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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 29 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2250 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Marco Tavernese CP_1
Appellato
NONCHE'
, con l'Avv. Daniela Maria Controparte_2
Giuseppina Adimari
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2563/2023 del 14.3.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso:
1. annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto e,
1 per l'effetto, dichiarare prescritte le pretese di controparte riferite alle prestazioni lavorative eseguite negli anni 2008 – 2017. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato : accertare e dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza CP_1 dell'appello avversario per tutti i motivi sopra esposti e accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado, e quindi: (a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 - a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del Parte_1 ricorrente l'importo di Euro 7.785,16 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 550,95 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 8.336,11
(ottomilatrecentotrentasei/11), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”; per : “Voglia l'Ill.ma Corte adita: - in via principale, giudicare sulle domande ed CP_2
eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
- ove siano ritenute fondate le domande formulate dal ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo al periodo ed alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione, rimettendo, all'occorrenza, all' l'esercizio del potere in ordine alla quantificazione CP_2
delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive;
Spese e competenze di lite a carico di chi di ragione.”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, CP_1
affermando: di aver lavorato, durante la detenzione presso diversi istituti di pena, per il da agosto 2008 a luglio 2019, con mansioni di piantone, di scopino, Parte_1
di porta vitto e di addetto alla distribuzione pasti;
di aver percepito sino a settembre 2017 compensi inferiori a quelli spettanti in base al CCNL del settore alberghi e mense, avendo il convenuto aggiornato le mercedi ai contratti collettivi in vigore soltanto da ottobre Parte_1
2017; di avere diritto, in relazione ai periodi lavorati e agli orari osservati risultanti dalle buste paga e descritti in ricorso, al pagamento della somma lorda di € 8.336,11, di cui €
550,95 a titolo di tfr, quali somme percepite in meno rispetto a quelle dovute, somme di cui ha chiesto il pagamento nei confronti del convenuto, oltre alla regolarizzazione Parte_1
contributiva.
Il , costituitosi in giudizio, aveva eccepito la prescrizione Parte_1
quinquennale dei crediti rivendicati, in via subordinata quella triennale ex art 2956 c.c. e, nel merito, chiesto il rigetto del ricorso deducendo che parte ricorrente non aveva specificato le ragioni alla base delle differenze retributive richieste e che i conteggi erano errati.
CP_ L' costituitosi in giudizio, aveva chiesto che, ove dichiarate fondate le domande a carico del datore di lavoro, quest'ultimo venisse condannato al pagamento in proprio favore della contribuzione non coperta da prescrizione e che fosse rimessa allo stesso Istituto la quantificazione delle somme dovute.
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda rilevando che, sebbene la prestazione lavorativa non fosse stata lavorativa (dovendosi individuare i seguenti periodi oggetto di rivendicazione: agosto e settembre 2008; febbraio, giugno, luglio, agosto 2009; da ottobre
2009 a maggio 2010; luglio e agosto 2010; da novembre 2010 a settembre 2011; da novembre 2011 a febbraio 2012; aprile e maggio 2012; da luglio 2012 a marzo 2013; da luglio 2013 a novembre 2013; da gennaio 2014 luglio 2014; settembre 2014; da febbraio
2015 a luglio 2015; settembre 2015; da dicembre 2015 a febbraio 2016; aprile e maggio
2016; da luglio 2016 a settembre 2016; aprile 2017 e settembre 2017), la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro del detenuto con l'amministrazione della giustizia in quanto il rapporto non gode di stabilità, a meno che ciascun rapporto successivo intercorso non intervenga dopo la scadenza del termine prescrizionale. Nella specie, considerando che la prescrizione è stata interrotta con la notifica del ricorso in data 8.2.23 e, prima ancora, con la lettera di messa in mora comunicata via pec al convenuto in data 31.7.20, i Parte_1
3 crediti rivendicati non sono prescritti, perché la somma degli intervalli temporali esistenti tra un periodo lavorativo e l'altro - muovendo dal primo periodo lavorativo iniziato ad agosto
2008, concludendo con l'ultimo terminato a luglio 2019 e cumulando il successivo intervallo sino alla diffida del 31.7.20 - non supera il quinquennio;
mentre l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con quella di prescrizione estintiva in quanto postula l'intervenuto pagamento.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto da accogliere la domanda sulla scorta dell'art. 22 della legge n. 354/1975, delle tabelle di cui alla circolare del del Parte_1
10.11.1993 prot. 889518 e del loro mancato aggiornamento fino all'ottobre 2017; nonché della mancata contestazione specifica dei conteggi allegati al ricorso. Ha invece dichiarato prescritto il diritto del ricorrente al versamento dei contributi previdenziali.
Ha pertanto statuito: “- condanna il al pagamento in favore della Parte_1
parte ricorrente della somma di € 8.336,11, per i titoli di cui in motivazione, oltre agli interessi legali o, se di maggiore importo, alla svalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- dichiara prescritti i contributi previdenziali;
- condanna il al Parte_1
pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente delle spese di lite, ovvero al pagamento della somma di € 2.695,00, oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di CP_ lite relative alla chiamata in causa dell' ”.
Il ha appellato la sentenza, reiterando, con unico motivo di appello, Parte_1
l'eccezione di prescrizione. Si è costituito l' , chiedendo di respingere l'appello perché CP_1 inammissibile ed infondato. Si è costituito, infine, anche l' . CP_2
All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo emendare il dispositivo pronunciato in udienza dall'errore materiale consistente nell'avere omesso, per mera svista, di indicare l' fra le parti in causa. CP_2
Pertanto, nell'epigrafe del dispositivo, dopo le parole “Appellato” devono aggiungersi le parole
“NONCHE'
4 , con l'Avv. Daniela Maria Controparte_2
Giuseppina Adimari
Appellato”;
e analogamente nel “
PQM
” dopo le parole ” deve intendersi scritto “e CP_1
. CP_2
Si dà mandato alla Cancelleria di apporre le conseguenti correzioni.
2.
Per il suo carattere potenzialmente assorbente, va esaminata l'eccezione dell'appellato in ordine alla inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 329, comma secondo e CP_1
342 c.p.c.. Sostiene l'eccipiente che, rispetto alla ricostruzione del Tribunale, il Ministero appellante ha omesso censure, allegazioni, argomentazioni, deduzioni idonee a contrastare i fondamenti della decisione, quanto alla sussistenza di fatti estintivi del rapporto di lavoro prima del luglio 2019, quanto alle interruzioni dell'attività, quanto alla sua discontinuità.
Il ricorso è ammissibile, non essendo configurabile alla lettura dell'appello alcuna acquiescenza alle conclusioni raggiunte dal Tribunale. Infatti l'Amministrazione sostiene che da ciascun periodo di attività lavorativa svolta in carcere decorrerebbe un autonomo termine di prescrizione che non si sospenderebbe nemmeno al sopraggiungere di un successivo periodo di lavoro;
e questo determinerebbe la prescrizione - quantomeno parziale - delle pretese del lavoratore, con necessità di riformare conseguentemente la sentenza gravata.
Il ricorso è dunque ammissibile, ma infondato nel merito, sulla scorta dell'orientamento ormai assolutamente prevalente della S.C. in materia di prescrizione della mercede carceraria.
È ormai oggetto di costante affermazione giurisprudenziale, anche di legittimità, la tesi secondo la quale “in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero” (ex multis, Cass. n. 27340/2019). Allo stesso tempo, però,
“la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione” (ex multis Cass. n. 2696/2015).
5 Ciò che nel caso di specie viene in rilievo, tuttavia, è il più controverso tema del tempo e delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro in carcere. Sul punto, si riscontrano in giurisprudenza due diversi orientamenti: per un primo orientamento, ogni singola interruzione dell'attività lavorativa comporta la cessazione del rapporto di lavoro;
per un secondo orientamento, interruzioni dell'attività lavorativa non sono idonee a comportare la cessazione del rapporto di lavoro, che dunque è da ritenersi unitario e continuativo.
Le conseguenze in punto di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale sono evidenti, in quanto per il primo orientamento la prescrizione deve decorrere da ogni singola cessazione dell'attività lavorativa, mentre per il secondo la prescrizione rimane sospesa fino all'ultima cessazione.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte, Sez. Lavoro, con sentenza n. 17484/2024, che ha sottolineato le peculiarità del lavoro dei detenuti in carcere, con particolare riferimento alle modalità di assegnazione e di turnazione alle attività lavorative, rispetto alle quali i lavoratori non hanno alcun potere di controllo e di scelta, con conseguente configurabilità della condizione di “metus”. Per tale ragione, la sentenza ha statuito che “non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro” e che pertanto “le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione” (Cass. Sez. Lavoro, n. 17484/2024).
Nel caso di specie il appellante non ha apportato elementi specifici atti a far Parte_1
concludere che l'unico rapporto di lavoro debba considerarsi, invece, come una pluralità di rapporti: tenuto conto che l' ha lavorato almeno fino al 2019 e fino al 2017 sempre CP_1
nel medesimo , estende la propria domanda, appunto, fino al 2017 e ha messo in mora CP_2
l'Amministrazione, come accertato in un passaggio non gravato della sentenza, nel 2020, per cui nessuna prescrizione può dirsi decorsa;
e tenuto conto che la Cassazione ha affermato i richiamati principi anche nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, nel corso della detenzione presso l'unico Istituto penitenziario il lavoratore abbia mutato mansioni.
6 In merito alle spese di lite, poi, esse, nonostante la richiesta dell'appellato di liquidazione in proprio favore, meritano compensazione. La rinuncia del è infatti contegno Parte_1
remissivo rispetto al nuovo orientamento della Cassazione (successivo alla instaurazione del gravame) di cui alla sentenza n. 17484/2024: e ciò costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese del grado. In relazione all' , infine, la compensazione si impone CP_2
in ragione del ruolo ricoperto, anche considerato che è sceso il giudicato sulla statuizione di prescrizione delle debenze di natura contributiva, di cui alla sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal , con ricorso Parte_1
depositato il 5.9.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2563/2023 del 14.3.2023 nei confronti di e così provvede: CP_1 CP_2
- respinge l'appello;
- compensa le spese di lite del grado.
Così deciso in Roma, il 29.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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