TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/11/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente sentenza
Sentenza nella causa iscritta al n. 41/2017 R.G., promossa da p.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (nata a [...] il [...], ivi residente Parte_2 in via Pippo Fava 3), con sede in Siracusa, via Salvo Randone n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Petino con il quale è elettivamente domiciliato in Siracusa, via
Eumelo n.32 presso lo studio dell'avv. Marco De Benedictis giusta procura in atti ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_2
CP_ in Siracusa Corso Gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso dell'avv.
VA DO , giusta procura in atti;
resistente
Contro
:
con sede in Roma, Largo Chigi n. 5 (00187), in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, P.I. c.f. P.IVA_3
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 05.01.2017 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n°598 2016 00024912 07 000, del 09 dicembre 2016, notificato a mezzo p.e.c. il 22.12.2016, con cui l' di Siracusa, intimava alla opponente CP_1 [...] il pagamento dell'importo di euro 10.378,65 . A fondamento della sua Parte_1 domanda deduceva : 1) Nullità dell'avviso di addebito e inesistenza del presupposto impositivo per carenza di una motivazione dettagliata e specifica circa la natura del credito richiesto, quale elemento imprescindibile previsto dall'art. 30 del D.L. 78/2010 nonchè l'assenza della sottoscrizione con firma elettronica da parte del responsabile dell'ufficio carenza che CP_1 avrebbe determinato, a dire della ricorrente, la nullità insanabile dell'atto. 2) Prescrizione estintiva quinquennale dei periodi antecedenti al 23 dicembre 2011; 3) Infondatezza della pretesa , per carenza di valenza probatoria del verbale dell'Ispettorato del Lavoro richiamato nell'avviso, nonché di ogni altro documento posto a fondamento della richiesta.
Con provvedimento del 11.02.2017 veniva sospesa l'esecutorietà dell'atto impugnato.
Contr Si costituiva in giudizio l il quale in via preliminare rilevava l'infondatezza dell'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'avviso di addebito , posto che ai sensi dell'art. 24, comma
6, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 l'opposizione all'avviso di addebito può essere proposta esclusivamente per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e non per vizi formali.
Assumeva altresì la validità dell'atto impugnato stante l'apposizione della sottoscrizione mediante firma elettronica o la dicitura “firma autografa sostituita a mezzo stampa” ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993, ha sost escludono la nullità per difetto di sottoscrizione, come consolidato dalla giurisprudenza (cfr. C.T.P. Macerata, sez. III,
12.12.2001, n. 158)
In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente assumeva l'avvenuta interruzione dei termini con la notifica dell'avviso di addebito avvenuta nell'anno 2015.
Nel merito deduceva che L'avviso di addebito impugnato traeva origine da un accertamento ispettivo, prodotto in atti, ove era stato accertato l'errato inquadramento della dipendente cassiera inquadrata come operaio livello V anziché IV, con conseguente Controparte_4 mancata applicazione del CCNL e difformità retributiva. Tali accertamenti si fondavano su verbali e dichiarazioni che fidefacienti fino a querela di falso
La causa veniva istruita mediante prove documentali e posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
Pagina 2 Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione circa i vizi formali dell'avviso di addebito. Come CP_ correttamente assunto dall' infatti, l'avviso di addebito si è formato in ossequio alla normativa vigente di cui si è detto.
Nel merito il ricorso, parimenti è infondato e deve essere, rigettato per i seguenti motivi. Nel caso di specie, l' ha versato in atti un articolato corredo documentale a supporto della CP_1 legittimità del provvedimento impugnato, costituito dal verbale ispettivo versato in atti e dalla documentazione ivi allegata, da cui emerge prova sufficiente del diverso inquadramento della dipendente diversamente a quanto asserito dalla parte ricorrente. Se è pur Controparte_4 vero, da un lato , che soltanto i fatti di cui gli ispettori hanno avuto percezione diretta fanno piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c.,dall'altro, è altresì vero che le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'attività ispettiva possono essere validamente utilizzate in giudizio come elemento probatorio, conservando, sebbene non godano di piena prova legale, un grado di attendibilità rilevante. Tali dichiarazioni, quindi, e possono essere valorizzate dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori, purché non vengano smentite da prova contraria (Cass. Sez. Lav., n. 405/2004; Cass. Sez. Lav., n. 7168/1998; Cass.
Sez. Lav. n. 27754/2019).).
Orbene, nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali raccolte dall'ispettorato del lavoro, rese in epoca prossima ai fatti e senza alcun condizionamento da parte del datore di lavoro, sono genuine, precise e concordanti tra loro, e assumono, pertanto, un particolare rilievo probatorio ai fini della ricostruzione del corretto inquadramento della lavoratrice.
Quindi, in assenza di prove documentale o testimoniali idoneo a sovvertire le risultanze dell'accertamento ispettivo, deve , confermarsi la piena legittimità dell'operato dell'ente previdenziale resistente.
Infine, è parimenti infondata altresì' l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, posto che come correttamente rilevato dall' il credito concerne il periodo compreso tra CP_1 dicembre 2010 e ottobre 2013. L'obbligazione contributiva relativa al mese di dicembre 2010 aveva scadenza al 16 gennaio 2011. L'invito a regolarizzare la posizione contributiva, recante il numero di protocollo del 6 ottobre 2014, è stata notificata in data 4 febbraio 2015. Tale circostanza assume rilievo ai fini della decorrenza e della maturazione del termine di prescrizione quinquennale, il quale risulta validamente interrotto a seguito della notificazione dell'atto in questione.
Pagina 3 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo, tendendo conto del valore della causa, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore al pagamento delle spese di lite di euro 2697,00 oltre iva, spese generali e
C.P.A , come per legge in favore dell' CP_1
3) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 04.11.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 4