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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/03/2024, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
RGAC 3098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3098 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14.03.2024, promosso
DA
(C.F.: , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
04.06.1971, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Attilio
Bandiera, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Viale Laboccetta, n. 7, ha eletto domicilio, e (C.F.: ), nato a [...], CP_1 C.F._2 il 05.04.1972, rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'Avv.
Salvatore Loschiavo, presso il cui studio sito in Villa San Giovanni, Via Ammiraglio
Curzon, n. 89, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica – Sede
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato il 30.11.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga pronunciata la separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto a Reggio Calabria il 12.09.2001, il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Parte II, Serie A, n. 524, u. 1, anno 2001;
considerato che
con decreto del 14.12.2023 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.03.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 08.03.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
1 “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.; constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Reggio
Calabria, il 12.09.2001; b) dal matrimonio è nato un figlio: (22.08.2005), Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 14.12.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 30.11.2023 da e , così Parte_1 CP_1 provvede:
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, Parte II, Serie A, n. 524, u. 1, anno 2001, alle seguenti condizioni:
• il figlio , ormai maggiorenne ma ancora studente, continuerà a vivere con Persona_1 la madre nella casa in affitto, sita a Reggio Calabria via Ravagnese Trav. Nicolò n.
20/B;
• il signor ha già provveduto a portare con sé alcuni dei propri effetti personali CP_1 rendendosi i coniugi disponibili alla bonaria divisione di tutti i beni mobili, ad eccezione della macchina da cucire della nonna defunta e regalo Org_1 della madre destinati al SI. CP_1
Il signor corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di CP_1 contributo al mantenimento le somme così suddivise:
- € 180 assegno di mantenimento in favore di;
Parte_1 Org_
- il SI. rinuncia alla quota parte personale assegno unico erogato dall' in CP_1 favore della SI.ra sino al persistere dei requisiti previsti dalla normativa Parte_1 vigente;
- il SI. dovrà corrispondere al figlio la somma di € 470,00 a titolo CP_1 Persona_1 di mantenimento del figlio, omnicomprensivo di tutte le spese inerenti il contratto di locazione, nonché le spese condominiali, utenze e tributi comunali.
Dovranno essere volturare al contratto di locazione a nome di anche le Persona_1 utenze intestate al SI. CP_1
- il SI. dovrà, altresì, corrispondere € 100,00 quale ulteriore integrazione a CP_1 favore di , a sostegno delle esigenze ordinarie del figlio ed eventualmente Parte_1
a quelle familiari, fino al compimento dei 21 anni del figlio;
2 - le spese straordinarie, preventivamente concordate, andranno ripartite in virtù del
70% al SI. e del 30% alla SI.ra , fino a sistemazione lavorativa CP_1 Parte_1 ritenuta soddisfacente di quest'ultima. Al verificarsi di tale ultima condizione le spese straordinarie saranno sopportate in ragione del 50% ciascuno;
- saranno a carico della SI.ra le spese inerenti all'automobile Hyundai Atos Pt_1 targata CX846HG, intestata al SI. in uso alla stessa (Bollo, CP_1
Assicurazione, eventuali danni, multe, riparazioni/intervento di qualsiasi natura);
- per quanto concerne le spese del cane indicate al 70% a carico del SI. , CP_1 per ciò che concerne alimentazione e cure mediche, quest'ultimo deve poterlo accudire ogni qualvolta sente la necessità e, comunque, non meno di una volta a settimana. Ogni volta che la signora si deve assentare fuori sede per qualunque motivo, prima Pt_1 di darlo ai parenti, deve accertarsi della disponibilità del SI. a prendersi cura. CP_1
- Per spese si intendono quelle così come indicate nel protocollo adottato dal Tribunale in intestazione e, dettagliatamente: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontotecniche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di
3 accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Sempre dietro esibizione dei documenti fiscali giustificativi.
• Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia;
dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 15/03/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3098 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14.03.2024, promosso
DA
(C.F.: , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
04.06.1971, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Attilio
Bandiera, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Viale Laboccetta, n. 7, ha eletto domicilio, e (C.F.: ), nato a [...], CP_1 C.F._2 il 05.04.1972, rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'Avv.
Salvatore Loschiavo, presso il cui studio sito in Villa San Giovanni, Via Ammiraglio
Curzon, n. 89, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica – Sede
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato il 30.11.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga pronunciata la separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto a Reggio Calabria il 12.09.2001, il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Parte II, Serie A, n. 524, u. 1, anno 2001;
considerato che
con decreto del 14.12.2023 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.03.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 08.03.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
1 “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.; constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Reggio
Calabria, il 12.09.2001; b) dal matrimonio è nato un figlio: (22.08.2005), Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 14.12.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il 30.11.2023 da e , così Parte_1 CP_1 provvede:
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, Parte II, Serie A, n. 524, u. 1, anno 2001, alle seguenti condizioni:
• il figlio , ormai maggiorenne ma ancora studente, continuerà a vivere con Persona_1 la madre nella casa in affitto, sita a Reggio Calabria via Ravagnese Trav. Nicolò n.
20/B;
• il signor ha già provveduto a portare con sé alcuni dei propri effetti personali CP_1 rendendosi i coniugi disponibili alla bonaria divisione di tutti i beni mobili, ad eccezione della macchina da cucire della nonna defunta e regalo Org_1 della madre destinati al SI. CP_1
Il signor corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di CP_1 contributo al mantenimento le somme così suddivise:
- € 180 assegno di mantenimento in favore di;
Parte_1 Org_
- il SI. rinuncia alla quota parte personale assegno unico erogato dall' in CP_1 favore della SI.ra sino al persistere dei requisiti previsti dalla normativa Parte_1 vigente;
- il SI. dovrà corrispondere al figlio la somma di € 470,00 a titolo CP_1 Persona_1 di mantenimento del figlio, omnicomprensivo di tutte le spese inerenti il contratto di locazione, nonché le spese condominiali, utenze e tributi comunali.
Dovranno essere volturare al contratto di locazione a nome di anche le Persona_1 utenze intestate al SI. CP_1
- il SI. dovrà, altresì, corrispondere € 100,00 quale ulteriore integrazione a CP_1 favore di , a sostegno delle esigenze ordinarie del figlio ed eventualmente Parte_1
a quelle familiari, fino al compimento dei 21 anni del figlio;
2 - le spese straordinarie, preventivamente concordate, andranno ripartite in virtù del
70% al SI. e del 30% alla SI.ra , fino a sistemazione lavorativa CP_1 Parte_1 ritenuta soddisfacente di quest'ultima. Al verificarsi di tale ultima condizione le spese straordinarie saranno sopportate in ragione del 50% ciascuno;
- saranno a carico della SI.ra le spese inerenti all'automobile Hyundai Atos Pt_1 targata CX846HG, intestata al SI. in uso alla stessa (Bollo, CP_1
Assicurazione, eventuali danni, multe, riparazioni/intervento di qualsiasi natura);
- per quanto concerne le spese del cane indicate al 70% a carico del SI. , CP_1 per ciò che concerne alimentazione e cure mediche, quest'ultimo deve poterlo accudire ogni qualvolta sente la necessità e, comunque, non meno di una volta a settimana. Ogni volta che la signora si deve assentare fuori sede per qualunque motivo, prima Pt_1 di darlo ai parenti, deve accertarsi della disponibilità del SI. a prendersi cura. CP_1
- Per spese si intendono quelle così come indicate nel protocollo adottato dal Tribunale in intestazione e, dettagliatamente: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontotecniche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di
3 accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Sempre dietro esibizione dei documenti fiscali giustificativi.
• Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia;
dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 15/03/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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