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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Vittoria Valentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3697/2022 R.G. promossa da:
-VENEZIA (C.F. Parte_1
, con sede legale in Venezia-Mestre, Viale Ancona, n. 43, in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DI PIETRO ALESSIO del foro di Napoli;
-ATTRICE OPPONENTE- contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ZOPPELLI ELENA del foro di Padova;
-CONVENUTO OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/prestazione d'opera intellettuale;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 16.10.2024 e in data 15.10.2024 in sostituzione dell'udienza cartolare del 17.10.2024;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In accoglimento del ricorso presentato dal dott. , il Tribunale di Venezia Controparte_1 ingiungeva la società di corrispondergli la Controparte_2 somma di € 14.388,19 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di compenso pattuito per l'opera professionale asseritamente svolta in suo favore (relativamente al mese di maggio 2021) in adempimento dell'incarico conferitogli con contratto del 1.07.2018 avente ad oggetto gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti e
1 degli sportivi professionisti ai sensi dell'art. 1 l. 11.01.1979, n. 12 (preavviso di fattura n. 98 del 11.06.2021 pari ad euro 2.700,00) nonché a titolo di compenso a lui spettante a seguito del recesso unilaterale da parte dell'attrice dal contratto in questione senza rispetto del congruo preavviso contrattualmente previsto (preavviso di fattura n. 100 del 7.07.2021 pari ad euro
8.640,00).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_2
Parte
(di seguito “ ”), in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva
[...] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 567/2022 del 8.03.2022 emesso da questo
Tribunale che, in accoglimento del ricorso ex artt. 633 e 642 c.p.c. proposto dal
[...]
, le aveva ingiunto senza dilazione il pagamento della somma capitale di € CP_1
14.388,19 con interessi moratori e spese della procedura di ingiunzione, portato in due asseriti atti di riconoscimento di debito (contratto sottoscritto dalle parti del 1.07.2018, doc. 1 del fascicolo monitorio;
comunicazione della disdetta doc. 3 fascicolo monitorio).
In particolare, l'attrice opponente chiedeva – previa sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. del monitorio – la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità/infondatezza della pretesa articolata Parte dal . Nello specifico, la società ” esponeva i seguenti argomenti: Controparte_1
- la pretesa creditoria azionata dal convenuto non poteva basarsi sul contratto stipulato dalle parti in data 1.07.2022, considerata la durata annuale dello stesso (di cui peraltro si era chiesto reiteratamente a parte convenuta l'esibizione nella fase antecedente all'instaurazione del presente giudizio, non avendolo la società rinvenuto tale accordo negoziale nei propri archivi); ne derivava che, avendo tale contratto durata annuale (nello specifico, fino al 30.06.2019), quest'ultimo non poteva spiegare alcuna efficacia tra le parti successivamente a tale data, considerata la mancanza di clausole che prevedessero espressamente un rinnovo tacito del contratto in difetto di disdetta (le quali, peraltro, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. tramite quella doppia sottoscrizione all'uopo prescritta dal legislatore); deduceva dunque che, dovendosi escludere la proroga del rapporto contrattuale per le ragioni sopra espresse, eventuali incarichi conferiti all'opposto non potevano essere regolati dal contratto intercorso tra le parti del 1.07.2022, ma su un nuovo rapporto negoziale con conseguente inapplicabilità della disciplina in materia di recesso prevista dalla clausola n. 5 del precedente contratto;
- il recesso dal contratto era stato legittimamente comunicato oralmente al convenuto opposto durante un incontro tenutosi in data 16.02.2022, il quale, nell'occasione, non aveva chiesto
2 alcuna formalizzazione dello stesso;
sottolineava, peraltro, come sia la disposizione generale di cui all'art. 1373 c.c. che quella di cui all'art. 2237 c.c. in materia di contratti di prestazione d'opera intellettuale, non richiedessero necessariamente una forma scritta ad substantiam per l'esercizio di tale facoltà, per cui la manifestazione verbale di recesso avvenuta nel caso di specie doveva ritenersi comunque efficace;
- anche a voler ritenere l'operatività del contratto stipulato in data 1.07.2018, la clausola penale ivi prevista al punto n. 5 non poteva considerarsi valida, in quanto generica e non determinabile nel suo ammontare;
- il mancato pagamento del preavviso di fattura n. 98 trovava la sua ragione nel grave inadempimento del professionista ex art. 1460 c.c. (consistente nella mancata consegna della documentazione richiesta successivamente all'interruzione del rapporto professionale relativa a “tabulati deduzioni IRAP personale dal 1.07.2020 al 31.05.2021” e nell'erroneo accertamento a Parte fini INPS della posizione del lavoratore di “ ”, dott. quale persona non Persona_1 soggetta all'applicazione del massimale contributivo INPS, che aveva comportato la riqualificazione dell'importo contributivo a carico della società con pagamento di euro
168.803,20 e l'irrogazione, nei confronti della società, di una sanzione pari a euro 31.099,26 oltre interessi;
in via riconvenzionale, proprio in ragione dell'inadempimento del professionista, l'attrice opponente chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno subito.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (in relazione a cui veniva aperto un sub-procedimento), con rituale comparsa di risposta si costituiva in giudizio il chiedendo, il rigetto Controparte_1 dell'opposizione – perché infondata in fatto e diritto – e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Più specificatamente, a contestazione della ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice opponente, parte convenuta – premesso di aver svolto l'attività di consulente del lavoro per la società opponente sino alla data di recesso unilaterale della stessa del contratto – allegava:
- di aver svolto la propria opera professionale in forza del contratto sottoscritto da entrambe le parti in data 1.07.2018, il quale era a disposizione dell'attrice, non essendo un fatto a lui imputabile il mancato rinvenimento dell'asserito accordo negli archivi della società; contestava, peraltro, la doglianza di controparte di mancata esibizione dell'originale del contratto, non avendone la stessa mai fatto richiesta e risultando, ad ogni modo
3 perfettamente conosciuta l'esistenza di tale atto negoziale da parte dell'attrice che ne aveva fatto menzione in più di un'occasione;
- che il contratto in questione, pur avendo la durata di un anno, si era tacitamente prorogato per comune volontà delle parti, atteso che Controparte_2
– oltre a non aver mai esercitato il diritto di recesso di cui al punto n. 5 del
[...] contratto – aveva continuato a richiedere e ad avvalersi delle sue prestazioni;
contestava, inoltre, le deduzioni avversarie circa il richiamo all'art. 1341 c.c. ai fini dell'opponibilità delle clausole sul tacito rinnovo – non trattandosi di condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte da uno dei contraenti – oltre alle argomentazioni circa la conclusione di un nuovo contratto tra le parti volto a regolare i loro rapporti, non avendo parte opponente offerto alcuna prova in merito;
- che, invero, fino ad aprile 2021 aveva ricevuto, sulla base del contratto intercorso tra le parti, il pagamento del compenso per l'attività svolta a favore dell'attrice, la quale si era rifiutata di corrispondergli il compenso di cui ai preavvisi di fattura n. 98 del 11.06.2021 e n. 100 del 7.07.2021 pari a di € 11.340,00 (somma oggetto dell'azione monitoria), eccependo peraltro un'eccezione di inadempimento totalmente infondata, considerato che il rapporto tra le parti era continuato fino al maggio 2021 senza nessuna contestazione circa il suo operato da parte di (le Controparte_2 doglianze dell'attrice erano pervenute infatti solo in un momento in cui la stessa risultava già inadempiente);
- per quanto riguardava, invece, la deduzione di controparte in merito al recesso, il convenuto rilevava, da un lato, come non vi fosse prova scritta dell'esercizio di tale facoltà, assumendo la stessa attrice opponente di aver comunicato tale circostanza solo oralmente al in occasione di un incontro avvenuto in data 16.02.2021 (e non per iscritto tramite CP_1 lettera raccomandata come previsto dall'art. n. 2 del contratto stipulato tra le parti); ed infatti l'attrice, solo con pec del 30.04.2021, aveva comunicato la formale revoca dell'incarico professionale conferitogli, con conseguente mancato rispetto del termine di preavviso semestrale;
dall'altro lato, deduceva la piena validità della clausola penale inserita nel predetto contratto, essendo questa perfettamente determinata e determinabile,
“dovendosi pacificamente interpretare la clausola nel senso che la penale dovuta è pari all'importo mensile forfettizzato per l'elaborazione dei cedolini (fissato contrattualmente in Euro 2.700,00 mensili, come dimostrato dai docc. da 7 a 9 prodotti in allegato al ricorso per ingiunzione e comunque non contestato da controparte), ridotto all'80% e moltiplicato per i mesi di preavviso non riconosciuti, nel caso di specie 4,
4 avendo controparte comunicato il recesso con soli due mesi di preavviso rispetto alla data in cui ha inteso porre fine al rapporto”;
- infine, in relazione alla domanda riconvenzionale avversaria, il professionista deduceva, da un lato, che la richiesta di documentazione attinente “il tabulato IRAP personale dal
1.07/2020 al 31/05/2020” riguardava “una mera elaborazione interna eseguita dal Consulente del
Lavoro, che raccoglie dati già a disposizione delle parti” ed era comunque pervenuta solo in data successiva alla cessazione del rapporti professionale in oggetto, quando l'attrice risultava già da tempo inadempiente;
ad ogni modo, il convenuto precisava di aver fornito “ben oltre la data di cessazione del rapporto, la documentazione richiesta dalla società” palesando un atteggiamento più che collaborante;
dall'altro lato, sotto il profilo delle sanzioni che erano state irrogate a F.C. S.p.A. Società Sportiva Professionistica, specificava di aver CP_2 già fornito spiegazioni a quest'ultima, precisando come “le differenze contributive richieste dall'INPS derivavano non da negligenza del consulente, ma da una diversa qualificazione Per_ dell'inquadramento del dott. così come era stata indicata dal precedente datore di lavoro”, risultando a lui non imputabili le sanzioni comminate dall'INPS; contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, dunque, il convenuto aveva “svolto la propria attività in modo assolutamente puntuale e corretto, assumendo le necessarie informazioni e basandosi su dati oggettivi, Per_ peraltro confermati anche dal precedente datore di lavoro del dott. .
Radicatosi dunque il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il processo veniva istruito documentalmente, non ammettendosi le prove orali dirette e la C.T.U. contabile richiesta da parte attrice (per le ragioni di cui all'ordinanza del 3.07.2023 da intendersi qui integralmente richiamate). A seguito dell'udienza del 13.02.2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024 a seguito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Nel merito, l'opposizione al monitorio è infondata e non merita di trovare accoglimento;
per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto dev'essere integralmente confermato.
Dal momento che la fase prevista dall'art. 645 c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito, ossia un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione, il convenuto opposto – ricorrente nella precedente fase e parte convenuta (in senso formale) nella presente – conserva la posizione sostanziale di attore e come tale è onerato di fornire la prova del credito azionato in via
5 monitoria secondo gli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass.
Sez. II, ord. 20 agosto 2019, n. 21522).
Come detto, l'odierno convenuto ha agito in sede monitoria per ottenere Controparte_1 il pagamento del corrispettivo pattuito (in relazione al mese di maggio 2021) per l'opera professionale prestata in favore di e per Controparte_3 il diritto al compenso a lui dovuto per il mancato rispetto del termine di preavviso previsto dal contratto di collaborazione professionale intercorso tra le parti.
Ebbene ritiene questo Giudice che il documento prodotto in data 31.08.2024 da parte convenuta (contratto in originale stipulato dalle parti in data 1.07.2018), contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, costituisca prova idonea del rapporto contrattuale dal quale
è sorto il credito azionato in sede monitoria. Ed infatti, è chiaramente emerso come il rapporto negoziale intercorrente tra le parti – in virtù del quale l'attrice ha affidato al convenuta l'incarico professionale di consulente del lavoro ed in forza del quale è conseguentemente sorto il titolo del credito professionale di parte convenuta – è il regolamento contrattuale del 1.07.2018, poi pacificamente rinnovato annualmente ancorché tacitamente. Ed invero, fino ad aprile 2021 (v. fattura n. 176 del 21/06/2021) ha Controparte_3 continuato ad avvalersi della consulenza del dott. così da concretizzarsi Controparte_1 una "prorogatio" dell'incarico conferito a quest'ultimo per fatti concludenti e questo si è protratto sino al 30.04.2021 ossia fino al recesso anticipato dell'attrice, desumibile dalla comunicazione scritta del 30.04.2021 (doc. 5 di parte attrice). A dimostrazione della vigenza del contratto anche successivamente al 30.06.2019 si osserva che il ha sempre fatturato CP_1 mensilmente i propri compensi a parte attrice (cfr. fatture in atti) e quest'ultima ha sempre pagato tali prestazioni oggetto di incarico professionale, non producendo alcun elemento di prova idonea a superare il proprio spontaneo adempimento dei debiti così qualificati da controparte. Il contratto di conferimento incarico, peraltro, è stato sottoscritto da entrambe le parti e l'opponente non ne ha mai contestato l'autenticità nel presente giudizio, con ogni conseguenza in termini di tacito riconoscimento. Del resto, la tesi di
[...]
per la quale il avrebbe continuato a Controparte_3 Controparte_1 collaborare con la società opponente sulla base di un nuovo rapporto negoziale, appare alquanto generica e non trova alcun riscontro probatorio: la debitrice non ha dimostrato in alcun modo che il rapporto professionale tra le parti fosse regolato da altri accordi, né tantomeno ha offerto alcun elemento idoneo a provare che il contenuto del nuovo accordo non contemplasse le condizioni previste ai punti nn. 2 e 5 del precedente contratto.
6 Ebbene, ritenendo questo Giudice che il rapporto contrattuale di cui è causa sia sorto e sia stato debitamente provato dal convenuto e che la stessa parte attrice abbia inteso proseguire il rapporto contrattuale con il professionista ben oltre la formale scadenza del contratto del
1.07.2018, non vi è ragione per non ritenere che trovi esecuzione la clausola n. 5 del regolamento contrattuale secondo cui “in caso di anticipato scioglimento del contratto, senza rispetto del preavviso, dovrà essere riconosciuto al consulente un compenso pari all'ottanta per cento del costo concordato al precedente punto 1. per la media dei cedolini elaborati negli ultimi sei mesi, per i mesi mancanti alla naturale scadenza”. Tale clausola penale, che appare in concreto determinare un proporzionato indennizzo per il professionista in caso di revoca unilaterale dell'incarico senza il mancato rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto, deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, valida ed efficace. Ed invero, non persuade l'argomento addotto dall'opponente secondo cui – alla luce del disposto degli artt. 1373 c.c. e 2237 c.c. – il recesso
è stato validamente esercitato anche se oralmente (con conseguente rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto), poiché in base al contratto in essere tra le parti la revoca unilaterale dell'incarico andava formalizzata per iscritto con preavviso di almeno sei mesi (art,
n. 2), per cui la manifestazione verbale di recesso, avvenuta in occasione dell'incontro del
16.02.2021, non può certo considerarsi efficace (tanto che la stessa società attrice si è premurata di inviare una pec in data 30.04.2021 per il perfezionamento del diritto di recesso).
Sul punto, non appare convincente neppure la censura di nullità della clausola penale, essendo la stessa determinata o comunque determinabile sulla base di quei criteri oggettivi indicati nel contratto. Deve, altresì, disattendersi l'eccezione di nullità della clausola sollevata dall'opponente sull'assunto della vessatorietà della stessa e della carenza della doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. Ed invero, deve escludersi che la fattispecie contrattuale in questione costituisca un contratto di adesione cui si applica l'art. 1341 co. 2 c.c. in tema di condizioni generali di contratto: nel caso in esame, invero, il contratto è riferito ad una specifica vicenda negoziale in cui ciascuna parte, in posizione di assoluta parità, ha avuto la possibilità di richiedere ed apportarvi modifiche dopo averne esaminato il contenuto.
Parte attrice ha, infine, eccepito l'inadempimento del professionista convenuto, deducendo come lo stesso non avrebbe trasmesso la documentazione richiesta attinente “il tabulato IRAP personale dal 1.07/2020 al 31/05/2020” e non avrebbe adempiuto diligentemente a tutte le prestazioni professionali oggetto di incarico (tanto che la stessa era stata colpita da sanzioni irrogate dall'INPS). A fronte di ciò, , oltre Controparte_3
7 a formulare eccezione di inadempimento, ha chiesto al Tribunale, in via riconvenzionale, di condannare il professionista al risarcimento degli asseriti danni patrimoniali conseguenti.
Ebbene, a tal proposito, giova evidenziare come parte convenuta abbia dato prova dell'esatto adempimento del suo incarico professionale;
da un lato, infatti, si deve rilevare l'assenza di contestazioni da parte dell'attrice opponente rispetto all'operato del professionista incaricato fino alla fine del rapporto (non avendo peraltro Controparte_3
mai esercitato il diritto di recesso previsto nel contratto al pt. n. 5) unitamente
[...] alla circostanza relativa all'esatto pagamento del compenso del professionista fino all'aprile
2021. Dall'altro lato, tenuto conto delle allegazioni del convenuto circa il suo operato, non appaiono sufficienti elementi per ravvisare una responsabilità professionale del consulente del lavoro. Invero dall'esame della documentazione prodotta, emerge non solo come il convenuto abbia fornito la documentazione richiesta dall'attrice, ma abbia tenuto una condotta diligente e professionalmente corretta, non essendo a lui imputabile l'inesatta comunicazione all'INPS di informazioni circa la posizione contributiva del dirigente dott. (cfr. doc. 5, 6, Persona_1
11, 12).
Per l'effetto, va senz'altro rigettata la domanda attorea riconvenzionale di risarcimento del danno per grave inadempimento del . Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 in misura corrispondente ai minimi in considerazione della natura documentale e non complessa delle questioni trattate, nonché della tipologia dell'attività processuale in concreto svolta e tenuto conto anche della spese dovute per la fase cautelare svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione al monitorio promossa dall'attrice opponente;
-Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-Rigetta la domanda riconvenzionale dell'attrice opponente;
-Condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese di lite a favore del convenuto opposto che liquida, in € 3.354,00 per compenso di avvocato oltre a spese generali nella misura del
15%, CPA al 4% ed IVA al 22%.
Così deciso in Venezia in data 4.06.2025.
8 Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Vittoria Valentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3697/2022 R.G. promossa da:
-VENEZIA (C.F. Parte_1
, con sede legale in Venezia-Mestre, Viale Ancona, n. 43, in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DI PIETRO ALESSIO del foro di Napoli;
-ATTRICE OPPONENTE- contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ZOPPELLI ELENA del foro di Padova;
-CONVENUTO OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/prestazione d'opera intellettuale;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 16.10.2024 e in data 15.10.2024 in sostituzione dell'udienza cartolare del 17.10.2024;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In accoglimento del ricorso presentato dal dott. , il Tribunale di Venezia Controparte_1 ingiungeva la società di corrispondergli la Controparte_2 somma di € 14.388,19 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di compenso pattuito per l'opera professionale asseritamente svolta in suo favore (relativamente al mese di maggio 2021) in adempimento dell'incarico conferitogli con contratto del 1.07.2018 avente ad oggetto gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti e
1 degli sportivi professionisti ai sensi dell'art. 1 l. 11.01.1979, n. 12 (preavviso di fattura n. 98 del 11.06.2021 pari ad euro 2.700,00) nonché a titolo di compenso a lui spettante a seguito del recesso unilaterale da parte dell'attrice dal contratto in questione senza rispetto del congruo preavviso contrattualmente previsto (preavviso di fattura n. 100 del 7.07.2021 pari ad euro
8.640,00).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_2
Parte
(di seguito “ ”), in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva
[...] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 567/2022 del 8.03.2022 emesso da questo
Tribunale che, in accoglimento del ricorso ex artt. 633 e 642 c.p.c. proposto dal
[...]
, le aveva ingiunto senza dilazione il pagamento della somma capitale di € CP_1
14.388,19 con interessi moratori e spese della procedura di ingiunzione, portato in due asseriti atti di riconoscimento di debito (contratto sottoscritto dalle parti del 1.07.2018, doc. 1 del fascicolo monitorio;
comunicazione della disdetta doc. 3 fascicolo monitorio).
In particolare, l'attrice opponente chiedeva – previa sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. del monitorio – la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità/infondatezza della pretesa articolata Parte dal . Nello specifico, la società ” esponeva i seguenti argomenti: Controparte_1
- la pretesa creditoria azionata dal convenuto non poteva basarsi sul contratto stipulato dalle parti in data 1.07.2022, considerata la durata annuale dello stesso (di cui peraltro si era chiesto reiteratamente a parte convenuta l'esibizione nella fase antecedente all'instaurazione del presente giudizio, non avendolo la società rinvenuto tale accordo negoziale nei propri archivi); ne derivava che, avendo tale contratto durata annuale (nello specifico, fino al 30.06.2019), quest'ultimo non poteva spiegare alcuna efficacia tra le parti successivamente a tale data, considerata la mancanza di clausole che prevedessero espressamente un rinnovo tacito del contratto in difetto di disdetta (le quali, peraltro, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. tramite quella doppia sottoscrizione all'uopo prescritta dal legislatore); deduceva dunque che, dovendosi escludere la proroga del rapporto contrattuale per le ragioni sopra espresse, eventuali incarichi conferiti all'opposto non potevano essere regolati dal contratto intercorso tra le parti del 1.07.2022, ma su un nuovo rapporto negoziale con conseguente inapplicabilità della disciplina in materia di recesso prevista dalla clausola n. 5 del precedente contratto;
- il recesso dal contratto era stato legittimamente comunicato oralmente al convenuto opposto durante un incontro tenutosi in data 16.02.2022, il quale, nell'occasione, non aveva chiesto
2 alcuna formalizzazione dello stesso;
sottolineava, peraltro, come sia la disposizione generale di cui all'art. 1373 c.c. che quella di cui all'art. 2237 c.c. in materia di contratti di prestazione d'opera intellettuale, non richiedessero necessariamente una forma scritta ad substantiam per l'esercizio di tale facoltà, per cui la manifestazione verbale di recesso avvenuta nel caso di specie doveva ritenersi comunque efficace;
- anche a voler ritenere l'operatività del contratto stipulato in data 1.07.2018, la clausola penale ivi prevista al punto n. 5 non poteva considerarsi valida, in quanto generica e non determinabile nel suo ammontare;
- il mancato pagamento del preavviso di fattura n. 98 trovava la sua ragione nel grave inadempimento del professionista ex art. 1460 c.c. (consistente nella mancata consegna della documentazione richiesta successivamente all'interruzione del rapporto professionale relativa a “tabulati deduzioni IRAP personale dal 1.07.2020 al 31.05.2021” e nell'erroneo accertamento a Parte fini INPS della posizione del lavoratore di “ ”, dott. quale persona non Persona_1 soggetta all'applicazione del massimale contributivo INPS, che aveva comportato la riqualificazione dell'importo contributivo a carico della società con pagamento di euro
168.803,20 e l'irrogazione, nei confronti della società, di una sanzione pari a euro 31.099,26 oltre interessi;
in via riconvenzionale, proprio in ragione dell'inadempimento del professionista, l'attrice opponente chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno subito.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (in relazione a cui veniva aperto un sub-procedimento), con rituale comparsa di risposta si costituiva in giudizio il chiedendo, il rigetto Controparte_1 dell'opposizione – perché infondata in fatto e diritto – e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Più specificatamente, a contestazione della ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice opponente, parte convenuta – premesso di aver svolto l'attività di consulente del lavoro per la società opponente sino alla data di recesso unilaterale della stessa del contratto – allegava:
- di aver svolto la propria opera professionale in forza del contratto sottoscritto da entrambe le parti in data 1.07.2018, il quale era a disposizione dell'attrice, non essendo un fatto a lui imputabile il mancato rinvenimento dell'asserito accordo negli archivi della società; contestava, peraltro, la doglianza di controparte di mancata esibizione dell'originale del contratto, non avendone la stessa mai fatto richiesta e risultando, ad ogni modo
3 perfettamente conosciuta l'esistenza di tale atto negoziale da parte dell'attrice che ne aveva fatto menzione in più di un'occasione;
- che il contratto in questione, pur avendo la durata di un anno, si era tacitamente prorogato per comune volontà delle parti, atteso che Controparte_2
– oltre a non aver mai esercitato il diritto di recesso di cui al punto n. 5 del
[...] contratto – aveva continuato a richiedere e ad avvalersi delle sue prestazioni;
contestava, inoltre, le deduzioni avversarie circa il richiamo all'art. 1341 c.c. ai fini dell'opponibilità delle clausole sul tacito rinnovo – non trattandosi di condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte da uno dei contraenti – oltre alle argomentazioni circa la conclusione di un nuovo contratto tra le parti volto a regolare i loro rapporti, non avendo parte opponente offerto alcuna prova in merito;
- che, invero, fino ad aprile 2021 aveva ricevuto, sulla base del contratto intercorso tra le parti, il pagamento del compenso per l'attività svolta a favore dell'attrice, la quale si era rifiutata di corrispondergli il compenso di cui ai preavvisi di fattura n. 98 del 11.06.2021 e n. 100 del 7.07.2021 pari a di € 11.340,00 (somma oggetto dell'azione monitoria), eccependo peraltro un'eccezione di inadempimento totalmente infondata, considerato che il rapporto tra le parti era continuato fino al maggio 2021 senza nessuna contestazione circa il suo operato da parte di (le Controparte_2 doglianze dell'attrice erano pervenute infatti solo in un momento in cui la stessa risultava già inadempiente);
- per quanto riguardava, invece, la deduzione di controparte in merito al recesso, il convenuto rilevava, da un lato, come non vi fosse prova scritta dell'esercizio di tale facoltà, assumendo la stessa attrice opponente di aver comunicato tale circostanza solo oralmente al in occasione di un incontro avvenuto in data 16.02.2021 (e non per iscritto tramite CP_1 lettera raccomandata come previsto dall'art. n. 2 del contratto stipulato tra le parti); ed infatti l'attrice, solo con pec del 30.04.2021, aveva comunicato la formale revoca dell'incarico professionale conferitogli, con conseguente mancato rispetto del termine di preavviso semestrale;
dall'altro lato, deduceva la piena validità della clausola penale inserita nel predetto contratto, essendo questa perfettamente determinata e determinabile,
“dovendosi pacificamente interpretare la clausola nel senso che la penale dovuta è pari all'importo mensile forfettizzato per l'elaborazione dei cedolini (fissato contrattualmente in Euro 2.700,00 mensili, come dimostrato dai docc. da 7 a 9 prodotti in allegato al ricorso per ingiunzione e comunque non contestato da controparte), ridotto all'80% e moltiplicato per i mesi di preavviso non riconosciuti, nel caso di specie 4,
4 avendo controparte comunicato il recesso con soli due mesi di preavviso rispetto alla data in cui ha inteso porre fine al rapporto”;
- infine, in relazione alla domanda riconvenzionale avversaria, il professionista deduceva, da un lato, che la richiesta di documentazione attinente “il tabulato IRAP personale dal
1.07/2020 al 31/05/2020” riguardava “una mera elaborazione interna eseguita dal Consulente del
Lavoro, che raccoglie dati già a disposizione delle parti” ed era comunque pervenuta solo in data successiva alla cessazione del rapporti professionale in oggetto, quando l'attrice risultava già da tempo inadempiente;
ad ogni modo, il convenuto precisava di aver fornito “ben oltre la data di cessazione del rapporto, la documentazione richiesta dalla società” palesando un atteggiamento più che collaborante;
dall'altro lato, sotto il profilo delle sanzioni che erano state irrogate a F.C. S.p.A. Società Sportiva Professionistica, specificava di aver CP_2 già fornito spiegazioni a quest'ultima, precisando come “le differenze contributive richieste dall'INPS derivavano non da negligenza del consulente, ma da una diversa qualificazione Per_ dell'inquadramento del dott. così come era stata indicata dal precedente datore di lavoro”, risultando a lui non imputabili le sanzioni comminate dall'INPS; contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, dunque, il convenuto aveva “svolto la propria attività in modo assolutamente puntuale e corretto, assumendo le necessarie informazioni e basandosi su dati oggettivi, Per_ peraltro confermati anche dal precedente datore di lavoro del dott. .
Radicatosi dunque il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il processo veniva istruito documentalmente, non ammettendosi le prove orali dirette e la C.T.U. contabile richiesta da parte attrice (per le ragioni di cui all'ordinanza del 3.07.2023 da intendersi qui integralmente richiamate). A seguito dell'udienza del 13.02.2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024 a seguito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Nel merito, l'opposizione al monitorio è infondata e non merita di trovare accoglimento;
per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto dev'essere integralmente confermato.
Dal momento che la fase prevista dall'art. 645 c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito, ossia un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione, il convenuto opposto – ricorrente nella precedente fase e parte convenuta (in senso formale) nella presente – conserva la posizione sostanziale di attore e come tale è onerato di fornire la prova del credito azionato in via
5 monitoria secondo gli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass.
Sez. II, ord. 20 agosto 2019, n. 21522).
Come detto, l'odierno convenuto ha agito in sede monitoria per ottenere Controparte_1 il pagamento del corrispettivo pattuito (in relazione al mese di maggio 2021) per l'opera professionale prestata in favore di e per Controparte_3 il diritto al compenso a lui dovuto per il mancato rispetto del termine di preavviso previsto dal contratto di collaborazione professionale intercorso tra le parti.
Ebbene ritiene questo Giudice che il documento prodotto in data 31.08.2024 da parte convenuta (contratto in originale stipulato dalle parti in data 1.07.2018), contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, costituisca prova idonea del rapporto contrattuale dal quale
è sorto il credito azionato in sede monitoria. Ed infatti, è chiaramente emerso come il rapporto negoziale intercorrente tra le parti – in virtù del quale l'attrice ha affidato al convenuta l'incarico professionale di consulente del lavoro ed in forza del quale è conseguentemente sorto il titolo del credito professionale di parte convenuta – è il regolamento contrattuale del 1.07.2018, poi pacificamente rinnovato annualmente ancorché tacitamente. Ed invero, fino ad aprile 2021 (v. fattura n. 176 del 21/06/2021) ha Controparte_3 continuato ad avvalersi della consulenza del dott. così da concretizzarsi Controparte_1 una "prorogatio" dell'incarico conferito a quest'ultimo per fatti concludenti e questo si è protratto sino al 30.04.2021 ossia fino al recesso anticipato dell'attrice, desumibile dalla comunicazione scritta del 30.04.2021 (doc. 5 di parte attrice). A dimostrazione della vigenza del contratto anche successivamente al 30.06.2019 si osserva che il ha sempre fatturato CP_1 mensilmente i propri compensi a parte attrice (cfr. fatture in atti) e quest'ultima ha sempre pagato tali prestazioni oggetto di incarico professionale, non producendo alcun elemento di prova idonea a superare il proprio spontaneo adempimento dei debiti così qualificati da controparte. Il contratto di conferimento incarico, peraltro, è stato sottoscritto da entrambe le parti e l'opponente non ne ha mai contestato l'autenticità nel presente giudizio, con ogni conseguenza in termini di tacito riconoscimento. Del resto, la tesi di
[...]
per la quale il avrebbe continuato a Controparte_3 Controparte_1 collaborare con la società opponente sulla base di un nuovo rapporto negoziale, appare alquanto generica e non trova alcun riscontro probatorio: la debitrice non ha dimostrato in alcun modo che il rapporto professionale tra le parti fosse regolato da altri accordi, né tantomeno ha offerto alcun elemento idoneo a provare che il contenuto del nuovo accordo non contemplasse le condizioni previste ai punti nn. 2 e 5 del precedente contratto.
6 Ebbene, ritenendo questo Giudice che il rapporto contrattuale di cui è causa sia sorto e sia stato debitamente provato dal convenuto e che la stessa parte attrice abbia inteso proseguire il rapporto contrattuale con il professionista ben oltre la formale scadenza del contratto del
1.07.2018, non vi è ragione per non ritenere che trovi esecuzione la clausola n. 5 del regolamento contrattuale secondo cui “in caso di anticipato scioglimento del contratto, senza rispetto del preavviso, dovrà essere riconosciuto al consulente un compenso pari all'ottanta per cento del costo concordato al precedente punto 1. per la media dei cedolini elaborati negli ultimi sei mesi, per i mesi mancanti alla naturale scadenza”. Tale clausola penale, che appare in concreto determinare un proporzionato indennizzo per il professionista in caso di revoca unilaterale dell'incarico senza il mancato rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto, deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, valida ed efficace. Ed invero, non persuade l'argomento addotto dall'opponente secondo cui – alla luce del disposto degli artt. 1373 c.c. e 2237 c.c. – il recesso
è stato validamente esercitato anche se oralmente (con conseguente rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto), poiché in base al contratto in essere tra le parti la revoca unilaterale dell'incarico andava formalizzata per iscritto con preavviso di almeno sei mesi (art,
n. 2), per cui la manifestazione verbale di recesso, avvenuta in occasione dell'incontro del
16.02.2021, non può certo considerarsi efficace (tanto che la stessa società attrice si è premurata di inviare una pec in data 30.04.2021 per il perfezionamento del diritto di recesso).
Sul punto, non appare convincente neppure la censura di nullità della clausola penale, essendo la stessa determinata o comunque determinabile sulla base di quei criteri oggettivi indicati nel contratto. Deve, altresì, disattendersi l'eccezione di nullità della clausola sollevata dall'opponente sull'assunto della vessatorietà della stessa e della carenza della doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. Ed invero, deve escludersi che la fattispecie contrattuale in questione costituisca un contratto di adesione cui si applica l'art. 1341 co. 2 c.c. in tema di condizioni generali di contratto: nel caso in esame, invero, il contratto è riferito ad una specifica vicenda negoziale in cui ciascuna parte, in posizione di assoluta parità, ha avuto la possibilità di richiedere ed apportarvi modifiche dopo averne esaminato il contenuto.
Parte attrice ha, infine, eccepito l'inadempimento del professionista convenuto, deducendo come lo stesso non avrebbe trasmesso la documentazione richiesta attinente “il tabulato IRAP personale dal 1.07/2020 al 31/05/2020” e non avrebbe adempiuto diligentemente a tutte le prestazioni professionali oggetto di incarico (tanto che la stessa era stata colpita da sanzioni irrogate dall'INPS). A fronte di ciò, , oltre Controparte_3
7 a formulare eccezione di inadempimento, ha chiesto al Tribunale, in via riconvenzionale, di condannare il professionista al risarcimento degli asseriti danni patrimoniali conseguenti.
Ebbene, a tal proposito, giova evidenziare come parte convenuta abbia dato prova dell'esatto adempimento del suo incarico professionale;
da un lato, infatti, si deve rilevare l'assenza di contestazioni da parte dell'attrice opponente rispetto all'operato del professionista incaricato fino alla fine del rapporto (non avendo peraltro Controparte_3
mai esercitato il diritto di recesso previsto nel contratto al pt. n. 5) unitamente
[...] alla circostanza relativa all'esatto pagamento del compenso del professionista fino all'aprile
2021. Dall'altro lato, tenuto conto delle allegazioni del convenuto circa il suo operato, non appaiono sufficienti elementi per ravvisare una responsabilità professionale del consulente del lavoro. Invero dall'esame della documentazione prodotta, emerge non solo come il convenuto abbia fornito la documentazione richiesta dall'attrice, ma abbia tenuto una condotta diligente e professionalmente corretta, non essendo a lui imputabile l'inesatta comunicazione all'INPS di informazioni circa la posizione contributiva del dirigente dott. (cfr. doc. 5, 6, Persona_1
11, 12).
Per l'effetto, va senz'altro rigettata la domanda attorea riconvenzionale di risarcimento del danno per grave inadempimento del . Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 in misura corrispondente ai minimi in considerazione della natura documentale e non complessa delle questioni trattate, nonché della tipologia dell'attività processuale in concreto svolta e tenuto conto anche della spese dovute per la fase cautelare svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione al monitorio promossa dall'attrice opponente;
-Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-Rigetta la domanda riconvenzionale dell'attrice opponente;
-Condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese di lite a favore del convenuto opposto che liquida, in € 3.354,00 per compenso di avvocato oltre a spese generali nella misura del
15%, CPA al 4% ed IVA al 22%.
Così deciso in Venezia in data 4.06.2025.
8 Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
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