Articolo 4 della Legge 19 aprile 2016, n. 62
Articolo 3Articolo 5
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5 maggio 2016
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4, lettera b), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal capitolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 5 maggio 2016