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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/12/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 2001/2024 promossa con ricorso da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], località Calvasino n. 9, con il patrocinio dell'Avv. MARCO MUSUMECI, ricorrente; contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. LAURA ROTA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) parte ricorrente, a fronte della rinuncia di parte resistente al residuo credito della somma finanziata così come resa in sede di separazione, provvederà a restituire la metà del finanziamento di 15.000,00 euro, che, dedotti 3000,00 euro versati, corrisponde a 4.500,00 euro che saranno corrisposte con bonifico in rate mensili di 250,00 euro con decorrenza al 30 del mese, a partire da marzo 2025;
3) tutti i rapporti economici tra le parti si ritengono definiti;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 11.12.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo di avere CP_1 contratto con lo stesso matrimonio civile in data 17.4.2019 a TO LA (LC) e che da detta unione non sono nati figli, chiedendo la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio. A seguito della costituzione in giudizio del signor , le parti hanno CP_1 consensualizzato la vertenza.
Il Tribunale ha quindi pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 202/2025 pubblicata il 23.4.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970.
I coniugi hanno quindi depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni precisate nella dichiarazione allegata alle note.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, alla luce della consensualizzazione della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato in TO LA il 17.4.2019 tra Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], località C.F._1
Calvasino n. 9 e (C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...], (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte 1, numero 1
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO LA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Lecco, il 04/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 2001/2024 promossa con ricorso da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], località Calvasino n. 9, con il patrocinio dell'Avv. MARCO MUSUMECI, ricorrente; contro
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. LAURA ROTA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) parte ricorrente, a fronte della rinuncia di parte resistente al residuo credito della somma finanziata così come resa in sede di separazione, provvederà a restituire la metà del finanziamento di 15.000,00 euro, che, dedotti 3000,00 euro versati, corrisponde a 4.500,00 euro che saranno corrisposte con bonifico in rate mensili di 250,00 euro con decorrenza al 30 del mese, a partire da marzo 2025;
3) tutti i rapporti economici tra le parti si ritengono definiti;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 11.12.2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo di avere CP_1 contratto con lo stesso matrimonio civile in data 17.4.2019 a TO LA (LC) e che da detta unione non sono nati figli, chiedendo la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio. A seguito della costituzione in giudizio del signor , le parti hanno CP_1 consensualizzato la vertenza.
Il Tribunale ha quindi pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 202/2025 pubblicata il 23.4.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970.
I coniugi hanno quindi depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni precisate nella dichiarazione allegata alle note.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, alla luce della consensualizzazione della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato in TO LA il 17.4.2019 tra Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], località C.F._1
Calvasino n. 9 e (C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...], (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte 1, numero 1
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO LA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Lecco, il 04/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada