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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 16475/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa ER IZ ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 16475/ 2023 R.G.
T R A
(C.F. ), rappr. e dif., giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Ricci
Ricorrente
E
in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., CP_1
Resistente contumace
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappr. e dif., giusta mandato in atti, dall'avv. Gianfranco Carbone
Resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 071202290233083 60000,
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava intimazione di pagamento n. 071202290233083 60000, notificata il 06/12/2022, contestando la mancata notifica dell'avviso avviso di addebito n. CP_1
37120160016674840000 per presunti contributi I.V.S. relativi all'anno 2015, oltre alla prescrizione del credito. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto e, nel merito, accertare e dichiarare la totale illegittimità del provvedimento opposto per tutte le ragioni indicate in ricorso, annullandola e
1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa ivi indicata, condannando ex art. 96 cpc le resistenti, e vinte le spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2
CP_ mentre non si costituiva e, verificata la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
Rinviata la causa per la decisione, all'esito della trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, è quindi pronunciata la presente sentenza.
Preliminarmente va rilevato che sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atto di provenienza del concessionario;
l'ente impositore è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali. Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica dell'avviso di addebito, pertanto, il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica dell'avviso stesso.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta, secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica dell' avviso di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva
2 (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza 02 settembre 2020, n.
18256).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n.
10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
CP_ Tanto premesso, si rileva che l' essendo contumace, non ha provato la notifica dell'avviso di addebito n. 37120160016674840000.
Alla luce di quanto sovra esposto, l'opposizione risulta fondata non risultando documentalmente CP_ provata la relativa notifica da parte dell'
Infatti, la mancata rituale notifica dell'avviso di addebito opposto consente, pertanto, il predetto
“recupero di tutela” nei confronti dell'atto presupposto in ragione della mancata conoscenza del predetto avviso fino alla notifica del primo valido atto con cui l'istante è venuto a conoscenza della pretesa dell'ente impositore
Dunque, deve essere dichiarata la non debenza del credito ad esso riferito.
Rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc in assenza dei presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
3 il Tribunale così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'atto impugnato;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1310,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 22.7.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro dott.ssa ER IZ
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa ER IZ ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 16475/ 2023 R.G.
T R A
(C.F. ), rappr. e dif., giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Ricci
Ricorrente
E
in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., CP_1
Resistente contumace
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappr. e dif., giusta mandato in atti, dall'avv. Gianfranco Carbone
Resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 071202290233083 60000,
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava intimazione di pagamento n. 071202290233083 60000, notificata il 06/12/2022, contestando la mancata notifica dell'avviso avviso di addebito n. CP_1
37120160016674840000 per presunti contributi I.V.S. relativi all'anno 2015, oltre alla prescrizione del credito. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto e, nel merito, accertare e dichiarare la totale illegittimità del provvedimento opposto per tutte le ragioni indicate in ricorso, annullandola e
1 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa ivi indicata, condannando ex art. 96 cpc le resistenti, e vinte le spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2
CP_ mentre non si costituiva e, verificata la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
Rinviata la causa per la decisione, all'esito della trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, è quindi pronunciata la presente sentenza.
Preliminarmente va rilevato che sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atto di provenienza del concessionario;
l'ente impositore è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali. Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica dell'avviso di addebito, pertanto, il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica dell'avviso stesso.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta, secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica dell' avviso di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva
2 (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza 02 settembre 2020, n.
18256).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n.
10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
CP_ Tanto premesso, si rileva che l' essendo contumace, non ha provato la notifica dell'avviso di addebito n. 37120160016674840000.
Alla luce di quanto sovra esposto, l'opposizione risulta fondata non risultando documentalmente CP_ provata la relativa notifica da parte dell'
Infatti, la mancata rituale notifica dell'avviso di addebito opposto consente, pertanto, il predetto
“recupero di tutela” nei confronti dell'atto presupposto in ragione della mancata conoscenza del predetto avviso fino alla notifica del primo valido atto con cui l'istante è venuto a conoscenza della pretesa dell'ente impositore
Dunque, deve essere dichiarata la non debenza del credito ad esso riferito.
Rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc in assenza dei presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
3 il Tribunale così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'atto impugnato;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1310,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 22.7.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro dott.ssa ER IZ
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