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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8940/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio civile” e rimessa al
Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. CASTELLANETA MICHELE
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. VENE- CP_1 C.F._2
ZIANI VITO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito que- Parte_1
sto Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio civile celebrato in data 31/10/1991. Ha preci- sato che dalla loro unione è nata una figlia.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente , che non si CP_1
opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato
2 si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio domandando l'ac- coglimento del ricorso.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 06/03/2018, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presi- dente, avvenuta all'udienza del 15.2.2018;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e prodotta su PCT.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia au- tentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
3 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8940/2024 introdotto con ricorso del 03/09/2024 da nei confronti Parte_1
di , con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in BARI in data 31/10/1991 tra (CRO- Parte_1
TONE (KR), 12/04/1944) e (BRINDISI (BR), CP_1
02/11/1950) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 227, parte I, anno 1991;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata tele- maticamente in data 2.7.2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
4 civile del Tribunale in data 24/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8940/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio civile” e rimessa al
Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. CASTELLANETA MICHELE
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. VENE- CP_1 C.F._2
ZIANI VITO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito que- Parte_1
sto Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio civile celebrato in data 31/10/1991. Ha preci- sato che dalla loro unione è nata una figlia.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente , che non si CP_1
opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato
2 si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio domandando l'ac- coglimento del ricorso.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 06/03/2018, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presi- dente, avvenuta all'udienza del 15.2.2018;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e prodotta su PCT.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia au- tentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
3 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8940/2024 introdotto con ricorso del 03/09/2024 da nei confronti Parte_1
di , con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in BARI in data 31/10/1991 tra (CRO- Parte_1
TONE (KR), 12/04/1944) e (BRINDISI (BR), CP_1
02/11/1950) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 227, parte I, anno 1991;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata tele- maticamente in data 2.7.2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
4 civile del Tribunale in data 24/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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