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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 18546/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18546/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FIORETTI NADIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 20/05/2000. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 375 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 26/12/2002 e , il 21/10/2007. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 02/03/2013.
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio ad entrambi i genitori, in conformità alle disposizioni sull'affidamento Persona_2 condiviso, ed avrà la residenza prevalente presso l'abitazione della madre, salvo diversa determinazione del figlio medesimo che potrà scegliere liberamente modalità e tempi di permanenza presso l'uno o l'altro.
DISPONE che ciascun genitore provveda alla cura e all'educazione del figlio, nonché al loro mantenimento diretto quando lo terrà con sé. Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e dei tempi indeterminati di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, comunque da intendersi paritario, non viene previsto alcun contributo per il mantenimento indiretto.
DISPONE che i genitori si dividano in parti uguali le spese straordinarie del figlio, documentate nella misura del 50% ciascuno, procedendo di volta in volta al rimborso e/o compensazione tra di loro;
resta comunque inteso che le spese straordinarie maggior-mente gravose, dovranno essere oltre che documentate anche previamente concordate tra i genitori, salvo che non siano strettamente necessitate e comunque nel rispetto del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino e stipulato con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
DISPONE che il figlio sarà libero di determinarsi autonomamente circa i tempi di Persona_2 permanenza o di visita presso ciascuno genitore;
i genitori continueranno a collaborare per ogni esigenza del loro figlio, dividendosi i compiti per gestione al meglio gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore. pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti dichiarano così di aver definito tra loro tutte le questioni economiche- patrimoniali, di non aver nulla reciprocamente a pretendere a qualunque titolo o causa l'uno dall'altro e di essere entrambe economicamente indipendenti, rinunciando a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
DA' ATTO che entrambi autorizzano sin d'ora l'altro genitore al rilascio o rinnovo del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 18546/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FIORETTI NADIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 20/05/2000. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 375 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 26/12/2002 e , il 21/10/2007. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 02/03/2013.
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio ad entrambi i genitori, in conformità alle disposizioni sull'affidamento Persona_2 condiviso, ed avrà la residenza prevalente presso l'abitazione della madre, salvo diversa determinazione del figlio medesimo che potrà scegliere liberamente modalità e tempi di permanenza presso l'uno o l'altro.
DISPONE che ciascun genitore provveda alla cura e all'educazione del figlio, nonché al loro mantenimento diretto quando lo terrà con sé. Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e dei tempi indeterminati di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, comunque da intendersi paritario, non viene previsto alcun contributo per il mantenimento indiretto.
DISPONE che i genitori si dividano in parti uguali le spese straordinarie del figlio, documentate nella misura del 50% ciascuno, procedendo di volta in volta al rimborso e/o compensazione tra di loro;
resta comunque inteso che le spese straordinarie maggior-mente gravose, dovranno essere oltre che documentate anche previamente concordate tra i genitori, salvo che non siano strettamente necessitate e comunque nel rispetto del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino e stipulato con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
DISPONE che il figlio sarà libero di determinarsi autonomamente circa i tempi di Persona_2 permanenza o di visita presso ciascuno genitore;
i genitori continueranno a collaborare per ogni esigenza del loro figlio, dividendosi i compiti per gestione al meglio gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore. pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti dichiarano così di aver definito tra loro tutte le questioni economiche- patrimoniali, di non aver nulla reciprocamente a pretendere a qualunque titolo o causa l'uno dall'altro e di essere entrambe economicamente indipendenti, rinunciando a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
DA' ATTO che entrambi autorizzano sin d'ora l'altro genitore al rilascio o rinnovo del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio del figlio minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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