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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5605/2021 R.G., promossa da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) il 19/11/1966, elett. dom. in VIA QUIETA N. 1, CATANIA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FORMICA LUCA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. corrente in Milano, Piazza Tre Torri 3, elett. dom. in VIA OLIVETO
SCAMMACCA N. 25/A, CATANIA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LONGO ARMANDO;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/06/1967, residente in [...], VIA NUOVALUCELLO N. 56 – CONTUMACE;
APPELLATE
Con provvedimento del 27.03.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 22.04.2021, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1525/2020, proc. n. 4391/2019 R.G., depositata in data
31.10.2020 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Catania accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava in solido con Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di € 6.922,48, Parte_2 Parte_1 con ulteriore condanna alle spese di lite, quantificate nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre 15% di spese generali ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre €
270,00 per esborsi.
L'odierno appellante premetteva che, in data 23.05.2018, intorno alle ore 17:00 circa, in via delle Medaglie d'Oro, Catania, mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura Suzuki Swift tg.6K (di proprietà di
, che percorreva la via delle Medaglie d'Oro in direzione V.le M. Parte_2
Rapisardi. In conseguenza dell'urto, il rovinava al suolo, riportando lesioni Pt_1 personali con postumi invalidanti.
Sicché, conveniva in giudizio, dinnanzi il Giudice di Pace di Catania, Parte_2
e (che garantiva per la R.C. l'autovettura Suzuki Swift tg.6K), per CP_1 sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni Parte_2 patiti dal in conseguenza del sinistro, quantificati in € 10.000,00. Pt_1
Con sentenza n. 1525/2020, il Giudice di Pace di Catania accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava in solido con Controparte_2 Parte_2
, al pagamento in favore di della somma di € 6.922,48.
[...] Parte_1
Avverso la summenzionata sentenza proponeva appello , lamentando che Parte_1 il Giudice di Pace avesse errato nel quantificare il danno patito dal a seguito del Pt_1 sinistro. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, domandava di condannare in solido e al pagamento della ulteriore Controparte_2 Parte_2 somma di € 2.717,95 (avendo già provveduto a pagare la somma CP_1 erroneamente quantificata dal Giudice di prime cure), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento e sino al soddisfo.
Si costituiva la quale contestava l'appello avanzato e Controparte_2 avanzava in via incidentale appello, domandando di dichiarare la sentenza n. 1525/2020 del Giudice di Pace di Catania affetta da vizi per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 6, Cost., per omessa o apparente motivazione in punto di decisum. Per l'effetto, domandava di dichiarare l'inattendibilità della teste escussa in prime cure e, conseguentemente, di Testimone_1 dichiarare non raggiunta la prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ordine alla responsabilità del conducente il veicolo Suzuki Swift tg. 6K, garantito da per la CP_1
pag. 2/6 causazione del sinistro del 23.05.2018. Sicché, previo rigetto, dell'atto di appello principale, domandava l'accoglimento del proposto appello incidentale e, in riforma della sentenza n.1525/2020, chiedeva di condannare l'appellante alla restituzione della somma di € 9.594,00, oltre interessi legali dalla data del 04.12.2020 al soddisfo, corrisposta dall'impresa assicuratrice in data 04.12.2020 in ossequio all'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado e senza alcuna quiescenza verso la stessa.
nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e rimaneva Parte_2 contumace.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni come in atti precisate, con provvedimento del 27.03.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di cui si dirà.
Ed, invero, al netto della valutazione sulla errata quantificazione del danno biologico di cui all'appello avanzato, merita, in via assorbente, accoglimento l'appello incidentale proposto tempestivamente dalla appellata.
In punto di diritto, si osserva, in linea generale, che incombe a parte attrice provare la fondatezza della domanda proposta, ex art. 2697 c.c. Inoltre, secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021 n.26304).
A ciò si aggiunga che il giudizio sulla attendibilità del teste, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo pag. 3/6 ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. Civ.,
n.16056/2016).
Nel caso in oggetto parte appellante non ha sufficientemente provato la dinamica del sinistro per come narrata nell'atto di citazione in primo grado, non assolvendo così all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., diversamente da quanto erroneamente motivato dal Giudice di prime cure.
Ed infatti, la dinamica del sinistro narrata dalla teste escussa Testimone_1 nel giudizio di primo grado, appare confusa e contraddittoria, affermando quest'ultima di ricordare che: “il pedone è stato investito all'altezza della penultima striscia pedonale sulla corsia di marcia dell'auto che proveniva dalla sua destra e lo colpiva sul braccio sinistro all'altezza della spalla, facendolo cadere a terra”.
Risulta dunque incomprensibile in che modo il veicolo Suzuki Swift tg. 6K, provenendo da destra rispetto al pedone, possa aver colpito sulla spalla sinistra l'odierno appellante, che, peraltro, nulla specifica nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
– né tantomeno del presente giudizio – al fine di chiarire la dinamica del sinistro.
Non può neanche tacersi la circostanza che il non abbia chiamato i soccorsi o le Pt_1 autorità di Polizia sul luogo dell'incidente, né tantomeno che, stranamente, nonostante la gravità della lesione, si sia recato al P.S. dell'Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele” solo il giorno seguente alla data del sinistro.
Infine, anche ad ammettere una semplice confusione della teste circa la provenienza del veicolo ovvero del punto d'urto, rileva il referto del P.S., ove si legge “Frattura con distacco del trochide omerale sinistro”, ma non viene documentata alcuna altra abrasione, escoriazione, ferita o contusione sul corpo del paziente che, in definitiva, possa provare l'avvenuto asserito urto con l'autoveicolo, mentre la lesione ad una parte del corpo così vicina alla testa può essere compatibile solo con l'impatto con il suolo, ma non con un autoveicolo, di cui non vi è traccia di lesione da impatto. Né è stata prodotta documentazione fotografica del veicolo coinvolto e di eventuali segni da impatto in esso presenti.
Pertanto, l'impianto probatorio offerto da parte appellante appare carente, debole e contraddittorio e le divergenze in merito alla dinamica del sinistro emerse tra le pag. 4/6 dichiarazioni di parte appellante e la testimone della stessa, nonché con gli altri elementi probatori raccolti nel giudizio, sommati alla carenza di altri riscontri probatori, precludono una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova, non avendo il assolto all'onere della prova sullo stesso incombente ex art. 2697 c.c. Pt_1
Pertanto, ha errato il Giudice di primo grado a ritenere che parte attrice abbia dato prova dei fatti narrati nell'atto di citazione tramite principalmente la prova per testi espletata, peraltro, nemmeno adeguatamente motivando sul punto e senza considerare gli ulteriori elementi probatori emersi.
Ne deriva che l'appello incidentale avanzato da merita accoglimento e CP_1
l'impugnata sentenza deve essere riformata anche in punto di spese processuali di primo grado.
Sicché, parte appellante deve essere condannata alla restituzione della somma di €
9.594,00, oltre interessi legali dalla data del 04.12.2020 al soddisfo, corrisposta dall'impresa assicuratrice in data 04.12.2020 in favore del in ossequio Pt_1 all'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado.
Parte appellante deve altresì essere condannata alle spese sostenute da parte appellata nel primo grado di giudizio, che vanno liquidate, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenuto conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), decurtato della metà, nella misura complessiva di € 1.045,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese processuali relative a questo grado di giudizio seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), nei valori bassi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 1.698,50 per compensi, oltre spese vive pari ad
€ 382,50, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pag. 5/6 quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di Parte_2
, rigetta l'appello avanzato da , con atto di citazione
[...] Pt_1 Parte_1 notificato il 22.04.2021, e, in accoglimento dell'appello incidentale promosso da CP_1
riforma la sent. n. 1525/2020 del Giudice di Pace di Catania, depositata in data
[...]
31.10.2020, e rigetta la domanda avanzata da nel giudizio di Parte_1 primo grado con atto di citazione depositato il 02.05.2019;
Condanna l'odierno appellante alla restituzione della somma di € 9.594,00, oltre interessi legali dalla data del 04.12.2020 al soddisfo, in favore di CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio in favore di pari alla complessiva somma di € CP_1
1.045,00 per compensi del giudizio di primo grado, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e alla complessiva somma di € 1.698,50 per compensi del presente giudizio, oltre spese vive pari ad € 382,50, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Dà atto che l'appellante che ha proposto appello è obbligato a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, il 13/10/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
RT LI. pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5605/2021 R.G., promossa da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT) il 19/11/1966, elett. dom. in VIA QUIETA N. 1, CATANIA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FORMICA LUCA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. corrente in Milano, Piazza Tre Torri 3, elett. dom. in VIA OLIVETO
SCAMMACCA N. 25/A, CATANIA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LONGO ARMANDO;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/06/1967, residente in [...], VIA NUOVALUCELLO N. 56 – CONTUMACE;
APPELLATE
Con provvedimento del 27.03.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 22.04.2021, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1525/2020, proc. n. 4391/2019 R.G., depositata in data
31.10.2020 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Catania accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava in solido con Controparte_2
al pagamento in favore di della somma di € 6.922,48, Parte_2 Parte_1 con ulteriore condanna alle spese di lite, quantificate nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre 15% di spese generali ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre €
270,00 per esborsi.
L'odierno appellante premetteva che, in data 23.05.2018, intorno alle ore 17:00 circa, in via delle Medaglie d'Oro, Catania, mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura Suzuki Swift tg.6K (di proprietà di
, che percorreva la via delle Medaglie d'Oro in direzione V.le M. Parte_2
Rapisardi. In conseguenza dell'urto, il rovinava al suolo, riportando lesioni Pt_1 personali con postumi invalidanti.
Sicché, conveniva in giudizio, dinnanzi il Giudice di Pace di Catania, Parte_2
e (che garantiva per la R.C. l'autovettura Suzuki Swift tg.6K), per CP_1 sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni Parte_2 patiti dal in conseguenza del sinistro, quantificati in € 10.000,00. Pt_1
Con sentenza n. 1525/2020, il Giudice di Pace di Catania accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava in solido con Controparte_2 Parte_2
, al pagamento in favore di della somma di € 6.922,48.
[...] Parte_1
Avverso la summenzionata sentenza proponeva appello , lamentando che Parte_1 il Giudice di Pace avesse errato nel quantificare il danno patito dal a seguito del Pt_1 sinistro. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, domandava di condannare in solido e al pagamento della ulteriore Controparte_2 Parte_2 somma di € 2.717,95 (avendo già provveduto a pagare la somma CP_1 erroneamente quantificata dal Giudice di prime cure), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento e sino al soddisfo.
Si costituiva la quale contestava l'appello avanzato e Controparte_2 avanzava in via incidentale appello, domandando di dichiarare la sentenza n. 1525/2020 del Giudice di Pace di Catania affetta da vizi per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 6, Cost., per omessa o apparente motivazione in punto di decisum. Per l'effetto, domandava di dichiarare l'inattendibilità della teste escussa in prime cure e, conseguentemente, di Testimone_1 dichiarare non raggiunta la prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ordine alla responsabilità del conducente il veicolo Suzuki Swift tg. 6K, garantito da per la CP_1
pag. 2/6 causazione del sinistro del 23.05.2018. Sicché, previo rigetto, dell'atto di appello principale, domandava l'accoglimento del proposto appello incidentale e, in riforma della sentenza n.1525/2020, chiedeva di condannare l'appellante alla restituzione della somma di € 9.594,00, oltre interessi legali dalla data del 04.12.2020 al soddisfo, corrisposta dall'impresa assicuratrice in data 04.12.2020 in ossequio all'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado e senza alcuna quiescenza verso la stessa.
nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e rimaneva Parte_2 contumace.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni come in atti precisate, con provvedimento del 27.03.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di cui si dirà.
Ed, invero, al netto della valutazione sulla errata quantificazione del danno biologico di cui all'appello avanzato, merita, in via assorbente, accoglimento l'appello incidentale proposto tempestivamente dalla appellata.
In punto di diritto, si osserva, in linea generale, che incombe a parte attrice provare la fondatezza della domanda proposta, ex art. 2697 c.c. Inoltre, secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021 n.26304).
A ciò si aggiunga che il giudizio sulla attendibilità del teste, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo pag. 3/6 ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. Civ.,
n.16056/2016).
Nel caso in oggetto parte appellante non ha sufficientemente provato la dinamica del sinistro per come narrata nell'atto di citazione in primo grado, non assolvendo così all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., diversamente da quanto erroneamente motivato dal Giudice di prime cure.
Ed infatti, la dinamica del sinistro narrata dalla teste escussa Testimone_1 nel giudizio di primo grado, appare confusa e contraddittoria, affermando quest'ultima di ricordare che: “il pedone è stato investito all'altezza della penultima striscia pedonale sulla corsia di marcia dell'auto che proveniva dalla sua destra e lo colpiva sul braccio sinistro all'altezza della spalla, facendolo cadere a terra”.
Risulta dunque incomprensibile in che modo il veicolo Suzuki Swift tg. 6K, provenendo da destra rispetto al pedone, possa aver colpito sulla spalla sinistra l'odierno appellante, che, peraltro, nulla specifica nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
– né tantomeno del presente giudizio – al fine di chiarire la dinamica del sinistro.
Non può neanche tacersi la circostanza che il non abbia chiamato i soccorsi o le Pt_1 autorità di Polizia sul luogo dell'incidente, né tantomeno che, stranamente, nonostante la gravità della lesione, si sia recato al P.S. dell'Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele” solo il giorno seguente alla data del sinistro.
Infine, anche ad ammettere una semplice confusione della teste circa la provenienza del veicolo ovvero del punto d'urto, rileva il referto del P.S., ove si legge “Frattura con distacco del trochide omerale sinistro”, ma non viene documentata alcuna altra abrasione, escoriazione, ferita o contusione sul corpo del paziente che, in definitiva, possa provare l'avvenuto asserito urto con l'autoveicolo, mentre la lesione ad una parte del corpo così vicina alla testa può essere compatibile solo con l'impatto con il suolo, ma non con un autoveicolo, di cui non vi è traccia di lesione da impatto. Né è stata prodotta documentazione fotografica del veicolo coinvolto e di eventuali segni da impatto in esso presenti.
Pertanto, l'impianto probatorio offerto da parte appellante appare carente, debole e contraddittorio e le divergenze in merito alla dinamica del sinistro emerse tra le pag. 4/6 dichiarazioni di parte appellante e la testimone della stessa, nonché con gli altri elementi probatori raccolti nel giudizio, sommati alla carenza di altri riscontri probatori, precludono una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova, non avendo il assolto all'onere della prova sullo stesso incombente ex art. 2697 c.c. Pt_1
Pertanto, ha errato il Giudice di primo grado a ritenere che parte attrice abbia dato prova dei fatti narrati nell'atto di citazione tramite principalmente la prova per testi espletata, peraltro, nemmeno adeguatamente motivando sul punto e senza considerare gli ulteriori elementi probatori emersi.
Ne deriva che l'appello incidentale avanzato da merita accoglimento e CP_1
l'impugnata sentenza deve essere riformata anche in punto di spese processuali di primo grado.
Sicché, parte appellante deve essere condannata alla restituzione della somma di €
9.594,00, oltre interessi legali dalla data del 04.12.2020 al soddisfo, corrisposta dall'impresa assicuratrice in data 04.12.2020 in favore del in ossequio Pt_1 all'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado.
Parte appellante deve altresì essere condannata alle spese sostenute da parte appellata nel primo grado di giudizio, che vanno liquidate, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenuto conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), decurtato della metà, nella misura complessiva di € 1.045,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese processuali relative a questo grado di giudizio seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), nei valori bassi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 1.698,50 per compensi, oltre spese vive pari ad
€ 382,50, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pag. 5/6 quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di Parte_2
, rigetta l'appello avanzato da , con atto di citazione
[...] Pt_1 Parte_1 notificato il 22.04.2021, e, in accoglimento dell'appello incidentale promosso da CP_1
riforma la sent. n. 1525/2020 del Giudice di Pace di Catania, depositata in data
[...]
31.10.2020, e rigetta la domanda avanzata da nel giudizio di Parte_1 primo grado con atto di citazione depositato il 02.05.2019;
Condanna l'odierno appellante alla restituzione della somma di € 9.594,00, oltre interessi legali dalla data del 04.12.2020 al soddisfo, in favore di CP_1
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio in favore di pari alla complessiva somma di € CP_1
1.045,00 per compensi del giudizio di primo grado, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e alla complessiva somma di € 1.698,50 per compensi del presente giudizio, oltre spese vive pari ad € 382,50, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Dà atto che l'appellante che ha proposto appello è obbligato a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, il 13/10/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
RT LI. pag. 6/6