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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO ES ET Presidente dott. IC FR OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 937/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Jacopo Baldi Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Claudia Ruperto CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 152/2025 del Tribunale del lavoro di Rieti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Rieti in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere presentato nella data del 28 giugno 2022 domanda per la percezione dell'assegno sociale;
che detta domanda era stata di fatto respinta, pur non avendo ricevuto alcuna formale comunicazione in merito;
che il ricorso amministrativo proposto non aveva sortito esito favorevole sulla base del rilievo che, a dispetto di quanto convenuto nelle condizioni di separazione con il proprio coniuge, quest'ultimo non aveva mai abbandonato l'abitazione coniugale, continuando a mantenere la stessa residenza, come risultava sia dal certificato di residenza, sia da quello
Pag. 1 di 6 di stato di famiglia;
che sostanzialmente era stato contestato il superamento di non meglio indicati limiti reddituali, oltre all'allusione ad una separazione fittizia e non reale;
che in senso contrario nessun limite reddituale era stato superato, anche in riferimento al requisito familiare e che il coniuge era un soggetto gravemente malato, tanto da non essere in grado di provvedere autonomamente a se stesso, di guisa che la coabitazione costituiva
“una mera, ed innegabile, necessità pratica” non potendosi “far gravare sulla ricorrente il vincolo di solidarietà che la lega ad una persona vicina”, persona impossibilitata “ad adempiere agli atti della vita quotidiana e necessita[nte] di assistenza continua”, così concludendo per la declaratoria del proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al suo pagamento oltre accessori a partire da tale momento, vinte le spese, CP_1 da attribuirsi al difensore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto CP_1 del ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 152/2025, depositata il 25 marzo 2025, che qualificava come sostanzialmente simulata la separazione, stante la duratura permanenza della convivenza tra i coniugi fin dal lontano 1982 senza alcuna interruzione e la percezione di un assegno di mantenimento, rilevando una conseguente
“confusione patrimoniale e reddituale presuntivamente derivante dalla comunanza di vita col proprio ex coniuge (percettore di pensione), a riprova dell'assenza di un oggettivo stato di bisogno della richiedente (dalla stessa non provato) quale fondamentale presupposto per ottenere la prestazione invocata”. Respingeva dunque il ricorso, dichiarando irripetibili le spese processuali.
Con atto depositato il 16 aprile 2025 la proponeva appello avverso la sentenza Pt_1 citata in forza di un unico, articolato, motivo, di seguito riassunto.
Affermava, dunque, la validità della separazione legale pur in presenza di coabitazione richiamando sul punto recente giurisprudenza di legittimità e ribadendo la necessità di fare fronte alle gravi condizioni di salute del coniuge, riconosciuto dallo stesso CP_1 quale soggette disabile ai sensi della legge n. 104/1992 e beneficiario di indennità di accompagnamento fin dal 23 novembre 2020, dunque in epoca assai anteriore alla presentazione della domanda per l'erogazione dell'assegno sociale.
Evidenziava che lo stato di bisogno, comunque sussistente atteso che all'assegno di mantenimento non si dovevano cumulare gli importi dichiarati dal in quanto Parte_2
Pag. 2 di 6 la coabitazione era strumentale alla sua assistenza, non deve essere necessariamente incolpevole, così ribadendo la spettanza della prestazione richiesta.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato istituto richiedendo il rigetto del gravame, evidenziando in particolare che lo stato di invalidità grave del era Parte_2 sopravvenuto solo nel 2020, a fronte di una separazione formalmente risalente al 1982 e ad una coabitazione mai cessata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni espresse a seguire.
Appare opportuno premettere che l'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 ha previsto che “con effetto dall'1.1.96, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L.
6.240.000, denominato assegno sociale”; inoltre, se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computandosi il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
Lo stesso comma prosegue disponendo che “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le
Pag. 3 di 6 anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma
6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Come si nota, l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare i mezzi necessari per vivere ai sensi dell'art. 38, comma 1, della Cost. alle persone anziane che abbiano superato una prefissata soglia di età e che non dispongano di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla norma. L'assegno viene infatti corrisposto, per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista, siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore.
Ciò posto, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla odierna appellante (si allude a Cass. n. 9839/2023) porta a reputare che la separazione intercorsa tra la Pt_1
e il marito sia in effetti cessata, con la ricostituzione del consorzio familiare.
Infatti, gli effetti della sentenza di separazione possono venir meno, secondo quanto dispone l'art 157 c.c., solo in virtù di una espressa dichiarazione dei coniugi (qui pacificamente non intervenuta) o di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire per effetto di una piena riconciliazione tra essi coniugi, con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa di relazioni reciproche
Pag. 4 di 6 oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco
(Cass. n. 11636/2020). Si è soggiunto che il ripristino della coabitazione può essere uno degli indici attraverso i quali valutare l'intervenuta riconciliazione, ma solo in quanto essa sia espressione di una effettiva ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere l'abitazione, ma dall'esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianità e improntato alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale.
Orbene, alla luce di tali principi, la circostanza che la stessa affermi di prendersi Pt_1 stabilmente e continuativamente cura del marito gravemente invalido, con il quale ha sempre coabitato anche in costanza di separazione, integra di per sé quella reistituzione della comunione familiare e quindi del rapporto di coniugio appena tratteggiata, se solo si considera che alla coabitazione si è aggiunta una quotidianità di vita certamente caratterizzata dalla solidarietà e dalla assistenza morale e materiale.
Ne consegue che ai fini della percezione dell'assegno familiare si deve tenere conto anche del reddito percepito dal la cui misura determinata dall' non è stata Parte_2 CP_1 contestata dalla così come quest'ultima non ha contestato che il cumulo del Pt_1 reddito del coniuge comporterebbe il superamento del limite di legge.
L'appellante non ha dunque dimostrato di essere in possesso dei requisiti reddituali per l'erogazione del trattamento.
Per tali motivi l'appello non può trovare accoglimento.
Attesa la rituale dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Si deve, nondimeno, dare atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 16 aprile 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Rieti n.
152/2025, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara le spese irripetibili;
Pag. 5 di 6 - dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC FR OL TO ES ET
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO ES ET Presidente dott. IC FR OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 937/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Jacopo Baldi Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Claudia Ruperto CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 152/2025 del Tribunale del lavoro di Rieti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 28 novembre 2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Rieti in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere presentato nella data del 28 giugno 2022 domanda per la percezione dell'assegno sociale;
che detta domanda era stata di fatto respinta, pur non avendo ricevuto alcuna formale comunicazione in merito;
che il ricorso amministrativo proposto non aveva sortito esito favorevole sulla base del rilievo che, a dispetto di quanto convenuto nelle condizioni di separazione con il proprio coniuge, quest'ultimo non aveva mai abbandonato l'abitazione coniugale, continuando a mantenere la stessa residenza, come risultava sia dal certificato di residenza, sia da quello
Pag. 1 di 6 di stato di famiglia;
che sostanzialmente era stato contestato il superamento di non meglio indicati limiti reddituali, oltre all'allusione ad una separazione fittizia e non reale;
che in senso contrario nessun limite reddituale era stato superato, anche in riferimento al requisito familiare e che il coniuge era un soggetto gravemente malato, tanto da non essere in grado di provvedere autonomamente a se stesso, di guisa che la coabitazione costituiva
“una mera, ed innegabile, necessità pratica” non potendosi “far gravare sulla ricorrente il vincolo di solidarietà che la lega ad una persona vicina”, persona impossibilitata “ad adempiere agli atti della vita quotidiana e necessita[nte] di assistenza continua”, così concludendo per la declaratoria del proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al suo pagamento oltre accessori a partire da tale momento, vinte le spese, CP_1 da attribuirsi al difensore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto CP_1 del ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 152/2025, depositata il 25 marzo 2025, che qualificava come sostanzialmente simulata la separazione, stante la duratura permanenza della convivenza tra i coniugi fin dal lontano 1982 senza alcuna interruzione e la percezione di un assegno di mantenimento, rilevando una conseguente
“confusione patrimoniale e reddituale presuntivamente derivante dalla comunanza di vita col proprio ex coniuge (percettore di pensione), a riprova dell'assenza di un oggettivo stato di bisogno della richiedente (dalla stessa non provato) quale fondamentale presupposto per ottenere la prestazione invocata”. Respingeva dunque il ricorso, dichiarando irripetibili le spese processuali.
Con atto depositato il 16 aprile 2025 la proponeva appello avverso la sentenza Pt_1 citata in forza di un unico, articolato, motivo, di seguito riassunto.
Affermava, dunque, la validità della separazione legale pur in presenza di coabitazione richiamando sul punto recente giurisprudenza di legittimità e ribadendo la necessità di fare fronte alle gravi condizioni di salute del coniuge, riconosciuto dallo stesso CP_1 quale soggette disabile ai sensi della legge n. 104/1992 e beneficiario di indennità di accompagnamento fin dal 23 novembre 2020, dunque in epoca assai anteriore alla presentazione della domanda per l'erogazione dell'assegno sociale.
Evidenziava che lo stato di bisogno, comunque sussistente atteso che all'assegno di mantenimento non si dovevano cumulare gli importi dichiarati dal in quanto Parte_2
Pag. 2 di 6 la coabitazione era strumentale alla sua assistenza, non deve essere necessariamente incolpevole, così ribadendo la spettanza della prestazione richiesta.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato istituto richiedendo il rigetto del gravame, evidenziando in particolare che lo stato di invalidità grave del era Parte_2 sopravvenuto solo nel 2020, a fronte di una separazione formalmente risalente al 1982 e ad una coabitazione mai cessata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni espresse a seguire.
Appare opportuno premettere che l'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 ha previsto che “con effetto dall'1.1.96, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L.
6.240.000, denominato assegno sociale”; inoltre, se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computandosi il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
Lo stesso comma prosegue disponendo che “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le
Pag. 3 di 6 anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma
6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Come si nota, l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare i mezzi necessari per vivere ai sensi dell'art. 38, comma 1, della Cost. alle persone anziane che abbiano superato una prefissata soglia di età e che non dispongano di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla norma. L'assegno viene infatti corrisposto, per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista, siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore.
Ciò posto, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla odierna appellante (si allude a Cass. n. 9839/2023) porta a reputare che la separazione intercorsa tra la Pt_1
e il marito sia in effetti cessata, con la ricostituzione del consorzio familiare.
Infatti, gli effetti della sentenza di separazione possono venir meno, secondo quanto dispone l'art 157 c.c., solo in virtù di una espressa dichiarazione dei coniugi (qui pacificamente non intervenuta) o di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione, vale a dire per effetto di una piena riconciliazione tra essi coniugi, con la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ripresa di relazioni reciproche
Pag. 4 di 6 oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco
(Cass. n. 11636/2020). Si è soggiunto che il ripristino della coabitazione può essere uno degli indici attraverso i quali valutare l'intervenuta riconciliazione, ma solo in quanto essa sia espressione di una effettiva ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere l'abitazione, ma dall'esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianità e improntato alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale.
Orbene, alla luce di tali principi, la circostanza che la stessa affermi di prendersi Pt_1 stabilmente e continuativamente cura del marito gravemente invalido, con il quale ha sempre coabitato anche in costanza di separazione, integra di per sé quella reistituzione della comunione familiare e quindi del rapporto di coniugio appena tratteggiata, se solo si considera che alla coabitazione si è aggiunta una quotidianità di vita certamente caratterizzata dalla solidarietà e dalla assistenza morale e materiale.
Ne consegue che ai fini della percezione dell'assegno familiare si deve tenere conto anche del reddito percepito dal la cui misura determinata dall' non è stata Parte_2 CP_1 contestata dalla così come quest'ultima non ha contestato che il cumulo del Pt_1 reddito del coniuge comporterebbe il superamento del limite di legge.
L'appellante non ha dunque dimostrato di essere in possesso dei requisiti reddituali per l'erogazione del trattamento.
Per tali motivi l'appello non può trovare accoglimento.
Attesa la rituale dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Si deve, nondimeno, dare atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 16 aprile 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Rieti n.
152/2025, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara le spese irripetibili;
Pag. 5 di 6 - dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC FR OL TO ES ET
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