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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, all'esito della discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1949/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ivi residente in [...]Parte_1
Giovan Battista 20 sc b (C.F. ), in proprio e nella qualità di C.F._1
amministratore della Società “ con sede in Palermo, Controparte_1
rappresentato e difeso e elettivamente domiciliato in Casteldaccia in str. Vic.
Bellacera n. 16 presso lo studio dell'Avv. Guzzo Mariano ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato in via Laurana n. 59 - Palermo
Resistente
Oggetto: opposizione avviso addebito Gestione Commercianti
Ai sensi dell'art. 429 cpc, all'udienza dell'8.07.2025, munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 59620230003647201000 notificato a il 04.01.2024, Parte_1
che annulla;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge e distrae detti compensi in favore dell'Avv. Mariano Guzzo ai sensi dell'art. 93 cpc.
e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.02.2024 promuoveva il presente Parte_1
giudizio per ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, attesa l'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Assumeva che nessuna attività abituale e prelevante egli aveva svolto all'interno della società ma che, nel periodo in contestazione, era stato socio ed amministratore.
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto, Controparte_3
chiedendo il rigetto del ricorso stante la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione contestata.
La causa, istruita a mezzo dei documenti prodotti, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso merita accoglimento.
Passando ad esaminare la questione si osserva:
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni
e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'obbligo per il socio amministratore di iscrizione alla Gestione Commercianti non si configura automaticamente per effetto della sua partecipazione societaria ma rimane vincolato alla prova, il cui onere grava sull' , della partecipazione al CP_2
lavoro aziendale - intesa quale svolgimento di attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa – con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi (Cass. Sez. Lav. 14 maggio 2008 n. 12103; Css. Civ. Sez. VI, 14 giugno 2012 n. 9803; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 19 gennaio 2010 n. 845).
L' non può limitarsi, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, a riferire CP_2
che l'opponente è socio e/o amministratore e per ciò solo deve essere iscritto alla gestione commercianti, occorrendo invero per l'iscrizione a quest'ultima forma assicurativa un'attività personale ulteriore rispetto a quella di amministratore della società e soprattutto che tale attività sia riconducibile all'esercizio di attività commerciale mediante la partecipazione personale prevalente rispetto agli altri fattori produttivi al lavoro aziendale (Cass. Sez. Un. 08/08/2011).
Nella fattispecie l' non ha osservato l'onere probatorio su di esso gravante non CP_2
avendo dato prova del requisito della partecipazione dell'opponente all'attività di impresa né ha dimostrato l'abitualità e la prevalenza dell'attività da questi prestata in favore della società.
L' si è limitato a giustificare l'iscrizione alla Gestione commercianti sulla CP_2
base di presunti controlli eseguiti (sic!). Alla luce di quanto emerso la domanda va accolta con l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività espletata, del valore della controversia e con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo lì 08.07.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente