Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/03/2026, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03974/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2101 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato AR MI , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d’Italia a Dhaka, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l’annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato emesso il 6/6/2024 e notificato il successivo 18/8/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. ER IA OR ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato, previa tutela cautelare, il provvedimento del 6/6/2024 -notificato il 18/8/2024 - dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato.
Rifiuto motivato dalla competente Sede Diplomatica prospettando l’insufficienza di mezzi economici e il rischio migratorio.
Il ricorso prospetta - in sintesi – l ’illogicità e la mera apparenza della relativa motivazione .
Il MAECI si è costituito in resistenza, a mezzo della difesa erariale.
Nell’udienza pubblica del 24/2/2026 -fissata dal Collegio ex art. 55, comma 10 cpa - i l ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ciò premesso, il gravame merita accoglimento, attesa l’incongruità della duplice motivazione che sorregge il diniego del visto da parte della competente Rappresentanza a Dhaka.
1) In particolare -quanto all’ inidoneità del presunto requisito economico - il Collegio ravvisa la fondatezza delle censure del ricorrente incentrate sull’indebito riesame di un profilo già positivamente valutato dal competente Sportello Unico dell’Immigrazione (SUI), ai fini dell’emissione del necessario Nulla Osta al Lavoro -p rovvedimento che ha preceduto quello di diniego del visto -con conseguente illegittimo aggravamento del relativo procedimento amministrativo, non giustificato da particolari esigenze istruttorie.
2) Riguardo al prospettato rischio d’immigrazione illegale - come evidenziato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 535 del 7/2/2025 – “la valutazione del c.d. “rischio migratorio” ha natura discrezionale, eventualmente connessa anche a fattori decisori di tipo tecnico, e come tale soggiace alle regole concernenti la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, il cui rispetto è sindacabile in sede giurisdizionale; - la sussistenza di un simile fattore ostativo al rilascio del visto d’ingresso deve essere desunta da elementi obiettivi, indicativi – sul piano inferenziale - di una ragionevole possibilità di un abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica (e soggettiva) delle intenzioni del richiedente; Ritenuto che nel caso di specie il provvedimento impugnato in primo grado non risulta conforme al descritto paradigma, essendo plausibile la prospettazione del ricorrente secondo la quale la mancata conoscenza di alcuni particolari delle condizioni contrattuali non è in assoluto indicativa dell’esistenza di una diversa causale attribuibile alla reale intenzione del richiedente, trattandosi di elementi che secondo l’id quod plerumque accidit possono ragionevolmente non essere conosciuti prima della sottoscrizione del contratto (peraltro anche da lavoratori di nazionalità italiana)”.
Nel caso in esame, il gravato diniego, avendo pure disatteso i principi enunciati dal Consiglio di Stato in punto di valutazione del rischio migratorio - condivisi dal Collegio - deve essere, pertanto, annullato.
3) Quanto al reclamo avverso il provvedimento della competente Commissione , che ha ritenuto inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ritenendosi, invece, il lavoratore interessato legittimato a beneficiarne, l’art. 119 del TU n.115/2002 impone la presenza dell’istante sul territorio italiano, nel caso di specie non riscontrata. Né risulta accertata la situazione che consentirebbe - a determinate condizioni – l’applicazione della norma invocata a favore di soggetti presenti non regolarmente sul territorio nazionale (Cfr. Cassazione Civile - Sez. II, n. 164/2018, conformemente a Consiglio di Stato -Sez. III, n. 59/2015) , non trovandosi il ricorrente sul suolo nazionale, nè essendo pendente procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno o domanda di protezione internazionale. Conseguentemente, va respinto il reclamo avverso il decreto d’inammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
4) Peraltro -in ragione della soccombenza- il MAECI è tenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1)accoglie il gravame e – per l’effetto – annulla il provvedimento impugnato; 2) respinge il reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità della precedente istanza del ricorrente di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato; 3)liquida le spese processuali in misura pari a € 1.500 (millecinquecento) - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato – a carico del MAECI e a favore del legale, dichiaratos i antistatari o, del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC LL, Presidente
ER IA OR, Referendario, Estensore
SC Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IA OR | SC LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.