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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/09/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
in composizione monocratica nella persona del Presidente dott. Marcello
Buscema, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 DECIES C.P.C.
nei procedimenti civili riuniti R.G. n. 730\2024 e 731\2024 ex artt. 170 del d.P.R.
n. 115/2002 e 15 del d. lgs. n. 150/2011, avverso il decreto del 12 marzo 2024 emesso dal giudice tutelare del Tribunale di Frosinone, proposti da:
- AVV. in proprio (R.G. n. 730\2024) Parte_1
- in proprio e quale genitore esercente la potestà Parte_2
sul minore (R.G. n. 731\2024), rappresentata e difesa Persona_1
dall'avv. Carla Corsetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceprano, via Vittorio Alfieri n. 80
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
- , in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n° 12
1 - Con ricorso del 20/3/2024 (R.G. n. 730\2024), l'avv. ha proposto Pt_1
in proprio reclamo avverso il decreto 12/03/2024, con il quale il giudice tutelare dell'intestato Tribunale ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dell' CP_3
cui era stato ammesso il minore , del quale era stata designata Persona_1 curatrice speciale nell'ambito del procedimento R.G. V.G. n. 4960/2022 e, contestualmente, ha liquidato i compensi spettanti, ponendoli a carico del minore stesso, in € 2.500,00 oltre accessori di legge per l'attivita della curatela, invece di quanto dalla stessa richiesto, ovvero, in via subordinata, del compenso da determinare in applicazione di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto dagli
Uffici giudiziari di Bolzano o l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.
2 – Con autonomo ricorso del 19\03\2024 (R.G. n. 731\2024), Parte_2
in proprio e quale genitore esercente la potesta sul minore
[...] Per_1
ha, a sua volta, reclamato il suddetto provvedimento del giudice tutelare,
[...]
nella parte in cui ha revocato l'ammissione al beneficio del patrocinio, chiedendo di autorizzarlo in favore dell'avv. , sollevando dall'incombente il minore, Pt_1
perche privo di redditi.
3 - Le parti opponenti, in particolare, hanno criticato la decisione del giudice tutelare, in quanto quale genitore del minore, aveva un reddito Parte_2
sottosoglia per essere ammessa al beneficio, mentre l'avv. , oltre a Pt_1
contestare la revoca del beneficio anzidetto, adducendo altresì che doveva essere preso come parametro il reddito del solo richiedente, sussistendo un conflitto di interessi con gli altri membri del nucleo familiare, ha criticato anche la quantificazione del compenso riconosciutale dal Giudice, posta a carico del minore.
4 – La difesa erariale, costituitasi in giudizio in entrambi i procedimenti, ha eccepito la carenza di legittimazione dell'avv. , relativamente alla revoca Pt_1
del patrocinio a carico dello Stato, mentre ha ritenuto corretto il provvedimento del giudice tutelare, dovendosi computare nel reddito complessivo non solo i redditi del richiedente, ma anche quelli degli altri membri del nucleo familiare convivente. 5 – Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di legittimazione attiva sollevata della difesa erariale rispetto alla domanda proposta in proprio dall'avv.
. Pt_1
In materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio e limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi, ma non e configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio. In tali casi, infatti, detta legittimazione e riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi e stata ammessa, ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume dal raffronto tra il d.P.R. n.
115\2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione alla presentazione dell'istanza e attribuita all'interessato ed al difensore, mentre, nel secondo, essa e conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso d.P.R., proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Pertanto, il difensore puo agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante, ma non puo proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire (Cassazione civile n. 21438 del
06/07/2022, n. 40971 del 21/12/2021, n. 16424 del 30/07/2020 e n. 21997 del
11/09/2018).
Pertanto, ne deriva che l'avv. e priva di legittimazione attiva ad impugnare Pt_1
in proprio il decreto di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato.
Vero è che il suddetto difensore ha reclamato anche la liquidazione del compenso, ma tale impugnativa è del tutto decontestualizzata dal provvedimento del giudice tutelare, proprio perché tale provvedimento, nel revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non ha liquidato il compenso del difensore ai sensi del d.P.R. 115/2002, ma ha operato la liquidazione secondo il regime ordinario, ponendolo a carico del minore stesso.
Ne deriva che anche il reclamo avverso la liquidazione del compenso è improponibile, non avendo il giudice tutelare emesso alcun provvedimento di liquidazione in base alla disciplina del gratuito patrocinio.
6 – Entrando nel merito della revoca, il ricorso è da ritenersi fondato per quanto appresso si dirà.
Si osserva che, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito civile, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ai valori riportati nei decreti ministeriali e, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Inoltre, si tiene conto del solo reddito personale nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (art. 76 d.P.R. n. 115/2002).
Per quanto concerne la figura del curatore speciale del minore ex art. 78 c.p.c., si osserva che, nel caso di specie, la nomina è scaturita dall'alta conflittualità tra i genitori a seguito della separazione ed in relazione ai potenziali riflessi psichici sul figlio. Pertanto, la necessità è sorta venendo in rilevo un interesse del minore diverso e confliggente con quello dei due genitori, che meritava di essere autonomamente rappresentato in giudizio da una figura terza.
Infatti, la conflittualità innescata nel rapporto di coniugio ha messo a rischio l'operato del genitore, al punto da legittimare l'intervento del Giudice, il quale, procedendo alla nomina, ha consentito al terzo di tutelare il figlio dalle conseguenze pregiudizievoli generate dallo scontro in atto tra i genitori.
Orbene, se il minore ha un reddito proprio sottosoglia ed è in situazione di conflitto con i genitori, il curatore deve presentare l'istanza di ammissione e deve attestare, anche con autodichiarazione, che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
D'altronde, se si considera che la nomina del curatore speciale va disposta con la specifica finalità di attribuirgli il potere di provvedere per il minore in considerazione dell'accesa conflittualità esistente tra i genitori e delle numerose problematiche che involgono il nucleo familiare, onde tutelarlo da possibili pregiudizi derivanti dal conflitto, non si vede come non si debba tener conto di detti presupposti ai fini del riconoscimento della conflittualità di interessi del richiedente con gli altri componenti del nucleo familiare per il calcolo del reddito ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Sarebbe, infatti, incoerente, oltre che illogico, far ricadere sui genitori il compenso del difensore del minore, la cui posizione è stata ritenuta conflittuale con i medesimi, così da nominare un curatore speciale.
Pertanto, nel caso che ci occupa, è stata correttamente presentata domanda per il patrocinio gratuito, non possedendo il minore redditi propri, tenendo conto del suo solo reddito, visto che il curatore è stato nominato in presenza di situazioni conflittuali con gli stessi.
Pertanto, la domanda avanza da in proprio e quale genitore Parte_2
esercente la potestà sul minore è fondata e deve essere accolta. Persona_1
7 – Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in proprio dall'avv. e Pt_1
dell'accoglimento del ricorso proposto dalla parte interessata.
P.Q.M.
il Presidente, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.
730/2024 (alla quale e stata riunita la n. 731/2024), ogni altra domanda ed eccezione respinte, così decide:
DICHIARA inammissibile la domanda proposta dall'avv. in Parte_1 proprio;
al patrocinio a spese dell'Erario; Parte_3
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso in Frosinone, il 09/09/2025
Il Presidente
dott. Marcello Buscema