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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale 1460/2024, promosso da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Russia) il 16.3.1979 e residente in [...] – con il patrocinio dell'Avv. Cristina Materazzi parte ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Russia) il 27.4.1967 e residente in [...]-43 parte convenuta contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Per quanto sopra premesso la Sig.ra ut supra Parte_1
RICORRE per ottenere, dopo l'esperimento delle procedure previste dagli art. 473 bis
14 e seguenti, una pronuncia di separazione personale dei coniugi e per ottenere, decorso il termine e verificatasi la condizione di cui all'art. 473 bis 49, una pronuncia di scioglimento del matrimonio, formulando le seguenti CONCLUSIONI Per la separazione: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati. Dichiara che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi lo stesso oggetto. Per il divorzio: confermare le condizioni della separazione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto del giudizio. Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 17.9.2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale , allegando di aver contratto Controparte_1
matrimonio civile con lo stesso in data 7.5.2021 in Galbiate (LC), reg. atti di matrimonio Atto N. 3, Parte I, Anno 2021 (v. doc. 1 ricorrente). Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Non avendo più avuto notizie del marito da quando lo stesso è tornato in
Russia nel mese di luglio 2022, la ricorrente ha promosso l'odierno giudizio, al fine di ottenere la pronuncia della separazione personale dal coniuge e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio.
Ritenuta decidibile allo stato degli atti, in data 7.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
2) Contumacia del convenuto. Per quanto riguarda la posizione di
, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo Controparte_1
e del decreto di fissazione udienza, come risultante dalla documentazione depositata dal procuratore attoreo in data 13.3.2025, egli non si è costituito nel presente giudizio, né è comparso all'udienza del 15.1.2025, ragion per cui ne deve essere dichiarata la contumacia.
3) Accoglimento della domanda di separazione. La domanda attorea diretta ad ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come allegato dalla ricorrente, la convivenza dei coniugi è di fatto cessata sin
2 dal luglio 2022, quando il marito è tornato in Russia, senza più far pervenire sue notizie alla moglie, circostanza da cui si desume la gravità della crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di addivenire ad una riconciliazione e/o ad una ripresa della convivenza delle parti.
Sorregge tale convincimento la mancata manifestazione in senso opposto da parte del marito, il quale ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Apparendo da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti, che dell'unione coniugale costituisce l'indispensabile presupposto ed essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ricorrono le condizioni previste dall'art. 151 c.c.. Conseguentemente, accogliendo la richiesta della ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale della stessa da . Controparte_1
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva sullo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di separazione personale proposto con ricorso da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati con rito civile in data 7.5.2021 in Galbiate Controparte_1
(LC), reg. atti di matrimonio Atto N. 3, Parte I, Anno 2021, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
ORDINA
3 all'Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune competente di provvedere alle annotazioni e agli adempimenti di legge;
PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per la decisione delle altre domande;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dario Colasanti Marco Tremolada
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