Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 8170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8170 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04138/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4138 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail - Istituto Nazionale per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, non costituito in giudizio;
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Damiani, Michele Pontone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Fiorillo, Francesca Bonfrate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
graduatoria finale di merito rettificata per la Regione Lazio (CTSS c/o D.R. Lazio + CTSS Centrale n. 11 posti), validata in data 28 gennaio 2026 e pubblicata in data 11 febbraio 2026
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Inail;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. RI SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in udienza il difensore della parte ricorrente ha espressamente comunicato l’avvenuta cessazione della materia del contendere con piena soddisfazione della parte medesima;
che conseguentemente non resta che dar atto dell’improcedibilità del ricorso per la ragione suindicata, potendosi compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SA, Presidente, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Ida CO, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.