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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1184/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6312/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036012191000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 918/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1: dichiarare nulla, illegittima, invalida e comunque priva di efficacia la cartella 295 2024 00360121 91 per decadenza e prescrizione, nonché per omessa notifica dell'atto prodromico, in subordine ridurre le sanzioni, con vittoria di spese e diritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione contro la cartella 295 2023 00332766 02 per l'importo di 652,88 euro a titolo di Tarsu anni 2008 e 2009.
Nessuno è costituito per le controparti.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla copia del provvedimento opposto ne emerge la notifica in data 18 ottobre 2024 e il ricorso è pertanto tardivo. L'azione è dunque inammissibile.
In assenza di costituzione di convenuti, non vi è luogo a rimborso delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6312/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036012191000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 918/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1: dichiarare nulla, illegittima, invalida e comunque priva di efficacia la cartella 295 2024 00360121 91 per decadenza e prescrizione, nonché per omessa notifica dell'atto prodromico, in subordine ridurre le sanzioni, con vittoria di spese e diritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione contro la cartella 295 2023 00332766 02 per l'importo di 652,88 euro a titolo di Tarsu anni 2008 e 2009.
Nessuno è costituito per le controparti.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla copia del provvedimento opposto ne emerge la notifica in data 18 ottobre 2024 e il ricorso è pertanto tardivo. L'azione è dunque inammissibile.
In assenza di costituzione di convenuti, non vi è luogo a rimborso delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.