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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 420/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 420/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 22
gennaio 2025
OGGETTO: d a
Altri contratti bancari e con il patrocinio dell'avv. Patrizia Controparte_1 controversie tra banche, Cicero etc.
APPELLANTE CODICE:
c o n t r o
P.IVA_1
Controparte_2 Controparte_3
[...]
, con il patrocinio dell'avv. Flavio Garrone
[...]
APPELLANTE INCDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 18
marzo 2022, n. 647/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di
merito che istruttoria:
- In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appellata per aver
monetizzato gli assegni per cui è causa in palese violazione dell'art. 43 L.A.
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 647/2022 emessa dal Tribunale
di Bergamo, in persona della Dott.ssa Quartarone, condannarla in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
dell'attrice della residua somma di Euro 3.420,89, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui
in narrativa.
-In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via
principale, accertata e dichiarata la responsabilità dell'appellata per aver
monetizzato gli assegni per cui è causa per complessivi Euro 6.841,78,
riformare la sentenza n. 647/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo,
gradando la responsabilità dell'appellante in misura inferiore al 50% del
danno;
-In ogni caso:
Accertata e dichiarata la responsabilità dell'appellata per aver monetizzato
2 l'assegno NT n. 8201227971, dell'importo di Euro 500,00, originariamente
emesso con l'intestazione , alterato in “ Persona_1 ON
, spedito con posta raccomandata, condannare l'appellante, in
[...]
riforma della sentenza n. 647/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, al
pagamento dell'ulteriore importo di Euro 250,00, oltre rivalutazione ed
interessi dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge”.
Dell'appellante incidentale
“…contrariis reiectis, così giudicare.
Nel merito: rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in
diritto, per quanto dedotto in atti di causa;
In via incidentale: in riforma della gravata sentenza (Tribunale di Bergamo,
GU dott.ssa Quartarone, n. 647/2022 pubbl. il 18.3.2022) accertare e
dichiarare la mancanza di responsabilità di Controparte_4
oggi per i presunti danni lamentati da Controparte_5 [...]
e per l'effetto rigettare ogni domanda risarcitoria della Controparte_1
appellante principale.
In via incidentale subordinata: nel caso di conferma della pari
responsabilità delle parti di causa, in parziale riforma della gravata sentenza
(Tribunale di Bergamo, GU dott.ssa Quartarone, n. 647/2022 pubbl. il
18.3.2022) disporre la compensazione integrale delle spese di prime cure.
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15%
3 ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege per
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. agiva in giudizio esponendo di aver dato Controparte_1
mandato a BA AR (poi BA BPM, ora di Controparte_5
emettere assegni bancari “per traenza” e “per girata” muniti di clausola di
“non trasferibilità” a titolo di risarcimento danni intestati a Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4
e a;
tuttavia, quelli Parte_5 Parte_6 CP_6
intestati a e erano stati contraffatti, indicando Parte_1 Parte_2 Per_1
come beneficiario mentre quelli intestati a ON
CP_
e erano stati contraffatti in favore Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
di ed erano stati tutti riscossi presso la banca. Per_3
Deduceva, quindi, la responsabilità della banca per aver negligentemente negoziato e pagato assegni non trasferibili, non prestando debita attenzione nell'identificazione del presunto intestatario, in violazione dell'art. 43
“Legge Assegni” e delle raccomandazioni contenute nella circolare ABI del
7 maggio 2011. Chiedeva, pertanto, la condanna della banca al pagamento della somma che aveva dovuto corrispondere in favore dei legittimi beneficiari, pari ad € 6.841,78.
1.1. Costituendosi, la banca eccepiva la prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale, considerata l'assenza di ogni rapporto contrattuale inter partes, risalendo la negoziazione dei titoli al 17 ottobre
4 2013, e contestava il loro mancato pagamento agli effettivi intestatari, in quanto gli assegni recavano i nominativi di e ON
, i quali avevano posto le firme di traenza sugli stessi ed erano Per_3
soggetti noti ad essa, perché titolari di un proprio conto corrente. Esponeva
che i titoli non erano stati oggetto di alcuna segnalazione presso la Centrale
di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia, né erano stati contestati dall'emittente.
Inoltre, denunciava come l'invio di assegni a mezzo posta ordinaria costituisse un comportamento negligente, deducendo la necessità della prova dell'avvenuta spedizione;
pertanto, eccepiva il concorso di colpa dell'attrice
ex art. 1227 c.c.
1.2. Con sentenza n. 647/2022 pubblicata in data 18 marzo 2022, il Tribunale
di Bergamo ha condannato al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 3.420,89, oltre rivalutazione Controparte_1
ed interessi legali, pari alla metà dell'importo dei singoli assegni contraffatti.
1.3. In particolare, il Tribunale ha respinto l'istanza di CTU a fronte della mancata produzione degli assegni originali ed ha accolto le pretese attoree,
richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite (n. 12477/2018) circa la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice che, violando l'art. 43 Legge Assegni, ha incassato gli assegni bancari, di traenza o circolari, muniti di clausola di non trasferibilità, in favore di persona diversa dal reale beneficiario, gravando su di essa un obbligo professionale di protezione volto a far sì che i titoli vengano introdotti nel circuito di pagamento bancario secondo le regole che disciplinano circolazione e
5 incasso;
la banca è, quindi, tenuta a rispondere del danno conseguente all'errata identificazione del legittimo portatore del titolo, a meno che non provi di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ex art. 1176 co. 2 c.c.
1.4. Ha, altresì, respinto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta.
1.5. A fronte delle risultanze del sistema informatico di
[...]
dalle quali è emersa l'emissione degli assegni in favore Controparte_1
degli originari intestatari oltre che l'emissione di nuovi assegni in favore dei medesimi, il Tribunale ha ritenuto che: la banca non abbia dimostrato di aver usato l'ordinaria diligenza nell'adempimento della prestazione richiesta;
pur avendo allegato che gli asseriti presentatori erano correntisti presso le proprie filiali ed avendo prodotto i loro contratti di c/c e documenti di identità, non abbia provveduto ad esibire gli estratti conto né abbia offerto prova per testi relativamente al comportamento tenuto dal proprio dipendete al momento della negoziazione, prova ritenuta necessaria, avendo controparte, in occasione della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., allegato la
“grossolana alterazione dell'intestazione del titolo”, addossando così
all'istituto di credito l'onere di provare come tale alterazione non fosse riconoscibile attraverso l'ordinaria diligenza;
tale prova non sia stata fornita,
in assenza degli originari dei titoli.
Secondo il Tribunale, dalle copie degli assegni presenti in atti, sarebbe chiaramente evincibile come questi presentassero nella riga dedicata all'inserimento del nome dell'intestatario, anche il codice fiscale, elemento
6 anomalo che avrebbe dovuto indurre a svolgere un attento esame sull'assegno, a fronte anche dall'evidente differenza tra il carattere utilizzato per scrivere l'importo in lettere e quello usato per scrivere il nome del beneficiario. Pertanto, ha ritenuto indimostrata da parte della banca l'impossibilità oggettiva della prestazione dovuta e l'utilizzo dell'ordinaria diligenza nello svolgimento delle proprie attività.
1.6. Ha, però, affermato la corresponsabilità ex art. 1227 co. 1 c.c. dell'attrice,
avendo quest'ultima inviato a mezzo posta ordinaria gli assegni, pur essendo comunemente noto l'elevato rischio di trafugamento dei titoli inviati con tale modalità, rientrando nel fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire il
quantum risarcibile ex art. 1227 co. 1 c.c., tutte quelle condotte negligenti o imprudenti che concorrono a causare l'evento, dunque, anche quelle antecedenti legate da un nesso eziologico all'evento stesso (Cass. n.
6979/2019).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_1
sulla base di un unico motivo di gravame.
[...]
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_5
proponendo appello incidentale.
4. All'udienza del 14 febbraio 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 22 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 1. Con un unico motivo di gravame contesta Controparte_1
il riconoscimento di un proprio concorso di colpa per aver spedito a mezzo posta gli assegni in questione, e quindi la percentuale di responsabilità
attribuitale, pari al 50% del danno.
Espone di non aver mai specificato le modalità di spedizione dei titoli,
avendo unicamente affermato l'irrilevanza della circostanza di un invio a mezzo posta, trattandosi di circostanza neutra se considerata nella sequenza causale dell'errata identificazione degli intestatari e nella causazione del danno.
Censura la sentenza impugnata da cui si si ricaverebbe come la sola idonea e prudente modalità di liquidazione dei sinistri sarebbe a mezzo bonifico,
prescindendo dall'uso di assegni, che non possono che essere spediti. Se così
fosse, si prospetterebbe una maggiore responsabilità in capo all'istituto di credito in quanto chi incassa un bonifico deve essere già titolare di un conto corrente.
Inoltre, deduce che l'invio a mezzo posta non potrebbe considerarsi un comportamento atto a far venir meno la responsabilità della banca,
considerato che il danno sarebbe imputabile alla negligenza degli operatori per non aver correttamente identificato il prenditore, non avendo la controparte provato di aver svolto controlli ulteriori nei confronti degli asseriti legittimati, nonostante le contraffazioni recate dagli assegni. Tutti i titoli presenterebbero “palesi difformità grafiche e dimensionali” tra il carattere utilizzato per indicare l'importo in lettere, corrispondente agli altri
8 caratteri prestampati sull'assegno, e quello usato per redigere le false intestazioni “ e “ ON Persona_3
”. Con riferimento a quest'ultimo, altrettanto evidenti C.F._1
sarebbero le difformità grafiche tra i numeri del codice fiscale, palesemente aggiunti in un secondo momento dal trafugante, e quelli prestampati sul titolo. Inoltre, l'indicazione accanto al nominativo del codice fiscale costituirebbe una circostanza del tutto anomala. Da tali elementi sarebbe facilmente desumibile che i predetti e ON Per_3
fossero “falsi prenditori”.
[...]
Deduce che è pacifico che i titoli sono stati originariamente emessi in favore di (assegno n. 8201225818-06), Parte_1 Parte_2
(assegno n. 8201219319-07), (assegno n. 8201227971-01), Persona_1
successivamente portati all'incasso con la fasulla intestazione
[...]
, ed in favore di (assegno n. 8201218651-02), ON Parte_3
(assegno n. 8201218219-12), (assegno n. Parte_4 Parte_5
8201225854-03), (assegno n. 8201219827-08) e Parte_6 [...]
(assegno n. 8201219810-04), portati poi all'incasso con la fasulla CP_6
intestazione ; sul punto la prova è stata fornita attraverso le Persona_3
“schermate” recanti i numeri degli assegni emessi ed il relativo importo,
corrispondenti a quelli presentati con le false intestazioni, ed “il numero di
sinistro a liquidazione del quale i pagamenti erano disposti”, oltre che dalle circostanze anomale in cui la banca avrebbe provveduto all'incasso, non avendo quest'ultima provato di “conoscere” i nuovi clienti.
Deduce che lo smarrimento di un assegno bancario spedito in plico a mezzo
9 posta integrerebbe un'ipotesi di caso fortuito e, perciò, il danno non potrebbe essersi verificato in modo concorrente a causa di tale smarrimento, bensì a causa dell'intervento del trafugatore, unitamente all'imprudenza con la quale la banca avrebbe negoziato i titoli, rendendo così irrilevante quanto accaduto precedentemente ex art. 41 co. 2 c.p. in quanto, se l'istituto di credito avesse correttamente svolto i propri controlli a titolo identificativo, non si sarebbe prodotto alcun danno.
Inoltre, evidenzia che il canale di smistamento delle raccomandate sarebbe unico sia per le assicurate che per le ordinarie;
ne sarebbe prova la negoziazione dell'assegno originariamente emesso in favore di
[...]
, il quale sarebbe stato trafugato, nonostante sia stato spedito a Per_1
mezzo raccomandata.
Ancora, con una missiva tracciata sarebbe possibile intercettare il ritardo e prevenire ogni eventuale incasso fraudolento, tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'incasso avverrebbe ancor prima che il legittimo beneficiario denunci la mancata ricezione del titolo: pertanto, un diverso metodo di spedizione non muterebbe il verificarsi degli eventi.
Le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 9769/2020, avrebbe omesso di considerare che, se per un verso la raccomandata o l'assicurata vengono consegnate a mano del destinatario o a persona autorizzata, per altro verso ciò attiene alla sola fase della consegna, non influendo il metodo di spedizione nelle fasi di trasporto e smistamento, nel corso delle quali avviene il trafugamento.
Pur volendo ragionare sul concorso di responsabilità, l'appellante contesta la
10 percentuale del 50%, considerato che, a fronte della condotta negligente della controparte, il proprio unico addebito consisterebbe nell'aver inviato i titoli con posta ordinaria. Occorrerebbe una valutazione in concreto del grado di colpa dell'istituto di credito per stabilire poi se la causa sopravvenuta possa determinare il venir meno dell'efficienza causale di qualsiasi altro antecedente in quanto, se all'atto dell'incasso fosse stata prestata la dovuta diligenza, ciò sarebbe stato sufficiente ad impedire l'abuso.
L'appellante, poi, espone come fino al momento dell'emissione della sentenza a Sezioni Unite citata, la giurisprudenza di legittimità non avesse mai ritenuto motivo di colpa l'invio per posta (Cass. Civ. nn. 7618/10 e
1049/19), e su tali orientamenti essa avrebbe riposto affidamento.
Infine, contesta il riconoscimento di una propria corresponsabilità nella misura del 50% per aver spedito con posta raccomandata l'assegno intestato a : per tale ipotesi, in ossequio all'orientamento predetto, Persona_1
essa non avrebbe commesso alcuna imprudenza, e le dovrebbe essere riconosciuto integralmente il danno.
2. Con un unico motivo di appello incidentale Controparte_5
eccepisce la propria carenza di responsabilità.
Il Tribunale avrebbe errato nel considerare pacifico che gli assegni siano stati originariamente emessi in favore di soggetti diversi dai prenditori e che sia avvenuto l'asserito duplice pagamento;
avrebbe poi errato nel reputare non corretta l'identificazione dei prenditori, poiché sarebbe stata necessaria la produzione degli estratti conto, oltre che nel ritenere provato il comportamento negligente da parte del cassiere al momento della
11 negoziazione e la “grossolana falsificazione” dei titoli.
Espone, innanzitutto, che la società appellante non avrebbe provato che gli assegni siano stati originariamente emessi in favore di Parte_3 Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_4 [...]
e poi, invece, incassati da Pt_5 Parte_6 ON
e . Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto
[...] Per_3
dimostrata tale circostanza attraverso “le interrogazioni tratte dal sistema
informatico di parte attrice”, poiché tali documenti, interni alla società
assicuratrice, sarebbero sprovvisti di valore probatorio e non sarebbe certa la data della loro predisposizione e, soprattutto, dagli stessi non sarebbe evincibile l'emissione dei titoli nella data indicata in favore dei beneficiari indicati, né, tantomeno, la loro spedizione ad essi, non essendo rilevante che tali documenti siano accorpati ad altri “già ex adverso prodotti sub doc. 10-
17”, in quanto anch'essi privi di valore probatorio.
La società assicuratrice avrebbe unicamente versato in atti le copie post incasso dei titoli, senza provare, né tantomeno allegare, che al momento della presentazione siano stati segnalati alla Centrale di Allarme Interbancaria in quanto sottratti o smarriti, o che siano stati contestati come falsi dalla banca emittente all'atto del pagamento né risulta che controparte abbia sporto denuncia di smarrimento o furto.
Evidenzia che la prova dell'originaria emissione degli assegni in favore di soggetti diversi dai prenditori avrebbe dovuto essere fornita prima di qualsivoglia altro profilo, perché costituente presupposto necessario su cui fondare la richiesta di risarcimento del danno. In mancanza di simile prova
12 non sarebbe ravvisabile alcuna ipotesi di responsabilità in capo a sé.
Per le stesse ragioni, deduce che non può dirsi dimostrato l'asserito duplice pagamento del titolo da parte dell'appellante che intende provata tale circostanza sempre a mezzo di “dettagli di pagamento” contenuti in documenti da essa stessa predisposti, omettendo di produrre la quietanza del beneficiario, la contabile del bonifico, l'addebito sul conto corrente di o la copia dell'assegno attestante il doppio pagamento. Controparte_1
Dunque, controparte non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta emissione degli assegni a soggetti diversi dai riscossori e nemmeno dell'avvenuto duplice pagamento.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia ritenuto che non via sia stata una corretta identificazione dei prenditori e Per_3 ON
entrambi propri correntisti, nonostante siano stati prodotti i loro
[...]
documenti di identità (essendo sufficiente un unico documento di identità per identificare il prenditore: Cass. 3649/2021, n. 17769/2021, n. 13969/2022, n.
14129/2022) ed i contratti di conto corrente.
In particolare, sarebbe titolare del c/c n. 1083 ON
presso la filiale di di Roma Ostia, Controparte_7
ove sono stati presentati i titoli in data 17 ottobre 2013. All'atto dell'apertura del conto nell'agosto 2013 (perciò almeno due mesi prima dell'incasso degli assegni, a riprova dell'indipendenza tra tali operazioni), il predetto sarebbe stato identificato con il documento d'identità e la tessera sanitaria, ritenuti idonei ad identificare il soggetto e ritenerlo legittimato all'incasso degli assegni. Con riferimento al predetto sono stati prodotti in giudizio la carta
13 d'identità, il contratto di c/c da lui sottoscritto, lo specimen di firma, la contabile di versamento dei titoli, una raccomanda del 9 gennaio 2014
inviatagli dalla banca per estinzione del rapporto ed un telegramma del 30
gennaio 2014 di identico contenuto, l'estinzione della carta di credito e la copia di altri assegni emessi da altro istituto in suo favore e negoziati dalla banca appellata. Tali documenti proverebbero come il c/c a lui intestato sia rimasto attivo per mesi e sia stato interessato da svariate operazioni, ulteriori rispetto a quelle di causa.
Le firme presenti sul contratto di c/c, sulla carta di identità e sulla contabile di versamento titoli sarebbero sovrapponibili a quelle presenti sugli assegni,
sia di traenza che per girata e ciò, dunque, confermerebbe la correttezza dell'agire della banca e l'assenza di negligenza.
Anche è stato titolare di un c/c presso la filiale di Roma Per_3 CP_8
della ove sarebbe stato
[...] Controparte_7
identificato a mezzo di patente di guida e tessera sanitaria, e anche in tal caso le firme apposte sui documenti d'identità e contrattuali sarebbero coerenti con quelle presenti sugli assegni.
Pertanto, vi è stata una corretta identificazione e sui titoli non vi erano segni di alterazione, non potrebbe ravvisarsi alcuna forma di responsabilità in capo ad essa;
contesta la necessità di produzione degli estratti conto relativi ai rapporti di c/c, omessa per ragione di privacy, se non ritenendo sussistere un maggior aggravio nell'identificare il proprio correntista (identificato al momento dell'apertura del conto sia a mezzo di un documento di identità e con il raffronto tra la firma di traenza e quelle presenti sui documenti
14 contrattuali, che, nel caso di specie, per e , coinciderebbero) Per_2 Per_3
che pone all'incasso un assegno rispetto ad un soggetto estraneo, per il quale
è sufficiente un documento d'identità.
Inoltre, non sarebbe necessaria l'escussione di testi in merito al comportamento tenuto dal cassiere all'atto della negoziazione degli assegni,
proprio in quanto la identificazione del correntista è avvenuta al momento dell'apertura del rapporto, trattandosi di attività di routine, risalente all'ottobre 2013.
Deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provata l'alterazione degli assegni, a fronte dell'indicazione del codice fiscale accanto al nome del beneficiario e della differenza tra il carattere usato per l'importo in lettere e quello per il nome del beneficiario. L'apposizione del codice fiscale non dovrebbe considerarsi elemento sospetto, non essendo vietata dalla legge e potrebbe, anzi, permettere di meglio identificare il prenditore;
nemmeno le difformità grafiche e dimensionali del carattere utilizzato per indicare l'importo in lettere e il nome del beneficiario potrebbero assurgere a prova dell'alterazione dei titoli, essendo tali differenze minime e incapaci di allarmare un accorto banchiere.
Inoltre, nel caso di specie non vi sarebbe traccia di abrasioni o cancellazioni,
emergenti icto oculi, senza bisogno di svolgere accertamenti ulteriori o a mezzo di strumenti tecnici non in possesso delle filiali.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la propria diligenza per mancata produzione degli originali degli assegni in quanto i titoli sono stati negoziati con la procedura check truncation e i relativi originali
15 sarebbero stati eliminati, essendo trascorsi sei anni dai fatti di causa, tempo di gran lunga superiore al termine di 6 mesi dall'atto della negoziazione imposto per la conservazione degli originali cartacei da Banca D'Itala.
3. Per ragioni di ordine logico-giuridico, la Corte esamina in primo luogo l'appello incidentale, che reputa fondato.
3.1. Le deduzioni dell'appellante incidentale colgono nel segno, dal momento che, correttamente, viene posto in luce il difetto di prova in cui la società assicuratrice è incorsa nel tentativo di dimostrare la fondatezza della propria pretesa, in particolare in merito all'originaria intestazione dei titoli agli asseriti legittimi beneficiari ed al relativo invio a questi ultimi, oltre che all'effettiva emissione di un secondo pagamento in loro favore, a fronte della lamentata negoziazione degli assegni trafugati in favore di prenditori diversi e non legittimati.
3.2. Va rilevato che l'appellante incidentale, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado ha contestato la valenza probatoria dei documenti prodotti dalla società assicuratrice a sostegno della propria tesi;
le circostanze sopra enunciate non possono ritenersi pacifiche.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la società assicurativa abbia dimostrato per mezzo delle non meglio specificate <
sistema informatico>> che gli assegni emessi fossero intestati originariamente a , , , Parte_1 Parte_2 Persona_1
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, in quanto i documenti e le informazioni tratte da tale sistema sono CP_6
di formazione e provenienza interna della società appellante e sono state
16 debitamente contestate dalla controparte, non potendo essere riconosciuto il valore di prova documentale a informazioni di redazione e provenienza unilaterale;
neppure viene specificato da dove sia state tratte tali informazioni recanti la intestazione “dettaglio di pagamento”. Non viene fornito alcun elemento oggetto da cui possa trarsi prova, anche indiretta, circa la emissione degli assegni in favore di coloro che vengono indicati come effettivi beneficiari (ad es. documentazione contrattuale giustificativa della prestazione effettuata dalla compagnia assicuratrice, a titolo d'indennizzo o altro, attraverso l'assegno a tali asseriti beneficiari).
Parimenti, la documentazione prodotta dalla società assicuratrice nulla dimostra circa l'invio ai predetti destinatari degli assegni;
anche riguardo all'invio a mezzo raccomandata dell'assegno asseritamente indirizzato a
, tale circostanza non può ritenersi provata dalla Persona_1
documentazione prodotta dall'appellante principale.
Al riguardo sono stati prodotti solo documenti di formazione interna unilaterale, mentre, per quanto riguarda l'assegno che si deduce essere intestato a risulta prodotto il tracking di spedizione della Persona_1
raccomandata tratto dal sito di Poste Italiane S.p.a. ed un “dettaglio
raccomandata” (doc. 29), che non può ritenersi sostitutivo delle cartoline di invio e ricevuta di ritorno e che la controparte ha contestato come di origine sconosciuta.
Alle medesime conclusioni si giunge riguardo alle schermate prodotte relativamente alla segnalazione del “probabile incasso fraudolento dei
titoli”, anch'esse tratte da un sistema interno alla società assicurativa, che
17 nulla dimostrano circa l'effettivo smarrimento degli assegni, in assenza ma anche di una denuncia di furto o smarrimento, come sottolinea l'appellante incidentale, o delle comunicazioni che sarebbero state asseritamente inviate agli ispettorati sinistri da parte dei beneficiari per lamentare la mancata ricezione dell'indennizzo.
Parimenti indimostrato è l'effettivo pagamento in favore dei beneficiari degli assegni causato dall'asserita errata negoziazione, trattandosi anche in tal caso di “dettagli di pagamento” tratti da un asserito sistema informatico interno e,
quindi, anch'essi privi di rilievo documentale;
non sono state prodotte contabili bancarie di bonifico o quietanza di pagamento.
3.3. Per quanto riguarda i documenti formati dalle parti in causa vale la regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene;
non è ammissibile che una parte dimostri un fatto a sé favorevole mediante l'utilizzo e produzione di documentazione da sé proveniente e di formazione interna, debitamente contestata dalla parte contro la quale viene fatta valere;
infatti, come correttamente riporta l'appellante incidentale, la giurisprudenza di legittimità afferma che <
parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né
determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità,
oltreché alla sua esistenza (cfr. Cass. nn. 5573/97 e n. 9685/00)>> (Cass.
8290/2016).
3.4. In conclusione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non vi è
prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria e cioè
18 l'originaria emissione degli assegni in favore di coloro che ne vengono indicati quali beneficiari, il loro effettivo invio, la effettuazione del pagamento, che terrebbe luogo di quello effettuato attraverso gli assegni in questione.
4. Fermo, dunque, il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sul punto sulla società assicuratrice, la Corte, in ogni caso, ritiene fondate anche le doglianze sollevate dall'appellante incidentale in merito alle statuizioni del Tribunale circa la mancata diligenza da essa prestata nell'identificazione dei prenditori e la rilevazione delle alterazioni caratterizzanti i titoli in questione.
4.1. La banca ha, in effetti, dimostrato di aver diligentemente identificato i prenditori attraverso i documenti d'identità e le tessere sanitarie acquisite all'atto dell'apertura dei conti correnti e di aver altrettanto diligentemente negoziato i titoli, dal momento che gli stessi, non presentavano elementi evidenti di contraffazione tali da indurre a svolgere controlli o verifiche maggiormente approfondite rispetto a quelle ordinarie.
Del tutto irrilevante è la mancata produzione da parte della degli CP_7
estratti conto relativi ai rapporti intestati a e , di cui il Per_2 Per_3
Tribunale ha rilevato la mancata produzione essendo sufficiente a dimostrare il fatto che questi ultimi fossero soggetti noti e che intrattenevano rapporti con l'istituto la produzione dei contratti di c/c e dei loro documenti d'identità/patente, recanti fotografia, e tessere sanitarie recanti il codice fiscale, non essendo necessaria la richiesta di ulteriori documenti d'identità
recanti fotografia ( Cass. n. 26866/2022; n. 34107/2019).
19 Né vi sono elementi per ritenere che il documento d'identità di , Per_3
fosse contraffatto, non recando segni che potessero indurre a supporne la falsificazione;
la medesima foto in documento con generalità diverse è stata utilizzata, per quanto dedotto dall'appellante, presso altro istituto bancario,
sicché tale circostanza non poteva essere nota all'apertura del conto ovvero al momento della negoziazione del titolo.
Del pari, alcuna utilità avrebbe avuto articolare prova per testi per dimostrare il comportamento tenuto dal proprio dipendente al momento della negoziazione, in quanto i beneficiari erano correntisti e come tali già
identificati e la cui sottoscrizione corrispondeva a quella risultante dal documento d'identità, non essendovi alcun ostacolo all'accredito delle somme portate dagli assegni di traenza.
Anche riguardo alla esistenza di una “grossolana alterazione
dell'intestazione del titolo” la sentenza impugnata non può essere condivisa.
Dalle copie in atti non si ricava la contraffazione della generalità del beneficiario, corrispondete a quella del correntista;
la presenza del codice fiscale accanto al nome dell'intestatario non può essere considerata un'anomalia tale da “allarmare” il dipendente della banca, né tantomeno risultano così palesi ed evidenti le rilevate difformità grafiche del carattere tali, comunque, da non costituire segni evidenti di contraffazione.
In conclusione, non è ravvisabile alcuna anomalia nell'operazione e le circostanze valorizzate nella sentenza impugnata non possono fondare la responsabilità dell'istituto bancario.
5. Pertanto la sentenza impugnata va riformata e la domanda proposta dalla
20 va rigettata. Controparte_1
6. A fronte delle argomentazioni esposte e della statuizione che precede, il motivo d'appello principale, inerente il tema del concorso di colpa, rimane assorbito.
7. Con riferimento al regime delle spese, la riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante principale va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado in conformità ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento e per il secondo grado in base alla nota, in quanto conforme ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiarato assorbito l'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. Controparte_1
647/2022 pubblicata in data 18 marzo 2022, accoglie l'appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza e, per Controparte_5
21 l'effetto, rigetta la domanda proposta CP_1 Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi in favore di che liquida per il primo Controparte_5
grado in € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2022.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 420/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 420/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 22
gennaio 2025
OGGETTO: d a
Altri contratti bancari e con il patrocinio dell'avv. Patrizia Controparte_1 controversie tra banche, Cicero etc.
APPELLANTE CODICE:
c o n t r o
P.IVA_1
Controparte_2 Controparte_3
[...]
, con il patrocinio dell'avv. Flavio Garrone
[...]
APPELLANTE INCDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 18
marzo 2022, n. 647/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di
merito che istruttoria:
- In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appellata per aver
monetizzato gli assegni per cui è causa in palese violazione dell'art. 43 L.A.
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 647/2022 emessa dal Tribunale
di Bergamo, in persona della Dott.ssa Quartarone, condannarla in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
dell'attrice della residua somma di Euro 3.420,89, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui
in narrativa.
-In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via
principale, accertata e dichiarata la responsabilità dell'appellata per aver
monetizzato gli assegni per cui è causa per complessivi Euro 6.841,78,
riformare la sentenza n. 647/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo,
gradando la responsabilità dell'appellante in misura inferiore al 50% del
danno;
-In ogni caso:
Accertata e dichiarata la responsabilità dell'appellata per aver monetizzato
2 l'assegno NT n. 8201227971, dell'importo di Euro 500,00, originariamente
emesso con l'intestazione , alterato in “ Persona_1 ON
, spedito con posta raccomandata, condannare l'appellante, in
[...]
riforma della sentenza n. 647/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, al
pagamento dell'ulteriore importo di Euro 250,00, oltre rivalutazione ed
interessi dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge”.
Dell'appellante incidentale
“…contrariis reiectis, così giudicare.
Nel merito: rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in
diritto, per quanto dedotto in atti di causa;
In via incidentale: in riforma della gravata sentenza (Tribunale di Bergamo,
GU dott.ssa Quartarone, n. 647/2022 pubbl. il 18.3.2022) accertare e
dichiarare la mancanza di responsabilità di Controparte_4
oggi per i presunti danni lamentati da Controparte_5 [...]
e per l'effetto rigettare ogni domanda risarcitoria della Controparte_1
appellante principale.
In via incidentale subordinata: nel caso di conferma della pari
responsabilità delle parti di causa, in parziale riforma della gravata sentenza
(Tribunale di Bergamo, GU dott.ssa Quartarone, n. 647/2022 pubbl. il
18.3.2022) disporre la compensazione integrale delle spese di prime cure.
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15%
3 ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege per
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. agiva in giudizio esponendo di aver dato Controparte_1
mandato a BA AR (poi BA BPM, ora di Controparte_5
emettere assegni bancari “per traenza” e “per girata” muniti di clausola di
“non trasferibilità” a titolo di risarcimento danni intestati a Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4
e a;
tuttavia, quelli Parte_5 Parte_6 CP_6
intestati a e erano stati contraffatti, indicando Parte_1 Parte_2 Per_1
come beneficiario mentre quelli intestati a ON
CP_
e erano stati contraffatti in favore Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
di ed erano stati tutti riscossi presso la banca. Per_3
Deduceva, quindi, la responsabilità della banca per aver negligentemente negoziato e pagato assegni non trasferibili, non prestando debita attenzione nell'identificazione del presunto intestatario, in violazione dell'art. 43
“Legge Assegni” e delle raccomandazioni contenute nella circolare ABI del
7 maggio 2011. Chiedeva, pertanto, la condanna della banca al pagamento della somma che aveva dovuto corrispondere in favore dei legittimi beneficiari, pari ad € 6.841,78.
1.1. Costituendosi, la banca eccepiva la prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale, considerata l'assenza di ogni rapporto contrattuale inter partes, risalendo la negoziazione dei titoli al 17 ottobre
4 2013, e contestava il loro mancato pagamento agli effettivi intestatari, in quanto gli assegni recavano i nominativi di e ON
, i quali avevano posto le firme di traenza sugli stessi ed erano Per_3
soggetti noti ad essa, perché titolari di un proprio conto corrente. Esponeva
che i titoli non erano stati oggetto di alcuna segnalazione presso la Centrale
di Allarme Interbancaria della Banca d'Italia, né erano stati contestati dall'emittente.
Inoltre, denunciava come l'invio di assegni a mezzo posta ordinaria costituisse un comportamento negligente, deducendo la necessità della prova dell'avvenuta spedizione;
pertanto, eccepiva il concorso di colpa dell'attrice
ex art. 1227 c.c.
1.2. Con sentenza n. 647/2022 pubblicata in data 18 marzo 2022, il Tribunale
di Bergamo ha condannato al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 3.420,89, oltre rivalutazione Controparte_1
ed interessi legali, pari alla metà dell'importo dei singoli assegni contraffatti.
1.3. In particolare, il Tribunale ha respinto l'istanza di CTU a fronte della mancata produzione degli assegni originali ed ha accolto le pretese attoree,
richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite (n. 12477/2018) circa la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice che, violando l'art. 43 Legge Assegni, ha incassato gli assegni bancari, di traenza o circolari, muniti di clausola di non trasferibilità, in favore di persona diversa dal reale beneficiario, gravando su di essa un obbligo professionale di protezione volto a far sì che i titoli vengano introdotti nel circuito di pagamento bancario secondo le regole che disciplinano circolazione e
5 incasso;
la banca è, quindi, tenuta a rispondere del danno conseguente all'errata identificazione del legittimo portatore del titolo, a meno che non provi di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ex art. 1176 co. 2 c.c.
1.4. Ha, altresì, respinto l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta.
1.5. A fronte delle risultanze del sistema informatico di
[...]
dalle quali è emersa l'emissione degli assegni in favore Controparte_1
degli originari intestatari oltre che l'emissione di nuovi assegni in favore dei medesimi, il Tribunale ha ritenuto che: la banca non abbia dimostrato di aver usato l'ordinaria diligenza nell'adempimento della prestazione richiesta;
pur avendo allegato che gli asseriti presentatori erano correntisti presso le proprie filiali ed avendo prodotto i loro contratti di c/c e documenti di identità, non abbia provveduto ad esibire gli estratti conto né abbia offerto prova per testi relativamente al comportamento tenuto dal proprio dipendete al momento della negoziazione, prova ritenuta necessaria, avendo controparte, in occasione della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., allegato la
“grossolana alterazione dell'intestazione del titolo”, addossando così
all'istituto di credito l'onere di provare come tale alterazione non fosse riconoscibile attraverso l'ordinaria diligenza;
tale prova non sia stata fornita,
in assenza degli originari dei titoli.
Secondo il Tribunale, dalle copie degli assegni presenti in atti, sarebbe chiaramente evincibile come questi presentassero nella riga dedicata all'inserimento del nome dell'intestatario, anche il codice fiscale, elemento
6 anomalo che avrebbe dovuto indurre a svolgere un attento esame sull'assegno, a fronte anche dall'evidente differenza tra il carattere utilizzato per scrivere l'importo in lettere e quello usato per scrivere il nome del beneficiario. Pertanto, ha ritenuto indimostrata da parte della banca l'impossibilità oggettiva della prestazione dovuta e l'utilizzo dell'ordinaria diligenza nello svolgimento delle proprie attività.
1.6. Ha, però, affermato la corresponsabilità ex art. 1227 co. 1 c.c. dell'attrice,
avendo quest'ultima inviato a mezzo posta ordinaria gli assegni, pur essendo comunemente noto l'elevato rischio di trafugamento dei titoli inviati con tale modalità, rientrando nel fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire il
quantum risarcibile ex art. 1227 co. 1 c.c., tutte quelle condotte negligenti o imprudenti che concorrono a causare l'evento, dunque, anche quelle antecedenti legate da un nesso eziologico all'evento stesso (Cass. n.
6979/2019).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_1
sulla base di un unico motivo di gravame.
[...]
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_5
proponendo appello incidentale.
4. All'udienza del 14 febbraio 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 22 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 1. Con un unico motivo di gravame contesta Controparte_1
il riconoscimento di un proprio concorso di colpa per aver spedito a mezzo posta gli assegni in questione, e quindi la percentuale di responsabilità
attribuitale, pari al 50% del danno.
Espone di non aver mai specificato le modalità di spedizione dei titoli,
avendo unicamente affermato l'irrilevanza della circostanza di un invio a mezzo posta, trattandosi di circostanza neutra se considerata nella sequenza causale dell'errata identificazione degli intestatari e nella causazione del danno.
Censura la sentenza impugnata da cui si si ricaverebbe come la sola idonea e prudente modalità di liquidazione dei sinistri sarebbe a mezzo bonifico,
prescindendo dall'uso di assegni, che non possono che essere spediti. Se così
fosse, si prospetterebbe una maggiore responsabilità in capo all'istituto di credito in quanto chi incassa un bonifico deve essere già titolare di un conto corrente.
Inoltre, deduce che l'invio a mezzo posta non potrebbe considerarsi un comportamento atto a far venir meno la responsabilità della banca,
considerato che il danno sarebbe imputabile alla negligenza degli operatori per non aver correttamente identificato il prenditore, non avendo la controparte provato di aver svolto controlli ulteriori nei confronti degli asseriti legittimati, nonostante le contraffazioni recate dagli assegni. Tutti i titoli presenterebbero “palesi difformità grafiche e dimensionali” tra il carattere utilizzato per indicare l'importo in lettere, corrispondente agli altri
8 caratteri prestampati sull'assegno, e quello usato per redigere le false intestazioni “ e “ ON Persona_3
”. Con riferimento a quest'ultimo, altrettanto evidenti C.F._1
sarebbero le difformità grafiche tra i numeri del codice fiscale, palesemente aggiunti in un secondo momento dal trafugante, e quelli prestampati sul titolo. Inoltre, l'indicazione accanto al nominativo del codice fiscale costituirebbe una circostanza del tutto anomala. Da tali elementi sarebbe facilmente desumibile che i predetti e ON Per_3
fossero “falsi prenditori”.
[...]
Deduce che è pacifico che i titoli sono stati originariamente emessi in favore di (assegno n. 8201225818-06), Parte_1 Parte_2
(assegno n. 8201219319-07), (assegno n. 8201227971-01), Persona_1
successivamente portati all'incasso con la fasulla intestazione
[...]
, ed in favore di (assegno n. 8201218651-02), ON Parte_3
(assegno n. 8201218219-12), (assegno n. Parte_4 Parte_5
8201225854-03), (assegno n. 8201219827-08) e Parte_6 [...]
(assegno n. 8201219810-04), portati poi all'incasso con la fasulla CP_6
intestazione ; sul punto la prova è stata fornita attraverso le Persona_3
“schermate” recanti i numeri degli assegni emessi ed il relativo importo,
corrispondenti a quelli presentati con le false intestazioni, ed “il numero di
sinistro a liquidazione del quale i pagamenti erano disposti”, oltre che dalle circostanze anomale in cui la banca avrebbe provveduto all'incasso, non avendo quest'ultima provato di “conoscere” i nuovi clienti.
Deduce che lo smarrimento di un assegno bancario spedito in plico a mezzo
9 posta integrerebbe un'ipotesi di caso fortuito e, perciò, il danno non potrebbe essersi verificato in modo concorrente a causa di tale smarrimento, bensì a causa dell'intervento del trafugatore, unitamente all'imprudenza con la quale la banca avrebbe negoziato i titoli, rendendo così irrilevante quanto accaduto precedentemente ex art. 41 co. 2 c.p. in quanto, se l'istituto di credito avesse correttamente svolto i propri controlli a titolo identificativo, non si sarebbe prodotto alcun danno.
Inoltre, evidenzia che il canale di smistamento delle raccomandate sarebbe unico sia per le assicurate che per le ordinarie;
ne sarebbe prova la negoziazione dell'assegno originariamente emesso in favore di
[...]
, il quale sarebbe stato trafugato, nonostante sia stato spedito a Per_1
mezzo raccomandata.
Ancora, con una missiva tracciata sarebbe possibile intercettare il ritardo e prevenire ogni eventuale incasso fraudolento, tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'incasso avverrebbe ancor prima che il legittimo beneficiario denunci la mancata ricezione del titolo: pertanto, un diverso metodo di spedizione non muterebbe il verificarsi degli eventi.
Le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 9769/2020, avrebbe omesso di considerare che, se per un verso la raccomandata o l'assicurata vengono consegnate a mano del destinatario o a persona autorizzata, per altro verso ciò attiene alla sola fase della consegna, non influendo il metodo di spedizione nelle fasi di trasporto e smistamento, nel corso delle quali avviene il trafugamento.
Pur volendo ragionare sul concorso di responsabilità, l'appellante contesta la
10 percentuale del 50%, considerato che, a fronte della condotta negligente della controparte, il proprio unico addebito consisterebbe nell'aver inviato i titoli con posta ordinaria. Occorrerebbe una valutazione in concreto del grado di colpa dell'istituto di credito per stabilire poi se la causa sopravvenuta possa determinare il venir meno dell'efficienza causale di qualsiasi altro antecedente in quanto, se all'atto dell'incasso fosse stata prestata la dovuta diligenza, ciò sarebbe stato sufficiente ad impedire l'abuso.
L'appellante, poi, espone come fino al momento dell'emissione della sentenza a Sezioni Unite citata, la giurisprudenza di legittimità non avesse mai ritenuto motivo di colpa l'invio per posta (Cass. Civ. nn. 7618/10 e
1049/19), e su tali orientamenti essa avrebbe riposto affidamento.
Infine, contesta il riconoscimento di una propria corresponsabilità nella misura del 50% per aver spedito con posta raccomandata l'assegno intestato a : per tale ipotesi, in ossequio all'orientamento predetto, Persona_1
essa non avrebbe commesso alcuna imprudenza, e le dovrebbe essere riconosciuto integralmente il danno.
2. Con un unico motivo di appello incidentale Controparte_5
eccepisce la propria carenza di responsabilità.
Il Tribunale avrebbe errato nel considerare pacifico che gli assegni siano stati originariamente emessi in favore di soggetti diversi dai prenditori e che sia avvenuto l'asserito duplice pagamento;
avrebbe poi errato nel reputare non corretta l'identificazione dei prenditori, poiché sarebbe stata necessaria la produzione degli estratti conto, oltre che nel ritenere provato il comportamento negligente da parte del cassiere al momento della
11 negoziazione e la “grossolana falsificazione” dei titoli.
Espone, innanzitutto, che la società appellante non avrebbe provato che gli assegni siano stati originariamente emessi in favore di Parte_3 Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_4 [...]
e poi, invece, incassati da Pt_5 Parte_6 ON
e . Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto
[...] Per_3
dimostrata tale circostanza attraverso “le interrogazioni tratte dal sistema
informatico di parte attrice”, poiché tali documenti, interni alla società
assicuratrice, sarebbero sprovvisti di valore probatorio e non sarebbe certa la data della loro predisposizione e, soprattutto, dagli stessi non sarebbe evincibile l'emissione dei titoli nella data indicata in favore dei beneficiari indicati, né, tantomeno, la loro spedizione ad essi, non essendo rilevante che tali documenti siano accorpati ad altri “già ex adverso prodotti sub doc. 10-
17”, in quanto anch'essi privi di valore probatorio.
La società assicuratrice avrebbe unicamente versato in atti le copie post incasso dei titoli, senza provare, né tantomeno allegare, che al momento della presentazione siano stati segnalati alla Centrale di Allarme Interbancaria in quanto sottratti o smarriti, o che siano stati contestati come falsi dalla banca emittente all'atto del pagamento né risulta che controparte abbia sporto denuncia di smarrimento o furto.
Evidenzia che la prova dell'originaria emissione degli assegni in favore di soggetti diversi dai prenditori avrebbe dovuto essere fornita prima di qualsivoglia altro profilo, perché costituente presupposto necessario su cui fondare la richiesta di risarcimento del danno. In mancanza di simile prova
12 non sarebbe ravvisabile alcuna ipotesi di responsabilità in capo a sé.
Per le stesse ragioni, deduce che non può dirsi dimostrato l'asserito duplice pagamento del titolo da parte dell'appellante che intende provata tale circostanza sempre a mezzo di “dettagli di pagamento” contenuti in documenti da essa stessa predisposti, omettendo di produrre la quietanza del beneficiario, la contabile del bonifico, l'addebito sul conto corrente di o la copia dell'assegno attestante il doppio pagamento. Controparte_1
Dunque, controparte non avrebbe fornito la prova dell'avvenuta emissione degli assegni a soggetti diversi dai riscossori e nemmeno dell'avvenuto duplice pagamento.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia ritenuto che non via sia stata una corretta identificazione dei prenditori e Per_3 ON
entrambi propri correntisti, nonostante siano stati prodotti i loro
[...]
documenti di identità (essendo sufficiente un unico documento di identità per identificare il prenditore: Cass. 3649/2021, n. 17769/2021, n. 13969/2022, n.
14129/2022) ed i contratti di conto corrente.
In particolare, sarebbe titolare del c/c n. 1083 ON
presso la filiale di di Roma Ostia, Controparte_7
ove sono stati presentati i titoli in data 17 ottobre 2013. All'atto dell'apertura del conto nell'agosto 2013 (perciò almeno due mesi prima dell'incasso degli assegni, a riprova dell'indipendenza tra tali operazioni), il predetto sarebbe stato identificato con il documento d'identità e la tessera sanitaria, ritenuti idonei ad identificare il soggetto e ritenerlo legittimato all'incasso degli assegni. Con riferimento al predetto sono stati prodotti in giudizio la carta
13 d'identità, il contratto di c/c da lui sottoscritto, lo specimen di firma, la contabile di versamento dei titoli, una raccomanda del 9 gennaio 2014
inviatagli dalla banca per estinzione del rapporto ed un telegramma del 30
gennaio 2014 di identico contenuto, l'estinzione della carta di credito e la copia di altri assegni emessi da altro istituto in suo favore e negoziati dalla banca appellata. Tali documenti proverebbero come il c/c a lui intestato sia rimasto attivo per mesi e sia stato interessato da svariate operazioni, ulteriori rispetto a quelle di causa.
Le firme presenti sul contratto di c/c, sulla carta di identità e sulla contabile di versamento titoli sarebbero sovrapponibili a quelle presenti sugli assegni,
sia di traenza che per girata e ciò, dunque, confermerebbe la correttezza dell'agire della banca e l'assenza di negligenza.
Anche è stato titolare di un c/c presso la filiale di Roma Per_3 CP_8
della ove sarebbe stato
[...] Controparte_7
identificato a mezzo di patente di guida e tessera sanitaria, e anche in tal caso le firme apposte sui documenti d'identità e contrattuali sarebbero coerenti con quelle presenti sugli assegni.
Pertanto, vi è stata una corretta identificazione e sui titoli non vi erano segni di alterazione, non potrebbe ravvisarsi alcuna forma di responsabilità in capo ad essa;
contesta la necessità di produzione degli estratti conto relativi ai rapporti di c/c, omessa per ragione di privacy, se non ritenendo sussistere un maggior aggravio nell'identificare il proprio correntista (identificato al momento dell'apertura del conto sia a mezzo di un documento di identità e con il raffronto tra la firma di traenza e quelle presenti sui documenti
14 contrattuali, che, nel caso di specie, per e , coinciderebbero) Per_2 Per_3
che pone all'incasso un assegno rispetto ad un soggetto estraneo, per il quale
è sufficiente un documento d'identità.
Inoltre, non sarebbe necessaria l'escussione di testi in merito al comportamento tenuto dal cassiere all'atto della negoziazione degli assegni,
proprio in quanto la identificazione del correntista è avvenuta al momento dell'apertura del rapporto, trattandosi di attività di routine, risalente all'ottobre 2013.
Deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provata l'alterazione degli assegni, a fronte dell'indicazione del codice fiscale accanto al nome del beneficiario e della differenza tra il carattere usato per l'importo in lettere e quello per il nome del beneficiario. L'apposizione del codice fiscale non dovrebbe considerarsi elemento sospetto, non essendo vietata dalla legge e potrebbe, anzi, permettere di meglio identificare il prenditore;
nemmeno le difformità grafiche e dimensionali del carattere utilizzato per indicare l'importo in lettere e il nome del beneficiario potrebbero assurgere a prova dell'alterazione dei titoli, essendo tali differenze minime e incapaci di allarmare un accorto banchiere.
Inoltre, nel caso di specie non vi sarebbe traccia di abrasioni o cancellazioni,
emergenti icto oculi, senza bisogno di svolgere accertamenti ulteriori o a mezzo di strumenti tecnici non in possesso delle filiali.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la propria diligenza per mancata produzione degli originali degli assegni in quanto i titoli sono stati negoziati con la procedura check truncation e i relativi originali
15 sarebbero stati eliminati, essendo trascorsi sei anni dai fatti di causa, tempo di gran lunga superiore al termine di 6 mesi dall'atto della negoziazione imposto per la conservazione degli originali cartacei da Banca D'Itala.
3. Per ragioni di ordine logico-giuridico, la Corte esamina in primo luogo l'appello incidentale, che reputa fondato.
3.1. Le deduzioni dell'appellante incidentale colgono nel segno, dal momento che, correttamente, viene posto in luce il difetto di prova in cui la società assicuratrice è incorsa nel tentativo di dimostrare la fondatezza della propria pretesa, in particolare in merito all'originaria intestazione dei titoli agli asseriti legittimi beneficiari ed al relativo invio a questi ultimi, oltre che all'effettiva emissione di un secondo pagamento in loro favore, a fronte della lamentata negoziazione degli assegni trafugati in favore di prenditori diversi e non legittimati.
3.2. Va rilevato che l'appellante incidentale, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado ha contestato la valenza probatoria dei documenti prodotti dalla società assicuratrice a sostegno della propria tesi;
le circostanze sopra enunciate non possono ritenersi pacifiche.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la società assicurativa abbia dimostrato per mezzo delle non meglio specificate <
sistema informatico>> che gli assegni emessi fossero intestati originariamente a , , , Parte_1 Parte_2 Persona_1
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, in quanto i documenti e le informazioni tratte da tale sistema sono CP_6
di formazione e provenienza interna della società appellante e sono state
16 debitamente contestate dalla controparte, non potendo essere riconosciuto il valore di prova documentale a informazioni di redazione e provenienza unilaterale;
neppure viene specificato da dove sia state tratte tali informazioni recanti la intestazione “dettaglio di pagamento”. Non viene fornito alcun elemento oggetto da cui possa trarsi prova, anche indiretta, circa la emissione degli assegni in favore di coloro che vengono indicati come effettivi beneficiari (ad es. documentazione contrattuale giustificativa della prestazione effettuata dalla compagnia assicuratrice, a titolo d'indennizzo o altro, attraverso l'assegno a tali asseriti beneficiari).
Parimenti, la documentazione prodotta dalla società assicuratrice nulla dimostra circa l'invio ai predetti destinatari degli assegni;
anche riguardo all'invio a mezzo raccomandata dell'assegno asseritamente indirizzato a
, tale circostanza non può ritenersi provata dalla Persona_1
documentazione prodotta dall'appellante principale.
Al riguardo sono stati prodotti solo documenti di formazione interna unilaterale, mentre, per quanto riguarda l'assegno che si deduce essere intestato a risulta prodotto il tracking di spedizione della Persona_1
raccomandata tratto dal sito di Poste Italiane S.p.a. ed un “dettaglio
raccomandata” (doc. 29), che non può ritenersi sostitutivo delle cartoline di invio e ricevuta di ritorno e che la controparte ha contestato come di origine sconosciuta.
Alle medesime conclusioni si giunge riguardo alle schermate prodotte relativamente alla segnalazione del “probabile incasso fraudolento dei
titoli”, anch'esse tratte da un sistema interno alla società assicurativa, che
17 nulla dimostrano circa l'effettivo smarrimento degli assegni, in assenza ma anche di una denuncia di furto o smarrimento, come sottolinea l'appellante incidentale, o delle comunicazioni che sarebbero state asseritamente inviate agli ispettorati sinistri da parte dei beneficiari per lamentare la mancata ricezione dell'indennizzo.
Parimenti indimostrato è l'effettivo pagamento in favore dei beneficiari degli assegni causato dall'asserita errata negoziazione, trattandosi anche in tal caso di “dettagli di pagamento” tratti da un asserito sistema informatico interno e,
quindi, anch'essi privi di rilievo documentale;
non sono state prodotte contabili bancarie di bonifico o quietanza di pagamento.
3.3. Per quanto riguarda i documenti formati dalle parti in causa vale la regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene;
non è ammissibile che una parte dimostri un fatto a sé favorevole mediante l'utilizzo e produzione di documentazione da sé proveniente e di formazione interna, debitamente contestata dalla parte contro la quale viene fatta valere;
infatti, come correttamente riporta l'appellante incidentale, la giurisprudenza di legittimità afferma che <
parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né
determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità,
oltreché alla sua esistenza (cfr. Cass. nn. 5573/97 e n. 9685/00)>> (Cass.
8290/2016).
3.4. In conclusione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non vi è
prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria e cioè
18 l'originaria emissione degli assegni in favore di coloro che ne vengono indicati quali beneficiari, il loro effettivo invio, la effettuazione del pagamento, che terrebbe luogo di quello effettuato attraverso gli assegni in questione.
4. Fermo, dunque, il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sul punto sulla società assicuratrice, la Corte, in ogni caso, ritiene fondate anche le doglianze sollevate dall'appellante incidentale in merito alle statuizioni del Tribunale circa la mancata diligenza da essa prestata nell'identificazione dei prenditori e la rilevazione delle alterazioni caratterizzanti i titoli in questione.
4.1. La banca ha, in effetti, dimostrato di aver diligentemente identificato i prenditori attraverso i documenti d'identità e le tessere sanitarie acquisite all'atto dell'apertura dei conti correnti e di aver altrettanto diligentemente negoziato i titoli, dal momento che gli stessi, non presentavano elementi evidenti di contraffazione tali da indurre a svolgere controlli o verifiche maggiormente approfondite rispetto a quelle ordinarie.
Del tutto irrilevante è la mancata produzione da parte della degli CP_7
estratti conto relativi ai rapporti intestati a e , di cui il Per_2 Per_3
Tribunale ha rilevato la mancata produzione essendo sufficiente a dimostrare il fatto che questi ultimi fossero soggetti noti e che intrattenevano rapporti con l'istituto la produzione dei contratti di c/c e dei loro documenti d'identità/patente, recanti fotografia, e tessere sanitarie recanti il codice fiscale, non essendo necessaria la richiesta di ulteriori documenti d'identità
recanti fotografia ( Cass. n. 26866/2022; n. 34107/2019).
19 Né vi sono elementi per ritenere che il documento d'identità di , Per_3
fosse contraffatto, non recando segni che potessero indurre a supporne la falsificazione;
la medesima foto in documento con generalità diverse è stata utilizzata, per quanto dedotto dall'appellante, presso altro istituto bancario,
sicché tale circostanza non poteva essere nota all'apertura del conto ovvero al momento della negoziazione del titolo.
Del pari, alcuna utilità avrebbe avuto articolare prova per testi per dimostrare il comportamento tenuto dal proprio dipendente al momento della negoziazione, in quanto i beneficiari erano correntisti e come tali già
identificati e la cui sottoscrizione corrispondeva a quella risultante dal documento d'identità, non essendovi alcun ostacolo all'accredito delle somme portate dagli assegni di traenza.
Anche riguardo alla esistenza di una “grossolana alterazione
dell'intestazione del titolo” la sentenza impugnata non può essere condivisa.
Dalle copie in atti non si ricava la contraffazione della generalità del beneficiario, corrispondete a quella del correntista;
la presenza del codice fiscale accanto al nome dell'intestatario non può essere considerata un'anomalia tale da “allarmare” il dipendente della banca, né tantomeno risultano così palesi ed evidenti le rilevate difformità grafiche del carattere tali, comunque, da non costituire segni evidenti di contraffazione.
In conclusione, non è ravvisabile alcuna anomalia nell'operazione e le circostanze valorizzate nella sentenza impugnata non possono fondare la responsabilità dell'istituto bancario.
5. Pertanto la sentenza impugnata va riformata e la domanda proposta dalla
20 va rigettata. Controparte_1
6. A fronte delle argomentazioni esposte e della statuizione che precede, il motivo d'appello principale, inerente il tema del concorso di colpa, rimane assorbito.
7. Con riferimento al regime delle spese, la riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante principale va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado in conformità ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento e per il secondo grado in base alla nota, in quanto conforme ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiarato assorbito l'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. Controparte_1
647/2022 pubblicata in data 18 marzo 2022, accoglie l'appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza e, per Controparte_5
21 l'effetto, rigetta la domanda proposta CP_1 Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi in favore di che liquida per il primo Controparte_5
grado in € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2022.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
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