscritto, e che in via di autotutela, nelle more del processo amministrativo, egli era stato inserito dall'amministrazione nella II fascia, come si evince dalla nota del n. CP_4
396352 del 12.8.2017. In virtù di tale iscrizione egli è risultato destinatario di contratti annuali negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
A distanza di quasi cinque anni, dopo che il ricorrente aveva partecipato al concorso e mentre stava svolgendo l'anno di prova, è intervenuta la sentenza n. 9549/2022 del 2.11.2022, con cui il
Consiglio di Stato ha definitivamente accertato che il diploma tecnico-pratico di odontotecnico non
è abilitante e dunque che i docenti che ne sono in possesso non possono essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di Istituto.
Cont E' accaduto pertanto che il , alla luce del giudicato amministrativo, ha riconsiderato la domanda di ammissione al concorso del ricorrente e, annullata la valenza giuridica dei primi tre anni di servizio dichiarati dal residuando solo due anni validi, ha ritenuto non soddisfatto Pt_1 il requisito richiesto dal bando, cioè l'aver svolto almeno tre anni di servizio dall'a.s. 2017/2018, escludendolo dunque dalla graduatoria di merito del concorso, con effetti sul suo contratto di lavoro, in quanto nelle more il ricorrente, non solo aveva superato l'anno di prova, ma era stato anche immesso in ruolo. Infatti con Decreto n. 1043 del 31.8.2023 la Dirigente dell'
[...]
ha annullato sia il periodo di prova che il Decreto di conferma in ruolo n. 1018 Controparte_6
del 15.6.2023.
Oggetto dunque del contendere è se i tre anni di servizio svolti dal ricorrente perché inserito nella II fascia della graduatoria di istituto non abbiano alcun valore oppure se possano produrre effetti ai sensi dell'art. 2126 c.c. Peraltro il ricorrente ha aggiunto un ulteriore elemento ai fini della valutazione: egli nell'anno scolastico 2021/2022 avrebbe ottenuto comunque una supplenza fino al termine delle attività didattiche, anche se fosse rimasto in III fascia;
quindi comunque almeno quell'anno scolastico sarebbe da considerarsi valido.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la ricostruzione del ricorrente meriti accoglimento.
Intanto vi è da dire che è incontroversa la prestazione lavorativa svolta dal ricorrente per gli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, che sono gli anni oggetto di disconoscimento.
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In tali anni il ha prestato servizio perché destinatario di contratti essendo stato inserito, in Pt_1
via di autotutela da , nella II fascia delle graduatorie di Istituto;
ciò rileva in quanto CP_1
l'iscrizione in II fascia non è frutto di attività fraudolenta del ricorrente né deriva da false dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario.
Si discute se l'accertamento dell'insussistenza del diritto ad essere inserito nella II fascia, divenuto definitivo nel 2022, possa incidere sulla validità dei contratti sottoscritti in precedenza, in quanto, trattandosi di contratti nulli, gli unici effetti che tali contratti conserverebbero – secondo la prospettazione del – sarebbero ai sensi dell'art. 2126 c.c. il diritto alla retribuzione e alla CP_1
contribuzione per il servizio svolto.
Ebbene, sull'interpretazione dell'art. 2126 c.c. si fa propria la condivisibile ricostruzione operata nella sentenza n. 250/2019 dalla Corte di Appello di Bari, pubblicata il 7.2.2019, che si richiama:
“
2.1 Com'è noto l'art. 2126 c.c., disponendo che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa) e che, se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione, detta per il contratto di lavoro una disciplina speciale rispetto a quella prevista in generale per i contratti. In particolare, esso non deroga alla disciplina generale dell'invalidità del contratto per il periodo successivo alla dichiarazione della nullità o alla pronuncia di annullamento, ma disciplina gli effetti già realizzatisi di un rapporto di fatto svoltosi tra le parti, assicurando al lavoratore le utilità di norma scaturenti dall'esecuzione della prestazione lavorativa.
In dottrina si è osservato che la speciale disciplina di cui all'art. 2126 è stabilita in funzione protettiva del prestatore di lavoro, al fine di garantire allo stesso la titolarità dei diritti nascenti dal contratto invalido e dal rapporto che ne scaturisce per effetto della sua esecuzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 2126 c.c. si applica anche alle ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (v. ad esempio Cass. 991/16, relativa al rapporto di lavoro di un medico ospedaliero, e Cass. 22320/13, in tema prestazione resa da insegnante di sostegno nominato pur in assenza di titoli di specializzazione).
Si ritiene inoltre che la disciplina specifica prevista dall'art. 2126 cit. si applichi anche quando il rapporto di lavoro subordinato instaurato con un ente pubblico non economico sia affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa.
In tali casi il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (v. Cass. 23645/16, pronunciata in una controversia in cui l'assunzione di un giornalista professionista presso l'ufficio stampa della Regione Sicilia era avvenuta in assenza di procedura concorsuale e quindi in violazione della normativa regionale;
così anche
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Cass. 23420/04, che ha ritenuto operante l'art. 2126 c.c. per la prestazione resa in un'ipotesi di annullamento in sede di autotutela degli atti della procedura concorsuale sul presupposto della quale era stato stipulato il contratto di lavoro)…
2.3. Non può tuttavia condividersi la prospettazione di parte appellante secondo cui non può essere valutata ai fini del servizio espletato l'attività lavorativa svolta dall'insegnante in forza di un contratto di lavoro affetto da nullità perché concluso con un candidato individuato per errore all'interno della graduatoria concorsuale. Il contratto in questione, difatti, è nullo per violazione di norma imperativa (ossia delle disposizioni che regolano il reclutamento del personale docente), ma
– contrariamente a quanto sostenuto dal – ciò non significa affatto che esso abbia causa CP_4
illecita.
In linea di principio occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità aderisce alla nozione di
“causa concreta” del contratto. Secondo questo indirizzo la causa del contratto costituisce la sintesi dei contrapposti interessi reali che le parti intendono realizzare con la specifica negoziazione, indipendentemente dall'astratto modello utilizzato (v. Cass. 8100/13). Causa del contratto è dunque lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione (v. Cass. 23941/09).
In quest'ottica si ritiene che il contratto nullo per illiceità della causa ex artt. 1343 e 1418 c.c. comporti una compressione dell'interesse, pubblico ed essenziale, assicurato dalle norme imperative. Ciò accade quando il contratto, nel suo contenuto intrinseco, è volto ad un risultato pratico contrario alle disposizioni preposte alla tutela di situazioni indisponibili, senza che abbiano rilievo, allo scopo di escludere tale invalidità, la possibilità di ricorrere eventualmente a rimedi di carattere amministrativo, né la tipicità dello schema negoziale utilizzato o la buona fede soggettiva dei contraenti in ordine all'antigiuridicità dell'operazione economica compiuta (v. Cass. 21398/13, che ha ritenuto nulla per illiceità della causa la permuta di cosa presente contro cosa futura per
l'utilizzazione edificatoria di terreno costiero;
così anche Cass. 24769/08, che ha reputato nullo perché illecito un contratto di locazione per uso deposito di materiali edili di un terreno avente destinazione urbanistica a verde agricolo e bosco).
Nel caso in scrutinio il contratto di lavoro concluso fra le parti, pur essendo senza dubbio – come detto – affetto da nullità stante la natura certamente imperativa e inderogabile delle disposizioni volte a regolare la selezione dei candidati all'impiego pubblico, non può reputarsi per ciò solo dotato di causa illecita. Lo scopo pratico avuto di mira dai contraenti, difatti, non può in alcun modo dirsi finalizzato a realizzare uno scopo vietato dall'ordinamento, per l'ovvia ragione che la stipulazione è avvenuta per mero errore sulla individuazione del contraente.
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L'atto a mezzo del quale è stato costituito il rapporto, quindi, può definirsi certamente illegale, ma altrettanto certamente esso non è illecito, con la conseguenza che la prestazione resa in forza di esso ricade senz'altro nell'ambito applicativo dell'art. 2126 c.c.
2.4. D'altra parte (e con specifico riferimento alla disciplina derogatoria lavoristica), la Suprema
Corte ha avuto occasione di affermare che la tutela apprestata in favore del lavoratore dal disposto dell'art. 2126 c.c. – che, pur in presenza di una causa di invalidità del contratto di lavoro, attribuisce una specifica rilevanza all'avvenuta prestazione di lavoro, facendone salvi gli effetti per il periodo in cui la prestazione lavorativa risulta essere stata di fatto espletata e sancendo di conseguenza in favore del lavoratore tanto il diritto alla retribuzione quanto quello al versamento dei contributi assicurativi – è negata soltanto nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro si riveli contrario ai principi di ordine pubblico allorquando l'attività lavorativa risulti intrinsecamente illecita (avente perciò normalmente, per il suo contenuto, rilevanza penale) ovvero allorquando il negozio sia preordinato ad ulteriori finalità vietate dall'ordinamento ed in relazione alle quali il negozio stesso, per comune intento delle parti, abbia semplicemente una funzione strumentale (così la risalente Cass. 8830/87; in senso conforme v. Cass. 5516/99).
Nel solco di questa linea di pensiero si è affermato che:
- la tutela apprestata in favore del lavoratore dall'art. 2126, primo comma, c.c. non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro abbia una causa illecita rappresentata dalla comune intenzione delle parti di costituire un rapporto previdenziale vietato da norme imperative di ordine pubblico perché afferente ad un rapporto denunciato all'ente previdenziale come subordinato, ma rivelatosi ab origine mancante del vincolo della subordinazione (v. Cass.
5516/99);
- di contro, in conformità con i principi costituzionali di tutela del la-voro in tutte le sue forme (art.
35 Cost.) e di garanzia di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, il contratto di lavoro instaurato in assenza di prova pubblica selettiva con un ente presso il quale, ancorché di natura privata, l'assunzione sia consentita solo mediante procedura concorsuale, soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 c.c. per il pe-riodo in cui la prestazione lavorativa risulta di fatto effettuata (v. Cass. 15880/02).
Con specifico riferimento al tema delle prestazioni lavorative di fatto rese in favore della p.a. si è anche ritenuto che:
a) l'art. 2126 c.c. ha applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una p.a. compresa tra quelle di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, salvo il caso in cui l'attività svolta risulti illecita perché in contrasto con norme imperative e poste a tutela di diritti fondamentali della persona (v. la già citata Cass. 991/16, che ha cassa-to con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del diniego della retribuzione per la c.d. “doppia reperibilità” di un
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medico ospedaliero, aveva rilevato che il detto servizio non era espressamente previsto dalla disciplina di settore);
b) all'opposto, qualora per lo svolgimento di un'attività lavorativa sia richiesta dalla legge un'abilitazione o un titolo di studio abilitante, in ragione dell'incidenza di tale attività sulla salute pubblica, o sulla sicurezza pubblica, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di detti presupposti è, anche ai fini di cui all'art. 2126 c.c., illecita, perché in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona, e, di conseguenza, non è in alcun modo utile ai fini del riconoscimento della qualifica superiore né ai fini del conseguimento della maggiore retribuzione corrispondente al detto inquadramento (v.
Cass. 15450/14, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il diritto al trattamento economico superiore in favore di infermiere generico che affermava di avere svolto – senza alcun titolo abili-tante – le mansioni proprie dell'infermiere professionale);
c) la prestazione lavorativa subordinata svolta in carenza di un titolo professionale abilitante legalmente riconosciuto in Italia è illecita, pure ai fini di cui all'art. 2126 c.c., perché posta in essere in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico ed alla tutela di diritti fondamentali della persona (v. Cass. 4342/18, che ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto nullo il contratto avente ad oggetto prestazioni infermieristiche, non avendo la lavoratrice provveduto a chiedere il riconoscimento del titolo conseguito in Ucraina, né ad iscriversi al competente collegio professionale in Italia).
La netta distinzione – ai fini che qui interessano – tra le ipotesi in cui il contratto nullo produce effetti e quelle in cui esso è totalmente improduttivo di conseguenze giuridiche trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, in un suo non recente arresto, ha avuto occasione di spiegare che «… l'illiceità che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro “non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” (cfr. Cass., sez. un., n. 1609 del 1976). Deve trattarsi, cioè, dell'illiceità in senso forte (illiceità della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalità che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.» (v. Corte cost. sent. n. 296 del 1990, in motivazione, in cui si è affermato che l'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 761 del 1979 n. 761 non contrasta con l'art. 36
Cost. perché va interpretato nel senso che all'aiuto ospedaliero che esercita le funzioni di primario,
e all'assistente che esplichi quelle di aiuto, non spetta alcuna maggiorazione della retribuzione solo quando l'assegnazione temporanea non ecceda il periodo di sessanta giorni, restando fermo che, ove l'incarico ecceda tale termine, al prestatore di lavoro spetta, in via di applicazione diretta
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dell'art. 36 comma 1 cost., sulla base dell'art. 2126 comma 1 c.c., il trattamento corrispondente all'attività svolta).
2.5. In applicazione dei riferiti principi interpretativi deve quindi ritenersi, quanto al caso in esame, che l'attività lavorativa di fatto resa da in forza di un contratto di lavoro nullo Parte_3
ma non illecito dia di-ritto alla prestatrice di lavoro non solo al trattamento retributivo e previdenziale che le spetta, ma anche alla valutazione del servizio prestato in sede di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento. L'art. 2126 c.c., difatti, si limita ad affermare che l'invalidità del contratto non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, senza distinguere tra effetti di natura squisitamente patrimoniale ed altri di natura diversa.
Né può ritenersi, come prospettato dal che in tal modo l'appellata trarrebbe vantaggio da un CP_4 proprio comportamento ai limiti dell'illecito.
Innanzitutto, come detto, l'art. 2126 non fa distinzione sul piano della natura degli effetti della prestazione resa in virtù di contratto nullo. Non si vede per quale ragione, dunque, l'insegnante avrebbe diritto alla retribuzione ed al trattamento previdenziale (sul punto il non solleva CP_4 contestazioni di sorta), ma non alla valutazione del servizio prestato”.
Tornando al caso di specie ed applicando quanto argomentato nella sentenza innanzi richiamata, sebbene i contratti del ricorrente siano affetti da nullità, tuttavia essi non sono illeciti, non ravvisandosi alcun intento fraudolento dello stesso, il quale ha accettato i contratti perché inserito nella II fascia dalla stessa p.a.
Pertanto il ricorrente, per gli anni in questione non solo ha diritto ad ottenere la retribuzione ed il trattamento previdenziale, ma ai sensi dell'art. 2126 c.c. ha diritto ad ottenere la valutazione di quegli anni scolastici ad altri fini, ad esempio proprio ai fini dell'anzianità di servizio necessaria per partecipare al concorso straordinario del 2022.
A ciò si aggiunga un ulteriore elemento, che non è di secondaria importanza, e cioè che nell'a.s.
2019/2020 il ricorrente, quand'anche fosse rimasto in terza fascia, sarebbe stato certamente destinatario di un contratto fino al 30 giugno, e ciò risulta provato proprio dalle graduatorie esibite dal ricorrente e dalla certificazione della DS dell'IISS Luigi Pirandello di Bivona, che ha attestato che l'ultima supplenza al 30 giugno in quell'anno scolastico è stata attribuita ad una docente inserita nella III fascia, ma posizionata dopo il ricorrente.
Alla luce di tutti gli elementi su indicati, ritiene questo Giudice che la domanda sia fondata, con la conseguenza che, dovendosi considerare valido il servizio prestato negli aa.ss. 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020 (o comunque anche soltanto l'a.s. 2019/2020) e non essendo in contestazione la validità del servizio prestato negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, il ricorrente aveva maturato il requisito di cui alla lettera c) del bando (almeno tre anni di servizio) e dunque la sua esclusione dalla graduatoria di merito dal concorso straordinario del 2022 è da ritenersi illegittima,
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con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente ha diritto alla riammissione in servizio, atteso che l'anno di prova e l'immissione in servizio erano stati annullati solo per tale ragione.
In definitiva la riammissione in servizio del ricorrente, già disposta con provvedimento cautelare del
27/1/2024 (non oggetto di reclamo), deve essere confermata, previa conferma della sua nomina in ruolo.
Correttamente, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, l'amministrazione resistente ha disposto la riammissione in servizio del ricorrente con decorrenza giuridica dall'1/9/2023 e decorrenza economica dall'effettiva presa di servizio. Sicchè sul punto null'altro va disposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, nella CP_1
misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
23/10/2023 da nei confronti del , rigettata Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, conferma la nomina in ruolo del ricorrente e la sua riammissione in servizio, già disposta con ordinanza cautelare del 27/1/2024 ed eseguita dal
Cont
resistente;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida, in ragione sia della fase cautelare che del merito, in € 259,00 per esborsi ed €
4.500,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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