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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/10/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Lorenza Recano, ha pronunziato all'udienza del 15/10/2025, nei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.N. 4426/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Potenza Simona Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per Atp introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ha proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di Atp e affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta. Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall' , all'udienza del 15.10.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. CP_1
127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di cui al comma 3 art. cit..
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati chiaramente evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , per aver sottostimato il quadro patologico del ricorrente. Persona_1
Alla luce delle censure mosse da parte ricorrente e della documentazione agli atti, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, dott.
. Persona_2
Il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio ha riscontrato le seguenti infermità: “Diabete mellito, tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali, in buon compenso metabolico e senza segni clinici e/o strumentali di complicanze. Spondilodiscoartrosi a modesta incidenza funzionale. Allegata epatopatia (postvirale?) senza documentata alterazione degli indici bioumorali di funzionalità epatica. Riferita ipertensione arteriosa in compenso emodinamico”. (sul punto cfr. pg. 7 della CTU). In definitiva, il CTU, pur rilevando le patologie sofferte, conclude ritenendo che: “La valutazione delle risultanze dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale delle patologie presentate dal periziato, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle menomazioni riscontrate, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che il complesso morboso presentato dal periziato determini una invalidità complessiva del 49% (quarantanove%)(legge 30/3/71 n° 118 e successive modifiche) (cfr. pg 11 della CTU). Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria criticamente esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. L'opposizione va dunque rigettata. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. depositata in fase di ATP ed in sede di opposizione, dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP e in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Nola, il 31.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Lorenza Recano
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Lorenza Recano, ha pronunziato all'udienza del 15/10/2025, nei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.N. 4426/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Potenza Simona Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2024, ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per Atp introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ha proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di Atp e affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta. Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall' , all'udienza del 15.10.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. CP_1
127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di cui al comma 3 art. cit..
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati chiaramente evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , per aver sottostimato il quadro patologico del ricorrente. Persona_1
Alla luce delle censure mosse da parte ricorrente e della documentazione agli atti, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, dott.
. Persona_2
Il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio ha riscontrato le seguenti infermità: “Diabete mellito, tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali, in buon compenso metabolico e senza segni clinici e/o strumentali di complicanze. Spondilodiscoartrosi a modesta incidenza funzionale. Allegata epatopatia (postvirale?) senza documentata alterazione degli indici bioumorali di funzionalità epatica. Riferita ipertensione arteriosa in compenso emodinamico”. (sul punto cfr. pg. 7 della CTU). In definitiva, il CTU, pur rilevando le patologie sofferte, conclude ritenendo che: “La valutazione delle risultanze dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale delle patologie presentate dal periziato, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle menomazioni riscontrate, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che il complesso morboso presentato dal periziato determini una invalidità complessiva del 49% (quarantanove%)(legge 30/3/71 n° 118 e successive modifiche) (cfr. pg 11 della CTU). Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria criticamente esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. L'opposizione va dunque rigettata. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. depositata in fase di ATP ed in sede di opposizione, dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP e in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Nola, il 31.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Lorenza Recano