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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/08/2025, n. 11895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11895 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67439/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67439/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANI Parte_1 C.F._1 ANTONIO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BEQUINOT 40 03018 03018presso il difensore avv. ROMANI
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANI Parte_2 C.F._2 ANTONIO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BEQUINOT 40 03018 03018presso il difensore avv. ROMANI ANTONIO ANGELO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SACCUCCI GINEVRA, elettivamente domiciliato in PIAZZA S.CROCE IN GERUSALEMME, 46 00185 ROMApresso il difensore avv. SACCUCCI GINEVRA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDARELLI GIAN Controparte_2 LUCA, elettivamente domiciliato in VIA LATINA, 276 00179 presso il difensore avv. CP_1 CARDARELLI GIAN LUCA TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il , per ivi sentirlo condannare al Controparte_3 risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 15700,00, al netto dell'importo di euro 1300,00 già percepito, subito nell'appartamento di loro proprietà facente parte dello stabile condominiale e sito al piano terzo scala B, int. 8, allagato in conseguenza dell'occlusione della condotta di scarico condominiale, oltre accessori e spese di lite da distrarre. pagina 1 di 3 Il si costituiva in giudizio ed eccepiva la improcedibilità Controparte_3 della domanda per l'omesso esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, la sua infondatezza, non essendo provato né il nesso causale, né i danni e la loro quantificazione. In via subordinata Co chiedeva di essere manlevata dalla presso cui era assicurata e di cui Controparte_2 chiedeva la chiamata in causa.
La spa di cui era autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio, aderiva alle Controparte_2 eccezioni del Condominio e, in subordine, eccepiva che avrebbe dovuto essere provato il fatto costitutivo dell'assicurato all'indennizzo e che, comunque, dal dovuto avrebbe dovuto essere detratta la franchigia contrattuale.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
^^^^^^^
L'attrice ha proposto nei confronti dei convenuti una domanda per risarcimento danni da cose in custodia fondata sull'art. 2051 c.c.
Quest'ultima disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.
Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che l'allagamento, pacificamente subito dall'appartamento della parte attrice, debba essere eziologicamente ricondotto, secondo il principio del più probabile che non ovvero della causalità adeguata, all'occlusione dello scarico condominiale. Depongono in tal senso la considerazione che l'intervento di un autospurgo, che effettuava la disostruzione della colonna di scarico, consentiva l'interruzione della fuoriuscita dell'acqua, che dal carteggio intervenuto prima della instaurazione della lite le parti hanno disquisito Co in ordine al quantum risarcitorio con esclusione del profilo dell'an, che la
[...] provvedeva alla liquidazione del danno nella misura complessiva di euro 3300,00, CP_2 evidentemente ravvisando i presupposti per l'operatività della polizza e che, infine, nessun riscontro ha trovato l'allegazione del in ordine ad una ipotetica riconducibilità causale CP_3 dell'evento a condutture private. Quanto emerso consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, avuto specifico riguardo alla sussistenza del danno all'immobile ed alla sua riconducibilità eziologica a beni di cui il convenuto è proprietario e custode e, come tale, responsabile per l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento con i rimedi necessari per evitare danni a terzi, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In ordine al danno ed al suo ammontare, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 2000,00 che l'Assicurazione ha liquidato per danni all'immobile pagina 2 di 3 al e che questi solo in corso di lite ha corrisposto alla parte attrice, mentre per il residuo CP_3 ammontare la domanda della parte attrice e, di conseguenza, quella subordinata spiegata dal nei confronti del terzo, deve essere rigettata, non avendo la parte attrice né allegato, né CP_3 provato quali ulteriori voci di danno, rispetto a quelle già risarcite dalla Compagnia di Assicurazione nella misura complessiva di euro 3300,00 e specificamente indicate nella perizia del 10.12.2021 della srl I.R.E.S., non abbiano trovato ristoro. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, ivi compreso il terzo chiamato, considerato che, per un verso, il solo successivamente alla instaurazione del CP_3 presente giudizio provvedeva alla corresponsione dell'importo di euro 2000,00 in favore degli attori,
a nulla rilevando le allegate sottese motivazioni che hanno determinato il ritardo, tutt'altro che trascurabile, nel pagamento, per altro verso che la domanda risarcitoria è stata accolta in misura del tutto ridimensionata rispetto a quanto richiesto e, comunque, nei limiti di quanto già riconosciuto, benché non integralmente corrisposto, dal CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertata la responsabilità del in ordine ai fatti Controparte_3 descritti in premessa, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice limitatamente all'importo di euro 2000,00 e rigetta nel resto la domanda stessa;
2. Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Roma , 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67439/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANI Parte_1 C.F._1 ANTONIO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BEQUINOT 40 03018 03018presso il difensore avv. ROMANI
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANI Parte_2 C.F._2 ANTONIO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BEQUINOT 40 03018 03018presso il difensore avv. ROMANI ANTONIO ANGELO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SACCUCCI GINEVRA, elettivamente domiciliato in PIAZZA S.CROCE IN GERUSALEMME, 46 00185 ROMApresso il difensore avv. SACCUCCI GINEVRA
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDARELLI GIAN Controparte_2 LUCA, elettivamente domiciliato in VIA LATINA, 276 00179 presso il difensore avv. CP_1 CARDARELLI GIAN LUCA TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il , per ivi sentirlo condannare al Controparte_3 risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 15700,00, al netto dell'importo di euro 1300,00 già percepito, subito nell'appartamento di loro proprietà facente parte dello stabile condominiale e sito al piano terzo scala B, int. 8, allagato in conseguenza dell'occlusione della condotta di scarico condominiale, oltre accessori e spese di lite da distrarre. pagina 1 di 3 Il si costituiva in giudizio ed eccepiva la improcedibilità Controparte_3 della domanda per l'omesso esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, la sua infondatezza, non essendo provato né il nesso causale, né i danni e la loro quantificazione. In via subordinata Co chiedeva di essere manlevata dalla presso cui era assicurata e di cui Controparte_2 chiedeva la chiamata in causa.
La spa di cui era autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio, aderiva alle Controparte_2 eccezioni del Condominio e, in subordine, eccepiva che avrebbe dovuto essere provato il fatto costitutivo dell'assicurato all'indennizzo e che, comunque, dal dovuto avrebbe dovuto essere detratta la franchigia contrattuale.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
^^^^^^^
L'attrice ha proposto nei confronti dei convenuti una domanda per risarcimento danni da cose in custodia fondata sull'art. 2051 c.c.
Quest'ultima disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.
Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che l'allagamento, pacificamente subito dall'appartamento della parte attrice, debba essere eziologicamente ricondotto, secondo il principio del più probabile che non ovvero della causalità adeguata, all'occlusione dello scarico condominiale. Depongono in tal senso la considerazione che l'intervento di un autospurgo, che effettuava la disostruzione della colonna di scarico, consentiva l'interruzione della fuoriuscita dell'acqua, che dal carteggio intervenuto prima della instaurazione della lite le parti hanno disquisito Co in ordine al quantum risarcitorio con esclusione del profilo dell'an, che la
[...] provvedeva alla liquidazione del danno nella misura complessiva di euro 3300,00, CP_2 evidentemente ravvisando i presupposti per l'operatività della polizza e che, infine, nessun riscontro ha trovato l'allegazione del in ordine ad una ipotetica riconducibilità causale CP_3 dell'evento a condutture private. Quanto emerso consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, avuto specifico riguardo alla sussistenza del danno all'immobile ed alla sua riconducibilità eziologica a beni di cui il convenuto è proprietario e custode e, come tale, responsabile per l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento con i rimedi necessari per evitare danni a terzi, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In ordine al danno ed al suo ammontare, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 2000,00 che l'Assicurazione ha liquidato per danni all'immobile pagina 2 di 3 al e che questi solo in corso di lite ha corrisposto alla parte attrice, mentre per il residuo CP_3 ammontare la domanda della parte attrice e, di conseguenza, quella subordinata spiegata dal nei confronti del terzo, deve essere rigettata, non avendo la parte attrice né allegato, né CP_3 provato quali ulteriori voci di danno, rispetto a quelle già risarcite dalla Compagnia di Assicurazione nella misura complessiva di euro 3300,00 e specificamente indicate nella perizia del 10.12.2021 della srl I.R.E.S., non abbiano trovato ristoro. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra tutte le parti, ivi compreso il terzo chiamato, considerato che, per un verso, il solo successivamente alla instaurazione del CP_3 presente giudizio provvedeva alla corresponsione dell'importo di euro 2000,00 in favore degli attori,
a nulla rilevando le allegate sottese motivazioni che hanno determinato il ritardo, tutt'altro che trascurabile, nel pagamento, per altro verso che la domanda risarcitoria è stata accolta in misura del tutto ridimensionata rispetto a quanto richiesto e, comunque, nei limiti di quanto già riconosciuto, benché non integralmente corrisposto, dal CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertata la responsabilità del in ordine ai fatti Controparte_3 descritti in premessa, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda risarcitoria spiegata dalla parte attrice limitatamente all'importo di euro 2000,00 e rigetta nel resto la domanda stessa;
2. Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Roma , 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3