Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocata Maria Serena Ingrassia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 06/02/2025), a mezzo del quale il Questore della Provincia di Torino ha respinto l’istanza proposta da -ricorrente- in data -OMISSIS-, diretta al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 25/07/1998 n. 286;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto a parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. IO CO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -ricorrente- chiede l’annullamento della determinazione, meglio individuata in epigrafe, a mezzo della quale la Questura di Torino ha respinto la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La determinazione impugnata è giustificata dall’esito negativo degli accertamenti compiuti dal personale operativo della Questura, in occasione dei quali il ricorrente e il suo datore di lavoro erano risultati irreperibili presso l’indirizzo di residenza di quest’ultimo. Ad avviso dell’Amministrazione, tale circostanza, in uno con l’incapienza reddituale del datore di lavoro, avrebbe costituito indice inequivoco del carattere fittizio del rapporto di lavoro domestico instaurato dal ricorrente e avrebbe conseguentemente giustificato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 9 d.lgs. 286/1998.
L’impugnazione di -ricorrente- è affidata a un unico motivo di doglianza, a contenuto composito (rubricato « Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5 e 9, art. 9 comma 1, e art. 29 del D. Lgs. n. 286/1998. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del DPR 394/1999. Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di attività istruttoria. Motivazione carente, illogica ed apparente »). In estrema sintesi, il ricorrente lamenta la lacunosità e financo l’irrazionalità dell’istruttoria svolta, in quanto la Questura avrebbe svolto i controlli presso un indirizzo diverso dalla sede di lavoro indicata nella documentazione istruttoria. Sotto altro profilo, l’insufficienza dei redditi prodotti dal datore di lavoro, oltre a non essere adeguatamente documentata, non sarebbe condizione per il rigetto dell’istanza, giacché l’art. 9 d.lgs. 286/1998 subordina il rilascio del titolo di soggiorno alla disponibilità in capo alla parte istante di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Osserva infine il ricorrente che, in ogni caso, la Questura non avrebbe potuto limitarsi al rigetto dell’istanza, ma avrebbe dovuto valutare ex art. 5, co. 9 d.lgs. 286/1998 la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del suo permesso di soggiorno per lavoro, scaduto nelle more dell’istruttoria amministrativa.
2. – Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno, rivendicando l’esaustività dell’istruttoria procedimentale svolta e ribadendo il difetto dei requisiti per il rilascio di un titolo di soggiorno ex art. 9 d.lgs. 286/1998.
3. – Con ordinanza del 29/05/2025 n. 216, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e ha conseguentemente sospeso l’efficacia esecutiva della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza proposta dal ricorrente.
4. – La causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 04/03/2026, senza previa discussione, come da istanza proposta dal ricorrente.
5. – Il ricorso è procedibile.
Nella relazione informativa del -OMISSIS-, redatta dagli uffici tecnici della Questura di Torino e depositata in data 24/02/2026 (unico atto lato sensu difensivo dimesso della resistente in questo giudizio), si legge che l’Amministrazione avrebbe ottemperato all’ordinanza cautelare del 29/05/2025 e « ricondotto l’istruttoria, addivenendo alle medesime conclusioni che hanno portato al diniego oggetto del ricorso per le seguenti ragioni ». Non è specificato tuttavia se la rinnovazione dell’istruttoria abbia condotto alla formale adozione di un nuovo provvedimento di diniego, e di esso naturalmente non vi è prova in atti. Né d’altronde è stato versato nel giudizio il « rinnovo del permesso di soggiorno » che – a quanto si legge nella relazione informativa predetta – -ricorrente- avrebbe ottenuto nelle more di questo giudizio.
Poiché dunque non vi è prova dell’adozione di determinazioni sopravvenute, è doveroso reputare che il provvedimento impugnato sia ancora produttivo di effetti e che, pertanto, il ricorrente conservi un interesse al suo annullamento e alle statuizioni conseguenti.
6. – Tanto precisato in rito, il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di cui appresso.
6.1 - Il fondamento della determinazione impugnata va ravvisato nell’affermata natura fittizia del rapporto di lavoro domestico instaurato da -ricorrente- con tale -OMISSIS-. L’Amministrazione è giunta a tale conclusione in quanto, per un verso, i controlli effettuati dagli operatori di P.S. avrebbero avuto esito negativo e, per altro verso, il datore di lavoro non avrebbe avuto una capacità economica sufficiente a consentire l’assunzione del ricorrente.
Sotto entrambi i profili richiamati, l’ iter decisorio descritto non regge allo scrutinio giudiziale.
6.2 - L’esito degli accertamenti compiuti nel corso dell’istruttoria dal personale operativo della Questura di Torino è frutto della consapevole decisione dell’Amministrazione di effettuare i controlli non già presso la sede di lavoro indicata nel contratto e nelle buste paga, bensì presso l’indirizzo di residenza del datore di lavoro (che la relazione informativa del -OMISSIS- qualifica come « indirizzo corretto »). Tale scelta istruttoria è ictu oculi priva di ogni ragionevole giustificazione, poiché, oltre a porsi in conflitto con il contenuto della documentazione lavorativa dimessa da -ricorrente- nel procedimento, non era vietato al datore di lavoro del ricorrente (né invero a chiunque altro) instaurare un rapporto di lavoro domestico presso un domicilio diverso dall’indirizzo di residenza. A tutto concedere, l’esito negativo dei controlli effettuati avrebbe potuto far dubitare della regolarità della posizione anagrafica di -OMISSIS-, ma non era indicativa della consistenza e dell’attualità del rapporto di lavoro da questi instaurato con il ricorrente. Le ricerche effettuate dalla Questura erano, dunque, prive di significativo rilievo, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 9 d.lgs. 286/1998 in favore di -ricorrente-.
Al contrario, l’Amministrazione procedente ha reputato che l’irreperibilità del ricorrente e del datore di lavoro presso un indirizzo individuato in modo sostanzialmente arbitrario la esonerasse da ulteriori accertamenti (nella motivazione del provvedimento impugnato si legge infatti che «[…] né il richiedente, né il datore di lavoro sono stati reperiti, pertanto non grava sull’amministrazione alcun ulteriore onere di prova »). Nessun accesso è stato dunque compiuto presso la sede di lavoro indicata nel contratto di lavoro e nelle buste paga.
L’Amministrazione ha quindi dapprima travisato il quadro fattuale riferimento, reputando che la sede di lavoro dovesse coincidere – o comunque coincidesse – con l’indirizzo di residenza del datore di lavoro. È poi incorsa in un manifesto deficit istruttorio, omettendo di verificare se la condizione lavorativa dichiarata dal ricorrente (e risultante dalla documentazione lavorativa in proprio possesso) corrispondesse con quella effettiva .
È evidente, sotto il profilo in esame, la lacunosità dell’istruttoria amministrativa.
6.3 - Passando all’affermata incapienza reddituale di -OMISSIS-, datore di lavoro di -ricorrente-, la relazione informativa del -OMISSIS- chiarisce che l’unico elemento probatorio acquisito sul punto dalla Questura di Torino è costituito della Certificazione Unica prodotta dal ricorrente – peraltro in stralcio – in sede di osservazioni endoprocedimentali ex art. 10- bis legge n. 241/1990 (doc. 6 Ministero dell’Interno). Tale documento attesta che nell’anno 2023 -OMISSIS- aveva percepito un reddito annuo lordo pari a € 11.050,10, che l’Amministrazione ha reputato ictu oculi insufficiente a consentire l’assunzione di un lavoratore domestico.
Tale inferenza poggia su fondamenta fragili.
La CU indicava che il rapporto di lavoro si fosse interrotto in data 13/06/2023. A tutto concedere, dunque, il documento era indicativo dei redditi conseguiti dal datore di lavoro di -ricorrente- nel primo semestre del 2023, ma nulla diceva di quanto accaduto nei mesi successivi. Era quindi ben possibile che egli avesse trovato in seguito una diversa occupazione lavorativa e che pertanto, nel corso dell’intero anno, avesse percepito redditi ulteriori a quelli indicati nella CU. Del pari, non può – né poteva – escludersi che, ancor prima dell’interruzione del rapporto di lavoro, -OMISSIS- avesse instaurato rapporti di lavori diversi, suscettibili di garantirgli ulteriori entrate.
A fronte della scarsa perspicacia del documento, ai fini della valutazione della “forza economica” di -OMISSIS-, la Questura avrebbe potuto svolgere un’ispezione telematica presso l’Agenzia delle Entrate, al fine di accertare i redditi effettivamente percepiti dal datore di lavoro di -ricorrente- nel triennio precedente l’adozione della determinazione impugnata. Tale incombente istruttorio, di scarsa complessità tecnica, era reso cogente dalla documentazione dimessa dal ricorrente nel corso dell’istruttoria.
Va infatti ricordato che -ricorrente- aveva prodotto in sede amministrativa le proprie buste paga, le quali attestavano che egli avesse percepito redditi mensili netti pari a circa € 600,00 nel corso di tutto il 2023. Tale documentazione, della cui regolarità l’Amministrazione non è parsa dubitare, costituiva un significativo indice probatorio della capacità economica del datore di lavoro di -ricorrente- e, più in generale, dell’effettività del rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente. Si rileva inoltre che la verifica dei requisiti economici per l’assunzione, di cui agli artt. 22 e 24- bis d.lgs. 286/1998, ove intervenuta a seguito dell’instaurazione del rapporto di lavoro, non può ragionevolmente fondarsi su una valutazione di tipo meramente prognostico, tanto più quando tale valutazione risulti sconfessata dall’andamento del rapporto lavorativo (in senso conforme TAR Piemonte, Sez. II, ord. 24/07/2025 n. 320).
Anche rispetto all’incapienza reddituale del datore di lavoro di -ricorrente-, dunque, gli elementi probatori acquisiti dall’Amministrazione non potevano ragionevolmente giustificare il rigetto dell’istanza proposta dal ricorrente.
6.4 - Alla luce di tali considerazioni, colgono nel segno le censure attoree dirette a contestare la lacunosità dell’istruttoria sottesa al rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 9 d.lgs. 286/1998.
6.5 - Parimenti fondate sono le doglianze – logicamente subordinate – inerenti la violazione dell’art. 5, co. 9 d.lgs. 286/1998. La norma prevede che, in ipotesi di rigetto della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, l’Amministrazione debba valutare se sussistano i presupposti per l’adozione di un titolo di soggiorno diverso.
Ebbene, al momento della proposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art 9 d.lgs. 286/1998, -ricorrente- era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (scaduto nelle more dell’istruttoria amministrativa) e aveva documentato per il 2023 redditi suscettibili di consentirgli quantomeno l’autosufficienza economica. In assenza di elementi ostativi ulteriori, è doveroso ritenere che tale documentazione fosse suscettibile di garantirgli quantomeno il rinnovo del titolo di soggiorno in suo possesso.
Va detto che il Ministero intimato, pur ritualmente costituito, non ha prodotto in giudizio gli atti dell’istruttoria amministrativa, a norma dell’art. 46, co. 2 c.p.a. In particolare, non è presente in atti il preavviso di rigetto trasmesso al ricorrente, di talché non è dato conoscere quali integrazioni documentali siano state sollecitate dall’Amministrazione, né soprattutto se -ricorrente- abbia formalizzato nel corso della procedura, eventualmente in via subordinata, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Poiché tuttavia il contratto di lavoro e le buste paga erano state acquisite al fascicolo amministrativo (tanto è confermato anche nella relazione informativa del -OMISSIS-) e poiché le deduzioni attoree sottendono che l’istanza fosse stata formulata nel corso dell’istruttoria, la censura deve ritenersi fondata.
Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso appare meritevole di accoglimento.
6.6 - Sotto il profilo in esame, la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio appare ulteriormente rafforzata dalla documentazione lavorativa da ultimo dimessa da -ricorrente-. Per quanto di interesse in questa sede, il ricorrente ha documentato di aver instaurato un nuovo rapporto di lavoro nel maggio del 2025 e di aver percepito redditi mensili netti superiori a € 1.500,00 fino al mese precedente l’udienza di discussione.
Alla luce di tale documentazione, nessun dubbio può legittimamente esservi sul fatto che il ricorrente abbia ulteriormente consolidato il proprio percorso di integrazione socio-lavorativa e conseguito una capacità reddituale tutt’altro che trascurabile. Tali circostanze, ancorché successive alla proposizione del ricorso, rilevano ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione, dovendo il Tribunale – e l’Amministrazione in sede di riedizione del potere – scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, alla luce delle sopravvenienze favorevoli documentate nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 13/01/2025 n. 219; Id. 03/01/2025 n. 11). Ne consegue che la documentazione lavorativa dimessa in questo giudizio può (e deve) essere posta a fondamento dell’odierna decisione, ai fini del riconoscimento quantomeno dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato al ricorrente.
6.7 - In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso merita integrale accoglimento, con conseguente annullamento della determinazione gravata, ai fini del riesame dell’istanza proposta dal ricorrente a norma dell’art. 9 d.lgs. 286/1998.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione, alla luce delle sopravvenienze intervenute medio tempore , intenda assumere in sede di riedizione del potere, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine agli oneri istruttori e decisori correlati alla condizione di integrazione socio-lavorativa documentata dal ricorrente.
7. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, fermo il rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AE ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IO CO LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CO LO | AE ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.