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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4035/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4035/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
CP_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 24 luglio 2025 alle ore 12,50 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. NOZZI ANGELA. Parte_1 Per l'avv. COFFRINI MARCELLO. CP_1
L'avv. Nozzi si riporta alle note conclusive e di replica in atti. L'avv. Coffrini si riporta alle note conclusive e repliche depositate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4035/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOZZI ANGELA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NOZZI ANGELA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COFFRINI MARCELLO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. COFFRINI ERMES ( ) VIA SESSI 1 42121 REGGIO EMILIA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SESSI 1 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. COFFRINI MARCELLO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
OPPONENTE: “in tesi: -di revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo numero
822/2022 del 2 marzo 2022 con il quale ha ingiunto la mancata consegna della CP_1 biancheria rispondente per un valore totale di euro 37.935,00, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 1.305,00 per compensi, in euro 286 per esborsi, oltre al 15% per le spese generali e agli accessori di legge;
di respingere qualsiasi domanda della parte convenuta esposta con vittoria di spese onorari della presente procedura e rimborso delle spese già liquidate, somme già pagate da parte attrice con conseguente restituzione e interessi dal giorno della domanda fino al saldo.
In ipotesi: -di revocare parzialmente l'importo del decreto ingiuntivo opposto con la conseguenza che
l'importo totale a carico di dovrà essere ridotto da euro 37.935,00 a euro 26.013,34 come Parte_1 indicato dal CTU in relazione al deprezzamento della biancheria rispetto al valore iniziale della stessa. Con vittoria di spese diritti e onorari.” pagina 2 di 9 PARTE OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, previa conferma della fondatezza e della validità del decreto ingiuntivo opposto concedere la provvisoria esecutività al titolo azionato, stante la palese infondatezza della opposizione promossa dalla società debitrice, non supportata da alcuna prova scritta. Nel merito, accertare e dichiarare la regolarità, l'esattezza e la congruità dell'inventario della biancheria oggetto di contratti di lavanolo stipulati con la società per le strutture alberghiere di OL e PA, realizzato Parte_1 mediante il sistema di trattamento tag ad opera della società da intendersi come piena CP_1 prova a supporto del decreto ingiuntivo. Accertare e dichiarare, altresì, la piena congruità della valutazione economica svolta in ordine alla biancheria non restituita e, per l'effetto, nella ipotesi in cui la società convenuta non vi provvedesse, oppure non potesse provvedervi, accertata e comprovata una eventuale negligenza nella gestione della biancheria di proprietà di condannare la Controparte_1 società al pagamento dell'importo di euro 37.935,00, oltre ad IVA, a titolo del Parte_1 risarcimento del danno cagionato a per la mancata restituzione della biancheria Controparte_1 medesima. In ogni caso respingersi la opposizione promossa in quanto inammissibile, improponibile, infondata e quant'altro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 822/2022 emesso in data 2 marzo 2022 dal Tribunale di Firenze, con il quale veniva intimata la consegna, a favore della , della merce descritta in narrativa del ricorso, CP_1 ossia biancheria per un valore di € 37.935,00, oltre spese della procedura monitoria. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sosteneva che la pretesa della riguardante l'asserita mancata riconsegna di biancheria, non era supportata da alcuna CP_1 documentazione idonea a dimostrarlo, non avendo la controparte prodotto un inventario iniziale della merce né fatture di acquisto della stessa. Evidenziava, infine, l'erroneità di calcolo effettuato quanto al valore della merce, non potendo assumersi quale valore di riferimento il prezzo della biancheria pari al nuovo, stante l'avvenuto utilizzo della stessa dall'anno 2018.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando la fondatezza delle CP_1 eccezioni sollevate da parte opponente ed eccependo, in primo luogo, di aver sottoscritto due contratti di appalto aventi per oggetto il noleggio di biancheria per l'esercizio dell'attività alberghiera dell'avversaria, precisamente in data 23.04.2018 con riferimento alla struttura ST du Parc di
PA e in data 21.03.2019 quanto alla struttura Stharhotels XC situata in OL. Aggiungeva che, in seguito al recesso dai contratti, avvenuto in data 21.12.2021, ed al conseguente ritiro della biancheria fornita - che era munita di sistema “tag” di riconoscimento - veniva constatata una differenza, complessivamente per le due strutture, pari a n. 7496 pezzi, per un valore complessivo di €
37.935,00. In ragione di quanto esposto, l'opposta chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività e, nel merito, di: “accertare e dichiarare la regolarità, l'esattezza e la congruità dell'inventario della biancheria oggetto di contratti di lavanolo stipulati con la società Parte_1 per le strutture alberghiere di OL e PA, realizzato mediante il sistema di trattamento
[...] tag ad opera della società da intendersi come piena prova a supporto del decreto CP_1 ingiuntivo. Accertare e dichiarare, altresì, la piena congruità della valutazione economica svolta in ordine alla biancheria non restituita e, per l'effetto, nella ipotesi in cui la società convenuta non vi provvedesse, oppure non potesse provvedervi, accertata e comprovata una eventuale negligenza nella gestione della biancheria di proprietà di condannare la società al Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 37.935,00, oltre ad IVA, a titolo del risarcimento del danno cagionato
pagina 4 di 9 a per la mancata restituzione della biancheria medesima. In ogni caso respingersi la Controparte_1 opposizione promossa in quanto inammissibile, improponibile, infondata e quant'altro.
All'esito della prima udienza tenutasi il 23.09.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disponendo l'esperimento della mediazione, che però dava esito negativo
(verbale del 26.10.2022). All'udienza del 07.12.2023, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva disposta la consulenza tecnica di ufficio, con nomina a CTU dell'Ing. Per_1
al quale veniva chiesto di rispondere al seguente quesito: “A) Accerti il CTU, sulla base della
[...] documentazione in atti e di quella che le parti vorranno concordemente allegare - esperendo altresì tentativo di conciliazione fra le stesse – se vi è corrispondenza tra il numero dei capi di biancheria registrati in uscita verso e i dati contenuti nelle fatture e bolle prodotte da Parte_1 CP_1
[...
B) Accerti e determini il valore unitario del singolo capo di biancheria oggetto delle predette fatture e bolle, tenuto conto delle condizioni di mercato all'epoca vigenti;
C) Verifichi la attendibilità e veridicità dei dati riportati dal sistema Tag utilizzato da per la biancheria diretta verso CP_1
.” Depositata la relazione tecnica, il G.I. rigettava le istanze di prova orale richieste da Parte_1 parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Successivamente, fissava l'odierna udienza per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per il deposito delle note conclusive e fino a 7 giorni prima per le repliche.
L'opposizione è parzialmente fondata, dunque va accolta nei limiti di seguito precisati.
1. Va innanzitutto premesso che secondo il principio ormai consolidato in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la conclusione, in data 23.04.2018, di un contratto di appalto (n.
189999185) per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria relativamente allo ST Du Parc di
PA con relativo addendum (doc.
2-3 ricorso monitorio) e, in data 21.03.2019, di analogo contratto pagina 5 di 9 (n. 19000188) relativamente alla struttura ricettizia ST XC di OL (doc. 1 ricorso monitorio) e che in data 21.12.2021 la società fornitrice recedeva dai citati contratti (doc. 4 ricorso monitorio). I due contratti avevano per oggetto un servizio di cd. 'lavanolo' da parte di CP_1 ossia di fornitura a noleggio di capi di biancheria (quali lenzuola, top sheet, federe, asciugamani, teli bagno, scendi bagno in spugna) e del susseguente servizio di lavaggio, tramite ritiro della biancheria sporca e consegna di quella pulita, in favore di due diverse sedi alberghiere della . Parte_1
Parte opposta agiva in sede monitoria ai sensi dell'art. 639 c.p.c. al fine di sentir condannare Parte_1 alla restituzione della biancheria noleggiata in fase di esecuzione del contratto e non restituita nel
[...] termine previsto, adducendo che la biancheria fornita era dotata di un sistema di identificazione cd.
'tag' ovvero tramite chip elettronico la cui lettura permetteva l'aggiornamento automatico di un database volto a tracciare i capi di biancheria dal momento dell'ingresso nello stabilimento al momento dell'uscita per la consegna all'hotel. Precisamente, veniva riscontrata una differenza di capi restituiti pari a n.
3.990 pezzi quanto alla struttura di OL e di n.
3.506 pezzi in relazione alla struttura di
PA, il cui valore veniva determinato in base agli ordini di acquisto dei beni stessi, per un importo complessivo di € 37.935,00 (doc. 04-05 – ricorso monitorio). Risulta invece controversa tra le parti la quantificazione dei pezzi mancanti ed il relativo valore economico, essendo la richiesta dell'opposta fondata su di un sistema di tracciamento, unilateralmente predisposto, volto a monitorare la merce in ingresso e in uscita.
La consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'NG , si svolgeva sull'attendibilità dei Persona_1 dati riportati dal sistema di tracciamento utilizzato dalla New Fleur Spa, nonché sull'effettiva corrispondenza tra il numero dei capi registrati in uscita verso la struttura alberghiera rispetto ai dati contenuti nelle fatture e nei documenti di trasporto prodotti, con accertamento del valore unitario dei singoli capi di biancheria oggetto delle fatture allegate in atti. Orbene il CTU incaricato, alla luce del materiale probatorio sussistente e dell'esame tecnico dei dati emergenti dai sistemi applicativi utilizzati, nonché all'esito di un iter logico argomentativo adeguatamente motivato e privo di mancanze o errori, forniva puntuale risposta al quesito conferito.
In primo luogo, quanto alla metodologia utilizzata dalla società opposta per registrare la movimentazione della merce, risultava che quest'ultima si era avvalsa di due applicativi interconnessi denominati “Metodo” per il gestionale e “Truly” per il tracciamento della biancheria. Il funzionamento del sistema veniva puntualmente descritto dal CTU, il quale dava atto che “le due applicazioni aggiornano le informazioni attraverso un sistema di scambio basato su file codificati con tracciati predefiniti. L'applicazione di gestione della movimentazione trasferisce all'applicazione gestionale i pagina 6 di 9 dati di movimentazione (consegnato) delle merci all'applicazione gestionale per la fatturazione.
L'applicazione di interesse è costituita da un back end con 2 macchine virtuali ODA (Oracle Database Co Appliance) posizionate in 2 datacenter distinti presso sedi di in replica fra loro per garantire ridondanza geografica e alta affidabilità operativa (pag. 20 ss. relazione CTU).
Il perito valutava positivamente l'attendibilità dei dati riportati dal sistema 'Tag' utilizzato dalla fornitrice, concludendo che: “le modalità descritte ed accettate dal CTU e dai CTP a seguito delle valutazioni tecniche svolte nel corso delle attività peritali permettono di valutare positivamente le modalità di gestione del processo industriale e le modalità di “contabilizzazione” dei capi oggetto del processo di rientro a seguito del ritiro presso gli Hotel sino alla fase di predisposizione per la spedizione dei reintegri visto che la pluralità di controlli (cancelli di rilevazione dei tag presenti sui capi) nel corso del processo e le verifiche incrociate rendono scarsamente probabile un errore di computo numerico dei capi entrati/usciti nel perimetro industriale di Resta escluso dalla CP_1 valutazione sopra riportata il perimetro esterno alla parte industriale (fase di viaggio, consegna, ritiro) ed anche eventuali azioni doloso compiute dal personale addetto.”
Dopodiché il Consulente d'ufficio analizzava, nell'ambito temporale di durata dei rispettivi contratti, i dati provenienti dalle applicazioni in uso alla società opposta, ossia l'applicazione 'Truly' quanto ai dati relativi ai capi processati nello stabilimento e destinati al cliente, ed invece l'applicazione
'Metodo' quanto ai dati inerenti ai capi consegnati (per quanto risultati dai documenti di trasporto) e fatturati. Quanto all'Hotel XC di OL veniva dal CTU constatato che la quantità consegnata
(DDT merce consegnata prelevati da e la quantità fatturata (N. pezzi fatturati alle condizioni CP_3 contrattuali prelevati da sono sostanzialmente uguali con alcune piccole ed irrilevanti CP_3 differenze (peraltro a favore di – ovvero sono addebitati meno pezzi di quelli indicati come Parte_1 consegnati) probabilmente dovute a rettifiche per contestazioni o resi (si tratta di 89 pezzi consegnati e
NON fatturati su 818.212 pari allo 0,01%); mentre, con riferimento alla struttura alberghiera di PA
(Hotel du Parc) “la quantità consegnata (DDT merce consegnata) e la quantità fatturata (N. pezzi fatturati alle condizioni contrattuali) differiscono per un numero di pezzi significativo comunque a favore di Star Hotels;
visto lo scarto si ipotizzano rettifiche per contestazioni, resi o altro (si tratta di
2868 pezzi consegnati e NON fatturati su 769.500 pari comunque al solo 0,37%)” (pag. 6 – relazione
CTU).
Pertanto, la quantità di biancheria destinata ad entrambe le strutture è risultata, dall'analisi del software in uso alla fornitrice, superiore rispetto a quella effettivamente fatturata nel periodo di riferimento.
pagina 7 di 9 In seguito il CTU, in adempimento all'incarico conferitogli, procedeva all'estrazione dei dati contenuti nell'applicativo Truly, risultando all'esito una parziale differenza rispetto a quanto indicato in atti dalla società opposta in ordine alla merce ritenuta mancante (doc. 04-05 – ricorso monitorio), e precisamente n.
3.990 pezzi per la struttura di OL e n.
3.506 pezzi per la struttura di PA.
Difatti, quanto alla struttura XC di OL, il CTU rilevava una differenza tra i pezzi consegnati
(n. 1.149.165) e i pezzi rientrati (n. 1.145.301) pari ad un totale di n.
3.864 pezzi;
mentre, per la struttura Hotel Du Parc di PA constatava una differenza tra pezzi consegnati (n. 897.407) e pezzi rientrati (n. 894.114) pari ad un totale di n.
3.293 pezzi (pag. 14 relazione tecnica).
I consulenti tecnici delle due parti non sollevavano alcuna contestazione sui dati elaborati dal CTU.
Ritiene il giudicante di poter fare proprie, in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate, le risultanze cui preveniva il Consulente d'Ufficio, ossia la sussistenza di un ammanco complessivo di n.
7.157 pezzi di biancheria.
2. Con riferimento al valore unitario del singolo capo di biancheria oggetto di procedimento, ritiene il
Tribunale di aderire al terzo criterio elaborato dal CTU, ossia quello concernente il valore del bene deprezzato dall'utilizzo.
Stante la previsione nel contratto di noleggio (locazione) stipulato tra le parti dei capi di biancheria in esso indicati, in forza dell'art. 1590 c.c., deve innanzitutto osservarsi che il conduttore era tenuto alla restituzione della cosa locata in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. Pertanto, considerato che l'oggetto del contratto erano beni deteriorabili nel tempo, rientranti nella più ampia definizione di biancheria (asciugamani, federe, lenzuoli ecct.), e che gli stessi venivano utilizzati all'interno di una struttura alberghiera, ne consegue necessariamente che detti beni erano soggetti a cicli di lavaggio ed usura non trascurabili ai fini della determinazione del loro valore.
All'esito delle indagini peritali il CTU correttamente calcolava, nel suo terzo criterio di calcolo – ovvero quello oggi assunto dal Tribunale a fondamento della decisione, il valore dei beni “valutato al fattore di utilizzo medio dei capi smarriti (ottenuti come differenza fra i consegnati e i ritirati) effettuando sui soli capi smarriti una analisi del numero dei cicli di processo subiti
(ritiro/lavaggio/restituzione) individuando il numero massimo ed il numero medio ricavandone quindi un criterio di deprezzamento (numero medio lavaggi/numero massimo di lavaggi).”
pagina 8 di 9 Sulla base di quanto accertato e concluso dal Consulente d'ufficio, il valore della biancheria mancante va oggi quantificato in € 13.635,33 per quanto concerne la struttura di OL, nonché in € 12.378,01 per quanto concerne la struttura di PA (pagg. 15 ss. – relazione tecnica). Dunque l'ammanco totale di biancheria oggetto di causa va complessivamente quantificato in euro 26.013,34.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il credito da riconoscersi in favore dell'opposta va rideterminato nella minor somma di € 26.013,34. Inoltre che il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma suindicata in favore dell'opposta.
3. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Per le stesse ragioni, in merito alle spese della CTU, va confermata la condanna a carico di entrambe le parti in via solidale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta,
-revoca il decreto ingiuntivo n. 822/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
- condanna a corrispondere, per le causali meglio specificate in premessa, in Parte_1 favore dell'opposta la somma di € 26.939,49 oltre IVA ed interessi di legge, dal dì CP_1 della domanda al saldo;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
- pone a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,00.
Firenze, 24 luglio 2025 Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4035/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
CP_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 24 luglio 2025 alle ore 12,50 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. NOZZI ANGELA. Parte_1 Per l'avv. COFFRINI MARCELLO. CP_1
L'avv. Nozzi si riporta alle note conclusive e di replica in atti. L'avv. Coffrini si riporta alle note conclusive e repliche depositate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4035/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOZZI ANGELA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NOZZI ANGELA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COFFRINI MARCELLO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. COFFRINI ERMES ( ) VIA SESSI 1 42121 REGGIO EMILIA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SESSI 1 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. COFFRINI MARCELLO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
OPPONENTE: “in tesi: -di revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo numero
822/2022 del 2 marzo 2022 con il quale ha ingiunto la mancata consegna della CP_1 biancheria rispondente per un valore totale di euro 37.935,00, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 1.305,00 per compensi, in euro 286 per esborsi, oltre al 15% per le spese generali e agli accessori di legge;
di respingere qualsiasi domanda della parte convenuta esposta con vittoria di spese onorari della presente procedura e rimborso delle spese già liquidate, somme già pagate da parte attrice con conseguente restituzione e interessi dal giorno della domanda fino al saldo.
In ipotesi: -di revocare parzialmente l'importo del decreto ingiuntivo opposto con la conseguenza che
l'importo totale a carico di dovrà essere ridotto da euro 37.935,00 a euro 26.013,34 come Parte_1 indicato dal CTU in relazione al deprezzamento della biancheria rispetto al valore iniziale della stessa. Con vittoria di spese diritti e onorari.” pagina 2 di 9 PARTE OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, previa conferma della fondatezza e della validità del decreto ingiuntivo opposto concedere la provvisoria esecutività al titolo azionato, stante la palese infondatezza della opposizione promossa dalla società debitrice, non supportata da alcuna prova scritta. Nel merito, accertare e dichiarare la regolarità, l'esattezza e la congruità dell'inventario della biancheria oggetto di contratti di lavanolo stipulati con la società per le strutture alberghiere di OL e PA, realizzato Parte_1 mediante il sistema di trattamento tag ad opera della società da intendersi come piena CP_1 prova a supporto del decreto ingiuntivo. Accertare e dichiarare, altresì, la piena congruità della valutazione economica svolta in ordine alla biancheria non restituita e, per l'effetto, nella ipotesi in cui la società convenuta non vi provvedesse, oppure non potesse provvedervi, accertata e comprovata una eventuale negligenza nella gestione della biancheria di proprietà di condannare la Controparte_1 società al pagamento dell'importo di euro 37.935,00, oltre ad IVA, a titolo del Parte_1 risarcimento del danno cagionato a per la mancata restituzione della biancheria Controparte_1 medesima. In ogni caso respingersi la opposizione promossa in quanto inammissibile, improponibile, infondata e quant'altro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 822/2022 emesso in data 2 marzo 2022 dal Tribunale di Firenze, con il quale veniva intimata la consegna, a favore della , della merce descritta in narrativa del ricorso, CP_1 ossia biancheria per un valore di € 37.935,00, oltre spese della procedura monitoria. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sosteneva che la pretesa della riguardante l'asserita mancata riconsegna di biancheria, non era supportata da alcuna CP_1 documentazione idonea a dimostrarlo, non avendo la controparte prodotto un inventario iniziale della merce né fatture di acquisto della stessa. Evidenziava, infine, l'erroneità di calcolo effettuato quanto al valore della merce, non potendo assumersi quale valore di riferimento il prezzo della biancheria pari al nuovo, stante l'avvenuto utilizzo della stessa dall'anno 2018.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando la fondatezza delle CP_1 eccezioni sollevate da parte opponente ed eccependo, in primo luogo, di aver sottoscritto due contratti di appalto aventi per oggetto il noleggio di biancheria per l'esercizio dell'attività alberghiera dell'avversaria, precisamente in data 23.04.2018 con riferimento alla struttura ST du Parc di
PA e in data 21.03.2019 quanto alla struttura Stharhotels XC situata in OL. Aggiungeva che, in seguito al recesso dai contratti, avvenuto in data 21.12.2021, ed al conseguente ritiro della biancheria fornita - che era munita di sistema “tag” di riconoscimento - veniva constatata una differenza, complessivamente per le due strutture, pari a n. 7496 pezzi, per un valore complessivo di €
37.935,00. In ragione di quanto esposto, l'opposta chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutività e, nel merito, di: “accertare e dichiarare la regolarità, l'esattezza e la congruità dell'inventario della biancheria oggetto di contratti di lavanolo stipulati con la società Parte_1 per le strutture alberghiere di OL e PA, realizzato mediante il sistema di trattamento
[...] tag ad opera della società da intendersi come piena prova a supporto del decreto CP_1 ingiuntivo. Accertare e dichiarare, altresì, la piena congruità della valutazione economica svolta in ordine alla biancheria non restituita e, per l'effetto, nella ipotesi in cui la società convenuta non vi provvedesse, oppure non potesse provvedervi, accertata e comprovata una eventuale negligenza nella gestione della biancheria di proprietà di condannare la società al Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 37.935,00, oltre ad IVA, a titolo del risarcimento del danno cagionato
pagina 4 di 9 a per la mancata restituzione della biancheria medesima. In ogni caso respingersi la Controparte_1 opposizione promossa in quanto inammissibile, improponibile, infondata e quant'altro.
All'esito della prima udienza tenutasi il 23.09.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, disponendo l'esperimento della mediazione, che però dava esito negativo
(verbale del 26.10.2022). All'udienza del 07.12.2023, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva disposta la consulenza tecnica di ufficio, con nomina a CTU dell'Ing. Per_1
al quale veniva chiesto di rispondere al seguente quesito: “A) Accerti il CTU, sulla base della
[...] documentazione in atti e di quella che le parti vorranno concordemente allegare - esperendo altresì tentativo di conciliazione fra le stesse – se vi è corrispondenza tra il numero dei capi di biancheria registrati in uscita verso e i dati contenuti nelle fatture e bolle prodotte da Parte_1 CP_1
[...
B) Accerti e determini il valore unitario del singolo capo di biancheria oggetto delle predette fatture e bolle, tenuto conto delle condizioni di mercato all'epoca vigenti;
C) Verifichi la attendibilità e veridicità dei dati riportati dal sistema Tag utilizzato da per la biancheria diretta verso CP_1
.” Depositata la relazione tecnica, il G.I. rigettava le istanze di prova orale richieste da Parte_1 parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Successivamente, fissava l'odierna udienza per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per il deposito delle note conclusive e fino a 7 giorni prima per le repliche.
L'opposizione è parzialmente fondata, dunque va accolta nei limiti di seguito precisati.
1. Va innanzitutto premesso che secondo il principio ormai consolidato in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la conclusione, in data 23.04.2018, di un contratto di appalto (n.
189999185) per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria relativamente allo ST Du Parc di
PA con relativo addendum (doc.
2-3 ricorso monitorio) e, in data 21.03.2019, di analogo contratto pagina 5 di 9 (n. 19000188) relativamente alla struttura ricettizia ST XC di OL (doc. 1 ricorso monitorio) e che in data 21.12.2021 la società fornitrice recedeva dai citati contratti (doc. 4 ricorso monitorio). I due contratti avevano per oggetto un servizio di cd. 'lavanolo' da parte di CP_1 ossia di fornitura a noleggio di capi di biancheria (quali lenzuola, top sheet, federe, asciugamani, teli bagno, scendi bagno in spugna) e del susseguente servizio di lavaggio, tramite ritiro della biancheria sporca e consegna di quella pulita, in favore di due diverse sedi alberghiere della . Parte_1
Parte opposta agiva in sede monitoria ai sensi dell'art. 639 c.p.c. al fine di sentir condannare Parte_1 alla restituzione della biancheria noleggiata in fase di esecuzione del contratto e non restituita nel
[...] termine previsto, adducendo che la biancheria fornita era dotata di un sistema di identificazione cd.
'tag' ovvero tramite chip elettronico la cui lettura permetteva l'aggiornamento automatico di un database volto a tracciare i capi di biancheria dal momento dell'ingresso nello stabilimento al momento dell'uscita per la consegna all'hotel. Precisamente, veniva riscontrata una differenza di capi restituiti pari a n.
3.990 pezzi quanto alla struttura di OL e di n.
3.506 pezzi in relazione alla struttura di
PA, il cui valore veniva determinato in base agli ordini di acquisto dei beni stessi, per un importo complessivo di € 37.935,00 (doc. 04-05 – ricorso monitorio). Risulta invece controversa tra le parti la quantificazione dei pezzi mancanti ed il relativo valore economico, essendo la richiesta dell'opposta fondata su di un sistema di tracciamento, unilateralmente predisposto, volto a monitorare la merce in ingresso e in uscita.
La consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'NG , si svolgeva sull'attendibilità dei Persona_1 dati riportati dal sistema di tracciamento utilizzato dalla New Fleur Spa, nonché sull'effettiva corrispondenza tra il numero dei capi registrati in uscita verso la struttura alberghiera rispetto ai dati contenuti nelle fatture e nei documenti di trasporto prodotti, con accertamento del valore unitario dei singoli capi di biancheria oggetto delle fatture allegate in atti. Orbene il CTU incaricato, alla luce del materiale probatorio sussistente e dell'esame tecnico dei dati emergenti dai sistemi applicativi utilizzati, nonché all'esito di un iter logico argomentativo adeguatamente motivato e privo di mancanze o errori, forniva puntuale risposta al quesito conferito.
In primo luogo, quanto alla metodologia utilizzata dalla società opposta per registrare la movimentazione della merce, risultava che quest'ultima si era avvalsa di due applicativi interconnessi denominati “Metodo” per il gestionale e “Truly” per il tracciamento della biancheria. Il funzionamento del sistema veniva puntualmente descritto dal CTU, il quale dava atto che “le due applicazioni aggiornano le informazioni attraverso un sistema di scambio basato su file codificati con tracciati predefiniti. L'applicazione di gestione della movimentazione trasferisce all'applicazione gestionale i pagina 6 di 9 dati di movimentazione (consegnato) delle merci all'applicazione gestionale per la fatturazione.
L'applicazione di interesse è costituita da un back end con 2 macchine virtuali ODA (Oracle Database Co Appliance) posizionate in 2 datacenter distinti presso sedi di in replica fra loro per garantire ridondanza geografica e alta affidabilità operativa (pag. 20 ss. relazione CTU).
Il perito valutava positivamente l'attendibilità dei dati riportati dal sistema 'Tag' utilizzato dalla fornitrice, concludendo che: “le modalità descritte ed accettate dal CTU e dai CTP a seguito delle valutazioni tecniche svolte nel corso delle attività peritali permettono di valutare positivamente le modalità di gestione del processo industriale e le modalità di “contabilizzazione” dei capi oggetto del processo di rientro a seguito del ritiro presso gli Hotel sino alla fase di predisposizione per la spedizione dei reintegri visto che la pluralità di controlli (cancelli di rilevazione dei tag presenti sui capi) nel corso del processo e le verifiche incrociate rendono scarsamente probabile un errore di computo numerico dei capi entrati/usciti nel perimetro industriale di Resta escluso dalla CP_1 valutazione sopra riportata il perimetro esterno alla parte industriale (fase di viaggio, consegna, ritiro) ed anche eventuali azioni doloso compiute dal personale addetto.”
Dopodiché il Consulente d'ufficio analizzava, nell'ambito temporale di durata dei rispettivi contratti, i dati provenienti dalle applicazioni in uso alla società opposta, ossia l'applicazione 'Truly' quanto ai dati relativi ai capi processati nello stabilimento e destinati al cliente, ed invece l'applicazione
'Metodo' quanto ai dati inerenti ai capi consegnati (per quanto risultati dai documenti di trasporto) e fatturati. Quanto all'Hotel XC di OL veniva dal CTU constatato che la quantità consegnata
(DDT merce consegnata prelevati da e la quantità fatturata (N. pezzi fatturati alle condizioni CP_3 contrattuali prelevati da sono sostanzialmente uguali con alcune piccole ed irrilevanti CP_3 differenze (peraltro a favore di – ovvero sono addebitati meno pezzi di quelli indicati come Parte_1 consegnati) probabilmente dovute a rettifiche per contestazioni o resi (si tratta di 89 pezzi consegnati e
NON fatturati su 818.212 pari allo 0,01%); mentre, con riferimento alla struttura alberghiera di PA
(Hotel du Parc) “la quantità consegnata (DDT merce consegnata) e la quantità fatturata (N. pezzi fatturati alle condizioni contrattuali) differiscono per un numero di pezzi significativo comunque a favore di Star Hotels;
visto lo scarto si ipotizzano rettifiche per contestazioni, resi o altro (si tratta di
2868 pezzi consegnati e NON fatturati su 769.500 pari comunque al solo 0,37%)” (pag. 6 – relazione
CTU).
Pertanto, la quantità di biancheria destinata ad entrambe le strutture è risultata, dall'analisi del software in uso alla fornitrice, superiore rispetto a quella effettivamente fatturata nel periodo di riferimento.
pagina 7 di 9 In seguito il CTU, in adempimento all'incarico conferitogli, procedeva all'estrazione dei dati contenuti nell'applicativo Truly, risultando all'esito una parziale differenza rispetto a quanto indicato in atti dalla società opposta in ordine alla merce ritenuta mancante (doc. 04-05 – ricorso monitorio), e precisamente n.
3.990 pezzi per la struttura di OL e n.
3.506 pezzi per la struttura di PA.
Difatti, quanto alla struttura XC di OL, il CTU rilevava una differenza tra i pezzi consegnati
(n. 1.149.165) e i pezzi rientrati (n. 1.145.301) pari ad un totale di n.
3.864 pezzi;
mentre, per la struttura Hotel Du Parc di PA constatava una differenza tra pezzi consegnati (n. 897.407) e pezzi rientrati (n. 894.114) pari ad un totale di n.
3.293 pezzi (pag. 14 relazione tecnica).
I consulenti tecnici delle due parti non sollevavano alcuna contestazione sui dati elaborati dal CTU.
Ritiene il giudicante di poter fare proprie, in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate, le risultanze cui preveniva il Consulente d'Ufficio, ossia la sussistenza di un ammanco complessivo di n.
7.157 pezzi di biancheria.
2. Con riferimento al valore unitario del singolo capo di biancheria oggetto di procedimento, ritiene il
Tribunale di aderire al terzo criterio elaborato dal CTU, ossia quello concernente il valore del bene deprezzato dall'utilizzo.
Stante la previsione nel contratto di noleggio (locazione) stipulato tra le parti dei capi di biancheria in esso indicati, in forza dell'art. 1590 c.c., deve innanzitutto osservarsi che il conduttore era tenuto alla restituzione della cosa locata in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. Pertanto, considerato che l'oggetto del contratto erano beni deteriorabili nel tempo, rientranti nella più ampia definizione di biancheria (asciugamani, federe, lenzuoli ecct.), e che gli stessi venivano utilizzati all'interno di una struttura alberghiera, ne consegue necessariamente che detti beni erano soggetti a cicli di lavaggio ed usura non trascurabili ai fini della determinazione del loro valore.
All'esito delle indagini peritali il CTU correttamente calcolava, nel suo terzo criterio di calcolo – ovvero quello oggi assunto dal Tribunale a fondamento della decisione, il valore dei beni “valutato al fattore di utilizzo medio dei capi smarriti (ottenuti come differenza fra i consegnati e i ritirati) effettuando sui soli capi smarriti una analisi del numero dei cicli di processo subiti
(ritiro/lavaggio/restituzione) individuando il numero massimo ed il numero medio ricavandone quindi un criterio di deprezzamento (numero medio lavaggi/numero massimo di lavaggi).”
pagina 8 di 9 Sulla base di quanto accertato e concluso dal Consulente d'ufficio, il valore della biancheria mancante va oggi quantificato in € 13.635,33 per quanto concerne la struttura di OL, nonché in € 12.378,01 per quanto concerne la struttura di PA (pagg. 15 ss. – relazione tecnica). Dunque l'ammanco totale di biancheria oggetto di causa va complessivamente quantificato in euro 26.013,34.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il credito da riconoscersi in favore dell'opposta va rideterminato nella minor somma di € 26.013,34. Inoltre che il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma suindicata in favore dell'opposta.
3. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Per le stesse ragioni, in merito alle spese della CTU, va confermata la condanna a carico di entrambe le parti in via solidale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta,
-revoca il decreto ingiuntivo n. 822/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
- condanna a corrispondere, per le causali meglio specificate in premessa, in Parte_1 favore dell'opposta la somma di € 26.939,49 oltre IVA ed interessi di legge, dal dì CP_1 della domanda al saldo;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
- pone a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,00.
Firenze, 24 luglio 2025 Il Giudice
dott. Michela Biggi
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