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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 8768/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 2.12.2025, promossa da
, con gli avv.ti Luca Bosco e Filippo Aurisicchio;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Ugo Vettor;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.9.2024, , premesso di lavorare Parte_1
dall'1.11.2020 alle dipendenze della Controparte_1
con qualifica di impiegato d'ordine e con inquadramento nella categoria B,
posizione B del ccnl case di cura Aiop personale non medico, ma di avere sempre espletato mansioni di impiegato di concetto di categoria C,
posizione C1, in subordine di categoria C, posizione C e in ulteriore subordine mansioni di categoria B, posizione B2, chiedeva dichiararsi il
1 proprio diritto al superiore inquadramento in via principale nella categoria
C, posizione C1, in via subordinata nella categoria C, posizione C e in via ulteriormente gradata nella categoria B, posizione B2 con decorrenza dall'1.8.2021 e condannarsi il datore di lavoro a pagare le conseguenti differenze retributive con decorrenza dall'1.11.2020.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di inammissibilità o infondatezza della domanda siccome preclusa dall'art. 52 co. 1 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, il quale dispone che”l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore”.
L'eccezione è infondata, in quanto, per insegnamento della S.C., “il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico
(quale la convenuta: n.d.r.) non è disciplinato dal d.l.vo 165/2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria”: cfr. Cass.
1.12.2022 n. 35421; conforme
Cass.
1.9.2023 n. 25590.
Nella specie resta pertanto applicabile la disciplina dettata, in materia di mansioni, dall'art. 2103 c.c., il quale stabilisce al co. 7 che “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento
2 corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Nel merito, la domanda è infondata.
Secondo il costante indirizzo della S.C., “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini”: cfr. Cass.
27.9.2010 n. 20272, Cass. 30.10.2008 n. 26234, Cass. 22.8.2007 n. 17896,
Cass. 12.5.2006 n. 11037, Cass. 16.2.2005 n. 3069.
Orbene, la espletata prova testimoniale ha consentito di acclarare che la ricorrente, nella sua qualità di addetta al cup e al call center della convenuta
(ma non anche, contrariamente a quanto esposto in ricorso, all'anagrafe assistiti, come precisato proprio dai testi addotti dalla ricorrente), si occupa di prenotazione e registrazione sul gestionale informatico di richieste sanitarie con ricezione del pagamento del ticket, di prenotazione di esami ematochimici fornendo all'utenza le informazioni sulle attività preparatorie come in precedenza a lei fornite dai laboratori di analisi e dai reparti interessati, di prenotazioni intramoenia, di prenotazione di prelievi dei donatori di sangue, osservando le linee-guida predisposte dal dirigente
Contr dell e utilizzando un nomenclatore contenente i codici delle prestazioni;
in particolare, in relazione alle c.d. ricette bianche inserisce nel
3 sistema informatico il codice a barre, legge la ricetta sul terminale, copia la diagnosi, controlla la data e invia la ricetta agli uffici di competenza, che effettuano la prenotazione e forniscono i dati per richiamare l'utente; in caso di omessa o errata indicazione del codice nella ricetta, lo trova sul nomenclatore;
in caso di imprecise prescrizioni mediche, chiede delucidazioni all'utente e, in difetto, lo rimanda dal medico;
in relazione alle c.d. ricette rosse (costituenti appena il 5% circa del totale), inserisce manualmente nel gestionale i dati e i codici sulla base della prescrizione medica;
per qualsiasi problema è tenuta a chiamare la responsabile del servizio, come riferito proprio da quest'ultima quale Testimone_1
teste.
L'art. 51 del ccnl per il personale non medico dipendente da case di cura private aderenti all'Aiop, pacificamente applicato dalla convenuta, ricomprende nella categoria B “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento dei compiti assegnati;
capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”; e in particolare nella posizione economica B/B1, il personale che svolge “attività di natura amministrativa d'ordine” con “autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale” e con “piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate”, e in particolare “attività di segreteria, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati, anche funzionali alla contabilità della struttura” in riferimento al profilo professionale di impiegato d'ordine; ricomprende
4 nella posizione B2 il personale che svolge “funzioni tecniche, di vigilanza, educative, d'insegnamento e di assistenza alla persona”, quali “operatore socio-anitario, autista addetto saltuariamente alla conduzione di autoambulanza, animatore, tecnico di attività motoria in acqua, operaio impiantista”; ricomprende nella categoria C “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”, e in particolare nella posizione C il personale che svolge “funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro (…), conoscenza di tecniche particolati nonché l'impiego di apparecchiature anche complesse. Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di operatori a minore contenuto professionale. Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa”, ivi compreso il profilo professionale di impiegato amministrativo di concetto;
nella posizione C1 infine contempla lo stesso profilo professionale, che
“svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale – anche mediante l'ausilio di tecnologia, elettronica e/o
5 informatica – quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Ebbene, le mansioni espletate in concreto dall'istante, come sopra ricostruite, sono prevalentemente corrispondenti a quelle proprie dell'impiegato d'ordine (categoria B, posizioni B/B1), in quanto integranti attività di digitazione, inserimento ed elaborazione dati, con autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima, mentre risultano prive del requisito della complessità delle mansioni con elaborazione concettuale, prescritto per l'impiegato di concetto (categoria C, posizione
C1), ma anche del requisito della disposizione di provvedimenti o interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro con responsabilità nell'attuazione degli stessi, prescritto per l'impiegato di concetto (categoria
C, posizione C); del tutto estranee alle mansioni di natura amministrativa espletate dalla ricorrente sono altresì quelle proprie della categoria B, posizione B2.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 2.700,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, iva e cap.
Taranto, 2.12.2025.
6 Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 8768/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 2.12.2025, promossa da
, con gli avv.ti Luca Bosco e Filippo Aurisicchio;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Ugo Vettor;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.9.2024, , premesso di lavorare Parte_1
dall'1.11.2020 alle dipendenze della Controparte_1
con qualifica di impiegato d'ordine e con inquadramento nella categoria B,
posizione B del ccnl case di cura Aiop personale non medico, ma di avere sempre espletato mansioni di impiegato di concetto di categoria C,
posizione C1, in subordine di categoria C, posizione C e in ulteriore subordine mansioni di categoria B, posizione B2, chiedeva dichiararsi il
1 proprio diritto al superiore inquadramento in via principale nella categoria
C, posizione C1, in via subordinata nella categoria C, posizione C e in via ulteriormente gradata nella categoria B, posizione B2 con decorrenza dall'1.8.2021 e condannarsi il datore di lavoro a pagare le conseguenti differenze retributive con decorrenza dall'1.11.2020.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di inammissibilità o infondatezza della domanda siccome preclusa dall'art. 52 co. 1 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, il quale dispone che”l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore”.
L'eccezione è infondata, in quanto, per insegnamento della S.C., “il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico
(quale la convenuta: n.d.r.) non è disciplinato dal d.l.vo 165/2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria”: cfr. Cass.
1.12.2022 n. 35421; conforme
Cass.
1.9.2023 n. 25590.
Nella specie resta pertanto applicabile la disciplina dettata, in materia di mansioni, dall'art. 2103 c.c., il quale stabilisce al co. 7 che “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento
2 corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Nel merito, la domanda è infondata.
Secondo il costante indirizzo della S.C., “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini”: cfr. Cass.
27.9.2010 n. 20272, Cass. 30.10.2008 n. 26234, Cass. 22.8.2007 n. 17896,
Cass. 12.5.2006 n. 11037, Cass. 16.2.2005 n. 3069.
Orbene, la espletata prova testimoniale ha consentito di acclarare che la ricorrente, nella sua qualità di addetta al cup e al call center della convenuta
(ma non anche, contrariamente a quanto esposto in ricorso, all'anagrafe assistiti, come precisato proprio dai testi addotti dalla ricorrente), si occupa di prenotazione e registrazione sul gestionale informatico di richieste sanitarie con ricezione del pagamento del ticket, di prenotazione di esami ematochimici fornendo all'utenza le informazioni sulle attività preparatorie come in precedenza a lei fornite dai laboratori di analisi e dai reparti interessati, di prenotazioni intramoenia, di prenotazione di prelievi dei donatori di sangue, osservando le linee-guida predisposte dal dirigente
Contr dell e utilizzando un nomenclatore contenente i codici delle prestazioni;
in particolare, in relazione alle c.d. ricette bianche inserisce nel
3 sistema informatico il codice a barre, legge la ricetta sul terminale, copia la diagnosi, controlla la data e invia la ricetta agli uffici di competenza, che effettuano la prenotazione e forniscono i dati per richiamare l'utente; in caso di omessa o errata indicazione del codice nella ricetta, lo trova sul nomenclatore;
in caso di imprecise prescrizioni mediche, chiede delucidazioni all'utente e, in difetto, lo rimanda dal medico;
in relazione alle c.d. ricette rosse (costituenti appena il 5% circa del totale), inserisce manualmente nel gestionale i dati e i codici sulla base della prescrizione medica;
per qualsiasi problema è tenuta a chiamare la responsabile del servizio, come riferito proprio da quest'ultima quale Testimone_1
teste.
L'art. 51 del ccnl per il personale non medico dipendente da case di cura private aderenti all'Aiop, pacificamente applicato dalla convenuta, ricomprende nella categoria B “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento dei compiti assegnati;
capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”; e in particolare nella posizione economica B/B1, il personale che svolge “attività di natura amministrativa d'ordine” con “autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale” e con “piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate”, e in particolare “attività di segreteria, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati, anche funzionali alla contabilità della struttura” in riferimento al profilo professionale di impiegato d'ordine; ricomprende
4 nella posizione B2 il personale che svolge “funzioni tecniche, di vigilanza, educative, d'insegnamento e di assistenza alla persona”, quali “operatore socio-anitario, autista addetto saltuariamente alla conduzione di autoambulanza, animatore, tecnico di attività motoria in acqua, operaio impiantista”; ricomprende nella categoria C “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”, e in particolare nella posizione C il personale che svolge “funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro (…), conoscenza di tecniche particolati nonché l'impiego di apparecchiature anche complesse. Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di operatori a minore contenuto professionale. Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa”, ivi compreso il profilo professionale di impiegato amministrativo di concetto;
nella posizione C1 infine contempla lo stesso profilo professionale, che
“svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale – anche mediante l'ausilio di tecnologia, elettronica e/o
5 informatica – quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Ebbene, le mansioni espletate in concreto dall'istante, come sopra ricostruite, sono prevalentemente corrispondenti a quelle proprie dell'impiegato d'ordine (categoria B, posizioni B/B1), in quanto integranti attività di digitazione, inserimento ed elaborazione dati, con autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima, mentre risultano prive del requisito della complessità delle mansioni con elaborazione concettuale, prescritto per l'impiegato di concetto (categoria C, posizione
C1), ma anche del requisito della disposizione di provvedimenti o interventi diretti all'attuazione di programmi di lavoro con responsabilità nell'attuazione degli stessi, prescritto per l'impiegato di concetto (categoria
C, posizione C); del tutto estranee alle mansioni di natura amministrativa espletate dalla ricorrente sono altresì quelle proprie della categoria B, posizione B2.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 2.700,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, iva e cap.
Taranto, 2.12.2025.
6 Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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