Ordinanza collegiale 4 marzo 2025
Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 11/06/2025, n. 11457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11457 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12360/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12360 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio
serbato dall’Amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 L. n. 91/1992 presentata in data 18.05.2021 - K10/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame il ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza presentata, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, in data 18.5.2021.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria del 28.1.2025 eccependo l’inammissibilità del ricorso per non essere ancora scaduto il termine per la conclusione del procedimento di naturalizzazione, e, contestualmente depositando in giudizio il DPR del 29/05/2024 con cui è stata conferita la cittadinanza italiana al ricorrente, comunicato all’interessato, con il sistema SEND mediante la “Piattaforma Notifiche Digitali” ai sensi dell'art. 26, decreto-legge 76/2020, in data 30/05/2024.
Con memoria del 5.2.2025 il ricorrente ha replicato che l’ultimo atto visionabile sul portale ALI era la nota del 03.08.2023 dell’Ufficio IV del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione consistente nel preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, di cui gli veniva contestualmente comunicato il caricamento via mail all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato; veniva avvertito delle modalità di accesso alle comunicazioni relative alla pratica (utilizzando lo SPID, in caso di domanda inviata ad una Prefettura, oppure le credenziali utilizzate in fase di registrazione della domanda, se inviata ad una Ambasciata/Consolato). Il ricorrente ribadisce di non aver ricevuto alcuna ulteriore comunicazione dopo l’inoltro via PEC in data 28.09.2023 delle osservazioni di replica al preavviso di rigetto e di essere venuto a conoscenza solo alla camera di consiglio del 29.01.2025 che il DPR di conferimento della cittadinanza era già stato emesso in data 29.05.2024, avendo la PA fatto ricorso al nuovo sistema SEND - a partire dal 1.2.2024 – utilizzando per la prima volta la PEC fornita in origine dal ricorrente, anziché effettuare la comunicazione via mail - come avvenuto in precedenza – e senza caricare il relativo alert sul portale ALI, sul quale la notizia sarebbe stata riportata (con la dicitura “provvedimento notificato – vedi comunicazioni” solo in data 29.01.2025).
Il ricorrente precisa altresì di aver caricato sul portale la sua elezione di domicilio presso lo studio del difensore in data 29.06.2024 e di aver successivamente intimato la PA a concludere il procedimento in parola con PEC del 6.11.2024, senza ottenere risposta.
Il predetto contesta il modus operandi della PA ritenendo non applicabile la nuova modalità di notifica con il sistema SEND alle domande già presentate da oltre due anni, asserendo che, in tale caso, la PA avrebbe dovuto effettuare le comunicazioni ai recapiti forniti al momento della presentazione della domanda (numero di telefono; indirizzo mail, indirizzo PEC, portale ALI) secondo le modalità fino ad allora seguite.
A conferma della mancata conoscenza del predetto DPR, il ricorrente precisa che, in tal caso, avrebbe prestato il giuramento richiesto per l’acquisizione dello status richiesto. Lamenta che tale circostanza avrebbe ben potuto, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, essergli rappresentata a riscontro della PEC di sollecito dallo stesso inviata in data 6.11.2024.
Insiste pertanto per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione e chiede al Collegio di dichiarare nulla la notifica del decreto di concessione della cittadinanza e di ordinare alla PA di rinnovare la notifica del predetto atto, rimettendolo nei termini per prestare il giuramento.
Con ordinanza collegiale n. 4614/2025 è stata in via preliminare disposta la riclassificazione del ricorso– erroneamente qualificato, nella compilazione del deposito, sotto la tipologia “ordinario” anziché ricorso avverso “silenzio” ex artt. 31 e 117 CPA (come effettivamente risulta dalla domanda, trattandosi di ricorso avverso l’inerzia del Ministero dell’Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana), ordinando alla Segreteria di provvedere ai conseguenti adempimenti, come prescritto dalla nota prot. cds.TAR-RM.INTERNO.R.0000951.27-10-2023 sul cambio di rito e sulle relative comunicazioni agli Uffici competenti, inclusa l’annotazione sull’apposito registro, come prescritto dalla sopra richiamata circolare, nonché all’annotazione sui modelli A ed alla variazione dei prospetti statistici compilati sulla base dei predetti prospetti, sui report di analisi dei ricorsi pendenti, evidenziando la modifica del raggruppamento per tipologia, e su tutti gli atti conseguenti, incluso il piano di riparto di assegnazione dei ricorsi e l’attribuzione ai magistrati per tipologia.
Con la medesima ordinanza sono stati altresì disposti incombenti istruttori volti a verificare quanto rappresentato dal ricorrente con la memoria soprarichiamata. Detti incombenti sono stati ritualmente eseguiti dalla PA con il deposito nei termini della documentazione richiesta, incluso un prospetto dei tentativi di comunicazione esperiti via PEC all’indirizzo comunicato, con esito positivo in data 30.5.2024; la ricevuta di notifica tramite il sistema SEND).
Alla camera di consiglio del 28.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, essendo ormai da tempo concluso il procedimento, di cui si lamentava l’ingiustificato arresto, con l’adozione dell’atto conclusivo.
La richiesta di dichiarare nulla la notifica del decreto di concessione della cittadinanza e di ordinare alla PA di rinnovare la notifica del predetto atto, è stata irritualmente formulata con memoria non notificata alla controparte e comunque riguarda questione nuova e diversa rispetto alla vicenda per cui è causa.
Quanto alle spese di lite sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, attesa la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.