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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2873/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Domenico Mirra, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.
Roberto Iovine, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2024, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio
CP_ l' onde ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71.
Al riguardo esponeva che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa del
17.10.2023, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
4259/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione CP_ richiesta a decorrere dalla domanda amministrativa del 17.10.2022, ma l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato all' il predetto decreto di omologa CP_1
unitamente al modello AP70 in data 27.10.2023, senza alcun esito.
1 Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ Si costituiva l' eccependo di aver dato esecuzione al decreto di omologa con
TE08 del 29.03.2024, e di aver provveduto al pagamento della prestazione, comprensiva di arretrati, in data 22.04.2024.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese.
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 21.01.2025 ex art. 127 ter
c.p.c., parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento da parte dell' dei CP_1
ratei oggetto di domanda, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, essendo il pagamento intervenuto oltre il termine di 120 giorni dopo la notifica del decreto di omologa nonché dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 21.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
2 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. comunicazione di liquidazione e stampa cassetto previdenziale in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' , d'altra parte, non ha offerto giustificazioni per il ritardo nella liquidazione e CP_1
nel pagamento, intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso (cfr. ricevute pec e relativi messaggi in atti).
Le spese si liquidano, pertanto, a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Aversa, 22.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2873/2024 R.G. avente ad oggetto: ratei
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Domenico Mirra, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.
Roberto Iovine, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2024, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio
CP_ l' onde ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71.
Al riguardo esponeva che il Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa del
17.10.2023, emesso nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
4259/2023 R.G., aveva riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione CP_ richiesta a decorrere dalla domanda amministrativa del 17.10.2022, ma l' non aveva poi provveduto al pagamento della provvidenza.
Deduceva, altresì, di aver notificato all' il predetto decreto di omologa CP_1
unitamente al modello AP70 in data 27.10.2023, senza alcun esito.
1 Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto istituto al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ Si costituiva l' eccependo di aver dato esecuzione al decreto di omologa con
TE08 del 29.03.2024, e di aver provveduto al pagamento della prestazione, comprensiva di arretrati, in data 22.04.2024.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese.
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 21.01.2025 ex art. 127 ter
c.p.c., parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento da parte dell' dei CP_1
ratei oggetto di domanda, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, essendo il pagamento intervenuto oltre il termine di 120 giorni dopo la notifica del decreto di omologa nonché dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 21.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
2 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. comunicazione di liquidazione e stampa cassetto previdenziale in atti).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' , d'altra parte, non ha offerto giustificazioni per il ritardo nella liquidazione e CP_1
nel pagamento, intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso (cfr. ricevute pec e relativi messaggi in atti).
Le spese si liquidano, pertanto, a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione
Si comunichi.
Aversa, 22.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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