Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2025, proposto da
Inwit S.p.A. in persona e in qualità di mandataria capofila del RTI Aggiudicatario costituito con TIM e Vodafone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campofilone, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ditta Prima Goccia di Carkanji Valter, Infratel Italia Spa, Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa SpA, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Di-Gitale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Comune di Campofilone del 21.10.2025 (doc. 51) di riscontro all'istanza di accesso ex artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990 e ai sensi del d.lgs. 33/2013, presentata da Inwit il 22.9.2025 (doc. 50);
di ogni atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, anche tacito, con cui il Comune ha negato l'accesso agli atti richiesti e consentito solo un accesso parziale;
e per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere e acquisire tutti gli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso del 22.9.2025;
e per la conseguente condanna
del Comune resistente a fornire a Inwit gli atti e i documenti richiesti entro un termine congruo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa IM De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con nota depositata il 23 gennaio 2026, la ricorrente ha rappresentato che in data 22 gennaio 2026 il Comune di Campofilone, nella persona del Commissario Prefettizio, ha riscontato l’istanza di accesso per cui è causa, fornendo tutto quanto nella disponibilità dell’Amministrazione rispetto ai documenti richiesti con l’istanza medesima, ossia la delibera n. 1/2026 avente ad oggetto la decisione di non costituzione in giudizio, unitamente alla nota di precisazioni a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, comprensiva di allegati accessibili tramite link (documenti nn. 56, 57 e 58);
- sono state altresì fornite alla società le informazioni necessarie al fine di apprendere i dettagli dei lavori in corso presso la Chiesa di San Patrizio;
- in conseguenza di ciò, la medesima ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al presente ricorso e ha chiesto decidersi in tal senso, con compensazione delle spese processuali;
Ritenuto che, alla luce di quanto innanzi esposto, il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio, come richiesto dalla ricorrente (e non essendoci contestazioni al riguardo), possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM RO, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
IM De TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM De TI | Renata MM RO |
IL SEGRETARIO