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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5822/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/12/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIANA PIERONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via Romana n. 23, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, scambiandosi fin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
2. Il sig. rimarrà ad abitare nell'immobile adibito a casa familiare di sua Parte_1 esclusiva proprietà, mentre la sig.ra si trasferirà nell'abitazione di sua esclusiva Parte_2 proprietà, sita in Pescia, Via Trento n. 28.
3. La IG.ra si obbliga ad accollarsi, anche formalmente, il mutuo residuo, manlevando Parte_2 indenne il sig. da ogni pretesa da parte dell'Istituto di credito. Parte_1
4. I mobili e gli arredi della casa coniugale restano assegnati al marito ed a sua esclusiva proprietà, fatti salvi altri beni che le parti hanno indicato in separato atto per i quali, si impegnano sin da ora, per il tramite di terzi, a dividersi.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non richiedono un contributo
l'uno all'altra.
1
6. Con la sottoscrizione del presente ricorso i IGg.ri dichiarano di non aver più Parte_3 nulla a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione.
7. I coniugi decidono e dichiarano di dare immediata attuazione alle clausole di separazione come sopra concordate, sin dalla sottoscrizione del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pescia (PT) il 7/10/2000, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Pescia (PT) in data 7/10/2000, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pescia (PT) all'Atto Numero 60, Parte
2, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, dell'Anno 2000, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Pescia (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/12/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIANA PIERONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via Romana n. 23, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, scambiandosi fin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
2. Il sig. rimarrà ad abitare nell'immobile adibito a casa familiare di sua Parte_1 esclusiva proprietà, mentre la sig.ra si trasferirà nell'abitazione di sua esclusiva Parte_2 proprietà, sita in Pescia, Via Trento n. 28.
3. La IG.ra si obbliga ad accollarsi, anche formalmente, il mutuo residuo, manlevando Parte_2 indenne il sig. da ogni pretesa da parte dell'Istituto di credito. Parte_1
4. I mobili e gli arredi della casa coniugale restano assegnati al marito ed a sua esclusiva proprietà, fatti salvi altri beni che le parti hanno indicato in separato atto per i quali, si impegnano sin da ora, per il tramite di terzi, a dividersi.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non richiedono un contributo
l'uno all'altra.
1
6. Con la sottoscrizione del presente ricorso i IGg.ri dichiarano di non aver più Parte_3 nulla a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione.
7. I coniugi decidono e dichiarano di dare immediata attuazione alle clausole di separazione come sopra concordate, sin dalla sottoscrizione del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pescia (PT) il 7/10/2000, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Pescia (PT) in data 7/10/2000, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pescia (PT) all'Atto Numero 60, Parte
2, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, dell'Anno 2000, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Pescia (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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