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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere pronunciando sulla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.L' istanza cautelare è infondata.
2.Occorre rilevare che l'indiscriminata ed automatica concessione di efficacia esecutiva a tutte le sentenze corrisponde a una precisa scelta operata dal legislatore al duplice – dichiarato – fine di conferire maggiore incidenza alla decisione giurisdizionale e di funzionare come deterrente nei confronti di impugnazioni infondate e dilatorie.
3.Conseguentemente i motivi di merito connessi all'esame della fondatezza dell'appello devono essere valutati con la cognizione sommaria propria di un provvedimento inibitorio urgente che viene emesso a modifica di un provvedimento – sentenza – conseguente ad un procedimento a cognizione piena.
Con riferimento alla valutazione del fondamento dell'impugnazione, questa deve essere fatta in senso restrittivo: nel senso cioè che non qualunque motivo di gravame il quale abbia una possibilità di accoglimento sarà sufficiente ad integrare la connotazione di 'gravità', ma solo in ipotesi di assoluta ed immediata "evidenza" dell'incongruità dell'impugnata sentenza cioè di motivi che abbiano una ragionevole alta probabilità di accoglimento e di condurre ad un mutamento della decisione come, ad esempio, un evidente errore di fatto, una evidente disapplicazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, un difetto di vocatio in jus, una mancanza del contraddittorio.
4.Nella presente fattispecie non ricorre il requisito del fumus, secondo quanto induce a ritenere un primo esame degli atti da parte del Collegio in quanto la sentenza di primo grado appare immune da evidenti errori nella soluzione delle questioni prospettate ed i rilievi formulati dalla difesa dell'appellante non si fanno immediatamente apprezzare come fondati e decisivi. Le questioni devolute con l'appello andranno compiutamente esaminate in sede di merito.
5.Quanto al requisito del periculum deve osservarsi che il pregiudizio patrimoniale del soccombente così come il rischio di non recuperare la somma perduta a seguito dell'esecuzione provvisoria (voluta come effetto normale ex lege) va ovviamente dimostrato da chi lo invoca.
Peraltro di per sé tale rischio non è ancora sufficiente ad impedire l'effetto dalla legge attribuito alla condanna di primo grado, pena una intrinseca contraddittorietà della legislazione processuale
(disporre o non disporre l'immediata esecutività della sentenza, significa appunto spostare dall'una all'altra delle parti in contestazione il rischio del tempo necessario alla chiusura definitiva del processo). Occorre invece che l'eventuale perdita della somma comporti ulteriori gravi conseguenze per il finale vincitore.
6.Inoltre le ragioni connesse alla gravità, vanno esaminate con valutazione comparativa della posizione di entrambe le parti, tenendo presente rispettivamente sia l'entità del beneficio e del pregiudizio immediato che deriverebbero alle parti dall'esecuzione della sentenza sia l'eventuale rischio di entrambe di non poter riottenere gli utili effetti derivanti dalla decisione.
7.Nella presente fattispecie va ritenuto che difettino i requisiti della invocata cautela perché:
(a) non vi è prova che l'esecuzione della sentenza possa portare al risultato di compromettere l'attività dell'appellante o altre situazioni di pregiudizio non reintegrabili neppure per equivalente (anche considerata la natura di detta attività e le somme oggetto di condanna)
(b) non sussiste pericolo di irripetibilità delle somme eventualmente pagate in esecuzione della impugnata sentenza non avendo l'appellante fornito prova dell'insolvibilità;
(c)la messa in esecuzione della sentenza di condanna non è in sé fonte di pregiudizio ma fisiologica attuazione del comando giudiziale.
(d) l'assenza di fumus impone una rigorosa valutazione del periculum
In tale contesto la valutazione comparativa conduce a ritenere che la posizione più pregiudicata da una eventuale sospensiva sia quella delle parti appellate.
8.Va ritenuto pertanto, il difetto dei requisiti di legge con conseguente rigetto dell'indicata istanza di sospensione.
P.Q.M.
Respinge l' istanza di sospensione.
Si comunichi.
Ancona, 18 marzo 2025 .
IL PRESIDENTE
Gianmichele Marcelli