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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 683/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UR GEREMIA, EL
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1237/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9511/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 20240002130491058310404 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6092/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 9511\24 , ha dichiarato inammissibile il ricorso di CAIAZZO Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento (fermo amministrativo) di cui in epigrafe, emessa da BA IA relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2016.
Ha proposto appello il contribuente, per le ragioni che si diranno, cui ha resistito la Regione Campania.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia di primo grado si fonda sull'art. 14, comma 6 bis del d.lgs 546\92, novellato dal d.lgs 2202023 che prevede il litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario dei servizi di riscossione, mentre nella specie il ricorso era stato notificato alla sola Regione Campania;
in ogni caso, conclude la Corte di primo grado, il ricorso era anche infondato nel merito (avendo la Regione provato l'interruzione della prescrizione, e la legittimazione ad agire dell'ente riscossore.
L'appello è infondato, e con ampi profili di inammissibilità, ai sensi dell'art. 53 d.lgs 546\92, ratione temporis applicabile.
Il contribuente si confronta con il capo della sentenza, pur assolutamente pregiudiziale e dirimente, attinente alla inammissibilità del ricorso solo con i motivi (ampiamente sovrapponibili, oltre che ampiamente opachi) sub 5 e, formulando argomentazioni (e richiami giurisprudenziali) assolutamente non pertinenti.
Così infatti il richiamato comma 6 bis art. 14 d.lgs 546\92 , nel testo introdotto dall'art. 1, primo comma, lett.
d) d.lgs 220\23, e vigente (in forza dell'art. 4, comma 2) dal giorno successivo l'entrata in vigore del d.lgs medesimo, vale a dire dal 4 gennaio 2024, e quindi applicabile nella specie:
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”
Nella specie le doglianze del ricorrente, ora appellante, si incentrano proprio su pretesi vizi della notifica degli atti.
In primo grado non è stata disposta (né chiesta) l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario, sicchè si è ormai verificata la decadenza prevista dal comma 2 art. cit., disposizione inutilmente invocata dall'appellante.
Né ha pregio il riferimento a precedenti indirizzi giurisprudenziali, superati proprio dalla nuova disposizione normativa. Né ha pregio quanto dedotto dall'appellante – in contrasto con i principi che regolano la materia- sulla rilevanza solo interna della concessione del servizio di riscossione, disposto invece dall'ente pubblico (nella specie la Regione) all'esito di un procedimento amministrativo, e con rilevanza quindi generale e esterna.
La mancata partecipazione del concessionario al giudizio di primo grado ampiamente fonda il giudizio di inammissibilità, e comporta il rigetto dei motivi di appello surrichiamati.
Evidentemente sono assorbiti tutti gli altri motivi;
per completezza di rileva che lo stesso appellante, non senza intrinseca contraddittorietà (e con motivo sub 3 del tutto esplorativo, quindi inammissibile già di per se) lamenta che la Regione non abbia dato la prova di aver provato la regolarità del servizio di concessione
(nella specie, a Municipia s,p.a.).
E' agevole però replicare che questa Corte ha reiteratamente escluso la disapplicazione degli atti amministrativi di proroga della concessione di riscossione, atteso che – oltretutto- le concessioni in oggetto sono suscettibili di proroga “tecnica” (art. 120 Cod. contratti pubblici) che non richiedono particolari formalità
(es. delibere di giunta\consiglio).
Fermo l'assorbimento dei motivi attinenti la notificazione, va solo rimarcata l'inammissibilità di quello, del tutto opaco, con il quale l'appellante, richiamando giurisprudenza assolutamente non pertinente, pretende di poter far valere i vizi della pretesa tributaria originaria richiamando il carattere “facoltativo” (a suo dire) dell'impugnazione di altri atti (nella specie richiama il preavviso di fermo amministrativo) ; tanto però senza considerare (a parte i rilievi in punto di legittimazione) l'acquisita definitività di cartella e accertamento.
Del tutto correttamente , infine, la Corte di primo grado ha condannato il ricorrente soccombente alle spese del giudizio di primo grado (onorari), atteso che la Regione era costituita a mezzo della propria avvocatura.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 390,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UR GEREMIA, EL
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1237/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9511/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 20240002130491058310404 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6092/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 9511\24 , ha dichiarato inammissibile il ricorso di CAIAZZO Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento (fermo amministrativo) di cui in epigrafe, emessa da BA IA relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2016.
Ha proposto appello il contribuente, per le ragioni che si diranno, cui ha resistito la Regione Campania.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia di primo grado si fonda sull'art. 14, comma 6 bis del d.lgs 546\92, novellato dal d.lgs 2202023 che prevede il litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario dei servizi di riscossione, mentre nella specie il ricorso era stato notificato alla sola Regione Campania;
in ogni caso, conclude la Corte di primo grado, il ricorso era anche infondato nel merito (avendo la Regione provato l'interruzione della prescrizione, e la legittimazione ad agire dell'ente riscossore.
L'appello è infondato, e con ampi profili di inammissibilità, ai sensi dell'art. 53 d.lgs 546\92, ratione temporis applicabile.
Il contribuente si confronta con il capo della sentenza, pur assolutamente pregiudiziale e dirimente, attinente alla inammissibilità del ricorso solo con i motivi (ampiamente sovrapponibili, oltre che ampiamente opachi) sub 5 e, formulando argomentazioni (e richiami giurisprudenziali) assolutamente non pertinenti.
Così infatti il richiamato comma 6 bis art. 14 d.lgs 546\92 , nel testo introdotto dall'art. 1, primo comma, lett.
d) d.lgs 220\23, e vigente (in forza dell'art. 4, comma 2) dal giorno successivo l'entrata in vigore del d.lgs medesimo, vale a dire dal 4 gennaio 2024, e quindi applicabile nella specie:
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”
Nella specie le doglianze del ricorrente, ora appellante, si incentrano proprio su pretesi vizi della notifica degli atti.
In primo grado non è stata disposta (né chiesta) l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario, sicchè si è ormai verificata la decadenza prevista dal comma 2 art. cit., disposizione inutilmente invocata dall'appellante.
Né ha pregio il riferimento a precedenti indirizzi giurisprudenziali, superati proprio dalla nuova disposizione normativa. Né ha pregio quanto dedotto dall'appellante – in contrasto con i principi che regolano la materia- sulla rilevanza solo interna della concessione del servizio di riscossione, disposto invece dall'ente pubblico (nella specie la Regione) all'esito di un procedimento amministrativo, e con rilevanza quindi generale e esterna.
La mancata partecipazione del concessionario al giudizio di primo grado ampiamente fonda il giudizio di inammissibilità, e comporta il rigetto dei motivi di appello surrichiamati.
Evidentemente sono assorbiti tutti gli altri motivi;
per completezza di rileva che lo stesso appellante, non senza intrinseca contraddittorietà (e con motivo sub 3 del tutto esplorativo, quindi inammissibile già di per se) lamenta che la Regione non abbia dato la prova di aver provato la regolarità del servizio di concessione
(nella specie, a Municipia s,p.a.).
E' agevole però replicare che questa Corte ha reiteratamente escluso la disapplicazione degli atti amministrativi di proroga della concessione di riscossione, atteso che – oltretutto- le concessioni in oggetto sono suscettibili di proroga “tecnica” (art. 120 Cod. contratti pubblici) che non richiedono particolari formalità
(es. delibere di giunta\consiglio).
Fermo l'assorbimento dei motivi attinenti la notificazione, va solo rimarcata l'inammissibilità di quello, del tutto opaco, con il quale l'appellante, richiamando giurisprudenza assolutamente non pertinente, pretende di poter far valere i vizi della pretesa tributaria originaria richiamando il carattere “facoltativo” (a suo dire) dell'impugnazione di altri atti (nella specie richiama il preavviso di fermo amministrativo) ; tanto però senza considerare (a parte i rilievi in punto di legittimazione) l'acquisita definitività di cartella e accertamento.
Del tutto correttamente , infine, la Corte di primo grado ha condannato il ricorrente soccombente alle spese del giudizio di primo grado (onorari), atteso che la Regione era costituita a mezzo della propria avvocatura.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il contribuente al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 390,00, oltre accessori se dovuti.