Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4752/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. COLOMBINI CHIARA CodiceFiscale_2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. - Cessazione della convivenza I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
2. - Affidamento paritario e collocazione anagrafica della prole pagina 1 di 5
maggiorenne ed in cerca di impiego lavorativo, sarà libero di frequentare i genitori in Per_2
base alle sue esigenze, compatibilmente con gli impegni dei genitori.
3. - Tempi e modalità di frequentazione paritari I coniugi si impegnano, quanto a , a dividersi Per_1
al 50% le incombenze di cura ed assistenza della medesima, compatibilmente e nel rispetto della sua volontà e dei suoi impegni, ed a trascorrere con la figlia periodi pari temporali, consistenti in una settimana alternata con e presso il padre (dal lunedì alla domenica) ed una settimana con e presso la madre (dal lunedì alla domenica), e con suddivisione paritaria anche dei periodi di vacanze Natalizia,
Pasquali ed estive, alternando di anno in anno il giorno di Natale, il Capodanno, il giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo trascorrerà con e presso i genitori un periodo di 15 Per_1
gg anche non consecutivi, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Prima della partenza i coniugi saranno tenuti a comunicarsi luogo ed indirizzo nel quale trascorreranno le vacanze con la figlia. In ogni caso saranno sempre fatti salvi diversi accordi dei genitori che siano volti alla miglior gestione della figlia anche rispetto agli impegni lavorativi dei genitori ed agli impegni scolastici, sportivi ed amicali di . Per_1
4. - Casa familiare
4.1 La casa coniugale, sita in Modena Via Naviglio n.19, di proprietà dei sigg. e Parte_2 Pt_1 nella misura del 50%, rimarrà assegnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c., alla sig.ra che ivi abiterà insieme alla figlia ed al figlio nche anagraficamente. Pt_1 Per_1 Per_2
4.2. Il sig. si impegna ed obbliga a rilasciare il detto immobile entro e non oltre il Parte_2
01.12.2024 ed a trasferire la propria residenza.
4.3. I mobili, le suppellettili e gli elettrodomestici che arredano e corredano la casa coniugale e funzionali all'utilizzo della stessa rimarranno assegnati alla sig.ra unitamente alla abitazione. Pt_1
4.4. Le spese condominiali ordinarie, di manutenzione ordinaria e, in generale, tutte le spese connesse al godimento della casa coniugale (i.e. utenze domestiche, canoni di abbonamento alla televisione e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) rimarranno a carico del coniuge assegnatario mentre quelle di carattere straordinario saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
5. - Mantenimento della prole pagina 2 di 5 5.1. - In ragione della frequentazione paritaria con entrambi i figli e e della Per_2 Per_1
ripartizione fra essi coniugi degli impegni ed incombenze famigliari al 50% ciascuno, i sigg e Pt_1
provvederanno al loro mantenimento ordinario direttamente quando questi permarranno CP_1
presso ciascuno di loro (dunque secondo periodi pari temporali al 50%) sino alla sussistenza dei presupposti di legge.
5.2.- Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, riguardanti la salute, la cura,
l'educazione e l'istruzione degli stessi, saranno sostenute dai genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Allo scopo le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture pubbliche e private;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
il tutto fatta eccezione per quelle cure e quei servizi che già abitualmente vengono sostenute per i figli con medici di fiducia della famiglia;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento d) spese sportive, comprese le trasferte, e pertinenti attrezzature, già abitualmente sostenute per i figli.
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria f) spese sportive costose e non rientranti nelle classiche “ritenute nella norma”, comprese le trasferte, e pertinenti attrezzature, che non risultano abituali per i figli.
E) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreative e ludiche b) viaggi di vacanza che i figli trascorreranno da soli.
F) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per acquisto cellulare e ricariche telefoniche;
b) paghetta mensile in favore dei ragazzi.
Resta inteso che, anche ai fini della contribuzione per quota, qualunque altra spesa straordinaria ed imprevedibile non prevista dal precedente schema che si renda necessaria per la prole, dovrà essere previamente concordata sia nell'an che nel quantum tra i genitori, salvo che non attenga a urgenti motivi di salute. Le dette spese potranno essere pagate o per anticipazione diretta pro quota ovvero per pagina 3 di 5 rimborso al genitore che le avrà anticipate. In quest'ultimo caso, per quanto attiene al rimborso delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo consenso e/o quelle che siano state immediatamente concordate queste saranno rimborsate nel termine di otto giorni dall'invio a mezzo email dei giustificativi di spesa.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta che ne garantisca la ricezione (a mezzo sms, e-mail, WhatsApp ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa di talché le spese saranno rimborsate entro 8 giorni dal successivo invio a mezzo mail dei giustificativi di spesa.
6 – Mantenimento dei coniugi
Le parti, dichiarano di essere entrambi autonomi economicamente, di avere adeguati mezzi economici e di rinunciare reciprocamente, ora per allora, alla richiesta di un assegno di mantenimento.
7- Altre pattuizioni dei coniugi
7.1. Le detrazioni ed agevolazioni fiscali connesse a saranno usufruite dalla Sig.ra Per_1 Pt_1
7.2 I coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia . Per_1
7.3 I ricorrenti dichiarano che le spese legali relative al presente procedimento nonché a quelle relative ad ogni altro accordo inerente la regolamentazione della crisi coniugale saranno a carico di entrambi nella misura del 50%”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 4 di 5 rilevato che , nata a [...] il [...] e , nato a [...]_2
MODENA (MO) il 05/09/1967 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 3/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1995 Atto n.63 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/3/25
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasqule
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