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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/10/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 805 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. EL Fumagalli Presidente rel. Dott. Marta Recalcati Giudice Dott. Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa R.G. n. 805/2025, promossa con ricorso depositato il 08/04/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]Ù) il Parte_1 C.F._1
30/05/1987 rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARA DI GIOVANNI e dall'Avv. BRACCO
ELEONORA con domicilio eletto come in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(PERÙ), il 12/06/1990 RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE
INTERVENTUTO
Oggetto: “ricorso per la separazione personale di coniugi e scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/9/2025 parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso relative alla domanda di separazione come segue:
“Emettere sentenza di separazione personale dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varese ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione, prevedendo altresì che il sig. sposti la residenza dalla casa coniugale dalla quale non è presente Controparte_1 da fine agosto 2023; Prevedere l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minorenni, Persona_1
e con collocamento delle stesse presso la madre;
[...] Persona_2
Assegnare alla madre la casa coniugale sita in Varese, Via Isonzo n. 16 e censita al catasto fabbricati del predetto Comune come segue:
Appartamento: Sez. VA, Foglio 6, Mappale 811, Sub. 26, Cat. A/3, Classe 3, Vani 5, Rendita catastale
€ 490,63; Box auto: Sez. VA, Foglio 6, Mappale 811, Sub. 7, Cat. C/6, Classe 8, Mq. 11, Rendita catastale € 45,45.
• Mantenere la regolamentazione libera del diritto di visita del padre nei confronti delle figlie minorenni come già condivisa tra i genitori e riportata nella parte in narrativa;
• Accertata l'autosufficienza economica dei coniugi, dichiarare che nessuno dei coniugi sarà onerato dal corrispondere un contributo per il mantenimento dell'altro.
• Prevedere in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle Controparte_1 figlie minorenni mediante la corresponsione dell'assegno di mantenimento mensile pari ad € 200,00 oltre aggiornamento ISTAT per ciascuna figlia, per complessivi € 400,00 oltre aggiornamento ISTAT come per legge;
• Prevedere che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla madre, come già concordato sino ad oggi tra i genitori;
• Prevedere in capo al sig. l'obbligo di contribuzione alla quota del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie come previste dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Varese;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri di legge”.
*** *** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 08/04/2025,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo quanto segue:
• di aver contratto matrimonio civile con il resistente, in Varese, in data 6/02/2016 come da atto di matrimonio n. 8, Parte I, anno 2016;
• dall'unione sono nati due figli oggi minorenni: nata a [...] il Persona_1
19/01/2016 e nata a [...] il [...]; Persona_2
• negli ultimi anni la relazione coniugale si è deteriorata al punto che la sig.ra
[...]
, essendo venuta totalmente meno l'affectio coniugalis e stante l'indisponibilità Parte_1 del marito ad addivenire alla separazione consensuale, si è vista costretta a procedere in via giudiziale per chiedere cumulativamente la separazione personale dal marito e, una volta decorsi i termini previsti per legge, lo scioglimento del matrimonio.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge e successivamente pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Domandava l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e con la regolamentazione delle frequentazioni del padre secondo quanto già condiviso tra i genitori;
assegnazione della casa coniugale a sè stessa. Sotto il profilo economico, insisteva nel porre a carico del padre per il mantenimento delle figlie minori il pagamento della somma complessiva di € 400,00= oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese. Nulla per il mantenimento dei coniugi.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 14/04/2025 in calce al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c..
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente sig. del quale Controparte_1 all'udienza veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice, espletato l'interrogatorio libero dell'unica parte costituita, impossibilitato ad esperire un tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa alla medesima udienza, rimettendo la causa in decisione al Collegio.
* * * * * *
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
La natura delle doglianze mosse da parte ricorrente, la mancata comparizione di parte resistente all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio stante la sua mancata costituzione, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
2. La responsabilità genitoriale
Ritiene il Collegio che risulti giustificato l'affidamento condiviso delle figlie minori Persona_1
e ad entrambi i genitori secondo la normativa vigente e in
[...] Persona_2 assenza di elementi che impongano una deroga al principio della bigenitorialità, con collocamento prevalente presso la madre posto che recepisce le loro abitudini di vita come adottate sino ad ora.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita del padre, il Collegio intende recepire quanto indicato nel ricorso, mantenendo la regolamentazione che la parte ha indicato in ricorso, affermando di averla condivisa con il coniuge e di averla già praticata, salvo diversi accordi:
- durante la settimana dal lunedì al venerdì quando la ricorrente ha il turno mattutino, il resistente si recherà per le ore 6.20 del mattino presso la casa coniugale per portare le figlie Persona_1
e rispettivamente a scuola ed all'asilo. All'uscita da scuola le
[...] Persona_2 figlie verranno recuperate dalla madre e riportate presso la casa materna. Quando invece la ricorrente ha il turno pomeridiano, la nonna paterna recupererà le nipoti e Persona_1 [...] all'uscita da scuola e dall'asilo e le porterà presso la propria abitazione ove abita Persona_2 anche il padre. Le bambine staranno con il padre sino a quando la ricorrente terminerà il turno lavorativo e saranno recuperate dalla madre che le riporterà presso la sua abitazione.
- durante la settimana, da lunedì a venerdì, la figlia minorenne secondo il suo volere potrà Per_1 effettuare uno o due pernotti presso il padre. La figlia stante la tenera età, non pernotterà Per_2 presso il padre durante la settimana;
- nel weekend entrambe le figlie potranno trascorrere presso il padre una notte (tra venerdì e sabato o tra sabato e domenica);
- nel periodo Natalizio i genitori si organizzeranno secondo i propri turni lavorativi a trascorrere le festività con le figlie;
in difetto di accordo, la regolamentazione avverrà come di seguito: ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
- nel periodo Pasquale i genitori si organizzeranno secondo i propri turni lavorativi a trascorrere le festività; in difetto di accordo, la regolamentazione avverrà come di seguito: ad anni alterni, dalle ore 14 del Giovedì Santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- Durante il periodo estivo le bambine trascorreranno con i rispettivi genitori due settimane anche non consecutive, salvo diversi accordi.
3. I profili economici
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli minori, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti risulta come di seguito compendiabile.
La ricorrente ha dedotto di lavorare come infermeria presso la RSA Maria Immacolata;
all'udienza del 10/09/2025 ha dichiarato: “Il mio stipendio mensile netto in busta paga è di circa €. 1600/1700=. Oltre allo stipendio percepisco l'AU al 100% per €. 460 al mese. Vivo in casa condotta in locazione e pago un canone di €. 500 oltre a €. 100 per spese condominiali, salvo conguaglio. Vivo in quella casa con le 2 figlie e mia madre che è venuta in Italia per aiutarmi. Ho in corso un finanziamento per l'auto con rata di €. 299 al mese. Non ho beni immobili, sono proprietaria solo dell'auto. Mio marito è uscito di casa nell'agosto 2023 e da allora mi sta versando €. 400 per il mantenimento delle figlie e mi lascia il 100% dell'AU. Lui è d'accordo, potevamo fare una consensuale ma non vuole pagare l'avvocato”
Quanto al sig. non vi è documentazione reddituale in atti;
nel ricorso introduttivo la Controparte_1 parte ricorrente ha rappresentato che lo stesso svolge la professione di geometra presso la società Reair Srl di Malnate con un reddito mensile netto che oscilla tra € 1.800,00 ed € 2.000,00. All'udienza in data 10/09/2025 la signora ha dichiarato: “il sig. è geometra e lavora per una ditta Controparte_1 con guadagno di circa € 1.800,00/2.000”. Considerata la situazione reddituale delle parti come sopra riassunta, ritiene il Collegio congrua la richiesta formulata dalla ricorrente di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori e mediante Persona_1 Persona_2 il pagamento della somma complessiva di €. 400,00= oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese. AU interamente a favore della madre. Nulla per il mantenimento dei coniugi stante l'autosufficienza di entrambi.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente, in quanto genitore collocatario delle figlie minori.
5. Prosecuzione del giudizio per la domanda divorzile
Poiché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi- proceda alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, così decide:
- Dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile, in Varese, in data 6/02/2016 come da atto di matrimonio n. 8, Parte I, anno 2016, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Varese;
- Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Varese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (atto n. 8, P. I, anno 2016);
- Dispone l'affido condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_2
d entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
[...]
- dispone che le frequentazioni del padre sig. con le figlie minori Controparte_1
e mantengano la regolamentazione come Persona_1 Persona_2 già condivisa dai genitori, salvo diversi accordi:
- durante la settimana dal lunedì al venerdì quando la ricorrente ha il turno mattutino, il resistente si recherà per le ore 6.20 del mattino presso la casa coniugale per portare le figlie Persona_1
e rispettivamente a scuola ed all'asilo. All'uscita da scuola le
[...] Persona_2 figlie verranno recuperate dalla madre e riportate presso la casa materna. Quando invece la ricorrente ha il turno pomeridiano, la nonna paterna recupererà le nipoti e Persona_1 [...] all'uscita da scuola e dall'asilo e le porterà presso la propria abitazione ove abita Persona_2 anche il padre. Le bambine staranno con il padre sino a quando la ricorrente terminerà il turno lavorativo e saranno recuperate dalla madre che le riporterà presso la sua abitazione. - durante la settimana, da lunedì a venerdì, la figlia minorenne secondo il suo volere potrà Per_1 effettuare uno o due pernotti presso il padre. La figlia stante la tenera età, non pernotterà Per_2 presso il padre durante la settimana;
- nel weekend entrambe le figlie potranno trascorrere presso il padre una notte (tra venerdì e sabato o tra sabato e domenica);
- nel periodo Natalizio i genitori si organizzeranno secondo i propri turni lavorativi a trascorrere le festività con le figlie;
in difetto di accordo, la regolamentazione avverrà come di seguito: ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
- nel periodo Pasquale i genitori si organizzeranno secondo i propri turni lavorativi a trascorrere le festività; in difetto di accordo, la regolamentazione avverrà come di seguito: ad anni alterni, dalle ore 14 del Giovedì Santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- Durante il periodo estivo le bambine trascorreranno con i rispettivi genitori due settimane anche non consecutive, salvo diversi accordi;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto delle figlie mediante la corresponsione dell'importo di €. 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
AU a favore della madre al 100%.
- Assegna la casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore collocatario delle figlie minori;
- Spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore dott.ssa EL Fumagalli.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa EL Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. EL Fumagalli Presidente rel. Dott. Marta Recalcati Giudice Dott. Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa R.G. n. 805/2025, promossa con ricorso depositato il 08/04/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]Ù) il Parte_1 C.F._1
30/05/1987 rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARA DI GIOVANNI e dall'Avv. BRACCO
ELEONORA con domicilio eletto come in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(PERÙ), il 12/06/1990 RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE
INTERVENTUTO
Oggetto: “ricorso per la separazione personale di coniugi e scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/9/2025 parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso relative alla domanda di separazione come segue:
“Emettere sentenza di separazione personale dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varese ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione, prevedendo altresì che il sig. sposti la residenza dalla casa coniugale dalla quale non è presente Controparte_1 da fine agosto 2023; Prevedere l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minorenni, Persona_1
e con collocamento delle stesse presso la madre;
[...] Persona_2
Assegnare alla madre la casa coniugale sita in Varese, Via Isonzo n. 16 e censita al catasto fabbricati del predetto Comune come segue:
Appartamento: Sez. VA, Foglio 6, Mappale 811, Sub. 26, Cat. A/3, Classe 3, Vani 5, Rendita catastale
€ 490,63; Box auto: Sez. VA, Foglio 6, Mappale 811, Sub. 7, Cat. C/6, Classe 8, Mq. 11, Rendita catastale € 45,45.
• Mantenere la regolamentazione libera del diritto di visita del padre nei confronti delle figlie minorenni come già condivisa tra i genitori e riportata nella parte in narrativa;
• Accertata l'autosufficienza economica dei coniugi, dichiarare che nessuno dei coniugi sarà onerato dal corrispondere un contributo per il mantenimento dell'altro.
• Prevedere in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle Controparte_1 figlie minorenni mediante la corresponsione dell'assegno di mantenimento mensile pari ad € 200,00 oltre aggiornamento ISTAT per ciascuna figlia, per complessivi € 400,00 oltre aggiornamento ISTAT come per legge;
• Prevedere che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla madre, come già concordato sino ad oggi tra i genitori;
• Prevedere in capo al sig. l'obbligo di contribuzione alla quota del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie come previste dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Varese;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri di legge”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 08/04/2025,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo quanto segue:
• di aver contratto matrimonio civile con il resistente, in Varese, in data 6/02/2016 come da atto di matrimonio n. 8, Parte I, anno 2016;
• dall'unione sono nati due figli oggi minorenni: nata a [...] il Persona_1
19/01/2016 e nata a [...] il [...]; Persona_2
• negli ultimi anni la relazione coniugale si è deteriorata al punto che la sig.ra
[...]
, essendo venuta totalmente meno l'affectio coniugalis e stante l'indisponibilità Parte_1 del marito ad addivenire alla separazione consensuale, si è vista costretta a procedere in via giudiziale per chiedere cumulativamente la separazione personale dal marito e, una volta decorsi i termini previsti per legge, lo scioglimento del matrimonio.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge e successivamente pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Domandava l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e con la regolamentazione delle frequentazioni del padre secondo quanto già condiviso tra i genitori;
assegnazione della casa coniugale a sè stessa. Sotto il profilo economico, insisteva nel porre a carico del padre per il mantenimento delle figlie minori il pagamento della somma complessiva di € 400,00= oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese. Nulla per il mantenimento dei coniugi.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 14/04/2025 in calce al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c..
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente sig. del quale Controparte_1 all'udienza veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice, espletato l'interrogatorio libero dell'unica parte costituita, impossibilitato ad esperire un tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa alla medesima udienza, rimettendo la causa in decisione al Collegio.
* * * * * *
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
La natura delle doglianze mosse da parte ricorrente, la mancata comparizione di parte resistente all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio stante la sua mancata costituzione, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
2. La responsabilità genitoriale
Ritiene il Collegio che risulti giustificato l'affidamento condiviso delle figlie minori Persona_1
e ad entrambi i genitori secondo la normativa vigente e in
[...] Persona_2 assenza di elementi che impongano una deroga al principio della bigenitorialità, con collocamento prevalente presso la madre posto che recepisce le loro abitudini di vita come adottate sino ad ora.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita del padre, il Collegio intende recepire quanto indicato nel ricorso, mantenendo la regolamentazione che la parte ha indicato in ricorso, affermando di averla condivisa con il coniuge e di averla già praticata, salvo diversi accordi:
- durante la settimana dal lunedì al venerdì quando la ricorrente ha il turno mattutino, il resistente si recherà per le ore 6.20 del mattino presso la casa coniugale per portare le figlie Persona_1
e rispettivamente a scuola ed all'asilo. All'uscita da scuola le
[...] Persona_2 figlie verranno recuperate dalla madre e riportate presso la casa materna. Quando invece la ricorrente ha il turno pomeridiano, la nonna paterna recupererà le nipoti e Persona_1 [...] all'uscita da scuola e dall'asilo e le porterà presso la propria abitazione ove abita Persona_2 anche il padre. Le bambine staranno con il padre sino a quando la ricorrente terminerà il turno lavorativo e saranno recuperate dalla madre che le riporterà presso la sua abitazione.
- durante la settimana, da lunedì a venerdì, la figlia minorenne secondo il suo volere potrà Per_1 effettuare uno o due pernotti presso il padre. La figlia stante la tenera età, non pernotterà Per_2 presso il padre durante la settimana;
- nel weekend entrambe le figlie potranno trascorrere presso il padre una notte (tra venerdì e sabato o tra sabato e domenica);
- nel periodo Natalizio i genitori si organizzeranno secondo i propri turni lavorativi a trascorrere le festività con le figlie;
in difetto di accordo, la regolamentazione avverrà come di seguito: ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
- nel periodo Pasquale i genitori si organizzeranno secondo i propri turni lavorativi a trascorrere le festività; in difetto di accordo, la regolamentazione avverrà come di seguito: ad anni alterni, dalle ore 14 del Giovedì Santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- Durante il periodo estivo le bambine trascorreranno con i rispettivi genitori due settimane anche non consecutive, salvo diversi accordi.
3. I profili economici
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli minori, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti risulta come di seguito compendiabile.
La ricorrente ha dedotto di lavorare come infermeria presso la RSA Maria Immacolata;
all'udienza del 10/09/2025 ha dichiarato: “Il mio stipendio mensile netto in busta paga è di circa €. 1600/1700=. Oltre allo stipendio percepisco l'AU al 100% per €. 460 al mese. Vivo in casa condotta in locazione e pago un canone di €. 500 oltre a €. 100 per spese condominiali, salvo conguaglio. Vivo in quella casa con le 2 figlie e mia madre che è venuta in Italia per aiutarmi. Ho in corso un finanziamento per l'auto con rata di €. 299 al mese. Non ho beni immobili, sono proprietaria solo dell'auto. Mio marito è uscito di casa nell'agosto 2023 e da allora mi sta versando €. 400 per il mantenimento delle figlie e mi lascia il 100% dell'AU. Lui è d'accordo, potevamo fare una consensuale ma non vuole pagare l'avvocato”
Quanto al sig. non vi è documentazione reddituale in atti;
nel ricorso introduttivo la Controparte_1 parte ricorrente ha rappresentato che lo stesso svolge la professione di geometra presso la società Reair Srl di Malnate con un reddito mensile netto che oscilla tra € 1.800,00 ed € 2.000,00. All'udienza in data 10/09/2025 la signora ha dichiarato: “il sig. è geometra e lavora per una ditta Controparte_1 con guadagno di circa € 1.800,00/2.000”. Considerata la situazione reddituale delle parti come sopra riassunta, ritiene il Collegio congrua la richiesta formulata dalla ricorrente di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori e mediante Persona_1 Persona_2 il pagamento della somma complessiva di €. 400,00= oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese. AU interamente a favore della madre. Nulla per il mantenimento dei coniugi stante l'autosufficienza di entrambi.
4. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente, in quanto genitore collocatario delle figlie minori.
5. Prosecuzione del giudizio per la domanda divorzile
Poiché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi- proceda alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, così decide:
- Dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile, in Varese, in data 6/02/2016 come da atto di matrimonio n. 8, Parte I, anno 2016, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Varese;
- Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Varese per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (atto n. 8, P. I, anno 2016);
- Dispone l'affido condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_2
d entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
[...]
- dispone che le frequentazioni del padre sig. con le figlie minori Controparte_1
e mantengano la regolamentazione come Persona_1 Persona_2 già condivisa dai genitori, salvo diversi accordi:
- durante la settimana dal lunedì al venerdì quando la ricorrente ha il turno mattutino, il resistente si recherà per le ore 6.20 del mattino presso la casa coniugale per portare le figlie Persona_1
e rispettivamente a scuola ed all'asilo. All'uscita da scuola le
[...] Persona_2 figlie verranno recuperate dalla madre e riportate presso la casa materna. Quando invece la ricorrente ha il turno pomeridiano, la nonna paterna recupererà le nipoti e Persona_1 [...] all'uscita da scuola e dall'asilo e le porterà presso la propria abitazione ove abita Persona_2 anche il padre. Le bambine staranno con il padre sino a quando la ricorrente terminerà il turno lavorativo e saranno recuperate dalla madre che le riporterà presso la sua abitazione. - durante la settimana, da lunedì a venerdì, la figlia minorenne secondo il suo volere potrà Per_1 effettuare uno o due pernotti presso il padre. La figlia stante la tenera età, non pernotterà Per_2 presso il padre durante la settimana;
- nel weekend entrambe le figlie potranno trascorrere presso il padre una notte (tra venerdì e sabato o tra sabato e domenica);
- nel periodo Natalizio i genitori si organizzeranno secondo i propri turni lavorativi a trascorrere le festività con le figlie;
in difetto di accordo, la regolamentazione avverrà come di seguito: ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
- nel periodo Pasquale i genitori si organizzeranno secondo i propri turni lavorativi a trascorrere le festività; in difetto di accordo, la regolamentazione avverrà come di seguito: ad anni alterni, dalle ore 14 del Giovedì Santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- Durante il periodo estivo le bambine trascorreranno con i rispettivi genitori due settimane anche non consecutive, salvo diversi accordi;
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto delle figlie mediante la corresponsione dell'importo di €. 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
AU a favore della madre al 100%.
- Assegna la casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore collocatario delle figlie minori;
- Spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore dott.ssa EL Fumagalli.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa EL Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.