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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6215 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 394/2021, riservata in decisione all'udienza del
14.5.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di appello, C.F._2 dall'avv. Renato D'Isa (c.f. ) e dall'avv. Francesco Bosone (c.f. C.F._3
), presso il cui studio, sito in Napoli alla Via G. Porzio - Centro C.F._4
Direzionale Isola A/3, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._5
deceduta in San Giuseppe Vesuviano il 21.2.2006; Persona_1 Controparte_2
(c.f. ), nella qualità di erede di RI
[...] C.F._6 Per_1
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_3 C.F._7
RI (c.f. ), nella qualità di erede di Per_1 Parte_3 C.F._8
, deceduto in Napoli il 6.10.2011; (c.f. Parte_1 Parte_4
), nella qualità di erede di;
C.F._9 Parte_1 CP_4
RGn°394/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. , nella qualità di erede di;
Pt_5 C.F._10 Parte_1
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_6 C.F._11 Per_2
, deceduto il 9.4.2006; (c.f. ),
[...] Parte_7 C.F._12
nella qualità di erede di (c.f. Persona_2 Parte_8
, nella qualità di erede di;
C.F._13 Persona_2 Parte_4
(c.f. ), nella qualità di erede di;
tutti rappresentati C.F._14 Persona_2
e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonello Miranda
(c.f. ), presso il cui studio, sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) C.F._15 alla Via Astalonga n. 80, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.4.2018, , Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_4
[...] Controparte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 ed convenivano innanzi al Tribunale di Nola
[...] Parte_4 Parte_1
e , onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_2
accertati con la sentenza del Tribunale di Nola n. 1613 pubblicata il 27.8.2003, confermata con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4420 pubblicata il 18.12.2013 divenuta irrevocabile.
Premettevano che i suddetti convenuti erano già stati condannati all'arretramento di un edificio sito in San Giuseppe Vesuviano alla distanza di mt 10 dalla linea mediana del muro di confine, alla regolarizzazione di alcune luci aperte sul muro di confine nonché a rimuovere un serbatoio di GPL ubicato in locale chiuso nonché al risarcimento dei danni subiti dagli attori da liquidarsi in separata sede;
chiedevano, quindi, procedersi alla quantificazione dei danni, già accertati nell'an, nella misura di € 5.000,00 per ciascun anno dalla data della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio n. 1453/1997 RGAC del
Tribunale di Nola (26 maggio 1997) sino al deposito della sentenza da emanarsi.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio e Parte_1
, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Parte_2
RGn°394/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.3 Istruita la causa, il Tribunale di Nola, con sentenza n.1884/2020, ha accolto integralmente la domanda attorea, condannando i convenuti, in solido, al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 115.000,00 (€ 5.000,00 per ciascun anno del suindicato lasso temporale) nonché alla refusione delle spese processuali in favore degli attori.
1.4 Segnatamente, il Tribunale ha affermato che l'an del diritto al risarcimento dei danni vantato dagli attori sia già stato accertato, con efficacia di giudicato, dalla sentenza del
Tribunale di Nola n. 1613/2003 recante la condanna generica, confermata con sentenza irrevocabile della Corte di Appello;
ha, quindi, liquidato il quantum in via equitativa nella somma di € 5.000,00 all'anno per il periodo maggio 1997- maggio 2020, per un totale di
€115.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, tenendo conto della rilevante entità delle opere abusive, fonte di rilevante pregiudizio, e del mancato ripristino alla data di emissione della pronuncia.
1.5 Avverso tale statuizione, pubblicata in data 18.12.2020, con atto di citazione notificato il
19.1.2021, e hanno proposto appello, affidato a tre Parte_1 Parte_2 motivi di gravame.
1.6 Con il primo motivo gli appellanti denunciano l'omesso rilievo della nullità della citazione per indeterminatezza assoluta ai sensi dell'art. 163, n. 3 e n. 4 e 164 comma 4
c.p.c., stante la genericità della richiesta di risarcimento, priva della prospettazione di elementi su cui fondare la quantificazione del danno secondo un criterio equitativo.
1.7 Con il secondo motivo e censurano l'improprio Parte_1 Parte_2
ricorso suppletivo al criterio di liquidazione equitativa, in assenza di allegazione e prova del concreto pregiudizio subito, della cui esistenza gli attori erano pur sempre onerati;
confutano l'argomentazione del giudice a quo sul rilevante impatto delle opere abusive realizzate, in assenza di alcun elemento ricavabile dalle sentenze presupposte sulle dimensioni delle opere de quibus, comunque ininfluenti ai fini della commisurazione del danno da liquidare.
1.8 Con il terzo motivo gli appellanti impugnano, in via gradata, la solidarietà della condanna statuita, evidenziando che, trattandosi di un debito ereditario, la somma debba essere ripartita tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote.
RGn°394/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.9 Con comparsa depositata in data 3.5.2021 si sono costituiti in giudizio CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_4
[...] Controparte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in
[...] Parte_4 subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.10 All'udienza del 14.5.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 19.1.2021 nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 18.12.2020.
2.1 E' infondato il primo mezzo di gravame con cui gli appellanti denunziano l'omesso rilievo della nullità della domanda risarcitoria per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Costituisce ius receptum che la nullità per assoluta indeterminatezza sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza della ragione giustificativa della domanda ovvero del petitum, inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (per tutte, Cass. n. 17023 del 2003). L'accertamento sulla sussistenza o meno del vizio denunziato implica una valutazione da compiersi tenendo conto, da un lato, che l'identificazione degli elementi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che l'oggetto deve risultare appunto "assolutamente" incerto (tra le tante, Cass. n. 4828 del
2006; n. 7074 del 2005; n. 17023 del 2003; n. 3911 del 2001).
Ebbene, gli odierni appellati, nel libello introduttivo di primo grado, hanno agito per sentir condannare le controparti al risarcimento dei danni conseguenti a violazioni edilizie accertate nel precedente giudizio instaurato tra le stesse parti;
hanno invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tal caso, il proprietario finitimo è dispensato dall'onere di provare il danno, insito nella stessa realizzazione della costruzione
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a distanza illegale e nella conseguente imposizione di fatto di una servitù a carico dell'immobile finitimo;
hanno chiesto, quindi, determinarsi in via equitativa siffatto pregiudizio, da parametrare alla diminuzione di valore degli immobili di cui essi sono proprietari per il tempo intercorrente tra la realizzazione degli abusi e la loro rimozione, oggetto di condanna ripristinatoria già resa con la precedente sentenza.
Dal tenore delle allegazioni richiamate risultano, allora, enucleabili con sufficiente chiarezza gli elementi identificativi della pretesa risarcitoria azionata e, segnatamente, la causa petendi, prospettata nella realizzazione di costruzioni in violazione delle distanze legali, ed il petitum, costituito dalla richiesta di ristoro economico per la diminuzione di valore degli immobili conseguente alla imposizione di un peso sulla proprietà, insita, di fatto, nelle costruzioni a distanza illegale.
L'assenza di ulteriori deduzioni tese a specificare il pregiudizio da ridotto valore della proprietà immobiliare, quand'anche ravvisabile, non è, quindi, tale da rendere
“assolutamente” indeterminato l'oggetto della domanda nel senso sopra chiarito, incidendo, semmai, sul piano della carenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa, da valutare nel merito.
2.2 Il secondo motivo è parzialmente fondato nei termini che di seguito si espongono.
Alla luce dell'articolazione del mezzo gravame deve ritenersi formato il giudicato interno sulla parte della decisione che ha ritenuto accertata l'esistenza nell'an del diritto risarcitorio vantato in forza della prima sentenza del Tribunale di Nola, confermata con sentenza irretrattabile della Corte di Appello di Napoli.
Di ciò il giudice a quo ha dato esplicitamente conto nel passaggio della motivazione che si seguito si ritrascrive: “..il diritto degli attori al risarcimento è già stato incontrovertibilmente accertato;
ancor più di preciso il danno è certo nell'an…tanto si fonda, giova ribadirlo, sulla sentenza definitiva di questo Tribunale che ha appunto accertato (con conseguente condanna alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi) gli abusi commessi dai convenuti (rectius dal loro dante causa) in violazione della disciplina in materia di distanze legali (con conseguente condanna all'arretramento) e in materia di aperture (finestre) sul confine”.
In tale ragionamento è evidente che il primo giudice abbia assegnato alla precedente statuizione l'efficacia preclusiva di un accertamento sulla spettanza del diritto al
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risarcimento del danno conseguente alle violazioni delle distanze legali, come confermato dall'ulteriore passaggio motivazionale con cui il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza sulla natura del danno-conseguenza della violazione delle distanze legali “solo per completezza”, ribadendo che “l'an debeatur discende dal giudicato”.
Ne consegue che la doglianza, con cui gli appellanti rimproverano al primo giudice di aver surrettiziamente riaffermato la categoria del danno in re ipsa, pure in linea di principio respinta quale categoria definita “incerta e scivolosa”, non conduce all'esito di riforma propugnato, lasciando impregiudicata la ratio decidendi, non attinta dal gravame, del previo accertamento, con efficacia di giudicato, dell'an del diritto al risarcimento.
Come, invero, sopra sottolineato, è questa l'argomentazione principale su cui il Tribunale ha fondato il proprio convincimento, passando a discorrere della portata del danno- conseguenza, come interpretato dalla Suprema Corte, “solo per completezza”.
In assenza di confutazione della prima considerazione argomentativa, autonomamente in grado di sorreggere la decisione sull'esistenza del diritto al risarcimento, le censure alla seconda parte della motivazione, spiegata “ad abundantiam”, quand'anche risultassero fondate, non sortirebbero l'effetto auspicato, continuando la statuizione a fondarsi sull'altra ratio decidendi non impugnata.
Impregiudicato l'an del danno-conseguenza correlato agli abusi accertati nel precedente giudizio, coglie, invece, nel segno la parte della censura rivolta ai criteri di determinazione nel quantum del pregiudizio concretamente subito dalla proprietà degli odierni appellati.
Va innanzitutto respinta la tesi difensiva di questi ultimi secondo cui l'entità del risarcimento debba essere commisurato anche al grado di riprovevolezza della condotta dei danneggianti, in ragione della funzione polivalente della tutela risarcitoria, destinata a perseguire una finalità sanzionatoria e deterrente oltre che restauratrice della sfera giuridica patrimoniale lesa.
E' vero che la Suprema Corte ha affermato che nel sistema italiano della responsabilità civile, così come regolato dalla legge, la valutazione dell'incidenza della condotta del danneggiante sulla entità del danno da liquidare (e, dunque, l'apprezzamento di una sostanziale funzione sanzionatoria dell'istituto della responsabilità risarcitoria) non è astrattamente incompatibile con i principi dell'ordinamento, in cui al risarcimento non è assegnato solo il compito di reintegrare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda lesione, ma anche la funzione di deterrenza e la funzione sanzionatoria del responsabile civile, ma ciò presuppone pur sempre che la misura si regga "su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi” (SU 16601/2017).
Le Sezioni Unite hanno, cioè, precisato che un connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi i principi desumibili dagli artt. 23 e 25, comma 2 Cost. nonché dall'art. 7 della Convenzione
Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ribadendo l'esigenza di smentire ampliamenti della gamma risarcitoria in ipotesi prive di adeguata copertura normativa.
Nel solco di tali rilievi si pone la ricostruzione dogmatica operata dalla Suprema Corte con l'arresto nomofilattico n. 33645/2022, cui è stata affidata la risoluzione del contrasto delineatosi tra le Sezioni semplici sulla nozione di “danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà”. In quella sede le Sezioni Unite, mediando tra la concezione normativa e quella causale del danno, hanno ribadito la necessità, ai fini della ammissibilità di una tutela risarcitoria, ulteriore rispetto a quella ripristinatoria, dell'accertamento di un danno-conseguenza, ravvisabile nella concreta possibilità di godere che sia andata perduta o sia diminuita in conseguenza immediata e diretta della violazione, ripudiando la categoria del danno in re ipsa, inteso come danno automatico ed irrefutabile e privilegiando, viceversa, quella di danno “presunto” o “normale” in presenza dell'accertamento della violazione, quando vi sia l'allegazione delle concrete utilità compromesse dalla lesione.
Nell'affermare tale conclusione le Sezioni Unite hanno colto l'occasione per sottolineare l'ulteriore scarto esistente tra danno in re ipsa, nell'accezione sopra delineata, e “danno punitivo”, per la cui configurabilità è necessario “un quid ulteriore che colleghi la riparazione della perdita subita alla riprovevolezza della condotta del danneggiante, con un'amplificazione della componente riparatoria in misura proporzionale al grado della colpa o all'intensità del dolo del danneggiante, mediante il cumulo di compensatory damage
e punitive damage”, rimesso, come già sopra evidenziato, ad una specifica previsione normativa che determini la prevedibilità e la misura della “pena”.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Dal passaggio richiamato si trae conferma del fatto che l'ambito in esame, vertente sul risarcimento del contenuto del diritto di proprietà leso dalla realizzazione di costruzioni a distanza illegale, non rientra tra quelli tipici in cui l'entità del risarcimento possa assolvere, per scelta e nella misura tassativamente prevista dal legislatore, una funzione sanzionatoria.
Secondo il dictum della Suprema Corte, oggetto della tutela risarcitoria rimane, in tal caso, il contenuto del diritto leso, ovverosia il concreto pregiudizio subito nella sfera giuridico- patrimoniale del soggetto danneggiato, sub specie di danno emergente e/o lucro cessante, senza alcun ammissibile riferimento alla gravità della condotta del danneggiante e/o all'elemento psicologico da cui essa sia stata animata né tantomeno all'arricchimento presuntivamente da quest'ultimo trattone.
Venendo, allora, alla rinnovata disamina dell'incidenza concretamente avuta dalle opere abusive sulla proprietà degli odierni appellati, si osserva che esse sono consistite nella costruzione di un edificio composto da un piano terra e da un primo piano alla distanza di mt. 1,43 dal confine (costituito dalla linea mediana del muro comune) anziché di mt. 10 dal confine come previsto dal PRG approvato il 17.10.1983. In particolare, l'ausiliario d'ufficio designato nel procedimento RG n. 1453/1997, esitato nella sentenza di condanna ripristinatoria e risarcitoria generica, accertava, alla data dei sopralluoghi, che il piano terra si presentava come un locale rifinito, mentre il primo piano era allo stato grezzo, con struttura in c.a. con travi, pilastri e solaio tompagnata su di un lato;
inoltre, nel tratto di muratura a confine con la proprietà attorea si constatava l'apertura di quattro finestre ubicate a mt. 2,30 di altezza dal calpestio del corridoio-vanella di proprietà dei convenuti;
infine, si appurava la collocazione di un serbatoio di GPL in un ambiente chiuso, in violazione delle previsioni del titolo 2 del D.M. 31/3/1984, a norma del quale i serbatoi della consistenza di quello in oggetto devono essere installati esclusivamente in aree a cielo libero.
La summenzionata sentenza del Tribunale di Nola, poi definitivamente confermata dalla
Corte distrettuale, recependo gli esiti dell'indagine peritale sopra richiamati, ha condannato gli odierni appellanti ad arretrare l'edificio realizzato alla distanza di mt 10 dalla linea mediana del muro di confine;
ad elevare le finestre realizzate nel muro di confine all'altezza di mt. 2,50 dal suolo nonché a rimuovere il serbatoio di GPL.
Così riepilogate le violazioni in relazione alle quali deve essere commisurato il danno risarcibile in capo agli appellati, si osserva che dai rilievi fotografici prodotti in primo grado
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda da questi ultimi e dalla raffigurazione restituita dal CTU in sede di indagine peritale è obiettivamente apprezzabile l'impatto che soprattutto la sopraelevazione al primo piano, pur rimasto allo stato rustico, ha avuto sulla fruizione di luce proveniente dal lato del confine interessato dalla costruzione abusiva. Inoltre, l'apertura di luci irregolari è certamente idonea a menomare la riservatezza nel godimento dell'immobile finitimo, sul cui muro di confine esse insistono.
L'individuazione in tali profili della diminuzione delle concrete facoltà di godimento insite nel diritto di proprietà, derivata dalle violazioni perpetrate, impone di ridurre significativamente la misura del risarcimento, quantificata dal primo giudice nell'importo di
€ 5.000,00 all'anno.
Espunta, invero, dalla funzione del risarcimento qualsivoglia finalità punitiva, parametrata al vantaggio asseritamente ricavato dai proprietari delle costruzioni abusive ed in rapporto al quale gli odierni appellati chiedono confermarsi la liquidazione operata dal Tribunale, il
Collegio ritiene equo, in considerazione della obiettiva conformazione dello stato dei luoghi e dell'impatto limitato ad una parziale riduzione di luce e privacy derivante dalle superfetazioni accertate, rideterminare nella misura di € 500,00 all'anno l'importo da risarcire. Moltiplicato detto importo per il periodo di protrazione della situazione illegittima, cristallizzatosi in quello decorso tra maggio 1997 e maggio 2020, il danno risarcibile per il titolo in oggetto ammonta ad € 11.500,00, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo.
2.3 Va, infine, respinto il terzo motivo di gravame, con cui gli appellanti denunciano l'errore nel quale è incorso il primo giudice nel pronunciare una condanna solidale invece che pro quota, trattandosi di debito maturato in capo al de cuius, autore materiale delle costruzioni poste a distanza illegale, e di cui essi rispondono nella qualità di eredi proporzionalmente alla loro quota, ai sensi dell'art. 754 c.c., secondo cui gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari in ragione della rispettiva quota di partecipazione all'asse ereditario.
Come desumibile dalla suindicata sentenza di condanna generica, la tutela risarcitoria accordata è consequenziale all'actio negatoria servitutis esperita in quella sede nei confronti degli odierni appellanti nella qualità di proprietari degli immobili posti a distanza illegale dal confine. Siffatta tutela, accedendo ad una azione di natura reale, spetta, dunque, nei
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda confronti di coloro che siano proprietari alla data di introduzione del giudizio, rimanendo indifferente che essi non siano stati anche autori materiali dell'illecito.
A ben vedere, dunque, non si verte nell'ambito di una obbligazione sorta in capo al dante causa degli appellanti e in cui costoro siano subentrati iure successionis, con conseguente applicabilità della regola di ripartizione proporzionale pro quota dettata in tal caso dall'art. 754 c.c., bensì di una obbligazione cedente direttamente in capo ai convenuti, nella qualità di contitolari dell'immobile costruito in violazione delle distanze legali, avvinta dalla solidarietà in ragione della comproprietà sull'immobile medesimo.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, esse seguono la soccombenza degli appellanti, considerato che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 32061/2022), l'accoglimento in maniera anche sensibilmente ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra una ipotesi di soccombenza reciproca, idonea a giustificare una compensazione sia pur parziale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause fino ad €
26.000,00, entro il cui valore è stato ridimensionato l'ammontare del risarcimento, applicando i parametri minimi tenuto conto della bassa complessità delle questioni implicate dalla decisione.
P.Q.M
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come n epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 1884/2020, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna e Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore Parte_2
degli appellati, in solido tra loro, della somma di € 11.500,00 (anziché di €
115.000,00), oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo;
b) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in € 2.600,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in €
2.000,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°394/2021-sentenza
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 394/2021, riservata in decisione all'udienza del
14.5.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di appello, C.F._2 dall'avv. Renato D'Isa (c.f. ) e dall'avv. Francesco Bosone (c.f. C.F._3
), presso il cui studio, sito in Napoli alla Via G. Porzio - Centro C.F._4
Direzionale Isola A/3, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._5
deceduta in San Giuseppe Vesuviano il 21.2.2006; Persona_1 Controparte_2
(c.f. ), nella qualità di erede di RI
[...] C.F._6 Per_1
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_3 C.F._7
RI (c.f. ), nella qualità di erede di Per_1 Parte_3 C.F._8
, deceduto in Napoli il 6.10.2011; (c.f. Parte_1 Parte_4
), nella qualità di erede di;
C.F._9 Parte_1 CP_4
RGn°394/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. , nella qualità di erede di;
Pt_5 C.F._10 Parte_1
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_6 C.F._11 Per_2
, deceduto il 9.4.2006; (c.f. ),
[...] Parte_7 C.F._12
nella qualità di erede di (c.f. Persona_2 Parte_8
, nella qualità di erede di;
C.F._13 Persona_2 Parte_4
(c.f. ), nella qualità di erede di;
tutti rappresentati C.F._14 Persona_2
e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonello Miranda
(c.f. ), presso il cui studio, sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) C.F._15 alla Via Astalonga n. 80, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.4.2018, , Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_4
[...] Controparte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 ed convenivano innanzi al Tribunale di Nola
[...] Parte_4 Parte_1
e , onde sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_2
accertati con la sentenza del Tribunale di Nola n. 1613 pubblicata il 27.8.2003, confermata con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4420 pubblicata il 18.12.2013 divenuta irrevocabile.
Premettevano che i suddetti convenuti erano già stati condannati all'arretramento di un edificio sito in San Giuseppe Vesuviano alla distanza di mt 10 dalla linea mediana del muro di confine, alla regolarizzazione di alcune luci aperte sul muro di confine nonché a rimuovere un serbatoio di GPL ubicato in locale chiuso nonché al risarcimento dei danni subiti dagli attori da liquidarsi in separata sede;
chiedevano, quindi, procedersi alla quantificazione dei danni, già accertati nell'an, nella misura di € 5.000,00 per ciascun anno dalla data della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio n. 1453/1997 RGAC del
Tribunale di Nola (26 maggio 1997) sino al deposito della sentenza da emanarsi.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio e Parte_1
, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Parte_2
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.3 Istruita la causa, il Tribunale di Nola, con sentenza n.1884/2020, ha accolto integralmente la domanda attorea, condannando i convenuti, in solido, al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 115.000,00 (€ 5.000,00 per ciascun anno del suindicato lasso temporale) nonché alla refusione delle spese processuali in favore degli attori.
1.4 Segnatamente, il Tribunale ha affermato che l'an del diritto al risarcimento dei danni vantato dagli attori sia già stato accertato, con efficacia di giudicato, dalla sentenza del
Tribunale di Nola n. 1613/2003 recante la condanna generica, confermata con sentenza irrevocabile della Corte di Appello;
ha, quindi, liquidato il quantum in via equitativa nella somma di € 5.000,00 all'anno per il periodo maggio 1997- maggio 2020, per un totale di
€115.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, tenendo conto della rilevante entità delle opere abusive, fonte di rilevante pregiudizio, e del mancato ripristino alla data di emissione della pronuncia.
1.5 Avverso tale statuizione, pubblicata in data 18.12.2020, con atto di citazione notificato il
19.1.2021, e hanno proposto appello, affidato a tre Parte_1 Parte_2 motivi di gravame.
1.6 Con il primo motivo gli appellanti denunciano l'omesso rilievo della nullità della citazione per indeterminatezza assoluta ai sensi dell'art. 163, n. 3 e n. 4 e 164 comma 4
c.p.c., stante la genericità della richiesta di risarcimento, priva della prospettazione di elementi su cui fondare la quantificazione del danno secondo un criterio equitativo.
1.7 Con il secondo motivo e censurano l'improprio Parte_1 Parte_2
ricorso suppletivo al criterio di liquidazione equitativa, in assenza di allegazione e prova del concreto pregiudizio subito, della cui esistenza gli attori erano pur sempre onerati;
confutano l'argomentazione del giudice a quo sul rilevante impatto delle opere abusive realizzate, in assenza di alcun elemento ricavabile dalle sentenze presupposte sulle dimensioni delle opere de quibus, comunque ininfluenti ai fini della commisurazione del danno da liquidare.
1.8 Con il terzo motivo gli appellanti impugnano, in via gradata, la solidarietà della condanna statuita, evidenziando che, trattandosi di un debito ereditario, la somma debba essere ripartita tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.9 Con comparsa depositata in data 3.5.2021 si sono costituiti in giudizio CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_4
[...] Controparte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in
[...] Parte_4 subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.10 All'udienza del 14.5.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 19.1.2021 nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 18.12.2020.
2.1 E' infondato il primo mezzo di gravame con cui gli appellanti denunziano l'omesso rilievo della nullità della domanda risarcitoria per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Costituisce ius receptum che la nullità per assoluta indeterminatezza sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza della ragione giustificativa della domanda ovvero del petitum, inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (per tutte, Cass. n. 17023 del 2003). L'accertamento sulla sussistenza o meno del vizio denunziato implica una valutazione da compiersi tenendo conto, da un lato, che l'identificazione degli elementi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che l'oggetto deve risultare appunto "assolutamente" incerto (tra le tante, Cass. n. 4828 del
2006; n. 7074 del 2005; n. 17023 del 2003; n. 3911 del 2001).
Ebbene, gli odierni appellati, nel libello introduttivo di primo grado, hanno agito per sentir condannare le controparti al risarcimento dei danni conseguenti a violazioni edilizie accertate nel precedente giudizio instaurato tra le stesse parti;
hanno invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tal caso, il proprietario finitimo è dispensato dall'onere di provare il danno, insito nella stessa realizzazione della costruzione
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a distanza illegale e nella conseguente imposizione di fatto di una servitù a carico dell'immobile finitimo;
hanno chiesto, quindi, determinarsi in via equitativa siffatto pregiudizio, da parametrare alla diminuzione di valore degli immobili di cui essi sono proprietari per il tempo intercorrente tra la realizzazione degli abusi e la loro rimozione, oggetto di condanna ripristinatoria già resa con la precedente sentenza.
Dal tenore delle allegazioni richiamate risultano, allora, enucleabili con sufficiente chiarezza gli elementi identificativi della pretesa risarcitoria azionata e, segnatamente, la causa petendi, prospettata nella realizzazione di costruzioni in violazione delle distanze legali, ed il petitum, costituito dalla richiesta di ristoro economico per la diminuzione di valore degli immobili conseguente alla imposizione di un peso sulla proprietà, insita, di fatto, nelle costruzioni a distanza illegale.
L'assenza di ulteriori deduzioni tese a specificare il pregiudizio da ridotto valore della proprietà immobiliare, quand'anche ravvisabile, non è, quindi, tale da rendere
“assolutamente” indeterminato l'oggetto della domanda nel senso sopra chiarito, incidendo, semmai, sul piano della carenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa, da valutare nel merito.
2.2 Il secondo motivo è parzialmente fondato nei termini che di seguito si espongono.
Alla luce dell'articolazione del mezzo gravame deve ritenersi formato il giudicato interno sulla parte della decisione che ha ritenuto accertata l'esistenza nell'an del diritto risarcitorio vantato in forza della prima sentenza del Tribunale di Nola, confermata con sentenza irretrattabile della Corte di Appello di Napoli.
Di ciò il giudice a quo ha dato esplicitamente conto nel passaggio della motivazione che si seguito si ritrascrive: “..il diritto degli attori al risarcimento è già stato incontrovertibilmente accertato;
ancor più di preciso il danno è certo nell'an…tanto si fonda, giova ribadirlo, sulla sentenza definitiva di questo Tribunale che ha appunto accertato (con conseguente condanna alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi) gli abusi commessi dai convenuti (rectius dal loro dante causa) in violazione della disciplina in materia di distanze legali (con conseguente condanna all'arretramento) e in materia di aperture (finestre) sul confine”.
In tale ragionamento è evidente che il primo giudice abbia assegnato alla precedente statuizione l'efficacia preclusiva di un accertamento sulla spettanza del diritto al
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda risarcimento del danno conseguente alle violazioni delle distanze legali, come confermato dall'ulteriore passaggio motivazionale con cui il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza sulla natura del danno-conseguenza della violazione delle distanze legali “solo per completezza”, ribadendo che “l'an debeatur discende dal giudicato”.
Ne consegue che la doglianza, con cui gli appellanti rimproverano al primo giudice di aver surrettiziamente riaffermato la categoria del danno in re ipsa, pure in linea di principio respinta quale categoria definita “incerta e scivolosa”, non conduce all'esito di riforma propugnato, lasciando impregiudicata la ratio decidendi, non attinta dal gravame, del previo accertamento, con efficacia di giudicato, dell'an del diritto al risarcimento.
Come, invero, sopra sottolineato, è questa l'argomentazione principale su cui il Tribunale ha fondato il proprio convincimento, passando a discorrere della portata del danno- conseguenza, come interpretato dalla Suprema Corte, “solo per completezza”.
In assenza di confutazione della prima considerazione argomentativa, autonomamente in grado di sorreggere la decisione sull'esistenza del diritto al risarcimento, le censure alla seconda parte della motivazione, spiegata “ad abundantiam”, quand'anche risultassero fondate, non sortirebbero l'effetto auspicato, continuando la statuizione a fondarsi sull'altra ratio decidendi non impugnata.
Impregiudicato l'an del danno-conseguenza correlato agli abusi accertati nel precedente giudizio, coglie, invece, nel segno la parte della censura rivolta ai criteri di determinazione nel quantum del pregiudizio concretamente subito dalla proprietà degli odierni appellati.
Va innanzitutto respinta la tesi difensiva di questi ultimi secondo cui l'entità del risarcimento debba essere commisurato anche al grado di riprovevolezza della condotta dei danneggianti, in ragione della funzione polivalente della tutela risarcitoria, destinata a perseguire una finalità sanzionatoria e deterrente oltre che restauratrice della sfera giuridica patrimoniale lesa.
E' vero che la Suprema Corte ha affermato che nel sistema italiano della responsabilità civile, così come regolato dalla legge, la valutazione dell'incidenza della condotta del danneggiante sulla entità del danno da liquidare (e, dunque, l'apprezzamento di una sostanziale funzione sanzionatoria dell'istituto della responsabilità risarcitoria) non è astrattamente incompatibile con i principi dell'ordinamento, in cui al risarcimento non è assegnato solo il compito di reintegrare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda lesione, ma anche la funzione di deterrenza e la funzione sanzionatoria del responsabile civile, ma ciò presuppone pur sempre che la misura si regga "su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi” (SU 16601/2017).
Le Sezioni Unite hanno, cioè, precisato che un connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi i principi desumibili dagli artt. 23 e 25, comma 2 Cost. nonché dall'art. 7 della Convenzione
Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ribadendo l'esigenza di smentire ampliamenti della gamma risarcitoria in ipotesi prive di adeguata copertura normativa.
Nel solco di tali rilievi si pone la ricostruzione dogmatica operata dalla Suprema Corte con l'arresto nomofilattico n. 33645/2022, cui è stata affidata la risoluzione del contrasto delineatosi tra le Sezioni semplici sulla nozione di “danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà”. In quella sede le Sezioni Unite, mediando tra la concezione normativa e quella causale del danno, hanno ribadito la necessità, ai fini della ammissibilità di una tutela risarcitoria, ulteriore rispetto a quella ripristinatoria, dell'accertamento di un danno-conseguenza, ravvisabile nella concreta possibilità di godere che sia andata perduta o sia diminuita in conseguenza immediata e diretta della violazione, ripudiando la categoria del danno in re ipsa, inteso come danno automatico ed irrefutabile e privilegiando, viceversa, quella di danno “presunto” o “normale” in presenza dell'accertamento della violazione, quando vi sia l'allegazione delle concrete utilità compromesse dalla lesione.
Nell'affermare tale conclusione le Sezioni Unite hanno colto l'occasione per sottolineare l'ulteriore scarto esistente tra danno in re ipsa, nell'accezione sopra delineata, e “danno punitivo”, per la cui configurabilità è necessario “un quid ulteriore che colleghi la riparazione della perdita subita alla riprovevolezza della condotta del danneggiante, con un'amplificazione della componente riparatoria in misura proporzionale al grado della colpa o all'intensità del dolo del danneggiante, mediante il cumulo di compensatory damage
e punitive damage”, rimesso, come già sopra evidenziato, ad una specifica previsione normativa che determini la prevedibilità e la misura della “pena”.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Dal passaggio richiamato si trae conferma del fatto che l'ambito in esame, vertente sul risarcimento del contenuto del diritto di proprietà leso dalla realizzazione di costruzioni a distanza illegale, non rientra tra quelli tipici in cui l'entità del risarcimento possa assolvere, per scelta e nella misura tassativamente prevista dal legislatore, una funzione sanzionatoria.
Secondo il dictum della Suprema Corte, oggetto della tutela risarcitoria rimane, in tal caso, il contenuto del diritto leso, ovverosia il concreto pregiudizio subito nella sfera giuridico- patrimoniale del soggetto danneggiato, sub specie di danno emergente e/o lucro cessante, senza alcun ammissibile riferimento alla gravità della condotta del danneggiante e/o all'elemento psicologico da cui essa sia stata animata né tantomeno all'arricchimento presuntivamente da quest'ultimo trattone.
Venendo, allora, alla rinnovata disamina dell'incidenza concretamente avuta dalle opere abusive sulla proprietà degli odierni appellati, si osserva che esse sono consistite nella costruzione di un edificio composto da un piano terra e da un primo piano alla distanza di mt. 1,43 dal confine (costituito dalla linea mediana del muro comune) anziché di mt. 10 dal confine come previsto dal PRG approvato il 17.10.1983. In particolare, l'ausiliario d'ufficio designato nel procedimento RG n. 1453/1997, esitato nella sentenza di condanna ripristinatoria e risarcitoria generica, accertava, alla data dei sopralluoghi, che il piano terra si presentava come un locale rifinito, mentre il primo piano era allo stato grezzo, con struttura in c.a. con travi, pilastri e solaio tompagnata su di un lato;
inoltre, nel tratto di muratura a confine con la proprietà attorea si constatava l'apertura di quattro finestre ubicate a mt. 2,30 di altezza dal calpestio del corridoio-vanella di proprietà dei convenuti;
infine, si appurava la collocazione di un serbatoio di GPL in un ambiente chiuso, in violazione delle previsioni del titolo 2 del D.M. 31/3/1984, a norma del quale i serbatoi della consistenza di quello in oggetto devono essere installati esclusivamente in aree a cielo libero.
La summenzionata sentenza del Tribunale di Nola, poi definitivamente confermata dalla
Corte distrettuale, recependo gli esiti dell'indagine peritale sopra richiamati, ha condannato gli odierni appellanti ad arretrare l'edificio realizzato alla distanza di mt 10 dalla linea mediana del muro di confine;
ad elevare le finestre realizzate nel muro di confine all'altezza di mt. 2,50 dal suolo nonché a rimuovere il serbatoio di GPL.
Così riepilogate le violazioni in relazione alle quali deve essere commisurato il danno risarcibile in capo agli appellati, si osserva che dai rilievi fotografici prodotti in primo grado
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda da questi ultimi e dalla raffigurazione restituita dal CTU in sede di indagine peritale è obiettivamente apprezzabile l'impatto che soprattutto la sopraelevazione al primo piano, pur rimasto allo stato rustico, ha avuto sulla fruizione di luce proveniente dal lato del confine interessato dalla costruzione abusiva. Inoltre, l'apertura di luci irregolari è certamente idonea a menomare la riservatezza nel godimento dell'immobile finitimo, sul cui muro di confine esse insistono.
L'individuazione in tali profili della diminuzione delle concrete facoltà di godimento insite nel diritto di proprietà, derivata dalle violazioni perpetrate, impone di ridurre significativamente la misura del risarcimento, quantificata dal primo giudice nell'importo di
€ 5.000,00 all'anno.
Espunta, invero, dalla funzione del risarcimento qualsivoglia finalità punitiva, parametrata al vantaggio asseritamente ricavato dai proprietari delle costruzioni abusive ed in rapporto al quale gli odierni appellati chiedono confermarsi la liquidazione operata dal Tribunale, il
Collegio ritiene equo, in considerazione della obiettiva conformazione dello stato dei luoghi e dell'impatto limitato ad una parziale riduzione di luce e privacy derivante dalle superfetazioni accertate, rideterminare nella misura di € 500,00 all'anno l'importo da risarcire. Moltiplicato detto importo per il periodo di protrazione della situazione illegittima, cristallizzatosi in quello decorso tra maggio 1997 e maggio 2020, il danno risarcibile per il titolo in oggetto ammonta ad € 11.500,00, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo.
2.3 Va, infine, respinto il terzo motivo di gravame, con cui gli appellanti denunciano l'errore nel quale è incorso il primo giudice nel pronunciare una condanna solidale invece che pro quota, trattandosi di debito maturato in capo al de cuius, autore materiale delle costruzioni poste a distanza illegale, e di cui essi rispondono nella qualità di eredi proporzionalmente alla loro quota, ai sensi dell'art. 754 c.c., secondo cui gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari in ragione della rispettiva quota di partecipazione all'asse ereditario.
Come desumibile dalla suindicata sentenza di condanna generica, la tutela risarcitoria accordata è consequenziale all'actio negatoria servitutis esperita in quella sede nei confronti degli odierni appellanti nella qualità di proprietari degli immobili posti a distanza illegale dal confine. Siffatta tutela, accedendo ad una azione di natura reale, spetta, dunque, nei
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda confronti di coloro che siano proprietari alla data di introduzione del giudizio, rimanendo indifferente che essi non siano stati anche autori materiali dell'illecito.
A ben vedere, dunque, non si verte nell'ambito di una obbligazione sorta in capo al dante causa degli appellanti e in cui costoro siano subentrati iure successionis, con conseguente applicabilità della regola di ripartizione proporzionale pro quota dettata in tal caso dall'art. 754 c.c., bensì di una obbligazione cedente direttamente in capo ai convenuti, nella qualità di contitolari dell'immobile costruito in violazione delle distanze legali, avvinta dalla solidarietà in ragione della comproprietà sull'immobile medesimo.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, esse seguono la soccombenza degli appellanti, considerato che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 32061/2022), l'accoglimento in maniera anche sensibilmente ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra una ipotesi di soccombenza reciproca, idonea a giustificare una compensazione sia pur parziale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause fino ad €
26.000,00, entro il cui valore è stato ridimensionato l'ammontare del risarcimento, applicando i parametri minimi tenuto conto della bassa complessità delle questioni implicate dalla decisione.
P.Q.M
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come n epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 1884/2020, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna e Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore Parte_2
degli appellati, in solido tra loro, della somma di € 11.500,00 (anziché di €
115.000,00), oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo;
b) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in € 2.600,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in €
2.000,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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