Art. 808. Perdita eventuale delle distinzioni onorifiche di guerra 1. A termini dell'articolo 1428 del codice, insieme alla perdita delle decorazioni al valor militare inflitta in applicazione dell'articolo 1425, comma 2, del codice, con determinazione ministeriale e' anche inflitta, come conseguenza necessaria di essa, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra di cui l'ex decorato e' insignito. 2. Negli altri casi spetta al ministro competente di decidere sulla perdita delle distinzioni onorifiche di guerra in seguito alle sentenze di condanna di cui all'articolo 1425, comma 2, del codice; ovvero in seguito alla perdita della cittadinanza o del grado. 3. La perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, dovuta alle cause suddette, ha effetto dalla data della determinazione ministeriale con la quale e' inflitta. 4. Di tale determinazione ministeriale e' data pubblica notizia nei modi indicati nel nell'articolo 799, comma 2.
Articolo 808 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
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- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 808 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
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9 ottobre 2010
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