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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art.281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott.
Paolo Petrolo in funzione di Giudice monocratico presso il Tribunale di
Messina, Seconda Sezione Civile, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
5465/2015 R.G.
E' comparso per le attrici, e (quest'ultima Parte_1 Parte_2
presente personalmente), l'avv. Giordano che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per la convenuta, Controparte_1
l'avv. Gianfranco Grasso, su delega dell'Avv. Lacagnina,
[...]
che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
ribadisce la legittimità della chiamata in causa dell CP_2
E' comparso per la convenuta, , l'avv. Tommaso Magaudda CP_3
che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per il convenuto, , l'avv. Franca Risita, anche Controparte_4
per delega dell'Avv. Giacobbe, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Nessuno è comparso per il convenuto Controparte_5
E' comparso per il terzo chiamato in causa, Controparte_6
, l'avv. Gaetano Sciarrone, su delega degli Avv.ti
[...]
Seminara e Sanfilippo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Contesta, in particolare, le deduzioni della convenuta in relazione alla chiamata in causa che si conferma Controparte_7
ingiustificata;
E' comparso per il terzo chiamato in causa, l'avv. Carla Controparte_8
Carrozza, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Nessuno è comparso per il terzo chiamato in causa, . Controparte_9
E' comparso per il terzo chiamato in causa, la Controparte_10
l'avv. Pierfranco De Luca Manaò, su delega dell'Avv. Spagnolo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per il terzo chiamato in causa, l
[...]
, l'avv. Enrico Mirti Della Valle, che precisa Controparte_11
le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per il terzo chiamato in causa,
[...]
, l'avv. Candido che precisa le Controparte_12
conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per il terzo chiamato in causa, l'avv. CP_13
Francesco Di Giovanni che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. E' comparso per il terzo chiamato in causa, la , l'avv. Controparte_14
Giuseppe Marullo, anche per delega Avv. Rodolfi e Martini, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
insiste nell'accoglimento della domanda di manleva e nella richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc;
Nessuno è comparso per . Persona_1
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Paolo Petrolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5465/2015 R.G., promossa da
(cod.fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod.fisc. ) rappresentati e difesi dall'avv. Maria Claudia C.F._2
Giordano;
-attori-
CONTRO
, (P.I. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Giuseppe Lacagnina;
P.IVA_1
-convenuto-
(cod.fisc. ), rappresentata e difesa CP_3 C.F._3
dall'avv. Tommaso Magaudda;
-convenuta -
(cod.fisc. ) rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._4
dagli avv.ti Nicola Giacobbe e avv.Franca Risica;
-convenuto-
(cod.fisc. , rappresentata e difesa Controparte_5 C.F._5
dall'avv. Nicola De Luca;
-convenuto -
Controparte_6
(P.I ) in persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli avv.ti Dario Seminara e Vincenzo Snfilippo;
-convenuto chiamato-
(cod.fisc ) rappresentato e Controparte_8 C.F._6
difeso dall'avv. Carla Carrozza;
-convenuto chiamato-
(cod.fisc. ) rappresentata Controparte_9 C.F._7
e difesa dall'Assunta Massaro;
-convenuto chiamato-
(P.I. ) in persona del legale Controparte_15 P.IVA_3
rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Santo Spagnolo;
-convenuto chiamato-
Controparte_11
(cod.fisc ) in persona del legale rappr.te pro tempore, P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Poli, avv. Roberta Sardos Albertini, avv.Giorgio Mirti della Valle, avv. Enrico Mirti della Valle e avv.Alessandra
Mirti della Valle;
-convenuto chiamato-
CP_12 Controparte_12
rappresentata e difesa dall'Antonio Barresi;
-convenuto chiamato-
(cod.fisc. ) rappresentato e CP_13 CodiceFiscale_8
difeso dall'avv.Francesco Di Giovanni;
-convenuto chiamato-
(cod.fisc. ) in persona del legale rappr.te Controparte_14 P.IVA_5
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Martini, avv.Marco
FI e avv. Giuseppe Marullo;
-convenuto chiamato-
; Persona_1
-Convenuto chiamato contumace-
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di eredi di convenivano in giudizio Persona_2
l' , la dott.ssa Controparte_1 [...]
Co di Direttore dell'Unità Anatomia Istologia CP_16 CP_17
Patologica, il dott. medico strutturato di tale Unità operativa Controparte_4
e la in persona del legale rappresentante pt, al fine di ottenere Controparte_5
il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti in conseguenza dell'errata diagnosi di patologia tumorale che ha portato alla morte Persona_2
In particolare, le attrici, a sostegno della loro domanda, per come risulta dall'atto di citazione, evidenziavano quanto segue:
-negli ultimi mesi dell'anno 2008 accusava forte tosse Persona_2
secca e stizzosa che non regrediva con le comuni terapie antibiotiche, motivo per cui la stessa si sottoponeva ad una RX del torace. Il referto evidenziava
"addensamento “ilo-parailare dx, non versamento pleurico, necessario controllo tra qualche giorno, dopo opportuna terapia e completamento con
T.A.C.";
-alla luce dell'esisto del referto RX del torace, eseguiva Persona_2
ulteriori indagini al fine di accertare la natura dell'addensamento polmonare riscontrato. In data 17 febbraio 2009 iniziava ulteriori accertamenti presso l' di Messina;
nello specifico, dapprima una ecografia Controparte_19
dell'addome che evidenziò “Fegato di volume regolare con 2 noduli solidi, contorni netti e regolari rispettivamente di mm 23 nel 2° segmento e di mm 17 nel 7° segmento, concomitanti cisti delle vie biliari”. Successivamente, in data
18 febbraio 2009 sempre presso la medesima struttura ospedaliera si sottoponeva alla “broncoscopia” con contestuale prelievo bioptico per esame istologico. Quest'ultima indagine diagnostica restituiva il seguente esito: “..Bronco lombare medio amputato subito dopo la sua origine da neoformazione vegetante – conclusioni:”neoplasia vegetante lobo medio”;
-in data 23 febbraio 2009 perveniva la diagnosi istologica relativa alla biopsia bronchiale, con il seguente referto: “frammenti di neoplasia non oat- cells, con aspetti di tipo muco acinare”;
-in data 26 febbraio 2009 la paziente eseguiva presso il nosocomio convenuto la T.A.C. con mezzo di contrasto di encefalo, addome completo e angio – T.A.C. del torace, dalle quali emergeva “…lesione polmonare di circa tre cm. occupante la regione ilare destra, stenosando il bronco per il lobo medio ...la lesione giunge al ridosso del margine inferiore dell'arteria polmonare destra, del bronco intermedio e della vena cava superiore...si rilevano plurime tumefazioni adenopatiche ilo - mediastiniche... Nel VI e nel II segmento epatico si rivelano due immagini nodulari di circa 1 cm.... sfumatamente ipodense... si segnala area di disomogeneo addensamento della meta sinistra somma di L5 (n.d.r.:quinta vertebra lombare) che potrebbe essere compatibile con osteocondrosi, tuttavia nel caso in questione il reperto andrebbe approfondito mediante scintigrafia ossea"; scopriva, quindi, di essere affetta da un Persona_2
endenocarcinoma del polmone mucoide e manifestava anche metastasi epatiche ed in ipotesi, linfonodali ed ossee vertebrali;
in considerazione dell'esito dei predetti accertamenti, si Persona_2
recava presso l'Unità Operativa I°dell “ di Milano;
Controparte_6 CP_2
- presso la struttura sanitaria di Milano, in data 11 marzo 2009, veniva espletata ecografia addominale dalla quale emergeva che: “il quadro ecografico, vista la storia clinica della paziente, potrebbe essere compatibile in prima ipotesi con secondarismo..”, in quella stessa data la veniva Per_2
dimessa con la seguente diagnosi: “La sig.ra è stata ricoverata per Per_2
accertamenti ed impostazione terapeutica. Gli esami ematochimici sono risultati nella norma;
un'ecografia addome ha confermato la presenza di secondarismi epatici, in considerazione di tale quadro si ritiene indicato attivare a breve un trattamento chemioterapico con schema contenente cisplatino in associazione a gemcitabina o vinorelbina…che la paziente attiveràc/o il centro oncologico vicino al suo domicilio. Si dimette”;
-in data 12 marzo 2009 la rientrata da Milano, si recava a Catania per Per_2
eseguire una P.E.T. all'esito della quale veniva confermata la presenza della neoformazione bronchiale e, contestualmente, veniva esclusa la sussistenza di distribuzione ditracciante nei restanti segmenti corporei esaminati (fegato ed ossa comprese);
-in data 25 marzo 2009 in Messina sulla persona della veniva eseguito Per_2
un ago aspirato epatico;
il relativo referto citologico escludeva che i noduli epatici potessero essere riferibili a lesioni metastatiche;
-in data 14 aprile 2009 la paziente si recava a (Borgo Trento) e dopo CP_11
un giorno veniva dimessa con prescrizione di chemioterapia e veniva sconsigliata la chirurgia;
-in data 25 aprile veniva eseguita presso in Messina ulteriore CP_12
T.A.C. della lesione ossea vertebrale con lo specifico quesito concernente l'ipotizzata metastasi ossea vertebrale;
la stessa evidenziava: “…si documenta rimaneggiamento osseo a carattere addensante dell'emisoma sinistro di L5 compatibile con lesione di natura secondaria…”, in pari data si eseguiva anche una ulteriore TAC con mezzo di contrasto che evidenziava come le neoformazioni epatiche fossero di verosimile natura metastatica;
-per tali motivi, la paziente si sottoponeva a 5 cicli di chemioterapia presso la medesima casa di cura nel periodo aprile/settembre 2009. Nel corso della somministrazione della chemioterapia, furono eseguite ulteriori indagini per la valutazione dell'eventuale regressione della patologia. In data 21 luglio 2009 una “tomiscintigrafia” confermava la presenza della neoplasia polmonare e attestava, ancora una volta, la presenza della supposta metastasi vertebrale a livello L5; -sempre in corso di chemioterapia, si evidenziava, all'esito di una TAC con mezzo di contrasto, un'infiltrazione pleurica da parte della neoplasia polmonare e, altresì, la presenza di metastasi epatica. Così in data 15 settembre 2009 dopo circa sette mesi di cure chemioterapiche la si recava al Policlinico “Le Per_2
Scotte” di Siena dove veniva sottoposta a visita medica;
-nello specifico veniva ricoverata presso la divisione di Oncologia della struttura e sottoposta a una serie di indagini: "tac restaging polmonare, mammografia,scintigrafia ossea,dosaggio cea, ca199,9, NSE e
CROMOGRANINA; esami biometrici REVISIONE DEI VETRINI";
-in data 2 ottobre 2009, il medico oncologo senese trasmetteva una nota all'Anatomia Patologica dell'Ospedale ” di Messina - che, però, CP_7
rimaneva inevasa - con la quale chiedeva: "Con l'intento di completamento diagnostico di malattia della Sig.ra ..si richiedono in Persona_2
visione i vetrini bianchi e/o il Blocchetto relativo alle biopsie del bronco lobare medio con numero 582 anno 2009 del 18/02/2009";
-in data 23 ottobre 2009 la paziente veniva sottoposta a indagine broncoscopica che aveva il seguente esito:”in questa sede si effettuano biopsia seguite da modesto sanguinamento…”, in data 29 ottobre 2009, l'esito di un nuovo esame istologico era il seguente:” infiltrazione del corion da parte di neoplasia epiteliomorfa con morfologia ed immunofenotipo
(cromogranina+,sinaptofisina +,TTF1, - CK7 -)compatibile con neoplasia neuroendocrina. Assenza di mitosi e di necrosi. Assenza di espressione di p 53.
MIB1<5%. La definizione esatta dell'istotipo e la valutazione dell'aggressività biologica necessitano dell'esame dell'intera lesione";
-sulla base di quanto diagnosticato veniva sospesa il trattamento chemioterapico e in data 10 novembre 2009 la paziente veniva visitata dal chirurgo toracico (presso la struttura di Siena), il quale certificava: “ho visto la tac della paziente per un possibile intervento di resezione Persona_2
polmonare per carcinoide. Purtroppo, le possibilità chirurgiche appaiono superate per l'impegno linfonodale intorno alla vena cava superiore. Si consiglia terapia con somatostatine, che potrebbe anche ripristinare una condizione di operabilità".
La paziente non poté essere sottoposta ad alcun atto chirurgico in ragione dell'evoluzione clinica del tumore e dell'aggravamento delle condizioni di salute di fino al decesso avvenuto in data 9 febbraio 2014. Per_2
In data 19 ottobre 2011, quando ancora la era in vita, viste le Per_2
circostanze sopra evidenziate, la pima avanzava richiesta di risarcimento dei danni rispettivamente all , al dott. Controparte_20 CP_4
ed alla dott.ssa . A tale richiesta rispondeva solo
[...] CP_3
l'ospedale indicando gli estremi dell'assicurazione, CP_7 Controparte_5
cui rivolgersi.
In data 31 luglio 2012 tale compagnia di assicurazione, per il tramite del proprio perito, dott. , invitata a recarsi a Persona_3 Persona_2
visita medica alla quale, però, non seguiva alcuna proposta transattiva né di bonario componimento.
Alla luce di tutto ciò, le odierne attrici agivano dinanzi al Tribunale di
Messina al fine di vedere riconosciuta:
1) la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell
[...]
e dei dottori Controparte_1 CP_3
e per l'errore diagnostico posto in essere ai
[...] Controparte_4
danni della dott.ssa per l'omessa consegna dei vetrini Persona_2
richiesta dall' Siena e per tutti gli errori ed i danni CP_21
conseguenziali;
2) la responsabilità, in solido tra i convenuti, per tutti i danni patiti dalla dott.ssa a causa dell'omessa, tempestiva, diagnosi Persona_2
della patologia;
3) l'accertamento della sussistenza del nesso causale diretto tra l'errore diagnostico, l'aggravamento del quadro patologico e la morte della dott.ssa Persona_2
4) la responsabilità ex art.2043 c.c nonché ex artt. 1218 e 1228 c.c. per inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dei convenuti;
5) la conseguente condanna, in solido tra i convenuti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle attrici quali eredi di da quantificarsi a mezzo di apposita CTU, e in Persona_2
subordine, la condanna al pagamento della maggiore o minore somma che verrà stabilita dal Giudice adito a titolo di risarcimento per il danno morale;
6) la conseguente condanna, dei convenuti in solido, al pagamento in favore delle attrici a titolo di risarcimento del danno biologico e morale anche iure hereditatis ossia del danno subito da Persona_2
nell'intervallo di tempo tra l'errore diagnostico fino al sopraggiungere della morte;
7) il risarcimento del danno esistenziale anche iure hereditatis;
8) la condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 giugno 2016,
l' contestava le Controparte_1
domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, l in via preliminare Controparte_1
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa dei terzi: 1) Istituto clinico
“ di Milano;
2) CP_2 Controparte_11
Co
3) Casa cura “ di Messina.
[...] CP_12
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 giugno 2016,
contestava le domande di parte attrice, in quanto infondate in CP_3
fatto e diritto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° luglio 2016,
contestava le domande di parte attrice, in quanto infondate in Controparte_4
fatto e diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 giugno 2016,
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_22
via preliminare eccepiva la nullità della citazione e l'inammissibilità della stessa per carenza di legittimazione attiva e passiva;
contestava comunque le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta deposita in data 27 gennaio 2017,
, chiamata Controparte_23
in causa dall Controparte_1
eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda azionata nei propri confronti per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
in ogni caso, contestava le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta deposita in data 22 novembre 2017,
chiamato in causa dalla eccepiva, Controparte_8 Controparte_12
in via preliminare, l'improcedibilità della domanda formulata per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e contestava le domande risarcitorie di cui all'atto di chiamata in causa in quanto infondate in fatto e diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta deposita in data 9 aprile 2018, chiamata in causa dalla Controparte_9 Controparte_12
contestava tutte le domande proposte avverso la stessa e ne chiedeva il rigetto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 marzo 2018 la
Reale Mutua di Assicurazioni, chiamata in causa da , Controparte_8
contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione per la chiamata di terzo.
Con comparsa di costituzione e risposta deposita in data 26 gennaio 2017
l' , chiamata in causa Controparte_11 dall in via Controparte_24
preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto la stessa veniva costituita solo a far data dal 1.1.2010 con finalità istituzionali non coincidenti con quelle esercitate dall' . Controparte_11
Evidenziava che sempre in data 1.1.2010, con il medesimo atto, veiva costituita la Gestione liquidatoria dell' Controparte_25
rappresentata da un Commissario Liquidatore;
in ogni caso contestava integralmente tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 gennaio 2017, la chiamata in causa dall'azienda Controparte_12 [...]
, contestava tutte le pretese avversarie e Controparte_1
chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei propri confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 novembre
2017, , chiamato in causa dalla casa di cura in via CP_13 CP_12
preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione e la prescrizione di ogni eventuale diritto risarcitorio nei suoi confronti;
contestava le domande formulate dall'
[...]
chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 novembre
2017, , chiamata in Controparte_26
causa dalla casa di cura contestava le avverse pretese formulate nei CP_12
propri confronti in quanto infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Ciò premesso, a seguito di rinvii disposti nel presente giudizio e del deposito di memorie e note scritte depositate dalle parti, il Giudice, con provvedimento del 30 novembre 2022, disponeva l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio. Istruita documentalmente la causa ed espletata la summenzionata CTU, ritenuta la stessa matura per la decisione, questa veniva rinviata dal giudice per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto alle preliminari eccezioni, sollevate dai terzi chiamati in causa, di improcedibilità della domanda per la mancata istaurazione della mediazione obbligatoria va rilevato che le stesse sono infondate e vanno rigettate.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa
o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione”, a pena di inammissibilità della domanda giudiziale.
Ciò posto, occorre sottolineare che la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto, ma non con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi in quanto “a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.; b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione;
c) l'art. 5 del d. lgs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione”. (Trib. di Mantova, sez. I,
14.06.2016).
Nel caso in esame, come si evince dalla documentazione allegata in atti, con provvedimento del 19 aprile 2018, il Giudice assegnava termine per la presentazione della domanda di mediazione, le odierne attrici provvedevano ad esperire il procedimento di mediazione tanto nei confronti delle controparti, quanto nei confronti dei terzi chiamati in causa, potendosi, comunque, considerare certamente assolto il relativo onere.
Ai fini del caso in esame, ancora, ritiene il Tribunale doveroso inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità professionale medica invocata.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli Bianco) della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009; 17143/2012; 21177/2015).
Va, dunque esaminata la domanda attorea, tenendo conto che è onere degli attori dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria in cui la paziente è stata visitata e trattata ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai sanitari dipendenti dell Controparte_1
restando a carico di quest'ultima la prova che le medesime
[...]
prestazioni veniva eseguite in modo diligente. Infatti, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “"in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè
"astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass. SSUU 577/2008).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Le considerazioni di cui sopra valgono quindi in relazione alla domanda risarcitoria, e nella specifica ipotesi in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto alla produzione di determinati danni in capo al paziente, i congiunti di quest'ultimo che agiscano per il risarcimento del danno non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale (corrente tra il paziente e la struttura), potendo al più agire ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di responsabilità extracontrattuale. Invero, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
in particolare, viene in considerazione il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993). Quivi, l'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento e deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.).
Pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass.
Civ. 11320/2022).
Compiuto siffatto doveroso inquadramento giurisprudenziale, osserva il
Tribunale che, nel caso in esame, alla stregua degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta lamentata e l'evento.
Ed infatti, nel caso in cui sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392). In punto di prova, si ribadisce che, qualora venga dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sul paziente danneggiato grava l'onere di allegare e provare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica/l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, in base al criterio della normalità causale, ossia del “più probabile che non” (Cass.
29.03.2022 n. 10050).
L'accertamento del nesso di causalità materiale nel processo civile si fonda, sul piano strutturale, sul criterio della c.d. causalità adeguata mentre, sul piano probatorio, si fonda sul criterio del più probabile che non, per cui, sulla base di un giudizio probabilistico relativo e non assoluto, deve essere “più probabile che non” che la condotta abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 17 novembre
2021 n. 34813).
Se il creditore allega e prova, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del medico, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, diviene onere del debitore, interessato all'esonero della propria responsabilità, allegare e provare l'adempimento, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile, essendo stata la prestazione professionale eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Ciò premesso, dalla lettura degli atti e dei documenti di causa non è possibile evincere la sussistenza di un nesso causale tra la condotta posta in essere dalle strutture convenute ed il lamentato danno.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, in caso di richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica, il paziente ha l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito e che la dimostrazione del nesso causale deve avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”, che non si basa solo su statistiche, ma anche su elementi concreti del caso specifico. Pertanto, se il nesso causale non è provato con sufficiente certezza, la domanda di risarcimento viene respinta (Cass. Civ. Ord.
n. 14001 del 20.05.2024)
Nel caso in esame, parte attrice ha provato per tabulas l'esistenza del rapporto intercorso con le diverse strutture sanitarie coinvolte in giudizio, ma risulta sfornito di prova l'elemento fondativo della contestata responsabilità, ovvero indimostrato il nesso di causalità.
In particolare, sulla scorta della documentazione presente in atti e della CTU medico legale, che qui s'intende integralmente condivisa e acquisita sotto l'aspetto diagnostico e tecnico valutativo, per come motivata sotto il profilo logico-espositivo e metodologico, non è possibile riconoscere profili di responsabilità professionale in capo ai convenuti.
Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico legale, è d'uopo precisare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass.
n. 12445/2020).
Per la Suprema Corte, infatti, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Nel caso di specie, per come evidenziato in sede di CTU, risulta impossibile qualsiasi valutazione esprimersi in ordine alla responsabilità professionale in capo ai convenuti, in quanto non è stato depositato il “vetrino madre” che avrebbe potuto dare la chiave di lettura per la determinazione della eventuale responsabilità in capo a ciascuna struttura.
Con riferimento alla necessità del “vetrino madre” ai fini dell'espletamento dell'incarico tecnico, i CCTTUU, in data 6.11.2023, depositava istanza con la quale sollecitavo l'autorizzazione del Giudicante all'acquisizione dello stesso;
l'autorizzazione interveniva in pari data.
Anche a seguito della predetta autorizzazione le attrici non fornivano quanto richiesto.
Quindi, i consulenti tecnici evidenziavano che “….in assenza del vetrino
“madre”, cioè il vetrino preparato sul materiale citologico prelevato dalla brocoscopia eseguita nel mese di febbraio 2009 presso l'azienda
[...]
, la cui lettura ha determinato il Controparte_1
susseguirsi degli eventi di ciascun sanitario intervenuto e, perciò, di ciascuna struttura. Si specifica altresi che, come risulta dall'atto di comparsa di costituzione e risposta dell'avvocato Tommaso Magaudda, il vetrino “madre”
e il c.d. “blocchetto” sono stati acquisiti in data 13.03.09 e 24.03.09 dalla dott.ssa e non più riconsegnati all onvenuta. Sebbene Persona_2 CP_27
l'avvocato Giordano abbia allegato copia a colori di una busta proveniente dall' in cui si riporta Controparte_28
la consegna del vetrino proveniente da detta A.O. al dott. , in Persona_3
corso di operazioni peritali è emerso che non si tratta del vetrino “madre” ma di quello successivo, eseguito proprio presso la predetta UOC dell
[...]
Vetrino, quest'ultimo, che non è possibile comparare con il precedente, CP_28
stante la sua mancata acquisizione”.
Successivamente, in risposta alle osservazioni pervenute dal legale di parte attrice e dalla CTP dott.ssa , i CC.TT.UU. concludevano nei termini di Per_4
seguito indicati: “alle osservazioni della dott.ssa , che si soffermano sulle Per_4
caratteristiche anatomopatologiche con disquisizioni ultra-specialistiche, tuttavia non si può rispondere, in quanto – come piu volte sottolineato in sede di consulenza e ribadito anche nella richiesta rivolta all'Illustrissimo signor
Giudice – agli atti non vi è il vetrino istologico madre, vetrino che sembrerebbe verosimilmente essere in possesso diparte attrice e che non è mai stato depositato in atti. E' solo infatti la lettura di questo reperto istologico che può realmente evidenziare l'eventuale errore diagnostico. Difatti si ribadisce che sembra verosimile che eventuali differenti interventi terapeutici - qualora la diagnosi iniziale fosse considerata erronea - avrebbero aumentato percentualmente le probabilità di sopravvivenza della dottoressa ma Per_2
non è possibile stabilire in quale percentuale questa potesse essere incrementata in considerazione che l'esame istologico del vetrino e la classificazione del tipo di neoplasia influenzano le percentuali di sopravvivenza riportate in letteratura”.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte attrice va rigettata.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico delle attrici in solido tra loro, in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale, sulla base del valore della controversia
(indeterminabile - complessità media), con riduzione della fase istruttoria, per un importo pari ad €.8.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge, in favore delle parti convenute Controparte_29
, , e
[...] CP_3 Controparte_4 [...]
CP_30
Per ciò che concerne le spese del giudizio relative ai chiamati in causa, vale rilevare quanto segue.
Con riferimento alla chiamata in causa la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa” Cass. 2520/2025.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, pertanto, l'attore soccombente è tenuto a sopportare le spese del giudizio relativo al chiamato in causa solo qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa.
Nel caso in esame la doglianza di parte attrice si è sempre sostanziata in una errata diagnosi imputabile all Controparte_29
ed ai sanitari della stessa;
non risulta mai contestato l'operato delle
[...]
altre strutture.
La chiamata in causa di tali strutture ad opera della predetta
[...]
, anche in considerazione Controparte_29
delle domande di parte attrice, non risulta giustificata, né può ritenersi quale necessaria conseguenza di tali domande;
in tale contesto le spese del giudizio delle strutture chiamate in causa dall Controparte_29
( ;
[...] Controparte_6 ; Controparte_11 Controparte_31
) e dei terzi chiamati in causa da quest'ultime (
[...] CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_13
, ) vanno
[...] Controparte_26
poste, per il medesimo importo già sopra indicato pari ad Euro 8.500,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge, a carico dell . Controparte_29
Le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice per le causali di cui in parte motiva;
2) condanna e in solido tra loro alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese di giudizio in favore delle parti convenute
[...]
, , e Controparte_29 CP_3 Controparte_4
, per un importo complessivo pari ad €.8.500,00 Controparte_30
ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge;
3) condanna l Controparte_29
alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei chiamati in causa
[...]
, Controparte_6 Controparte_6 [...]
, Controparte_11 Controparte_31
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , CP_13 Controparte_26
per un importo complessivo pari ad €.8.500,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge;
da distrarsi, quanto alla posizione di , in favore del procuratore che si dichiara Controparte_8
antistatario;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento;
5) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina il 21 ottobre 2025
Il Giudice dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art.281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott.
Paolo Petrolo in funzione di Giudice monocratico presso il Tribunale di
Messina, Seconda Sezione Civile, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
5465/2015 R.G.
E' comparso per le attrici, e (quest'ultima Parte_1 Parte_2
presente personalmente), l'avv. Giordano che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per la convenuta, Controparte_1
l'avv. Gianfranco Grasso, su delega dell'Avv. Lacagnina,
[...]
che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
ribadisce la legittimità della chiamata in causa dell CP_2
E' comparso per la convenuta, , l'avv. Tommaso Magaudda CP_3
che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per il convenuto, , l'avv. Franca Risita, anche Controparte_4
per delega dell'Avv. Giacobbe, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Nessuno è comparso per il convenuto Controparte_5
E' comparso per il terzo chiamato in causa, Controparte_6
, l'avv. Gaetano Sciarrone, su delega degli Avv.ti
[...]
Seminara e Sanfilippo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Contesta, in particolare, le deduzioni della convenuta in relazione alla chiamata in causa che si conferma Controparte_7
ingiustificata;
E' comparso per il terzo chiamato in causa, l'avv. Carla Controparte_8
Carrozza, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Nessuno è comparso per il terzo chiamato in causa, . Controparte_9
E' comparso per il terzo chiamato in causa, la Controparte_10
l'avv. Pierfranco De Luca Manaò, su delega dell'Avv. Spagnolo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per il terzo chiamato in causa, l
[...]
, l'avv. Enrico Mirti Della Valle, che precisa Controparte_11
le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per il terzo chiamato in causa,
[...]
, l'avv. Candido che precisa le Controparte_12
conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per il terzo chiamato in causa, l'avv. CP_13
Francesco Di Giovanni che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. E' comparso per il terzo chiamato in causa, la , l'avv. Controparte_14
Giuseppe Marullo, anche per delega Avv. Rodolfi e Martini, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
insiste nell'accoglimento della domanda di manleva e nella richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc;
Nessuno è comparso per . Persona_1
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Paolo Petrolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5465/2015 R.G., promossa da
(cod.fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod.fisc. ) rappresentati e difesi dall'avv. Maria Claudia C.F._2
Giordano;
-attori-
CONTRO
, (P.I. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Giuseppe Lacagnina;
P.IVA_1
-convenuto-
(cod.fisc. ), rappresentata e difesa CP_3 C.F._3
dall'avv. Tommaso Magaudda;
-convenuta -
(cod.fisc. ) rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._4
dagli avv.ti Nicola Giacobbe e avv.Franca Risica;
-convenuto-
(cod.fisc. , rappresentata e difesa Controparte_5 C.F._5
dall'avv. Nicola De Luca;
-convenuto -
Controparte_6
(P.I ) in persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli avv.ti Dario Seminara e Vincenzo Snfilippo;
-convenuto chiamato-
(cod.fisc ) rappresentato e Controparte_8 C.F._6
difeso dall'avv. Carla Carrozza;
-convenuto chiamato-
(cod.fisc. ) rappresentata Controparte_9 C.F._7
e difesa dall'Assunta Massaro;
-convenuto chiamato-
(P.I. ) in persona del legale Controparte_15 P.IVA_3
rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Santo Spagnolo;
-convenuto chiamato-
Controparte_11
(cod.fisc ) in persona del legale rappr.te pro tempore, P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Poli, avv. Roberta Sardos Albertini, avv.Giorgio Mirti della Valle, avv. Enrico Mirti della Valle e avv.Alessandra
Mirti della Valle;
-convenuto chiamato-
CP_12 Controparte_12
rappresentata e difesa dall'Antonio Barresi;
-convenuto chiamato-
(cod.fisc. ) rappresentato e CP_13 CodiceFiscale_8
difeso dall'avv.Francesco Di Giovanni;
-convenuto chiamato-
(cod.fisc. ) in persona del legale rappr.te Controparte_14 P.IVA_5
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Martini, avv.Marco
FI e avv. Giuseppe Marullo;
-convenuto chiamato-
; Persona_1
-Convenuto chiamato contumace-
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di eredi di convenivano in giudizio Persona_2
l' , la dott.ssa Controparte_1 [...]
Co di Direttore dell'Unità Anatomia Istologia CP_16 CP_17
Patologica, il dott. medico strutturato di tale Unità operativa Controparte_4
e la in persona del legale rappresentante pt, al fine di ottenere Controparte_5
il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti in conseguenza dell'errata diagnosi di patologia tumorale che ha portato alla morte Persona_2
In particolare, le attrici, a sostegno della loro domanda, per come risulta dall'atto di citazione, evidenziavano quanto segue:
-negli ultimi mesi dell'anno 2008 accusava forte tosse Persona_2
secca e stizzosa che non regrediva con le comuni terapie antibiotiche, motivo per cui la stessa si sottoponeva ad una RX del torace. Il referto evidenziava
"addensamento “ilo-parailare dx, non versamento pleurico, necessario controllo tra qualche giorno, dopo opportuna terapia e completamento con
T.A.C.";
-alla luce dell'esisto del referto RX del torace, eseguiva Persona_2
ulteriori indagini al fine di accertare la natura dell'addensamento polmonare riscontrato. In data 17 febbraio 2009 iniziava ulteriori accertamenti presso l' di Messina;
nello specifico, dapprima una ecografia Controparte_19
dell'addome che evidenziò “Fegato di volume regolare con 2 noduli solidi, contorni netti e regolari rispettivamente di mm 23 nel 2° segmento e di mm 17 nel 7° segmento, concomitanti cisti delle vie biliari”. Successivamente, in data
18 febbraio 2009 sempre presso la medesima struttura ospedaliera si sottoponeva alla “broncoscopia” con contestuale prelievo bioptico per esame istologico. Quest'ultima indagine diagnostica restituiva il seguente esito: “..Bronco lombare medio amputato subito dopo la sua origine da neoformazione vegetante – conclusioni:”neoplasia vegetante lobo medio”;
-in data 23 febbraio 2009 perveniva la diagnosi istologica relativa alla biopsia bronchiale, con il seguente referto: “frammenti di neoplasia non oat- cells, con aspetti di tipo muco acinare”;
-in data 26 febbraio 2009 la paziente eseguiva presso il nosocomio convenuto la T.A.C. con mezzo di contrasto di encefalo, addome completo e angio – T.A.C. del torace, dalle quali emergeva “…lesione polmonare di circa tre cm. occupante la regione ilare destra, stenosando il bronco per il lobo medio ...la lesione giunge al ridosso del margine inferiore dell'arteria polmonare destra, del bronco intermedio e della vena cava superiore...si rilevano plurime tumefazioni adenopatiche ilo - mediastiniche... Nel VI e nel II segmento epatico si rivelano due immagini nodulari di circa 1 cm.... sfumatamente ipodense... si segnala area di disomogeneo addensamento della meta sinistra somma di L5 (n.d.r.:quinta vertebra lombare) che potrebbe essere compatibile con osteocondrosi, tuttavia nel caso in questione il reperto andrebbe approfondito mediante scintigrafia ossea"; scopriva, quindi, di essere affetta da un Persona_2
endenocarcinoma del polmone mucoide e manifestava anche metastasi epatiche ed in ipotesi, linfonodali ed ossee vertebrali;
in considerazione dell'esito dei predetti accertamenti, si Persona_2
recava presso l'Unità Operativa I°dell “ di Milano;
Controparte_6 CP_2
- presso la struttura sanitaria di Milano, in data 11 marzo 2009, veniva espletata ecografia addominale dalla quale emergeva che: “il quadro ecografico, vista la storia clinica della paziente, potrebbe essere compatibile in prima ipotesi con secondarismo..”, in quella stessa data la veniva Per_2
dimessa con la seguente diagnosi: “La sig.ra è stata ricoverata per Per_2
accertamenti ed impostazione terapeutica. Gli esami ematochimici sono risultati nella norma;
un'ecografia addome ha confermato la presenza di secondarismi epatici, in considerazione di tale quadro si ritiene indicato attivare a breve un trattamento chemioterapico con schema contenente cisplatino in associazione a gemcitabina o vinorelbina…che la paziente attiveràc/o il centro oncologico vicino al suo domicilio. Si dimette”;
-in data 12 marzo 2009 la rientrata da Milano, si recava a Catania per Per_2
eseguire una P.E.T. all'esito della quale veniva confermata la presenza della neoformazione bronchiale e, contestualmente, veniva esclusa la sussistenza di distribuzione ditracciante nei restanti segmenti corporei esaminati (fegato ed ossa comprese);
-in data 25 marzo 2009 in Messina sulla persona della veniva eseguito Per_2
un ago aspirato epatico;
il relativo referto citologico escludeva che i noduli epatici potessero essere riferibili a lesioni metastatiche;
-in data 14 aprile 2009 la paziente si recava a (Borgo Trento) e dopo CP_11
un giorno veniva dimessa con prescrizione di chemioterapia e veniva sconsigliata la chirurgia;
-in data 25 aprile veniva eseguita presso in Messina ulteriore CP_12
T.A.C. della lesione ossea vertebrale con lo specifico quesito concernente l'ipotizzata metastasi ossea vertebrale;
la stessa evidenziava: “…si documenta rimaneggiamento osseo a carattere addensante dell'emisoma sinistro di L5 compatibile con lesione di natura secondaria…”, in pari data si eseguiva anche una ulteriore TAC con mezzo di contrasto che evidenziava come le neoformazioni epatiche fossero di verosimile natura metastatica;
-per tali motivi, la paziente si sottoponeva a 5 cicli di chemioterapia presso la medesima casa di cura nel periodo aprile/settembre 2009. Nel corso della somministrazione della chemioterapia, furono eseguite ulteriori indagini per la valutazione dell'eventuale regressione della patologia. In data 21 luglio 2009 una “tomiscintigrafia” confermava la presenza della neoplasia polmonare e attestava, ancora una volta, la presenza della supposta metastasi vertebrale a livello L5; -sempre in corso di chemioterapia, si evidenziava, all'esito di una TAC con mezzo di contrasto, un'infiltrazione pleurica da parte della neoplasia polmonare e, altresì, la presenza di metastasi epatica. Così in data 15 settembre 2009 dopo circa sette mesi di cure chemioterapiche la si recava al Policlinico “Le Per_2
Scotte” di Siena dove veniva sottoposta a visita medica;
-nello specifico veniva ricoverata presso la divisione di Oncologia della struttura e sottoposta a una serie di indagini: "tac restaging polmonare, mammografia,scintigrafia ossea,dosaggio cea, ca199,9, NSE e
CROMOGRANINA; esami biometrici REVISIONE DEI VETRINI";
-in data 2 ottobre 2009, il medico oncologo senese trasmetteva una nota all'Anatomia Patologica dell'Ospedale ” di Messina - che, però, CP_7
rimaneva inevasa - con la quale chiedeva: "Con l'intento di completamento diagnostico di malattia della Sig.ra ..si richiedono in Persona_2
visione i vetrini bianchi e/o il Blocchetto relativo alle biopsie del bronco lobare medio con numero 582 anno 2009 del 18/02/2009";
-in data 23 ottobre 2009 la paziente veniva sottoposta a indagine broncoscopica che aveva il seguente esito:”in questa sede si effettuano biopsia seguite da modesto sanguinamento…”, in data 29 ottobre 2009, l'esito di un nuovo esame istologico era il seguente:” infiltrazione del corion da parte di neoplasia epiteliomorfa con morfologia ed immunofenotipo
(cromogranina+,sinaptofisina +,TTF1, - CK7 -)compatibile con neoplasia neuroendocrina. Assenza di mitosi e di necrosi. Assenza di espressione di p 53.
MIB1<5%. La definizione esatta dell'istotipo e la valutazione dell'aggressività biologica necessitano dell'esame dell'intera lesione";
-sulla base di quanto diagnosticato veniva sospesa il trattamento chemioterapico e in data 10 novembre 2009 la paziente veniva visitata dal chirurgo toracico (presso la struttura di Siena), il quale certificava: “ho visto la tac della paziente per un possibile intervento di resezione Persona_2
polmonare per carcinoide. Purtroppo, le possibilità chirurgiche appaiono superate per l'impegno linfonodale intorno alla vena cava superiore. Si consiglia terapia con somatostatine, che potrebbe anche ripristinare una condizione di operabilità".
La paziente non poté essere sottoposta ad alcun atto chirurgico in ragione dell'evoluzione clinica del tumore e dell'aggravamento delle condizioni di salute di fino al decesso avvenuto in data 9 febbraio 2014. Per_2
In data 19 ottobre 2011, quando ancora la era in vita, viste le Per_2
circostanze sopra evidenziate, la pima avanzava richiesta di risarcimento dei danni rispettivamente all , al dott. Controparte_20 CP_4
ed alla dott.ssa . A tale richiesta rispondeva solo
[...] CP_3
l'ospedale indicando gli estremi dell'assicurazione, CP_7 Controparte_5
cui rivolgersi.
In data 31 luglio 2012 tale compagnia di assicurazione, per il tramite del proprio perito, dott. , invitata a recarsi a Persona_3 Persona_2
visita medica alla quale, però, non seguiva alcuna proposta transattiva né di bonario componimento.
Alla luce di tutto ciò, le odierne attrici agivano dinanzi al Tribunale di
Messina al fine di vedere riconosciuta:
1) la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell
[...]
e dei dottori Controparte_1 CP_3
e per l'errore diagnostico posto in essere ai
[...] Controparte_4
danni della dott.ssa per l'omessa consegna dei vetrini Persona_2
richiesta dall' Siena e per tutti gli errori ed i danni CP_21
conseguenziali;
2) la responsabilità, in solido tra i convenuti, per tutti i danni patiti dalla dott.ssa a causa dell'omessa, tempestiva, diagnosi Persona_2
della patologia;
3) l'accertamento della sussistenza del nesso causale diretto tra l'errore diagnostico, l'aggravamento del quadro patologico e la morte della dott.ssa Persona_2
4) la responsabilità ex art.2043 c.c nonché ex artt. 1218 e 1228 c.c. per inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dei convenuti;
5) la conseguente condanna, in solido tra i convenuti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle attrici quali eredi di da quantificarsi a mezzo di apposita CTU, e in Persona_2
subordine, la condanna al pagamento della maggiore o minore somma che verrà stabilita dal Giudice adito a titolo di risarcimento per il danno morale;
6) la conseguente condanna, dei convenuti in solido, al pagamento in favore delle attrici a titolo di risarcimento del danno biologico e morale anche iure hereditatis ossia del danno subito da Persona_2
nell'intervallo di tempo tra l'errore diagnostico fino al sopraggiungere della morte;
7) il risarcimento del danno esistenziale anche iure hereditatis;
8) la condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 giugno 2016,
l' contestava le Controparte_1
domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, l in via preliminare Controparte_1
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa dei terzi: 1) Istituto clinico
“ di Milano;
2) CP_2 Controparte_11
Co
3) Casa cura “ di Messina.
[...] CP_12
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 giugno 2016,
contestava le domande di parte attrice, in quanto infondate in CP_3
fatto e diritto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° luglio 2016,
contestava le domande di parte attrice, in quanto infondate in Controparte_4
fatto e diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 giugno 2016,
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_22
via preliminare eccepiva la nullità della citazione e l'inammissibilità della stessa per carenza di legittimazione attiva e passiva;
contestava comunque le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta deposita in data 27 gennaio 2017,
, chiamata Controparte_23
in causa dall Controparte_1
eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda azionata nei propri confronti per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
in ogni caso, contestava le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta deposita in data 22 novembre 2017,
chiamato in causa dalla eccepiva, Controparte_8 Controparte_12
in via preliminare, l'improcedibilità della domanda formulata per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e contestava le domande risarcitorie di cui all'atto di chiamata in causa in quanto infondate in fatto e diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta deposita in data 9 aprile 2018, chiamata in causa dalla Controparte_9 Controparte_12
contestava tutte le domande proposte avverso la stessa e ne chiedeva il rigetto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 marzo 2018 la
Reale Mutua di Assicurazioni, chiamata in causa da , Controparte_8
contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione per la chiamata di terzo.
Con comparsa di costituzione e risposta deposita in data 26 gennaio 2017
l' , chiamata in causa Controparte_11 dall in via Controparte_24
preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto la stessa veniva costituita solo a far data dal 1.1.2010 con finalità istituzionali non coincidenti con quelle esercitate dall' . Controparte_11
Evidenziava che sempre in data 1.1.2010, con il medesimo atto, veiva costituita la Gestione liquidatoria dell' Controparte_25
rappresentata da un Commissario Liquidatore;
in ogni caso contestava integralmente tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 gennaio 2017, la chiamata in causa dall'azienda Controparte_12 [...]
, contestava tutte le pretese avversarie e Controparte_1
chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei propri confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 novembre
2017, , chiamato in causa dalla casa di cura in via CP_13 CP_12
preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione e la prescrizione di ogni eventuale diritto risarcitorio nei suoi confronti;
contestava le domande formulate dall'
[...]
chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 novembre
2017, , chiamata in Controparte_26
causa dalla casa di cura contestava le avverse pretese formulate nei CP_12
propri confronti in quanto infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Ciò premesso, a seguito di rinvii disposti nel presente giudizio e del deposito di memorie e note scritte depositate dalle parti, il Giudice, con provvedimento del 30 novembre 2022, disponeva l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio. Istruita documentalmente la causa ed espletata la summenzionata CTU, ritenuta la stessa matura per la decisione, questa veniva rinviata dal giudice per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto alle preliminari eccezioni, sollevate dai terzi chiamati in causa, di improcedibilità della domanda per la mancata istaurazione della mediazione obbligatoria va rilevato che le stesse sono infondate e vanno rigettate.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa
o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione”, a pena di inammissibilità della domanda giudiziale.
Ciò posto, occorre sottolineare che la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto, ma non con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi in quanto “a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.; b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione;
c) l'art. 5 del d. lgs. 28/2010 menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione”. (Trib. di Mantova, sez. I,
14.06.2016).
Nel caso in esame, come si evince dalla documentazione allegata in atti, con provvedimento del 19 aprile 2018, il Giudice assegnava termine per la presentazione della domanda di mediazione, le odierne attrici provvedevano ad esperire il procedimento di mediazione tanto nei confronti delle controparti, quanto nei confronti dei terzi chiamati in causa, potendosi, comunque, considerare certamente assolto il relativo onere.
Ai fini del caso in esame, ancora, ritiene il Tribunale doveroso inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità professionale medica invocata.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli Bianco) della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009; 17143/2012; 21177/2015).
Va, dunque esaminata la domanda attorea, tenendo conto che è onere degli attori dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria in cui la paziente è stata visitata e trattata ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai sanitari dipendenti dell Controparte_1
restando a carico di quest'ultima la prova che le medesime
[...]
prestazioni veniva eseguite in modo diligente. Infatti, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “"in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè
"astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass. SSUU 577/2008).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Le considerazioni di cui sopra valgono quindi in relazione alla domanda risarcitoria, e nella specifica ipotesi in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto alla produzione di determinati danni in capo al paziente, i congiunti di quest'ultimo che agiscano per il risarcimento del danno non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale (corrente tra il paziente e la struttura), potendo al più agire ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di responsabilità extracontrattuale. Invero, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
in particolare, viene in considerazione il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993). Quivi, l'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento e deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.).
Pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass.
Civ. 11320/2022).
Compiuto siffatto doveroso inquadramento giurisprudenziale, osserva il
Tribunale che, nel caso in esame, alla stregua degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta lamentata e l'evento.
Ed infatti, nel caso in cui sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392). In punto di prova, si ribadisce che, qualora venga dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sul paziente danneggiato grava l'onere di allegare e provare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica/l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, in base al criterio della normalità causale, ossia del “più probabile che non” (Cass.
29.03.2022 n. 10050).
L'accertamento del nesso di causalità materiale nel processo civile si fonda, sul piano strutturale, sul criterio della c.d. causalità adeguata mentre, sul piano probatorio, si fonda sul criterio del più probabile che non, per cui, sulla base di un giudizio probabilistico relativo e non assoluto, deve essere “più probabile che non” che la condotta abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 17 novembre
2021 n. 34813).
Se il creditore allega e prova, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del medico, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, diviene onere del debitore, interessato all'esonero della propria responsabilità, allegare e provare l'adempimento, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile, essendo stata la prestazione professionale eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Ciò premesso, dalla lettura degli atti e dei documenti di causa non è possibile evincere la sussistenza di un nesso causale tra la condotta posta in essere dalle strutture convenute ed il lamentato danno.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, in caso di richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica, il paziente ha l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito e che la dimostrazione del nesso causale deve avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”, che non si basa solo su statistiche, ma anche su elementi concreti del caso specifico. Pertanto, se il nesso causale non è provato con sufficiente certezza, la domanda di risarcimento viene respinta (Cass. Civ. Ord.
n. 14001 del 20.05.2024)
Nel caso in esame, parte attrice ha provato per tabulas l'esistenza del rapporto intercorso con le diverse strutture sanitarie coinvolte in giudizio, ma risulta sfornito di prova l'elemento fondativo della contestata responsabilità, ovvero indimostrato il nesso di causalità.
In particolare, sulla scorta della documentazione presente in atti e della CTU medico legale, che qui s'intende integralmente condivisa e acquisita sotto l'aspetto diagnostico e tecnico valutativo, per come motivata sotto il profilo logico-espositivo e metodologico, non è possibile riconoscere profili di responsabilità professionale in capo ai convenuti.
Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico legale, è d'uopo precisare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass.
n. 12445/2020).
Per la Suprema Corte, infatti, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Nel caso di specie, per come evidenziato in sede di CTU, risulta impossibile qualsiasi valutazione esprimersi in ordine alla responsabilità professionale in capo ai convenuti, in quanto non è stato depositato il “vetrino madre” che avrebbe potuto dare la chiave di lettura per la determinazione della eventuale responsabilità in capo a ciascuna struttura.
Con riferimento alla necessità del “vetrino madre” ai fini dell'espletamento dell'incarico tecnico, i CCTTUU, in data 6.11.2023, depositava istanza con la quale sollecitavo l'autorizzazione del Giudicante all'acquisizione dello stesso;
l'autorizzazione interveniva in pari data.
Anche a seguito della predetta autorizzazione le attrici non fornivano quanto richiesto.
Quindi, i consulenti tecnici evidenziavano che “….in assenza del vetrino
“madre”, cioè il vetrino preparato sul materiale citologico prelevato dalla brocoscopia eseguita nel mese di febbraio 2009 presso l'azienda
[...]
, la cui lettura ha determinato il Controparte_1
susseguirsi degli eventi di ciascun sanitario intervenuto e, perciò, di ciascuna struttura. Si specifica altresi che, come risulta dall'atto di comparsa di costituzione e risposta dell'avvocato Tommaso Magaudda, il vetrino “madre”
e il c.d. “blocchetto” sono stati acquisiti in data 13.03.09 e 24.03.09 dalla dott.ssa e non più riconsegnati all onvenuta. Sebbene Persona_2 CP_27
l'avvocato Giordano abbia allegato copia a colori di una busta proveniente dall' in cui si riporta Controparte_28
la consegna del vetrino proveniente da detta A.O. al dott. , in Persona_3
corso di operazioni peritali è emerso che non si tratta del vetrino “madre” ma di quello successivo, eseguito proprio presso la predetta UOC dell
[...]
Vetrino, quest'ultimo, che non è possibile comparare con il precedente, CP_28
stante la sua mancata acquisizione”.
Successivamente, in risposta alle osservazioni pervenute dal legale di parte attrice e dalla CTP dott.ssa , i CC.TT.UU. concludevano nei termini di Per_4
seguito indicati: “alle osservazioni della dott.ssa , che si soffermano sulle Per_4
caratteristiche anatomopatologiche con disquisizioni ultra-specialistiche, tuttavia non si può rispondere, in quanto – come piu volte sottolineato in sede di consulenza e ribadito anche nella richiesta rivolta all'Illustrissimo signor
Giudice – agli atti non vi è il vetrino istologico madre, vetrino che sembrerebbe verosimilmente essere in possesso diparte attrice e che non è mai stato depositato in atti. E' solo infatti la lettura di questo reperto istologico che può realmente evidenziare l'eventuale errore diagnostico. Difatti si ribadisce che sembra verosimile che eventuali differenti interventi terapeutici - qualora la diagnosi iniziale fosse considerata erronea - avrebbero aumentato percentualmente le probabilità di sopravvivenza della dottoressa ma Per_2
non è possibile stabilire in quale percentuale questa potesse essere incrementata in considerazione che l'esame istologico del vetrino e la classificazione del tipo di neoplasia influenzano le percentuali di sopravvivenza riportate in letteratura”.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte attrice va rigettata.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico delle attrici in solido tra loro, in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale, sulla base del valore della controversia
(indeterminabile - complessità media), con riduzione della fase istruttoria, per un importo pari ad €.8.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge, in favore delle parti convenute Controparte_29
, , e
[...] CP_3 Controparte_4 [...]
CP_30
Per ciò che concerne le spese del giudizio relative ai chiamati in causa, vale rilevare quanto segue.
Con riferimento alla chiamata in causa la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa” Cass. 2520/2025.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, pertanto, l'attore soccombente è tenuto a sopportare le spese del giudizio relativo al chiamato in causa solo qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa.
Nel caso in esame la doglianza di parte attrice si è sempre sostanziata in una errata diagnosi imputabile all Controparte_29
ed ai sanitari della stessa;
non risulta mai contestato l'operato delle
[...]
altre strutture.
La chiamata in causa di tali strutture ad opera della predetta
[...]
, anche in considerazione Controparte_29
delle domande di parte attrice, non risulta giustificata, né può ritenersi quale necessaria conseguenza di tali domande;
in tale contesto le spese del giudizio delle strutture chiamate in causa dall Controparte_29
( ;
[...] Controparte_6 ; Controparte_11 Controparte_31
) e dei terzi chiamati in causa da quest'ultime (
[...] CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_13
, ) vanno
[...] Controparte_26
poste, per il medesimo importo già sopra indicato pari ad Euro 8.500,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge, a carico dell . Controparte_29
Le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice per le causali di cui in parte motiva;
2) condanna e in solido tra loro alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese di giudizio in favore delle parti convenute
[...]
, , e Controparte_29 CP_3 Controparte_4
, per un importo complessivo pari ad €.8.500,00 Controparte_30
ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge;
3) condanna l Controparte_29
alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei chiamati in causa
[...]
, Controparte_6 Controparte_6 [...]
, Controparte_11 Controparte_31
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , CP_13 Controparte_26
per un importo complessivo pari ad €.8.500,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge;
da distrarsi, quanto alla posizione di , in favore del procuratore che si dichiara Controparte_8
antistatario;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento;
5) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina il 21 ottobre 2025
Il Giudice dott. Paolo Petrolo