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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc tenutasi all'udienza del 11.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1932 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. LU SE
- opponente -
e
(cod.fisc. ) CP_1 C.F._2
contumace
- opposta –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il precetto opposto ha intimato all'ex marito il pagamento CP_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 12.690,23, di cui:
- euro 10.570,44 a titolo di arretrati per assegni di mantenimento per sé e per il figlio minore (posti a carico dell' quanto ad euro 350,00 in favore della e quanto ad euro 350,00 a Pt_1 CP_1
favore del figlio, con ordinanza del Tribunale di Napoli Nord in data 25.10.23);
- euro 1.536,40 a titolo di spese della procedura esecutiva presso terzi (MA RL, all'epoca datore di lavoro dell' conclusasi con ordinanza di assegnazione somme emessa dal GE del Pt_1
Tribunale di Verona in data 13.11.24;
- euro 583,39 (comprensive di spese generali, iva e cpa), per spese di precetto.
A fondamento dell'opposizione l' ha eccepito: Pt_1
1) che il precetto opposto sarebbe stato intimato sulla base di titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione somme emessa dal GE del Tribunale di Verona in data 13.11.24 (e non sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord in data 25.10.23) la quale, contrariamente a quanto indicato dall'opposta, non era stata oggetto di notifica all'opponente prima o unitamente al precetto opposto. Di conseguenza il precetto dovrebbe essere dichiarato nullo (o comunque inefficace), in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 479 cpc (primo motivo);
2) che la non sarebbe legittimata ad agire per l'incasso delle somme dovute a titolo di CP_1
mantenimento per il figlio, non avendo specificato nel precetto che – per questa parte – non stava agendo in proprio ma in rappresentanza del figlio, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale (secondo motivo);
3) che la somma richiesta sarebbe comunque errata nel quantum, poiché atterrebbe a mancati pagamenti degli assegni per il solo periodo novembre 2022 – novembre 2023 per complessivi euro
5.200,00, da cui dovrebbero comunque essere detratti i pagamenti per euro 882,65 effettuati dal
Con datore di lavoro dell'opponente in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del del 13.11.24
(terzo motivo).
2 La , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di opposizione non si è costituita in CP_1
giudizio ed è stata perciò dichiarata contumace.
Preliminarmente va evidenziato che l'intestato Tribunale è effettivamente competente a trattare la presente controversia, posto che - pur avendo la nel precetto eletto domicilio ex art. 480, c. CP_1
3 cpc presso il proprio legale in Afragola (comune ricadente nella circoscrizione del Tribunale di
Napoli Nord) - l' nell'opposizione ha negato l'esistenza in quel luogo di beni di sua Pt_1
proprietà sottoponibili ad esecuzione o che vi risieda un suo debitore e l'opposta, rimanendo contumace, non ha dimostrato il contrario come da onere sulla stessa incombente.
Pertanto, ai sensi dell'art 480, c. 3 ultima parte cpc (ed in applicazione dei principi espressi da Cass.
3081/07, Cass. 20356/20 e Cass. 8024/21) deve ritenersi che l'opposizione sia stata correttamente proposta dinanzi al Tribunale di Verona, ossia dinanzi al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato (invero l'opponente è residente a [...]).
Il primo motivo di opposizione è solo parzialmente fondato.
Dalla lettura dell'atto di precetto si evince chiaramente che la chiede in primo luogo il CP_1
pagamento di arretrati per assegni di mantenimento per sé e per il figlio, indicando in euro
10.570,44 l'importo dovuto e nell'ordinanza in data 25.10.23 del Tribunale di Napoli Nord il titolo esecutivo in forza del quale viene chiesto il pagamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il richiamo all'ordinanza di assegnazione del Ge del Tribunale di Verona del 13.11.24 non deve ritenersi finalizzato all'indicazione del titolo esecutivo in forza del quale è chiesto il pagamento anche degli assegni di mantenimento arretrati quanto, piuttosto, di quello sul quale si fonda l'intimazione di pagamento delle spese della procedura esecutiva per euro 1.536,40 che, proprio con tale ordinanza, erano state liquidate a favore della ai sensi dell'art. 95 cpc. CP_1
Pertanto, posto che è pacifico che l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.23 fosse stata notificata all' in data 22.11.23 (la circostanza, indicata nel precetto, non è contestata da Pt_1
parte opponente) – quindi prima della notifica del precetto oggetto di opposizione in questa sede - relativamente alla pretesa di pagamento della somma di euro 10.570,44 per arretrati per assegni di
3 mantenimento non sussiste il vizio del precetto (omessa preliminare notifica del titolo esecutivo) eccepito con il primo motivo di opposizione.
Quanto alla pretesa di pagamento della somma di euro 1.536,40 per rimborso delle spese della procedura esecutiva presso terzi, deve invece escludersi che la abbia titolo ad agire CP_1
esecutivamente per l'incasso della stessa sulla base dell'ordinanza di assegnazione del Ge del
Tribunale di Verona del 13.11.24, che peraltro non risulta neppure notificata prima o contestualmente al precetto.
Invero tale ordinanza di assegnazione costituisce in realtà (cfr Cass. 13112/17, Cass. 9173/18) titolo esecutivo solo nei confronti del terzo pignorato (ossia verso il datore di lavoro dell' e ciò Pt_1
anche per le somme per spese di lite liquidate con la stessa a favore del creditore procedente.
Per quanto attiene al debitore esecutato, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr Cass., 5 ottobre
2018, n. 24571 nonché, ancor prima, Cass., 29 maggio 2003, n. 8624 e Cass., 30 dicembre 2011, n.
30457, e, successivamente, da Cass., 14 febbraio 2020, n. 3720) “Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili”.
E tale condivisibile interpretazione della disposizione di cui all'art 95 cpc è giustificata dalla finalità di evitare che vengano intraprese azioni esecutive produttive soltanto di costi e non satisfattive, neppure in minima parte, delle ragioni del creditore;
nella motivazione della pronuncia n. 24572/18, infatti, la Corte richiama “un principio di autoresponsabilità del creditore procedente, e per esso del suo difensore, che integra una ricaduta, normativamente conformata per le peculiarità di questa sua applicazione, del generalissimo principio di irripetibilità delle spese eccessive o
4 superflue di cui all'art. 92, primo comma, cod. proc. civ.”, eccessività o superfluità “da intendersi, nella delineata cornice, in senso oggettivo e in relazione alla finalità del processo esecutivo, che … deve mirare a estinguere debiti esistenti e non rischiare di ovvero prestarsi ad aggravarne il peso oltre la ragionevolezza”.
Pertanto, per la parte di spese esecutive che non abbia trovato soddisfazione per effetto dei pagamenti effettuati a favore dell' da parte del datore di lavoro dell' (sul punto vedi CP_1 Pt_1
infra) l'opposta non può vantare alcun diritto di pagamento nei confronti dell'opponente e, ovviamente, non può neppure agire esecutivamente nei suoi confronti.
Per tale assorbente ragione, quindi, deve escludersi che l'opposta abbia diritto ad agire esecutivamente verso l'opponente per l'importo di euro 1.536,40 relativo alle spese.
Il secondo motivo di opposizione è infondato
Sul punto è sufficiente osservare che quello al pagamento dell'assegno per il contributo al mantenimento del figlio minore convivente costituisce diritto che la vanta iure proprio (e CP_1
non in rappresentanza del figlio minore) nei confronti dell' come peraltro emerge anche dal Pt_1
titolo esecutivo (ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.23) in cui è precisato che anche l'assegno di euro 350,00 per il mantenimento del figlio deve essere versato dal padre a favore della madre, senza alcuna ulteriore specificazione.
Invero, si tratta di fatto di rimborso da parte del padre di parte (nella misura stabilita dal Tribunale) delle spese che la madre sostiene direttamente e per intero per far fronte al mantenimento del figlio con lei convivente.
Del tutto correttamente, quindi, nel precetto oggetto di opposizione la ha richiesto in nome CP_1
proprio il pagamento anche della parte di assegni relativi al mantenimento del figlio minorenne, sicché non sussiste il difetto di legittimazione attiva dell'opposta eccepito da parte opponente.
Il terzo motivo di opposizione è parzialmente fondato.
5 Come sopra osservato, con il precetto la afferma che, alla data del 3.2.25 (data del CP_1
precetto), la somma a lei dovuta per assegni arretrati di mantenimento per la moglie e per il figlio non pagati dall' ammonta ad euro 10.570,44. Pt_1
Secondo quanto statuito con l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord gli assegni – rispettivamente di euro 350,00 per il figlio e di euro 50,00 per la moglie – dovevano essere pagati dall entro Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, il tutto con decorrenza dal mese di novembre 2022 (posto che, come emerge sempre dall'ordinanza, il ricorso per separazione personale era stato depositato nell'ottobre
2022).
Pertanto, alla data del precetto (come detto 2.2.25) la aveva maturato il diritto al CP_1
pagamento degli assegni per n. 27 mesi (dal novembre 2022 sino al gennaio 2025), per l'importo complessivo di euro 10.800,00.
L ha documentato pagamenti espressamente imputati ad assegni di mantenimento per Pt_1
complessivi euro 4.802,50, con conseguente riduzione della pretesa ad euro 5.997,50 (cfr contabili di bonifico di cui al doc. 9, con la precisazione che quello in data 2.1.25 è stato erroneamente documentato due volte e quello effettuato in data 27.2.25 non va considerato in quanto relativo alla mensilità di febbraio 2025, non oggetto di precetto).
Non può invece essere detratta anche la somma di euro 882,65 che, come documentato dall'opponente (doc. 3), il datore di lavoro MA RL aveva corrisposto in data 20.11.24 a favore dell , in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Verona del 13.11.24. CP_1
Invero, come già evidenziato, con tale ordinanza era stato posto a carico del terzo debitore MA RL anche il pagamento delle spese di procedura sostenute dal creditore procedente, oltre che l'importo corrispondente agli assegni di mantenimento non pagati (quantificato in euro 10.570,44 e successivamente, a seguito di opposizione agli atti esecutivi proposta dall' rideterminato Pt_1
dal GE nel minor importo di euro 7.046,96, senza modifica – invece - dell'importo quantificato a titolo di spese: cfr ordinanza del GE in data 3.6.25, prodotta in data 9.10.25).
Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 1194, c. 1 cc (applicabile anche nella fattispecie: cfr Cass.
10126/03) tale pagamento deve essere imputato in primo luogo al credito per le spese legali di
6 maggior importo (con conseguente riduzione della relativa pretesa da euro 1.536,40 ad euro
653,75), non si determina in questo caso alcuna riduzione della pretesa relativa agli assegni di mantenimento.
In conclusione, all'esito del giudizio va accertato che la ha diritto ad agire in via esecutiva CP_1
nei confronti dell' solo limitatamente alla pretesa relativa agli assegni di mantenimento e Pt_1
per il minor importo – alla data del 3.2.25 indicata nel precetto – di euro 5.997,50.
Non è poi contestato l'importo di euro 583,39 (comprensivo di spese generali, iva e cpa), per spese di precetto (peraltro corretto anche a seguito della riduzione della somma dovuta, che risulta comunque compresa nello scaglione tariffario da euro 5.001,00 ad euro 26.000,00).
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione giustifica il fatto che debbano rimanere a carico dell'opponente metà delle spese di lite sostenute nel presente giudizio, con conseguente diritto al rimborso della residua metà di dette spese che si liquidano, per l'intero, nell'importo di euro
1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta.
Il tutto con ordine di pagamento diretto a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, accerta e dichiara che ha diritto ad CP_1
agire esecutivamente nei confronti di solo limitatamente alla pretesa relativa agli Parte_1
assegni di mantenimento per sé e per il figlio minore (in forza di titolo esecutivo costituito da ordinanza del Tribunale di Napoli Nord in data 25.10.23) e per il minor importo – alla data del
3.2.25 indicata nel precetto – di euro 5.997,50, oltre che per l'importo di 583,39 (comprensivo di spese generali 15%, iva e cpa) per spese di precetto;
2) condanna al pagamento a favore di della somma di euro 850,00, CP_1 Parte_1
oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di rimborso di metà delle spese di lite del
7 presente giudizio. Il tutto con ordine di pagamento di tale importo direttamente a favore dell'avv.
LU SE, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art.93 cpc.
Verona, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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