Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 683
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario, come previsto dalla normativa vigente. Tale vizio non è stato sanato in appello, confermando la decisione di primo grado.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    La Corte ha ritenuto assorbiti i motivi di merito, data l'inammissibilità del ricorso per vizio procedurale. Ha inoltre escluso la disapplicazione degli atti di proroga della concessione di riscossione e ha rilevato l'acquisita definitività della cartella e dell'accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 683
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 683
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo