TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11058/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Parte_1 tt. dom. in Mondragone (CE), alla via N. Machiavelli n. 8, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
rappr. e dif. dall'Avv. Renato Migliore, con cui elett. dom. in Controparte_1 onale isola A/3, giusta procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa agricola del resistente dal 13/06/2013 al 31/07/2014, in virtù di contratto di lavoro part-time a tempo determinato, e dal 22/11/2014 al 28/02/2019, giorno in cui rassegnava le dimissioni, in virtù di contratto a tempo indeterminato part-time;
- di aver svolto in entrambi i rapporti mansioni di cernitrice, inquadrata con qualifica di operaio di 6° livello del CCNL di categoria, sottoposta al potere direttivo del resistente;
- di aver lavorato nei predetti periodi dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, dal lunedì alla domenica, eccetto nei mesi di dicembre – gennaio e febbraio, in cui di venerdì godeva di un giorno di riposo settimanale;
- di non aver mai fruito di ferie e di non aver percepito la 13° e 14° mensilità, né gli assegni familiari;
- di non aver mai ricevuto alcun corrispettivo per il lavoro prestato oltre l'orario contrattualmente previsto, anche nei giorni festivi, indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, ROL;
- di non aver integralmente percepito il TFR;
1 - che il pagamento della retribuzione avveniva in contanti, senza regolare rilascio delle buste paga, nelle quali si evincevano voci retributive difformi rispetto al lavoro effettivamente prestato;
- che durante il rapporto di lavoro aveva percepito una paga giornaliera, come indicato in ricorso;
- che, stanti anche il mancato pagamento degli assegni familiari indicati nelle buste paga ed il rifiuto di trasformazione del rapporto di lavoro in full time, aveva rassegnato le proprie dimissioni;
- che aveva ricevuto pagamento a mezzo bonifici solo per complessivi € 1.959,54 e di aver ricevuto, dopo la costituzione in mora del resistente, un ulteriore importo di € 1.210,00. Concludeva chiedendo di “1. accertare e dichiarare, anche sulla scorta della documentazione versata in atti e di quanto acquisito al processo, che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c. relativamente ai periodi indicati e nelle qualità e quantità esposta nel ricorso;
2. accogliere il ricorso e per l'effetto condannare il resistente, a corrispondere, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, sulla scorta della documentazione probatoria allegata, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 67.756,96 o quella maggiore
o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
3. condannare la resistente ditta al pagamento della somma di denaro così come quantificata in via equitativa dall'On.le Giudice Unico del Lavoro adito, in virtù di quanto previsto dall'art. 2099 c.c., oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 comma III c.p.c. somme spettanti alla ricorrente in ragione delle mansioni lavorative effettivamente svolte, della quantità della prestazione e dello inquadramento rivendicato e qualificato dal C.C.N.L. di categoria;
4. In via subordinata condannare il sig. in Controparte_1 proprio e nella qualità indicata, al pagamento di quella somma maggiore o minore nto del danno che si riterrà di giustizia e che emergerà in corso di giudizio dalle risultanze istruttorie”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva parte resistente, che preliminarmente eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria vantata, deducendo l'infondatezza del ricorso, nonché dei conteggi allegati, formulando eccezione di compensazione con l'indennità sostitutiva del preavviso e deducendo l'integrale versamento del TFR, concludendo per il rigetto della spiegata domanda. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione, all'esito dell'istruttoria orale espletata, veniva rinviata per discussione e, lette le note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente atteso che, alla data della nota interruttiva (indicata dalla stessa parte resistente nel 08/05/2019), non era ancora decorso un quinquennio dalla cessazione del primo rapporto di lavoro dedotto (31/07/2014), per cui alcuna prescrizione risulta maturata. Incontestata è la durata dei rapporti di lavoro così come dedotti da parte ricorrente, oltre che provata in via documentale (cfr. CU 2015, con riferimento al rapporto dal 13/06/2013
2 al 31/07/2014; per il periodo successivo, cfr. contratto di lavoro del 21/11/2014 e di trasformazione a tempo indeterminato del 22/12/2015). Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente, dedotto di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello risultante da contratto, chiedeva il pagamento di somme a titolo di differenze retributive tra le ore indicate e quelle effettivamente rese, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, ROL e differenza su TFR. Con riferimento alla prestazione di un'attività lavorativa secondo un'articolazione oraria maggiore rispetto a quanto regolarizzato ed allo svolgimento di lavoro straordinario, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). In particolare, quanto al lavoro straordinario, occorre rilevare che esso è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav., 12.5.2001, n. 6623; Cass., lav., 14.08.98, n. 8006; Cass. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). La valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio incombe sul lavoratore (Cass. lav., 29.1.2003, n. 1389). Analogamente, per le festività e le ferie (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015 - Rv. 635157 - 01). L'istruttoria espletata non ha confermato le deduzioni attoree di aver prestato attività lavorativa secondo un'articolazione oraria più ampia di quella risultante dai contratti stipulati. Ed invero, le dichiarazioni rese dai testi escussi sono del tutto inidonee a corroborare la prospettazione attorea, per le ragioni di seguito indicate. In particolare, la teste di parte ricorrente, (nipote della ricorrente), Testimone_1 dichiarava di aver lavorato insieme alla ric nda del resistente per un periodo di circa un anno, a partire da giugno-luglio 2015. Riferiva di aver lavorato come cernitrice (occupandosi di “sistemare la roba nelle cassette”), così come la ricorrente, “tutti i giorni dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. A volte facevamo la mezza giornata oppure facevamo straordinari, mentre il venerdì stavamo a casa. La domenica lavoravamo.”. Aggiungeva che
“venivamo pagati da in contanti. Ci chiamava con cadenza settimanale in ufficio uno Controparte_1 alla volta e ci pagava. Ricordo che la retribuzione era pari ad € 30,00 al giorno”, e di non aver goduto di ferie, né aver percepito 13^ e 14^ mensilità. Aggiungeva che “è capitato che ci siamo trattenuti oltre l'orario di lavoro per fare straordinario, che veniva pagato da . Controparte_1
Il teste, comune, dichiarava di aver lavorato pre al 2015 Testimone_2 al 2019, precisando che la ricorrente già vi lavorava e che, quando era andato via, la ricorrente già non vi lavorava più. Riferiva che entrambi lavoravano dal lunedì al sabato per circa 3-4 ore al giorno, di mattina o di pomeriggio. Aggiungeva che le ferie venivano
3 godute a turno e che non avevano mai lavorato la domenica. Riferiva inoltre che venivano pagati ogni 15 giorni, inizialmente in contanti, poi con bonifico. La teste, comune, riferiva di aver lavorato alle dipendenze del resistente per Tes_3 circa un anno, div della pandemia da COVID-19. Riferiva di aver lavorato dal lunedì al venerdì per 3-4 ore al giorno, a partire dalle 8:30 fino a circa le 11:00-11:30, precisando che vi erano dei turni e di aver lavorato con la ricorrente, salvo quando vi era meno lavoro. Del tutto inidonee a sostenere la prospettazione attorea sono le dichiarazioni della sola teste , in quanto relative ad un ridotto arco temporale, oltre che generiche, con Parte_1 particolare riferimento alla prestazione di lavoro straordinario (“è capitato che ci siamo trattenuti oltre l'orario di lavoro per fare straordinario”), tra l'altro riferito come retribuito. Parimenti generica è la dichiarazione relativa alla fruizione delle ferie (“non ho goduto di ferie. Non so se le altre lavoratrici ne abbiano goduto, posso dire che quando c'ero io non ne hanno prese”). Precisava che il pagamento della retribuzione avveniva con cadenza settimanale nell'ufficio del dove venivano chiamati uno alla volta (circostanza riferita, con riferimento CP_1 alla delle buste paga, anche dalla teste . La teste, inoltre, non era a Tes_3 conoscenza delle ragioni legate alla cessazione del r della ricorrente. Le suddette dichiarazioni sono dunque insufficienti a provare la prestazione di attività lavorativa secondo i giorni e gli orari dedotti in ricorso - in ragione della breve durata del rapporto della teste, considerata altresì l'assenza di ulteriori riscontri (avendo gli ulteriori testi riferito di un'attività giornaliera pari a 3-4 ore di lavoro) – ed oltre l'orario ordinario (attesa la genericità delle dichiarazioni sul punto, “è capitato”). Alla luce di tutto quanto esposto, la prova circa lo svolgimento di attività lavorativa in eccedenza rispetto a quanto risultante dai contratti, e di mancata fruizione di ferie e permessi – gravante su parte ricorrente – non può ritenersi raggiunta. Si osserva, inoltre, che la retribuzione percepita, così come dedotta ed indicata nei conteggi prodotti, è stata comunque corrispondente alla quantità e qualità di lavoro prestata, come emerso all'esito dell'istruttoria, rendendo irrilevanti le dedotte difformità circa quanto contabilizzato in busta paga. Parte ricorrente ha altresì dedotto di non aver percepito, nel corso dei due rapporti lavorativi, la 13^ e 14^ mensilità, né gli assegni per nucleo familiare. In ordine alla corresponsione della retribuzione, grava sul datore l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento. In proposito, la retribuzione ordinaria, le mensilità aggiuntive, il TFR, sono istituti di fonte legale e contrattuale, che senz'altro competono al lavoratore in caso di mancato assolvimento, da parte del convenuto, di provare ex art. 2697 co. 2 C.C. l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento. Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto 4 adempimento (si veda ex plurimis Cass. sez I, 13.06.2006, n. 13674 che richiama Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia in oggetto, ha evidenziato che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985). Nel caso in esame, si osserva che parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha depositato buste paga sottoscritte “per ricevuta e quietanza”. Dalle buste paga versate in atti, si evince la corresponsione delle somme dovute a titolo di 13^ e 14^ mensilità a partire da gennaio a novembre 2017, e per il mese di gennaio 2019. In assenza di prova contraria, considerato che parte ricorrente non ha specificamente contestato la documentazione suddetta e le sottoscrizioni apposte (al contrario, cfr. verbale del 29/04/2021), la relativa domanda non può che essere rigettata con riferimento a tali periodi, anche tenuto conto che “la sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta- quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 27749 del 03/12/2020, Rv. 659954 - 01), atteso che “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9588 del 14/07/2001, Rv. 548204 - 01). Va inoltre rilevato che non possono essere riconosciute le somme previste a titolo di 13^ e 14^ per la mensilità di novembre 2018, alla luce delle stesse deduzioni di parte ricorrente (cfr. ricorso introduttivo e p. 8 delle note depositate da parte ricorrente in data 17/01/2025, su cui v. infra). L'ulteriore documentazione versata in atti è del tutto inidonea a documentare il pagamento delle somme dovute a titolo di 13^ e 14^ mensilità per la restante durata dei rapporti lavorativi. Ed invero, pur essendo le buste paga versate in atti per il periodo antecedente al 2017 sottoscritte per quietanza, alcun riferimento vi è, nelle voci retributive ivi riportate, agli importi dovuti a titolo di mensilità supplementari. Per il periodo successivo, invece, le buste paga in atti, pur riportando le relative voci retributive, non recano alcuna firma per quietanza, né vi è prova del pagamento a mezzo bonifico, come dedotto da parte resistente (“gli importi a titolo retributivo, comprensivi di tutti gli istituti spettanti, venivano bonificati mensilmente”, cfr. p. 4 memoria di costituzione). In particolare, dalle buste paga in atti, risulta indicata la somma di € 69,75 mensili, a titolo di 13^ e 14^ mensilità a partire da gennaio 2018 e sino alla fine del rapporto.
5 Tenuto conto di tale quantificazione contenuta nelle stesse buste paga, nonché dell'ulteriore documentazione in atti (contratti stipulati, ulteriori buste paga, CU ed estratto contributivo), anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., va riconosciuta a titolo di 13^ mensilità, per il primo rapporto di lavoro dedotto, la somma complessiva di € 883,00 e, per il periodo successivo – esclusi i periodi non computati, sopra indicati, per le ragioni esposte – la somma complessiva di € 2.540,75. Secondo analoghi criteri, va riconosciuta, a titolo di 14^ mensilità, per il primo rapporto di lavoro, la somma complessiva di € 883,00 e, per il secondo rapporto dedotto, la somma complessiva di € 2.610,50 (in assenza di qualsivoglia indicazione, nella busta paga di gennaio 2019 – quietanzata con sottoscrizione non disconosciuta – di alcuna somma a titolo di 14^ mensilità). Quanto al TFR, si rileva che, con riferimento al primo rapporto di lavoro, in assenza di prova della relativa corresponsione, va riconosciuto l'importo di € 428,76, risultante dalla CU 2015 (cfr. produzione di parte ricorrente). Con riferimento al rapporto instaurato a partire da novembre 2014, risulta dovuta a titolo di TFR l'ulteriore somma di € 575,00, determinata sulla scorta delle buste paga (tenuto conto altresì del percepito come indicato in ricorso, e conforme alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, come accertate) ed anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., atteso che, inoltre, non vi è prova (cfr. busta paga 2019 e relativo bonifico, nonché CU 2020 in atti) del pagamento di quanto dovuto a tale titolo per il lavoro svolto nel periodo novembre 2014 - giugno 2015. Quanto agli assegni per nucleo familiare, si osserva che la stessa parte ricorrente, nelle note depositate in data 17/01/2025 (cfr. p. 8), rilevava che “i bonifici effettuati a fine del 2018, riferiti a buste paga con assegni familiari liquidate per l'insistenza della lavoratrice, solo in epoca successiva alla redazione dei documenti”: pertanto, sulla scorta di quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, gli importi erogati con i bonifici del 13/12/2018 e del 13/02/2019 (all. 9 produzione di parte ricorrente) sono riconducibili alle somme di cui alle buste paga di novembre 2018 (€ 648,00), dicembre 2018 e gennaio 2019 (€ 637,31 + € 91,00
- € 728,31), versate in atti da parte ricorrente. Alla luce di quanto esposto, in assenza di prova della debenza di somme ulteriori a tale titolo, va riconosciuta in favore di parte ricorrente la somma di € 16,09 a titolo di assegni per nucleo familiare (di cui alla busta paga di ottobre 2018) in assenza di deduzione e prova del relativo pagamento ad opera di parte resistente. Va invece accolta l'eccezione, formulata in via riconvenzionale da parte resistente, di compensazione con l'indennità di preavviso, dovendo ritenersi non provata la sussistenza di una giusta causa, così come dedotto da parte ricorrente, avendo la stessa indicato il pagamento degli assegni per nucleo familiare in data antecedente alle dimissioni e non potendo ritenersi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa in un orario più ampio rispetto a quanto risultante contrattualmente. L'indennità dovuta va quantificata nella misura determinata da parte resistente, pari ad € 168,00, in assenza di contestazione di controparte e tenuto conto del CCNL in atti. Tale somma andrà decurtata dal quantum complessivamente riconosciuto in favore di parte ricorrente, pari a complessivi € 7.937,10. Del tutto generica, e priva di puntuali allegazione e prova, è la domanda risarcitoria formulata in via subordinata nelle conclusioni dell'atto introduttivo. 6 Alla luce di tutto quanto esposto, parte resistente va condannata al pagamento della somma complessiva di € 7.769,10 (già decurtato l'importo di € 168,00), di cui € 1.003,76 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Le spese di lite, anche in considerazione della mancata adesione alla proposta transattiva, si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di complessivi € 7.769,10 per le causali indicate in parte motiva, di cui € 1.003,76 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 12/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
7
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11058/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Parte_1 tt. dom. in Mondragone (CE), alla via N. Machiavelli n. 8, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
rappr. e dif. dall'Avv. Renato Migliore, con cui elett. dom. in Controparte_1 onale isola A/3, giusta procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa agricola del resistente dal 13/06/2013 al 31/07/2014, in virtù di contratto di lavoro part-time a tempo determinato, e dal 22/11/2014 al 28/02/2019, giorno in cui rassegnava le dimissioni, in virtù di contratto a tempo indeterminato part-time;
- di aver svolto in entrambi i rapporti mansioni di cernitrice, inquadrata con qualifica di operaio di 6° livello del CCNL di categoria, sottoposta al potere direttivo del resistente;
- di aver lavorato nei predetti periodi dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, dal lunedì alla domenica, eccetto nei mesi di dicembre – gennaio e febbraio, in cui di venerdì godeva di un giorno di riposo settimanale;
- di non aver mai fruito di ferie e di non aver percepito la 13° e 14° mensilità, né gli assegni familiari;
- di non aver mai ricevuto alcun corrispettivo per il lavoro prestato oltre l'orario contrattualmente previsto, anche nei giorni festivi, indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, ROL;
- di non aver integralmente percepito il TFR;
1 - che il pagamento della retribuzione avveniva in contanti, senza regolare rilascio delle buste paga, nelle quali si evincevano voci retributive difformi rispetto al lavoro effettivamente prestato;
- che durante il rapporto di lavoro aveva percepito una paga giornaliera, come indicato in ricorso;
- che, stanti anche il mancato pagamento degli assegni familiari indicati nelle buste paga ed il rifiuto di trasformazione del rapporto di lavoro in full time, aveva rassegnato le proprie dimissioni;
- che aveva ricevuto pagamento a mezzo bonifici solo per complessivi € 1.959,54 e di aver ricevuto, dopo la costituzione in mora del resistente, un ulteriore importo di € 1.210,00. Concludeva chiedendo di “1. accertare e dichiarare, anche sulla scorta della documentazione versata in atti e di quanto acquisito al processo, che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c. relativamente ai periodi indicati e nelle qualità e quantità esposta nel ricorso;
2. accogliere il ricorso e per l'effetto condannare il resistente, a corrispondere, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, sulla scorta della documentazione probatoria allegata, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di € 67.756,96 o quella maggiore
o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
3. condannare la resistente ditta al pagamento della somma di denaro così come quantificata in via equitativa dall'On.le Giudice Unico del Lavoro adito, in virtù di quanto previsto dall'art. 2099 c.c., oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 comma III c.p.c. somme spettanti alla ricorrente in ragione delle mansioni lavorative effettivamente svolte, della quantità della prestazione e dello inquadramento rivendicato e qualificato dal C.C.N.L. di categoria;
4. In via subordinata condannare il sig. in Controparte_1 proprio e nella qualità indicata, al pagamento di quella somma maggiore o minore nto del danno che si riterrà di giustizia e che emergerà in corso di giudizio dalle risultanze istruttorie”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva parte resistente, che preliminarmente eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria vantata, deducendo l'infondatezza del ricorso, nonché dei conteggi allegati, formulando eccezione di compensazione con l'indennità sostitutiva del preavviso e deducendo l'integrale versamento del TFR, concludendo per il rigetto della spiegata domanda. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione, all'esito dell'istruttoria orale espletata, veniva rinviata per discussione e, lette le note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente atteso che, alla data della nota interruttiva (indicata dalla stessa parte resistente nel 08/05/2019), non era ancora decorso un quinquennio dalla cessazione del primo rapporto di lavoro dedotto (31/07/2014), per cui alcuna prescrizione risulta maturata. Incontestata è la durata dei rapporti di lavoro così come dedotti da parte ricorrente, oltre che provata in via documentale (cfr. CU 2015, con riferimento al rapporto dal 13/06/2013
2 al 31/07/2014; per il periodo successivo, cfr. contratto di lavoro del 21/11/2014 e di trasformazione a tempo indeterminato del 22/12/2015). Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente, dedotto di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello risultante da contratto, chiedeva il pagamento di somme a titolo di differenze retributive tra le ore indicate e quelle effettivamente rese, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, ROL e differenza su TFR. Con riferimento alla prestazione di un'attività lavorativa secondo un'articolazione oraria maggiore rispetto a quanto regolarizzato ed allo svolgimento di lavoro straordinario, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). In particolare, quanto al lavoro straordinario, occorre rilevare che esso è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav., 12.5.2001, n. 6623; Cass., lav., 14.08.98, n. 8006; Cass. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). La valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio incombe sul lavoratore (Cass. lav., 29.1.2003, n. 1389). Analogamente, per le festività e le ferie (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015 - Rv. 635157 - 01). L'istruttoria espletata non ha confermato le deduzioni attoree di aver prestato attività lavorativa secondo un'articolazione oraria più ampia di quella risultante dai contratti stipulati. Ed invero, le dichiarazioni rese dai testi escussi sono del tutto inidonee a corroborare la prospettazione attorea, per le ragioni di seguito indicate. In particolare, la teste di parte ricorrente, (nipote della ricorrente), Testimone_1 dichiarava di aver lavorato insieme alla ric nda del resistente per un periodo di circa un anno, a partire da giugno-luglio 2015. Riferiva di aver lavorato come cernitrice (occupandosi di “sistemare la roba nelle cassette”), così come la ricorrente, “tutti i giorni dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. A volte facevamo la mezza giornata oppure facevamo straordinari, mentre il venerdì stavamo a casa. La domenica lavoravamo.”. Aggiungeva che
“venivamo pagati da in contanti. Ci chiamava con cadenza settimanale in ufficio uno Controparte_1 alla volta e ci pagava. Ricordo che la retribuzione era pari ad € 30,00 al giorno”, e di non aver goduto di ferie, né aver percepito 13^ e 14^ mensilità. Aggiungeva che “è capitato che ci siamo trattenuti oltre l'orario di lavoro per fare straordinario, che veniva pagato da . Controparte_1
Il teste, comune, dichiarava di aver lavorato pre al 2015 Testimone_2 al 2019, precisando che la ricorrente già vi lavorava e che, quando era andato via, la ricorrente già non vi lavorava più. Riferiva che entrambi lavoravano dal lunedì al sabato per circa 3-4 ore al giorno, di mattina o di pomeriggio. Aggiungeva che le ferie venivano
3 godute a turno e che non avevano mai lavorato la domenica. Riferiva inoltre che venivano pagati ogni 15 giorni, inizialmente in contanti, poi con bonifico. La teste, comune, riferiva di aver lavorato alle dipendenze del resistente per Tes_3 circa un anno, div della pandemia da COVID-19. Riferiva di aver lavorato dal lunedì al venerdì per 3-4 ore al giorno, a partire dalle 8:30 fino a circa le 11:00-11:30, precisando che vi erano dei turni e di aver lavorato con la ricorrente, salvo quando vi era meno lavoro. Del tutto inidonee a sostenere la prospettazione attorea sono le dichiarazioni della sola teste , in quanto relative ad un ridotto arco temporale, oltre che generiche, con Parte_1 particolare riferimento alla prestazione di lavoro straordinario (“è capitato che ci siamo trattenuti oltre l'orario di lavoro per fare straordinario”), tra l'altro riferito come retribuito. Parimenti generica è la dichiarazione relativa alla fruizione delle ferie (“non ho goduto di ferie. Non so se le altre lavoratrici ne abbiano goduto, posso dire che quando c'ero io non ne hanno prese”). Precisava che il pagamento della retribuzione avveniva con cadenza settimanale nell'ufficio del dove venivano chiamati uno alla volta (circostanza riferita, con riferimento CP_1 alla delle buste paga, anche dalla teste . La teste, inoltre, non era a Tes_3 conoscenza delle ragioni legate alla cessazione del r della ricorrente. Le suddette dichiarazioni sono dunque insufficienti a provare la prestazione di attività lavorativa secondo i giorni e gli orari dedotti in ricorso - in ragione della breve durata del rapporto della teste, considerata altresì l'assenza di ulteriori riscontri (avendo gli ulteriori testi riferito di un'attività giornaliera pari a 3-4 ore di lavoro) – ed oltre l'orario ordinario (attesa la genericità delle dichiarazioni sul punto, “è capitato”). Alla luce di tutto quanto esposto, la prova circa lo svolgimento di attività lavorativa in eccedenza rispetto a quanto risultante dai contratti, e di mancata fruizione di ferie e permessi – gravante su parte ricorrente – non può ritenersi raggiunta. Si osserva, inoltre, che la retribuzione percepita, così come dedotta ed indicata nei conteggi prodotti, è stata comunque corrispondente alla quantità e qualità di lavoro prestata, come emerso all'esito dell'istruttoria, rendendo irrilevanti le dedotte difformità circa quanto contabilizzato in busta paga. Parte ricorrente ha altresì dedotto di non aver percepito, nel corso dei due rapporti lavorativi, la 13^ e 14^ mensilità, né gli assegni per nucleo familiare. In ordine alla corresponsione della retribuzione, grava sul datore l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento. In proposito, la retribuzione ordinaria, le mensilità aggiuntive, il TFR, sono istituti di fonte legale e contrattuale, che senz'altro competono al lavoratore in caso di mancato assolvimento, da parte del convenuto, di provare ex art. 2697 co. 2 C.C. l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento. Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto 4 adempimento (si veda ex plurimis Cass. sez I, 13.06.2006, n. 13674 che richiama Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia in oggetto, ha evidenziato che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985). Nel caso in esame, si osserva che parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha depositato buste paga sottoscritte “per ricevuta e quietanza”. Dalle buste paga versate in atti, si evince la corresponsione delle somme dovute a titolo di 13^ e 14^ mensilità a partire da gennaio a novembre 2017, e per il mese di gennaio 2019. In assenza di prova contraria, considerato che parte ricorrente non ha specificamente contestato la documentazione suddetta e le sottoscrizioni apposte (al contrario, cfr. verbale del 29/04/2021), la relativa domanda non può che essere rigettata con riferimento a tali periodi, anche tenuto conto che “la sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta- quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 27749 del 03/12/2020, Rv. 659954 - 01), atteso che “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9588 del 14/07/2001, Rv. 548204 - 01). Va inoltre rilevato che non possono essere riconosciute le somme previste a titolo di 13^ e 14^ per la mensilità di novembre 2018, alla luce delle stesse deduzioni di parte ricorrente (cfr. ricorso introduttivo e p. 8 delle note depositate da parte ricorrente in data 17/01/2025, su cui v. infra). L'ulteriore documentazione versata in atti è del tutto inidonea a documentare il pagamento delle somme dovute a titolo di 13^ e 14^ mensilità per la restante durata dei rapporti lavorativi. Ed invero, pur essendo le buste paga versate in atti per il periodo antecedente al 2017 sottoscritte per quietanza, alcun riferimento vi è, nelle voci retributive ivi riportate, agli importi dovuti a titolo di mensilità supplementari. Per il periodo successivo, invece, le buste paga in atti, pur riportando le relative voci retributive, non recano alcuna firma per quietanza, né vi è prova del pagamento a mezzo bonifico, come dedotto da parte resistente (“gli importi a titolo retributivo, comprensivi di tutti gli istituti spettanti, venivano bonificati mensilmente”, cfr. p. 4 memoria di costituzione). In particolare, dalle buste paga in atti, risulta indicata la somma di € 69,75 mensili, a titolo di 13^ e 14^ mensilità a partire da gennaio 2018 e sino alla fine del rapporto.
5 Tenuto conto di tale quantificazione contenuta nelle stesse buste paga, nonché dell'ulteriore documentazione in atti (contratti stipulati, ulteriori buste paga, CU ed estratto contributivo), anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., va riconosciuta a titolo di 13^ mensilità, per il primo rapporto di lavoro dedotto, la somma complessiva di € 883,00 e, per il periodo successivo – esclusi i periodi non computati, sopra indicati, per le ragioni esposte – la somma complessiva di € 2.540,75. Secondo analoghi criteri, va riconosciuta, a titolo di 14^ mensilità, per il primo rapporto di lavoro, la somma complessiva di € 883,00 e, per il secondo rapporto dedotto, la somma complessiva di € 2.610,50 (in assenza di qualsivoglia indicazione, nella busta paga di gennaio 2019 – quietanzata con sottoscrizione non disconosciuta – di alcuna somma a titolo di 14^ mensilità). Quanto al TFR, si rileva che, con riferimento al primo rapporto di lavoro, in assenza di prova della relativa corresponsione, va riconosciuto l'importo di € 428,76, risultante dalla CU 2015 (cfr. produzione di parte ricorrente). Con riferimento al rapporto instaurato a partire da novembre 2014, risulta dovuta a titolo di TFR l'ulteriore somma di € 575,00, determinata sulla scorta delle buste paga (tenuto conto altresì del percepito come indicato in ricorso, e conforme alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, come accertate) ed anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., atteso che, inoltre, non vi è prova (cfr. busta paga 2019 e relativo bonifico, nonché CU 2020 in atti) del pagamento di quanto dovuto a tale titolo per il lavoro svolto nel periodo novembre 2014 - giugno 2015. Quanto agli assegni per nucleo familiare, si osserva che la stessa parte ricorrente, nelle note depositate in data 17/01/2025 (cfr. p. 8), rilevava che “i bonifici effettuati a fine del 2018, riferiti a buste paga con assegni familiari liquidate per l'insistenza della lavoratrice, solo in epoca successiva alla redazione dei documenti”: pertanto, sulla scorta di quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, gli importi erogati con i bonifici del 13/12/2018 e del 13/02/2019 (all. 9 produzione di parte ricorrente) sono riconducibili alle somme di cui alle buste paga di novembre 2018 (€ 648,00), dicembre 2018 e gennaio 2019 (€ 637,31 + € 91,00
- € 728,31), versate in atti da parte ricorrente. Alla luce di quanto esposto, in assenza di prova della debenza di somme ulteriori a tale titolo, va riconosciuta in favore di parte ricorrente la somma di € 16,09 a titolo di assegni per nucleo familiare (di cui alla busta paga di ottobre 2018) in assenza di deduzione e prova del relativo pagamento ad opera di parte resistente. Va invece accolta l'eccezione, formulata in via riconvenzionale da parte resistente, di compensazione con l'indennità di preavviso, dovendo ritenersi non provata la sussistenza di una giusta causa, così come dedotto da parte ricorrente, avendo la stessa indicato il pagamento degli assegni per nucleo familiare in data antecedente alle dimissioni e non potendo ritenersi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa in un orario più ampio rispetto a quanto risultante contrattualmente. L'indennità dovuta va quantificata nella misura determinata da parte resistente, pari ad € 168,00, in assenza di contestazione di controparte e tenuto conto del CCNL in atti. Tale somma andrà decurtata dal quantum complessivamente riconosciuto in favore di parte ricorrente, pari a complessivi € 7.937,10. Del tutto generica, e priva di puntuali allegazione e prova, è la domanda risarcitoria formulata in via subordinata nelle conclusioni dell'atto introduttivo. 6 Alla luce di tutto quanto esposto, parte resistente va condannata al pagamento della somma complessiva di € 7.769,10 (già decurtato l'importo di € 168,00), di cui € 1.003,76 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Le spese di lite, anche in considerazione della mancata adesione alla proposta transattiva, si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di complessivi € 7.769,10 per le causali indicate in parte motiva, di cui € 1.003,76 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 12/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
7