Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilanci) occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilanci) occorrenti per l'applicazione della presente legge.