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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10336 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24067/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 24067/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CASERTA SALVATORE (c.f.: ) dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta presso Controparte_1 P.IVA_1
lo studio dell'Avv. SESSA FORTUNA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._3
difeso in virtù di procura in atti.
- Appellato
E
( ) res.te in NAPOLI alla Via C. PORZIO,106. CP_2 C.F._4
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato agli appellati (nei confronti di a CP_1
mezzo pec in data 8 novembre 2024 e nei confronti di a mani proprie in CP_2
data 11 novembre 2024), il signor ha inteso proporre appello avverso Parte_1
1
la sentenza n. 1658/2024, emessa dal Giudice di Pace di Barra, dott.ssa di Tuoro, nella causa iscritta al n. R.G. 10135/2021, depositata e resa pubblica in data 14.04.2024, non notificata, la quale così disponeva: “dichiara la contumacia del convenuto CP_2
ritualmente citato e mai comparso;
rigetta la domanda e compensate le spese”.
Invero con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Barra, l' e il sig. , Controparte_1 CP_2
assumendo che il giorno 10/01/2021 alle ore 10.20 circa in BARRA - NAPOLI alla Via
EDGAR DEGAS, si verificava un incidente che vedeva coinvolto il motociclo HONDA tg
ET35804, in titolarità del , e l'autoveicolo SMART tg DX148LP di proprietà del Sig. Pt_1
il cui conducente, proveniente da tergo, non rispettava le distanze di CP_2
sicurezza ed andava a tamponare il motociclo dell'istante facendolo rovinare al suolo sul lato destro.
A seguito dell'evento dannoso, il motociclo dell'istante riportava danni alla parte laterale destra, al telaio e carenatura, così come meglio quantificati ed indicati nelle foto e nel preventivo per i lavori di riparazione allegati alla produzione di parte.
All'epoca del sinistro il veicolo investitore risultava essere assicurato per la R.C.A. con la sicchè essendo risultata del tutto infruttuosa la richiesta di Controparte_3
risarcimento danni, esperita ai sensi dell'art 148 D. Lgl n. 209/2005, inoltrata alla e nonostante regolare perizia tecnica con lo studio Controparte_3 CP_4
(fiduciario , si era resa necessario adire la giustizia. CP_1
Ciò premesso, l'attore così concludeva:
1) Ritenere e dichiarare il Sig. quale unico responsabile dell'incidente CP_2
dei quo. 2) Condannare il Sig. e la in persona CP_2 Controparte_3
del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 5.200,00, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e oltre interessi compensativi e dal fatto all'effettivo soddisfo, il tutto entro i limiti della competenza del Giudice Adito. 3)
Condannare il Sig. e la in persona del suo CP_2 Controparte_3
legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per aver fattone anticipo.
La causa, iscritta a n. R.G. 10135/2021, veniva assegnata alla dott.ssa Di Tuoro che
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fissava prima udienza al 17.09.2021.
In tale data si costituiva, la con l'avv. Fortuna Sessa con comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
richiamava, in particolare, le indagini compiute in ordine al sinistro nonché le risultanze della ctp volta a valutare la compatibilità dei danni con il sinistro descritto. Veniva, inoltre, eccepita l'inammissibilità di prove testimoniali rispetto a nominativi mai indicati nella lettera di messa in mora.
Restava contumace il sig. . CP_2
Escusso l'unico testimone di parte attrice, la causa veniva decisa con la gravata sen- tenza, che rigettava la domanda risarcitoria sull'assunto che l'attore non aveva dimo- strato la titolarità del bene danneggiato alla data del sinistro, avendo depositato allo scopo unicamente libretto di circolazione del veicolo.
I motivi di appello hanno investito l'erroneità di tale assunto, alla luce dell'idoneità della prodotta documentazione (come da orientamenti giurisprudenziali richiamati) nonché della totale assenza di contestazione proveniente dalla controparte, la quale, peraltro, aveva finanche disposto perizia di stima.
Si è costituita l'appellata sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza CP_1
dell'appello alla luce degli argomenti già sviluppati in primo grado e mai superati;
in via aggiuntiva è stato additato a sospetto l'unico teste escusso, anche alla luce dei dati emergenti dalla specifica banca dati dei testimoni costituita a norma del CdA.
In data 29 settembre 2025 l'appellante ha prodotto certificato cronologico PRA rela- tivo al veicolo danneggiato.
****
Ritiene questo Giudice che l'appello non possa essere accolto e va, pertanto, rigetta- to.
Sicuramente corretta è la censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la titolarità del motoveicolo danneggiato in capo all'attore alla data del sinistro, attesa la presunta inidoneità del libretto di circolazione prodotto.
Invero, come correttamente evidenziato dall'appellante, tale statuizione ha palese- mente violato l'art.115 c.p.c. che esonera la parte dal provare circostanze non specifi-
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camente contestate dalla controparte.
Orbene l'assunto contenuto in citazione secondo cui il signor alla Parte_1
data del sinistro era titolare del motoveicolo danneggiato non è stato, finanche generi- camente, contestato dall' sicchè detta titolarità doveva considerarsi incontro- CP_1
versa, tenuto, altresì, conto dell'accessibilità da parte delle compagnie di assicurazione alle banche dati relative ai veicoli ed alla immediata possibilità di operare le dovute verifiche in ordine alla titolarità del bene.
Ciò premesso, la domanda risarcitoria non può trovare, in ogni caso, accoglimento per le ulteriori ragioni che si vanno ad evidenziare e che hanno funzione integrativa della statuizione di rigetto adottata all'esito del giudizio di primo grado.
Costituisce circostanza incontroversa e documentalmente provata (cfr. certificato
PRA depositato dall'appellante in data 29 settembre 2025) che il motoveicolo dell'appellante, asseritamente coinvolto nel sinistro verificatosi in data 10 gennaio
2021, è stato acquistato dal in data 23 dicembre 2020 (ovvero appena 17 giorni Pt_1
prima del sinistro) ed è stato dallo stesso alienato al signor in data 5 CP_5
maggio 2021 (meno di cinque mesi dopo il sinistro), il tutto senza che sia dato sapere quale sia il valore di acquisto ed alienazione del bene.
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Tale finalità viene conseguita mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminu- zione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimo- nio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneg-
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giato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, nel caso in esame l'appellante, con l'atto di citazione notificato in data non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui sostenute al fine di riparare il veicolo danneggiato, ma ha chiesto il pagamento di una somma di denaro asserita- mente necessaria alla riparazione del veicolo, somma quantificata in citazione median- te richiamo ad una perizia tecnica a firma del c.t. contenente l'indicazione Persona_1
del costo dei pezzi di ricambio occorrenti e della manodopera per gli interventi riparativi (cfr. perizia con data 15 aprile 2021, 20 giorni prima dell'alienazione) per un totale di euro 5.498,17, ridotto in citazione ad euro 5.200,00.
La domanda, dunque, presuppone che il danneggiato sosterrà le dette spese in futuro al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib. Napoli,
Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore, attuale appellante, non ha mai allegato di aver riparato il veicolo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di una perizia di parte e/o preven- tivo di riparazione.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che il veicolo danneggiato è stato aliena- to in data 5 maggio 2021 (dopo circa cinque mesi dal sinistro ed appena 15 giorni dopo l'introduzione del giudizio a mezzo notifica della citazione), per cui l'appellante chiede il riconoscimento di spese che non potrà più sostenere.
Orbene, non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico del e man- Pt_1
cando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento va, in ogni caso, rigettata.
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In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”.
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che, sebbe- ne non ancora riparato, non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento;
trattasi, invero, della diversa questione (risolta positivamente) afferente alla possibilità di ottenere la condanna al ristoro dei danni pur in difetto di prova della riparazione.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conse- guenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare.
In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pub- blicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362;
Giudice di pace Torino, 10- 10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma,
06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret. Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret.
Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Nel caso di specie parte appellante non ha in alcun modo indicato quale fosse il valo-
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re di mercato del proprio veicolo al momento del fatto, né è dato sapere quale sia stato il prezzo di acquisto e di vendita, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno
"svenduto"; né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impossibilità della prova, e certamente non può ritenersi tale l'allegazione dei prezzi di acquisto/alienazione e la produzione in giudizio di listini o mercuriali compro- vanti i valori medi dell'usato nel mercato dei motoveicoli.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pro- nunzia n. 7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidenta- ta, in assenza di riparazione, ad un valore finanche superiore a quello di mercato;
nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito sarebbe stato inferio-re a quello precedente
(ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (asseritamen- te circa 4000 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita. Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Le suesposte considerazioni impongono la conferma della statuizione di rigetto resa dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 1658/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Barra, dott.ssa di Tuoro, nella causa iscritta al n. R.G. 10135/2021, depositata e resa pubblica in data 14.04.2024, per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarci- mento.
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Ad ulteriore conforto della statuizione di rigetto sovviene la valutazione di palese inadeguatezza della prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo grado;
ciò per le considerazioni che si vanno a sinteticamente evidenziare:
a) nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo pec in data 09 febbraio 2021) ed in atto di citazione, notificato in data 20 aprile 2021, non viene indicato il nomi- nativo del teste, poi concretamente escusso nel corso del giudizio di primo grado, sebbene persona ovviamente già precedentemente identificata dall'attore/appellante; orbene l'omessa indicazione delle generalità dei testi, oltre ad integrare una violazione degli obblighi derivanti dal CdA in ordine ai contenuti di detta comunicazione, si pone in palese contrasto delle comuni regole di buon senso, atteso che la trasmissione di detti nominativi alla compagnia di assicura- zione, consentendo a quest'ultima di acquisire informazioni in ordine alla veridici- tà del sinistro, avrebbe sicuramente incrementato le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria. Assolutamente irragionevole appare, pertanto, detta omissione che assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità del teste escusso che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizza- to, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di inidoneità ai fini probatori;
b) l'attendibilità e credibilità del teste escusso è, altresì, minata da quanto eviden- ziato dall'appellata in sede di costituzione nel giudizio di appello, ovvero CP_1
che “dalla lista sinistri IVASS, istituita proprio per contrastare fenomeni fraudolen- ti, emerge che è un testimone abituale, avendo ricoperto lo stesso Parte_2
ruolo con sospetta frequenza per gli incidenti del 22.01.2021 e dell'11.03.2021, cui aggiungere ora il preteso sinistro del 10.01.2021”; tali circostanze non sono state specificamente contestate dalla controparte e devono, pertanto, ritenersi acquisi- te;
è evidente che la circostanza in questione addita a sospetto il teste e mina il valore probatorio delle dichiarazioni dallo stesso rese;
c) le considerazioni tecniche contenute nella ricostruzione cinematica e nell'analisi del sinistro a firma della (incaricata dalla cfr. produzione di pri- Pt_3 CP_1
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mo grado di quest'ultima) sollevano significativi dubbi in ordine alla compatibilità dei danni riportati con la dinamica descritta in citazione;
si fa rinvio alle valutazioni tecniche ivi operate, mai specificamente contrastate dall'appellante con argomen- ti di segno contrario;
d) in sede di informativa, l'appellato contumace ha dichiarato agli CP_2
incaricati di avere tamponato un motoveicolo di colore scuro, laddove il CP_1
motoveicolo attoreo è, invece, di colore bianco.
Le suddette considerazioni valgono, pertanto, a fondare il rigetto anche sull'inattendibilità e non credibilità del teste escusso e, conseguentemente, sul difetto di prova del fatto storico da cui sarebbero derivati i danni oggetto di richiesta risarcitoria.
Le spese di lite relative al giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al Dm n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda (euro
5.200,00) ed ai minimi tariffari, attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_2
• rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 1658/2024, emessa dal Giudice di Pace di Barra, dott.ssa di Tuoro, nella causa iscritta al n. R.G. 10135/2021, depositata e resa pubblica in data 14.04.2024;
• condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata Parte_1
che si liquidano in euro 1.278,00, oltre rimborso spese Controparte_6
esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli l'11 novembre 2025
9
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 24067/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CASERTA SALVATORE (c.f.: ) dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta presso Controparte_1 P.IVA_1
lo studio dell'Avv. SESSA FORTUNA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._3
difeso in virtù di procura in atti.
- Appellato
E
( ) res.te in NAPOLI alla Via C. PORZIO,106. CP_2 C.F._4
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato agli appellati (nei confronti di a CP_1
mezzo pec in data 8 novembre 2024 e nei confronti di a mani proprie in CP_2
data 11 novembre 2024), il signor ha inteso proporre appello avverso Parte_1
1
la sentenza n. 1658/2024, emessa dal Giudice di Pace di Barra, dott.ssa di Tuoro, nella causa iscritta al n. R.G. 10135/2021, depositata e resa pubblica in data 14.04.2024, non notificata, la quale così disponeva: “dichiara la contumacia del convenuto CP_2
ritualmente citato e mai comparso;
rigetta la domanda e compensate le spese”.
Invero con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Barra, l' e il sig. , Controparte_1 CP_2
assumendo che il giorno 10/01/2021 alle ore 10.20 circa in BARRA - NAPOLI alla Via
EDGAR DEGAS, si verificava un incidente che vedeva coinvolto il motociclo HONDA tg
ET35804, in titolarità del , e l'autoveicolo SMART tg DX148LP di proprietà del Sig. Pt_1
il cui conducente, proveniente da tergo, non rispettava le distanze di CP_2
sicurezza ed andava a tamponare il motociclo dell'istante facendolo rovinare al suolo sul lato destro.
A seguito dell'evento dannoso, il motociclo dell'istante riportava danni alla parte laterale destra, al telaio e carenatura, così come meglio quantificati ed indicati nelle foto e nel preventivo per i lavori di riparazione allegati alla produzione di parte.
All'epoca del sinistro il veicolo investitore risultava essere assicurato per la R.C.A. con la sicchè essendo risultata del tutto infruttuosa la richiesta di Controparte_3
risarcimento danni, esperita ai sensi dell'art 148 D. Lgl n. 209/2005, inoltrata alla e nonostante regolare perizia tecnica con lo studio Controparte_3 CP_4
(fiduciario , si era resa necessario adire la giustizia. CP_1
Ciò premesso, l'attore così concludeva:
1) Ritenere e dichiarare il Sig. quale unico responsabile dell'incidente CP_2
dei quo. 2) Condannare il Sig. e la in persona CP_2 Controparte_3
del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 5.200,00, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e oltre interessi compensativi e dal fatto all'effettivo soddisfo, il tutto entro i limiti della competenza del Giudice Adito. 3)
Condannare il Sig. e la in persona del suo CP_2 Controparte_3
legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per aver fattone anticipo.
La causa, iscritta a n. R.G. 10135/2021, veniva assegnata alla dott.ssa Di Tuoro che
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fissava prima udienza al 17.09.2021.
In tale data si costituiva, la con l'avv. Fortuna Sessa con comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
richiamava, in particolare, le indagini compiute in ordine al sinistro nonché le risultanze della ctp volta a valutare la compatibilità dei danni con il sinistro descritto. Veniva, inoltre, eccepita l'inammissibilità di prove testimoniali rispetto a nominativi mai indicati nella lettera di messa in mora.
Restava contumace il sig. . CP_2
Escusso l'unico testimone di parte attrice, la causa veniva decisa con la gravata sen- tenza, che rigettava la domanda risarcitoria sull'assunto che l'attore non aveva dimo- strato la titolarità del bene danneggiato alla data del sinistro, avendo depositato allo scopo unicamente libretto di circolazione del veicolo.
I motivi di appello hanno investito l'erroneità di tale assunto, alla luce dell'idoneità della prodotta documentazione (come da orientamenti giurisprudenziali richiamati) nonché della totale assenza di contestazione proveniente dalla controparte, la quale, peraltro, aveva finanche disposto perizia di stima.
Si è costituita l'appellata sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza CP_1
dell'appello alla luce degli argomenti già sviluppati in primo grado e mai superati;
in via aggiuntiva è stato additato a sospetto l'unico teste escusso, anche alla luce dei dati emergenti dalla specifica banca dati dei testimoni costituita a norma del CdA.
In data 29 settembre 2025 l'appellante ha prodotto certificato cronologico PRA rela- tivo al veicolo danneggiato.
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Ritiene questo Giudice che l'appello non possa essere accolto e va, pertanto, rigetta- to.
Sicuramente corretta è la censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la titolarità del motoveicolo danneggiato in capo all'attore alla data del sinistro, attesa la presunta inidoneità del libretto di circolazione prodotto.
Invero, come correttamente evidenziato dall'appellante, tale statuizione ha palese- mente violato l'art.115 c.p.c. che esonera la parte dal provare circostanze non specifi-
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camente contestate dalla controparte.
Orbene l'assunto contenuto in citazione secondo cui il signor alla Parte_1
data del sinistro era titolare del motoveicolo danneggiato non è stato, finanche generi- camente, contestato dall' sicchè detta titolarità doveva considerarsi incontro- CP_1
versa, tenuto, altresì, conto dell'accessibilità da parte delle compagnie di assicurazione alle banche dati relative ai veicoli ed alla immediata possibilità di operare le dovute verifiche in ordine alla titolarità del bene.
Ciò premesso, la domanda risarcitoria non può trovare, in ogni caso, accoglimento per le ulteriori ragioni che si vanno ad evidenziare e che hanno funzione integrativa della statuizione di rigetto adottata all'esito del giudizio di primo grado.
Costituisce circostanza incontroversa e documentalmente provata (cfr. certificato
PRA depositato dall'appellante in data 29 settembre 2025) che il motoveicolo dell'appellante, asseritamente coinvolto nel sinistro verificatosi in data 10 gennaio
2021, è stato acquistato dal in data 23 dicembre 2020 (ovvero appena 17 giorni Pt_1
prima del sinistro) ed è stato dallo stesso alienato al signor in data 5 CP_5
maggio 2021 (meno di cinque mesi dopo il sinistro), il tutto senza che sia dato sapere quale sia il valore di acquisto ed alienazione del bene.
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Tale finalità viene conseguita mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminu- zione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimo- nio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneg-
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giato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, nel caso in esame l'appellante, con l'atto di citazione notificato in data non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui sostenute al fine di riparare il veicolo danneggiato, ma ha chiesto il pagamento di una somma di denaro asserita- mente necessaria alla riparazione del veicolo, somma quantificata in citazione median- te richiamo ad una perizia tecnica a firma del c.t. contenente l'indicazione Persona_1
del costo dei pezzi di ricambio occorrenti e della manodopera per gli interventi riparativi (cfr. perizia con data 15 aprile 2021, 20 giorni prima dell'alienazione) per un totale di euro 5.498,17, ridotto in citazione ad euro 5.200,00.
La domanda, dunque, presuppone che il danneggiato sosterrà le dette spese in futuro al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib. Napoli,
Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore, attuale appellante, non ha mai allegato di aver riparato il veicolo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di una perizia di parte e/o preven- tivo di riparazione.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che il veicolo danneggiato è stato aliena- to in data 5 maggio 2021 (dopo circa cinque mesi dal sinistro ed appena 15 giorni dopo l'introduzione del giudizio a mezzo notifica della citazione), per cui l'appellante chiede il riconoscimento di spese che non potrà più sostenere.
Orbene, non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico del e man- Pt_1
cando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento va, in ogni caso, rigettata.
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In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”.
Non vale in senso contrario il richiamo all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che, sebbe- ne non ancora riparato, non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vendere, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento;
trattasi, invero, della diversa questione (risolta positivamente) afferente alla possibilità di ottenere la condanna al ristoro dei danni pur in difetto di prova della riparazione.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conse- guenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare.
In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pub- blicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362;
Giudice di pace Torino, 10- 10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma,
06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret. Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret.
Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Nel caso di specie parte appellante non ha in alcun modo indicato quale fosse il valo-
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re di mercato del proprio veicolo al momento del fatto, né è dato sapere quale sia stato il prezzo di acquisto e di vendita, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno
"svenduto"; né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impossibilità della prova, e certamente non può ritenersi tale l'allegazione dei prezzi di acquisto/alienazione e la produzione in giudizio di listini o mercuriali compro- vanti i valori medi dell'usato nel mercato dei motoveicoli.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pro- nunzia n. 7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidenta- ta, in assenza di riparazione, ad un valore finanche superiore a quello di mercato;
nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito sarebbe stato inferio-re a quello precedente
(ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (asseritamen- te circa 4000 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita. Il che significa, che allo stato degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Le suesposte considerazioni impongono la conferma della statuizione di rigetto resa dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 1658/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Barra, dott.ssa di Tuoro, nella causa iscritta al n. R.G. 10135/2021, depositata e resa pubblica in data 14.04.2024, per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarci- mento.
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Ad ulteriore conforto della statuizione di rigetto sovviene la valutazione di palese inadeguatezza della prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo grado;
ciò per le considerazioni che si vanno a sinteticamente evidenziare:
a) nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo pec in data 09 febbraio 2021) ed in atto di citazione, notificato in data 20 aprile 2021, non viene indicato il nomi- nativo del teste, poi concretamente escusso nel corso del giudizio di primo grado, sebbene persona ovviamente già precedentemente identificata dall'attore/appellante; orbene l'omessa indicazione delle generalità dei testi, oltre ad integrare una violazione degli obblighi derivanti dal CdA in ordine ai contenuti di detta comunicazione, si pone in palese contrasto delle comuni regole di buon senso, atteso che la trasmissione di detti nominativi alla compagnia di assicura- zione, consentendo a quest'ultima di acquisire informazioni in ordine alla veridici- tà del sinistro, avrebbe sicuramente incrementato le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria. Assolutamente irragionevole appare, pertanto, detta omissione che assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità del teste escusso che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizza- to, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di inidoneità ai fini probatori;
b) l'attendibilità e credibilità del teste escusso è, altresì, minata da quanto eviden- ziato dall'appellata in sede di costituzione nel giudizio di appello, ovvero CP_1
che “dalla lista sinistri IVASS, istituita proprio per contrastare fenomeni fraudolen- ti, emerge che è un testimone abituale, avendo ricoperto lo stesso Parte_2
ruolo con sospetta frequenza per gli incidenti del 22.01.2021 e dell'11.03.2021, cui aggiungere ora il preteso sinistro del 10.01.2021”; tali circostanze non sono state specificamente contestate dalla controparte e devono, pertanto, ritenersi acquisi- te;
è evidente che la circostanza in questione addita a sospetto il teste e mina il valore probatorio delle dichiarazioni dallo stesso rese;
c) le considerazioni tecniche contenute nella ricostruzione cinematica e nell'analisi del sinistro a firma della (incaricata dalla cfr. produzione di pri- Pt_3 CP_1
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mo grado di quest'ultima) sollevano significativi dubbi in ordine alla compatibilità dei danni riportati con la dinamica descritta in citazione;
si fa rinvio alle valutazioni tecniche ivi operate, mai specificamente contrastate dall'appellante con argomen- ti di segno contrario;
d) in sede di informativa, l'appellato contumace ha dichiarato agli CP_2
incaricati di avere tamponato un motoveicolo di colore scuro, laddove il CP_1
motoveicolo attoreo è, invece, di colore bianco.
Le suddette considerazioni valgono, pertanto, a fondare il rigetto anche sull'inattendibilità e non credibilità del teste escusso e, conseguentemente, sul difetto di prova del fatto storico da cui sarebbero derivati i danni oggetto di richiesta risarcitoria.
Le spese di lite relative al giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al Dm n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda (euro
5.200,00) ed ai minimi tariffari, attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_2
• rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 1658/2024, emessa dal Giudice di Pace di Barra, dott.ssa di Tuoro, nella causa iscritta al n. R.G. 10135/2021, depositata e resa pubblica in data 14.04.2024;
• condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata Parte_1
che si liquidano in euro 1.278,00, oltre rimborso spese Controparte_6
esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli l'11 novembre 2025
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Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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