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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3578/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARSANTI Parte_1 C.F._1
MAUCERI TT e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA N. 5 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. BARSANTI MAUCERI TT
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 4.11.2024 chiedeva al Tribunale Parte_1 di Firenze in funzione di Giudice del lavoro, in contraddittorio con il Controparte_2
di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della sanzione disciplinare della sospensione
[...] dal lavoro e dalla retribuzione per quattro mesi irrogata dal in data 9 ottobre 2024, CP_1 condannando per l'effetto l'amministrazione convenuta, a eliminare gli effetti (sulla retribuzione e sulla carriera) della suddetta sanzione nonché al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in corso di causa.
In fatto allegava:
- di avere in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato con il con scadenza al CP_1
31.08.2025, sede di servizio presso l'ITI “Leonardo da Vinci” di Firenze e mansioni di docente e per l'insegnamento su posto di sostegno (ADSS);
- di aver prestato servizio nell'anno 2023-2024 presso l'IIS Fermi di Firenze, sempre con mansioni di docente e per l'insegnamento su posto di sostegno (ADSS) con contratto ai sensi dell'art 5 comma 12 DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 e di non aver superato l'anno di prova a seguito di ingiustificata dichiarazione di inidoneità decretata dal dirigente scolastico a
1 seguito dell'effettuazione di lezione simulata e di essere, quindi, decaduto dalla procedura di assunzione;
- di aver ricevuto in data 13 giugno 2024 comunicazione di avvio di procedimento disciplinare relativo alle seguenti condotte “ a sfondo sessuale, in particolare nel mese di maggio 2024, ponendo in essere conversazioni aventi ad oggetto i comportamenti sessuali degli studenti e delle studentesse, nonché comportamenti integranti molestie (aver toccato gli studenti come meglio specificato nella relazione allegata alla contestazione con specifico riferimento agli alunni:
e )”; Persona_1 Parte_2 Persona_2
- di aver contestato gli addebiti essendo le condotte insussistenti e accertate sulla base di prove inutilizzabili;
- di aver ricevuto in data 9.10.2024 la comunicazione dell'irrogazione della sanzione oggetto della presente impugnazione.
Sosteneva quindi l'illegittimità della sanzione poiché emessa:
- senza il previo parere del consiglio di disciplina necessario ai sensi dell'art 535 del dlvo 297/94;
- sulla base di una contestazione degli addebiti generica;
- in relazione a violazioni disciplinari insussistenti, accertate attraverso prove non attendibili.
In subordine allegava l'assenza di proporzione tra violazioni e sanzione.
, regolarmente costituitosi, si difendeva nel merito sostenendo la piena legittimità CP_3 della sanzione comminata, concludendo per il rigetto della domanda.
Rigettata la domanda cautelare proposta dal ricorrente in uno con il ricorso, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
I lamentati vizi del procedimento sanzionatorio
L'art.73 (Norme transitorie) D.Lgs.150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ha disposto al comma 1 che “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e' ammessa, a pena di nullita', l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullita' degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data”, mentre l'art.72 (Abrogazioni) D.Lgs.150/2009 ha disposto che “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: (…) b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
(…)” (norme che prevedevano anche le funzioni del Consiglio di disciplina del Consiglio
2 nazionale della pubblica istruzione nonché del Consiglio scolastico provinciale) • il cit. art.73
(Norme transitorie) D.Lgs.150/2009 ha altresì disposto al comma 3 che “3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”; • inoltre, l'art.69 (Norme transitorie) D.Lgs.165/2001 ha disposto al comma 1 che “1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001”;
L'art.91 (Rinvio delle norme disciplinari) del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data
29.11.2007 e successivo alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, non solo non richiama l'art.535 D.Lgs. 297/1994, ma dispone al comma 1 che “1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994” (ossia gli artt.492-508 del D.Lgs. 297/1994) decretando, in tal modo , l'unificazione delle norme disciplinari relative ai docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Il che basta ad escludere la applicabilità al rapporto della norma della cui violazione il ricorrente si duole.
Non sussiste nemmeno la allegata genericità degli addebiti, atteso che risulta dagli atti che- ai fini della specificazione delle condotte- la contestazione degli addebiti rimanda espressamente alla relazione del dirigente scolastico del 23 maggio 2024, allegata alla suddetta contestazione.
E' inoltre pacifico in atti che il ricorrente, prima di predisporre le sue difese scritte in sede disciplinare ha avuto accesso a tutti gli atti del procedimento ( compresi gli allegati alla relazione del dirigente scolastico del 23 maggio 2024) , documenti dalla cui lettura emergono i comportamenti posti in essere in violazione dei doveri contrattuali, gli studenti interessati dagli
3 stessi e l'arco temporale di riferimento (maggio 2024).
Il che esclude la violazione del diritto di difesa a cui tutela è posto l'obbligo di specifica contestazione degli addebiti, atteso che al ricorrente risultano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro ha ravvisato le infrazioni disciplinari.
Accoglibili appaiono, invece, le doglianze della difesa del ricorrente circa la irritualità delle produzioni effettuate dal convenuto in data 25 giugno 2025, documenti il cui contenuto CP_1 non sarà utilizzato né valutato ai fini della presente decisione.
Merito
Al docente risulta contestato di aver posto in essere condotte“ a sfondo sessuale, in particolare nel mese di maggio 2024, ponendo in essere conversazioni aventi ad oggetto i comportamenti sessuali degli studenti e delle studentesse, nonché comportamenti integranti molestie (aver toccato gli studenti come meglio specificato nella relazione allegata alla contestazione con specifico riferimento agli alunni: e ”; Persona_1 Parte_2 Persona_2
Dagli esiti dell'indagine interna posta in essere dal dirigente scolastico ( cfr doc 3 e CP_1 relativi allegati) emerge la prova delle seguenti condotte:
- il toccamento del fondoschiena di (riferito nell'immediatezza dal ragazzo Persona_1 alla madre e al professore e confermato dallo studente al dirigente scolastico); Per_3
- le conversazioni improprie (Ti sei mai concessa, con chi e quando” e se volesse concedersi all'amico avute con la studentessa (riferite dalla alla madre e Persona_1 CP_4 CP_4 confermate dalla stessa al Dirigente scolastico); CP_4
- il comportamento reiterato nei confronti di numerosi studenti consistito nel porre in essere
“domande personali, intime e di carattere sessuale” riferito da otto ragazzi al Dirigente scolastico ( cfr doc 9 ministero) .
Come già chiarito nel provvedimento reso in sede cautelare i suddetti comportamenti (che- pacificamente- non avevano la finalità di soddisfare istinti di natura sessuale) appaiono gravemente lesivi degli obblighi contrattualmente assunti in relazione alla correttezza nei rapporti con gli studenti e alla tutela della personalità morale degli stessi.
Proprio la circostanza – dedotta dal ricorrente a giustificazione del suo operato- relativa al difficile contesto della classe (contesto talmente delicato da richiedere l'intervento di uno psicologo) avrebbe dovuto indurre il docente – secondo elementari regole di prudenza e diligenza- a valutare con attenzione gli ambiti dei suoi interventi, evitando comportamenti ( vedi il toccamento del fondoschiena) e domande ( sulle abitudini sessuali degli alunni) del tutto
4 inappropriati rispetto al contesto scolastico e idonei a creare turbamento ed imbarazzo.
Nessuna finalità educativa è idonea a giustificare invasioni – evidentemente non richieste né gradite- della sfera intima di ragazzi adolescenti.
Sussiste quindi la proporzionalità della sanzione irrogata prevista “per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione” nei casi di particolare gravità
( cfr art 495 lett.a) Dlvo 297/94 ).
Tanto basta a motivare il rigetto del ricorso.
Le spese, comprese quelle della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della riduzione prevista dall'art 152 bis disp att cpc , essendosi l'amministrazione difesa tramite proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del costituito liquidate in complessivi € 2750, oltre accessori di legge . CP_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 8 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARSANTI Parte_1 C.F._1
MAUCERI TT e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA N. 5 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. BARSANTI MAUCERI TT
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 4.11.2024 chiedeva al Tribunale Parte_1 di Firenze in funzione di Giudice del lavoro, in contraddittorio con il Controparte_2
di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della sanzione disciplinare della sospensione
[...] dal lavoro e dalla retribuzione per quattro mesi irrogata dal in data 9 ottobre 2024, CP_1 condannando per l'effetto l'amministrazione convenuta, a eliminare gli effetti (sulla retribuzione e sulla carriera) della suddetta sanzione nonché al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in corso di causa.
In fatto allegava:
- di avere in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato con il con scadenza al CP_1
31.08.2025, sede di servizio presso l'ITI “Leonardo da Vinci” di Firenze e mansioni di docente e per l'insegnamento su posto di sostegno (ADSS);
- di aver prestato servizio nell'anno 2023-2024 presso l'IIS Fermi di Firenze, sempre con mansioni di docente e per l'insegnamento su posto di sostegno (ADSS) con contratto ai sensi dell'art 5 comma 12 DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 e di non aver superato l'anno di prova a seguito di ingiustificata dichiarazione di inidoneità decretata dal dirigente scolastico a
1 seguito dell'effettuazione di lezione simulata e di essere, quindi, decaduto dalla procedura di assunzione;
- di aver ricevuto in data 13 giugno 2024 comunicazione di avvio di procedimento disciplinare relativo alle seguenti condotte “ a sfondo sessuale, in particolare nel mese di maggio 2024, ponendo in essere conversazioni aventi ad oggetto i comportamenti sessuali degli studenti e delle studentesse, nonché comportamenti integranti molestie (aver toccato gli studenti come meglio specificato nella relazione allegata alla contestazione con specifico riferimento agli alunni:
e )”; Persona_1 Parte_2 Persona_2
- di aver contestato gli addebiti essendo le condotte insussistenti e accertate sulla base di prove inutilizzabili;
- di aver ricevuto in data 9.10.2024 la comunicazione dell'irrogazione della sanzione oggetto della presente impugnazione.
Sosteneva quindi l'illegittimità della sanzione poiché emessa:
- senza il previo parere del consiglio di disciplina necessario ai sensi dell'art 535 del dlvo 297/94;
- sulla base di una contestazione degli addebiti generica;
- in relazione a violazioni disciplinari insussistenti, accertate attraverso prove non attendibili.
In subordine allegava l'assenza di proporzione tra violazioni e sanzione.
, regolarmente costituitosi, si difendeva nel merito sostenendo la piena legittimità CP_3 della sanzione comminata, concludendo per il rigetto della domanda.
Rigettata la domanda cautelare proposta dal ricorrente in uno con il ricorso, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
I lamentati vizi del procedimento sanzionatorio
L'art.73 (Norme transitorie) D.Lgs.150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ha disposto al comma 1 che “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e' ammessa, a pena di nullita', l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullita' degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data”, mentre l'art.72 (Abrogazioni) D.Lgs.150/2009 ha disposto che “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: (…) b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
(…)” (norme che prevedevano anche le funzioni del Consiglio di disciplina del Consiglio
2 nazionale della pubblica istruzione nonché del Consiglio scolastico provinciale) • il cit. art.73
(Norme transitorie) D.Lgs.150/2009 ha altresì disposto al comma 3 che “3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”; • inoltre, l'art.69 (Norme transitorie) D.Lgs.165/2001 ha disposto al comma 1 che “1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001”;
L'art.91 (Rinvio delle norme disciplinari) del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data
29.11.2007 e successivo alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, non solo non richiama l'art.535 D.Lgs. 297/1994, ma dispone al comma 1 che “1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994” (ossia gli artt.492-508 del D.Lgs. 297/1994) decretando, in tal modo , l'unificazione delle norme disciplinari relative ai docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Il che basta ad escludere la applicabilità al rapporto della norma della cui violazione il ricorrente si duole.
Non sussiste nemmeno la allegata genericità degli addebiti, atteso che risulta dagli atti che- ai fini della specificazione delle condotte- la contestazione degli addebiti rimanda espressamente alla relazione del dirigente scolastico del 23 maggio 2024, allegata alla suddetta contestazione.
E' inoltre pacifico in atti che il ricorrente, prima di predisporre le sue difese scritte in sede disciplinare ha avuto accesso a tutti gli atti del procedimento ( compresi gli allegati alla relazione del dirigente scolastico del 23 maggio 2024) , documenti dalla cui lettura emergono i comportamenti posti in essere in violazione dei doveri contrattuali, gli studenti interessati dagli
3 stessi e l'arco temporale di riferimento (maggio 2024).
Il che esclude la violazione del diritto di difesa a cui tutela è posto l'obbligo di specifica contestazione degli addebiti, atteso che al ricorrente risultano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro ha ravvisato le infrazioni disciplinari.
Accoglibili appaiono, invece, le doglianze della difesa del ricorrente circa la irritualità delle produzioni effettuate dal convenuto in data 25 giugno 2025, documenti il cui contenuto CP_1 non sarà utilizzato né valutato ai fini della presente decisione.
Merito
Al docente risulta contestato di aver posto in essere condotte“ a sfondo sessuale, in particolare nel mese di maggio 2024, ponendo in essere conversazioni aventi ad oggetto i comportamenti sessuali degli studenti e delle studentesse, nonché comportamenti integranti molestie (aver toccato gli studenti come meglio specificato nella relazione allegata alla contestazione con specifico riferimento agli alunni: e ”; Persona_1 Parte_2 Persona_2
Dagli esiti dell'indagine interna posta in essere dal dirigente scolastico ( cfr doc 3 e CP_1 relativi allegati) emerge la prova delle seguenti condotte:
- il toccamento del fondoschiena di (riferito nell'immediatezza dal ragazzo Persona_1 alla madre e al professore e confermato dallo studente al dirigente scolastico); Per_3
- le conversazioni improprie (Ti sei mai concessa, con chi e quando” e se volesse concedersi all'amico avute con la studentessa (riferite dalla alla madre e Persona_1 CP_4 CP_4 confermate dalla stessa al Dirigente scolastico); CP_4
- il comportamento reiterato nei confronti di numerosi studenti consistito nel porre in essere
“domande personali, intime e di carattere sessuale” riferito da otto ragazzi al Dirigente scolastico ( cfr doc 9 ministero) .
Come già chiarito nel provvedimento reso in sede cautelare i suddetti comportamenti (che- pacificamente- non avevano la finalità di soddisfare istinti di natura sessuale) appaiono gravemente lesivi degli obblighi contrattualmente assunti in relazione alla correttezza nei rapporti con gli studenti e alla tutela della personalità morale degli stessi.
Proprio la circostanza – dedotta dal ricorrente a giustificazione del suo operato- relativa al difficile contesto della classe (contesto talmente delicato da richiedere l'intervento di uno psicologo) avrebbe dovuto indurre il docente – secondo elementari regole di prudenza e diligenza- a valutare con attenzione gli ambiti dei suoi interventi, evitando comportamenti ( vedi il toccamento del fondoschiena) e domande ( sulle abitudini sessuali degli alunni) del tutto
4 inappropriati rispetto al contesto scolastico e idonei a creare turbamento ed imbarazzo.
Nessuna finalità educativa è idonea a giustificare invasioni – evidentemente non richieste né gradite- della sfera intima di ragazzi adolescenti.
Sussiste quindi la proporzionalità della sanzione irrogata prevista “per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione” nei casi di particolare gravità
( cfr art 495 lett.a) Dlvo 297/94 ).
Tanto basta a motivare il rigetto del ricorso.
Le spese, comprese quelle della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della riduzione prevista dall'art 152 bis disp att cpc , essendosi l'amministrazione difesa tramite proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del costituito liquidate in complessivi € 2750, oltre accessori di legge . CP_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 8 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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