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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6056/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Diego Antonio Rosario Pinto Presidente dott.ssa Elena Gelato Consigliere
dott. Enrico Colognesi Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.04.2025 e vertente
T R A
C.F. ), con sede in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Farnese 26 – 00192, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_2
Rasile,
APPELLANTE
E
(C.F. E_
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Papa, C.F._1
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Massimiliano Cappa,
APPELLATI
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
C.F. , dom.to presso Controparte_3 P.IVA_2 avv. Ernesto Mocci;
(C.F. ), in qualità di custode nella procedura Pt_3 P.IVA_3
r.g.e. n. 906/2008 del Tribunale di Roma;
(C.F. ), in qualità di Parte_4 C.F._3
r.g. n. 1 Professionista Delegato nella procedura r.g.e. n. 906/2008 del Tribunale di
Roma;
(C.F. , in Controparte_4 C.F._4 qualità di aggiudicataria del bene immobile oggetto della procedura r.g.e. n.
906/2008 del Tribunale di Roma;
(C.F. ), con Parte_5 P.IVA_4 sede in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A – 6/B, in persona del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. ), con sede in Roma, via Portuense CP_5 P.IVA_5
1555, in persona del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. ), con sede in Roma, Via Lima 31 – CP_6 P.IVA_6
00198, in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8969/2021 del Tribunale civile di
Roma – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8969/2021, resa dal Tribunale di Roma, quarta Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Romolo Ciufolini, nell'ambito del giudizio R.G. n. 56433/2019, pubblicata il 24.05.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per l'assenza della procura alle liti;
Nel merito, rigettare integralmente le domande di controparte. Condannare, alla luce della natura meramente dilatoria e pretestuosa dell'odierna opposizione il ai sensi dell'art. Controparte_2
96, comma 3, c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
r.g. n. 2 presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio””. Per l'appellata : E_
“Voglia il Giudice adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
1. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' E_
;
[...]
2. condannare controparte al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio in favore del procuratore antistatario, od in subordine, compensare integralmente le stesse”. Per l'appellato : Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello adita
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello promosso dalla Parte_1
- In via principale e nel merito, rigettare l'appello promosso dalla
[...]
in ragione di tutto quanto esposto nel presente giudizio, con Parte_1 ogni conseguenza di legge.
Con formale riserva di meglio, precisare, argomentate, dedurre ed eccepire nei termini di legge.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, compreso il rimborso forfettario di spese generali del presente grado di giudizio secondo i parametri ministeriali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_2 opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 21.03.2017 con cui il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Roma aveva approvato il piano di riparto della procedura esecutiva n. 906/2008.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità dell'ordinanza opposta per vizio ab origine dell'esecuzione n. 906/2008 con ogni conseguenza di legge e la riforma e/o revoca dell'ordinanza impugnata, oltre alla declaratoria di nullità o l'annullamento del provvedimento impugnato.
Per quanto di rilievo nel presente giudizio di appello è sufficiente rilevare, in estrema sintesi, che l'opponente contestava tutti i crediti indicati nel r.g. n. 3 piano di riparto, deducendo la radicale nullità della procedura esecutiva per mancata notifica del D.I. 2452/2005, con conseguente illegittimità dell'apposizione della formula esecutiva ex art. 647 c.p.c. (sulla cui presunta falsità risultavano pendenti nove querele di falso proposte dalla debitrice principale e dal debitore esecutato) e invalidità ab origine del pignoramento.
Segnatamente, tra l'altro, l'opponente chiedeva l'esclusione dal riparto di
Finax S.p.a. e deducendo: l'inesistenza del credito Parte_1 originario a questi ceduto da la mancata notifica della cessione, CP_7 con conseguente inopponibilità della stessa;
la mancata annotazione a margine dell'ipoteca ex art. 2843 c.c., con conseguente impossibilità di riconoscere al cessionario del credito garantito da ipoteca il privilegio ipotecario;
il difetto di prova della loro pretesa creditoria, in mancanza di produzione dei relativi titoli in originale o in copia conforme, nonché la tardività di eventuali produzioni documentali successive.
Si costituivano in giudizio Controparte_3 Parte_1
e (la quale eccepiva il proprio difetto di E_ legittimazione passiva), chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale, con sentenza n. 8969/2021, accoglieva parzialmente l'opposizione. In particolare, escludeva la dal piano di riparto per Parte_1 difetto di legittimazione attiva, mancata dimostrazione della propria pretesa creditoria e carenza di titolo esecutivo, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente. Rilevava il Tribunale: (i) che il contratto di apertura di credito ipotecario stipulato tra il debitore esecutato e la Finax S.p.a., poi ceduto ad ed infine alla CP_7 [...]
non costituiva di per sé titolo esecutivo idoneo, Parte_1 individuando esso unicamente la somma messa a disposizione del beneficiario correntista e non un diritto di credito, né risulterebbe possibile il ricorso ad una interpretazione extratestuale per conferire certezza e liquidità a tale diritto;
(ii) l'inutilizzabilità ai fini dell'ammissione al riparto del D.I. 101139/2011 dalla richiamato a fondamento della Parte_1 propria pretesa creditoria, non avendone la società depositato copia in atti nella procedura esecutiva r.g.e. 906/2008; (iii) la mancanza di prove della successione della nella titolarità dei crediti per spese legali Parte_1 derivanti dalla vittoria di precedenti giudizi, essendosi la società limitata a produrre la sola cessione del contratto di apertura di credito, nella quale non risultava ricompreso anche il trasferimento delle spese sopportate per r.g. n. 4 far valere il titolo esecutivo.
In accoglimento della richiesta avanzata dall'opponente, il Tribunale riduceva, poi, l'importo assegnato all'Agenzia dell'Entrate a € 38.691,74.
Compensava le spese processuali tra il e in considerazione CP_2 CP_8 della reciproca soccombenza tra le parti.
Per il resto, l'opposizione veniva rigettata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_3
Avverso detta sentenza ha interposto appello la Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame:
I. Con il primo motivo, rubricato “A. Errata e/o omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure dei fatti di causa di cui al fascicolo rge n.
906/2008, con riferimento all'accertamento da parte del Giudice dell'esecuzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata”, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per aver escluso il proprio diritto a partecipare al riparto sulla base del contratto di apertura di credito ipotecario. Ad avviso dell'appellante, l'intervento ex art. 499 c.p.c. sarebbe stato valido anche in assenza di titolo esecutivo, non avendo l'opponente mai contestato l'an debeatur, ma solo il quantum del credito ed essendo stato l'intervento regolarmente depositato e non contestato nei termini di legge. L'appellante riportava, inoltre, di aver comunque ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 10139/2011) a conferma del credito, portato a conoscenza del Giudice dell'esecuzione anche se mai depositato. II. Con il secondo motivo, rubricato “Errata e/o omessa valutazione del contratto di cessione del credito tempestivamente depositato in giudizio”, ha censurato la decisione di primo grado per aver escluso che la cessione comprendesse anche le spese legali relative ai precedenti giudizi. Secondo
l'appellante, la cessione del 17.12.2015 depositata in giudizio includeva espressamente interessi, spese e diritti, comprese le spese legali relative alle attività esecutive. A chiarimento di tale circostanza sarebbe poi stato sottoscritto in data 07.06.2021 un nuovo atto di cessione (doc. 3 allegato all'atto di appello), avente ad oggetto parte dei titoli esecutivi depositati nella procedura esecutiva r.g.e. 906/2008, documento probatorio sopravvenuto all'adozione del provvedimento impugnato. III. Con il terzo motivo, rubricato “Errata e incongrua motivazione relativamente alla dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza di assegnazione delle somme”, ha lamentato l'erroneità della decisione per carenza di motivazione e di specificità della stessa, avendo la sentenza impugnata dichiarato genericamente l'illegittimità dell'ordinanza, senza r.g. n. 5 operare specificazioni in merito alle singole somme assegnate.
IV. Con il quarto motivo, rubricato “Omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese legali relative ai giudizi di reclamo ed erronea liquidazione delle spese del giudizio di primo grado”, infine, ha censurato la decisione di primo grado per omessa pronuncia in merito alle spese relative ai giudizi di reclamo proposti dal iscritti rispettivamente ai nn.r.g. CP_2
36449/2020 e 12406/2021 ed entrambi rigettati con rinvio al giudizio di merito per la liquidazione delle spese di lite, nonché per aver liquidato le spese, nella somma di € 8.030,00 oltre accessori, in favore del CP_2 ignorandone la condotta processuale temeraria e dilatoria consistente nella proposizione di decine di istanze identiche, infondate e ripetitive.
Si è costituita l , eccependo la propria E_ estraneità alle censure formulate nell'atto di appello, rilevando come nessuna doglianza sia stata rivolta nei suoi confronti, né in primo grado né in grado d'appello. Ha chiesto, quindi, che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione, con condanna dell'appellante alle spese processuali, ovvero, in subordine, la loro compensazione.
Si è costituito anche , che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello poiché privo dei profili di specificità richiesti dall'art. 342
c.p.c., ed inoltre trattandosi di gravame avverso provvedimento emesso all'esito di giudizio ex art.617 c.p.c., in sede di opposizione al riparto, quindi solo ricorribile per Cassazione.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello siccome infondato, contestando l'inesistenza di un valido titolo esecutivo in capo all'appellante oltre che la pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione n. 906/2008, ancora sub iudice, dalla cui definizione dipenderebbe la legittimità della distribuzione delle somme. Ha richiesto, inoltre, la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.; ha in fine eccepito la inammissibilità dell'appello, Tutti gli altri appellati sono rimasti contumaci.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve valutarsi anzitutto la stessa proponibilità dell'appello, in relazione al provvedimento oggetto del gravame.
La predetta sentenza in questa sede appellata, ha ritualmente deciso su una opposizione agli atti esecutivi, in quanto il Giudice di prime cure osservando la normativa vigente (l'art. 512 c.p.c., infatti, dispone che r.g. n. 6 l'ordinanza con la quale il Giudice dell'Esecuzione provvede sulle controversie sorte in sede di distribuzione è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e, pertanto, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c. – a mente del quale le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 617 secondo comma c.p.c. non sono impugnabili – l'unico strumento per l'impugnazione resta il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost.) ha deciso l'opposizione con una sentenza che non può essere considerata appellabile, facendo propri i noti principi ribaditi dalla Suprema Corte:
“ai sensi dell'art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la “causa petendi” sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione, ovvero da qualsiasi altra questione – anche relativa ai rapporti sostanziali – che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art.512 c.p.c. (con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile (Cass., sez. VI, ord., 15 Settembre 2020, n.
19122)”; ed ancora «la sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex art. 617 c.p.c. non può essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione. Va cassata senza rinvio la sentenza di appello che pone a fondamento della definizione di tale gravame la qualificazione della domanda fin dal primo grado come tale da implicare inevitabilmente
l'improponibilità dell'appello stesso, in luogo del ricorso immediato per cassazione, poiché quella stessa sentenza accerta in tal modo definitivamente che il processo non avrebbe potuto essere proseguito
(Cass., Sez. III, sent., 24 novembre 2021, n. 36500)”.
Infatti “… occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile, secondo il predetto criterio, solo dal giudice cui spetta la cognizione del gravame prescelto) e dalla qualificazione operata dalla parte istante.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è
r.g. n. 7 impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 618, commi 2 e 3, c.p.c., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288)”.
L'appello va quindi, anzitutto, dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado, infine, attesa la inammissibilità del gravame, sono poste a carico della appellante, in favore degli appellati costituiti.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, Parte_1 nei confronti di , Controparte_2 Controparte_3
, ,
[...] E_ [...]
, Controparte_9 [...]
, , Parte_5 CP_6 [...]
, N.Q. E_0 Pt_3 [...]
e contro la sentenza resa tra le parti dal CP_11 CP_5
Tribunale di Roma di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati costituiti e per questo ultimo con distrazione nei CP_2 CP_8 confronti del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in relazione a ciascuno di essi in euro 6.000,00, oltre accessori di legge;
Così deciso in Roma, il giorno 28/06/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Diego Antonio Rosario Pinto Presidente dott.ssa Elena Gelato Consigliere
dott. Enrico Colognesi Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.04.2025 e vertente
T R A
C.F. ), con sede in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Farnese 26 – 00192, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_2
Rasile,
APPELLANTE
E
(C.F. E_
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Papa, C.F._1
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Massimiliano Cappa,
APPELLATI
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
C.F. , dom.to presso Controparte_3 P.IVA_2 avv. Ernesto Mocci;
(C.F. ), in qualità di custode nella procedura Pt_3 P.IVA_3
r.g.e. n. 906/2008 del Tribunale di Roma;
(C.F. ), in qualità di Parte_4 C.F._3
r.g. n. 1 Professionista Delegato nella procedura r.g.e. n. 906/2008 del Tribunale di
Roma;
(C.F. , in Controparte_4 C.F._4 qualità di aggiudicataria del bene immobile oggetto della procedura r.g.e. n.
906/2008 del Tribunale di Roma;
(C.F. ), con Parte_5 P.IVA_4 sede in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A – 6/B, in persona del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. ), con sede in Roma, via Portuense CP_5 P.IVA_5
1555, in persona del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. ), con sede in Roma, Via Lima 31 – CP_6 P.IVA_6
00198, in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8969/2021 del Tribunale civile di
Roma – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8969/2021, resa dal Tribunale di Roma, quarta Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Romolo Ciufolini, nell'ambito del giudizio R.G. n. 56433/2019, pubblicata il 24.05.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per l'assenza della procura alle liti;
Nel merito, rigettare integralmente le domande di controparte. Condannare, alla luce della natura meramente dilatoria e pretestuosa dell'odierna opposizione il ai sensi dell'art. Controparte_2
96, comma 3, c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
r.g. n. 2 presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio””. Per l'appellata : E_
“Voglia il Giudice adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
1. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' E_
;
[...]
2. condannare controparte al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio in favore del procuratore antistatario, od in subordine, compensare integralmente le stesse”. Per l'appellato : Controparte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello adita
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello promosso dalla Parte_1
- In via principale e nel merito, rigettare l'appello promosso dalla
[...]
in ragione di tutto quanto esposto nel presente giudizio, con Parte_1 ogni conseguenza di legge.
Con formale riserva di meglio, precisare, argomentate, dedurre ed eccepire nei termini di legge.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, compreso il rimborso forfettario di spese generali del presente grado di giudizio secondo i parametri ministeriali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_2 opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 21.03.2017 con cui il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Roma aveva approvato il piano di riparto della procedura esecutiva n. 906/2008.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità dell'ordinanza opposta per vizio ab origine dell'esecuzione n. 906/2008 con ogni conseguenza di legge e la riforma e/o revoca dell'ordinanza impugnata, oltre alla declaratoria di nullità o l'annullamento del provvedimento impugnato.
Per quanto di rilievo nel presente giudizio di appello è sufficiente rilevare, in estrema sintesi, che l'opponente contestava tutti i crediti indicati nel r.g. n. 3 piano di riparto, deducendo la radicale nullità della procedura esecutiva per mancata notifica del D.I. 2452/2005, con conseguente illegittimità dell'apposizione della formula esecutiva ex art. 647 c.p.c. (sulla cui presunta falsità risultavano pendenti nove querele di falso proposte dalla debitrice principale e dal debitore esecutato) e invalidità ab origine del pignoramento.
Segnatamente, tra l'altro, l'opponente chiedeva l'esclusione dal riparto di
Finax S.p.a. e deducendo: l'inesistenza del credito Parte_1 originario a questi ceduto da la mancata notifica della cessione, CP_7 con conseguente inopponibilità della stessa;
la mancata annotazione a margine dell'ipoteca ex art. 2843 c.c., con conseguente impossibilità di riconoscere al cessionario del credito garantito da ipoteca il privilegio ipotecario;
il difetto di prova della loro pretesa creditoria, in mancanza di produzione dei relativi titoli in originale o in copia conforme, nonché la tardività di eventuali produzioni documentali successive.
Si costituivano in giudizio Controparte_3 Parte_1
e (la quale eccepiva il proprio difetto di E_ legittimazione passiva), chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale, con sentenza n. 8969/2021, accoglieva parzialmente l'opposizione. In particolare, escludeva la dal piano di riparto per Parte_1 difetto di legittimazione attiva, mancata dimostrazione della propria pretesa creditoria e carenza di titolo esecutivo, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente. Rilevava il Tribunale: (i) che il contratto di apertura di credito ipotecario stipulato tra il debitore esecutato e la Finax S.p.a., poi ceduto ad ed infine alla CP_7 [...]
non costituiva di per sé titolo esecutivo idoneo, Parte_1 individuando esso unicamente la somma messa a disposizione del beneficiario correntista e non un diritto di credito, né risulterebbe possibile il ricorso ad una interpretazione extratestuale per conferire certezza e liquidità a tale diritto;
(ii) l'inutilizzabilità ai fini dell'ammissione al riparto del D.I. 101139/2011 dalla richiamato a fondamento della Parte_1 propria pretesa creditoria, non avendone la società depositato copia in atti nella procedura esecutiva r.g.e. 906/2008; (iii) la mancanza di prove della successione della nella titolarità dei crediti per spese legali Parte_1 derivanti dalla vittoria di precedenti giudizi, essendosi la società limitata a produrre la sola cessione del contratto di apertura di credito, nella quale non risultava ricompreso anche il trasferimento delle spese sopportate per r.g. n. 4 far valere il titolo esecutivo.
In accoglimento della richiesta avanzata dall'opponente, il Tribunale riduceva, poi, l'importo assegnato all'Agenzia dell'Entrate a € 38.691,74.
Compensava le spese processuali tra il e in considerazione CP_2 CP_8 della reciproca soccombenza tra le parti.
Per il resto, l'opposizione veniva rigettata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_3
Avverso detta sentenza ha interposto appello la Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame:
I. Con il primo motivo, rubricato “A. Errata e/o omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure dei fatti di causa di cui al fascicolo rge n.
906/2008, con riferimento all'accertamento da parte del Giudice dell'esecuzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata”, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per aver escluso il proprio diritto a partecipare al riparto sulla base del contratto di apertura di credito ipotecario. Ad avviso dell'appellante, l'intervento ex art. 499 c.p.c. sarebbe stato valido anche in assenza di titolo esecutivo, non avendo l'opponente mai contestato l'an debeatur, ma solo il quantum del credito ed essendo stato l'intervento regolarmente depositato e non contestato nei termini di legge. L'appellante riportava, inoltre, di aver comunque ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 10139/2011) a conferma del credito, portato a conoscenza del Giudice dell'esecuzione anche se mai depositato. II. Con il secondo motivo, rubricato “Errata e/o omessa valutazione del contratto di cessione del credito tempestivamente depositato in giudizio”, ha censurato la decisione di primo grado per aver escluso che la cessione comprendesse anche le spese legali relative ai precedenti giudizi. Secondo
l'appellante, la cessione del 17.12.2015 depositata in giudizio includeva espressamente interessi, spese e diritti, comprese le spese legali relative alle attività esecutive. A chiarimento di tale circostanza sarebbe poi stato sottoscritto in data 07.06.2021 un nuovo atto di cessione (doc. 3 allegato all'atto di appello), avente ad oggetto parte dei titoli esecutivi depositati nella procedura esecutiva r.g.e. 906/2008, documento probatorio sopravvenuto all'adozione del provvedimento impugnato. III. Con il terzo motivo, rubricato “Errata e incongrua motivazione relativamente alla dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza di assegnazione delle somme”, ha lamentato l'erroneità della decisione per carenza di motivazione e di specificità della stessa, avendo la sentenza impugnata dichiarato genericamente l'illegittimità dell'ordinanza, senza r.g. n. 5 operare specificazioni in merito alle singole somme assegnate.
IV. Con il quarto motivo, rubricato “Omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese legali relative ai giudizi di reclamo ed erronea liquidazione delle spese del giudizio di primo grado”, infine, ha censurato la decisione di primo grado per omessa pronuncia in merito alle spese relative ai giudizi di reclamo proposti dal iscritti rispettivamente ai nn.r.g. CP_2
36449/2020 e 12406/2021 ed entrambi rigettati con rinvio al giudizio di merito per la liquidazione delle spese di lite, nonché per aver liquidato le spese, nella somma di € 8.030,00 oltre accessori, in favore del CP_2 ignorandone la condotta processuale temeraria e dilatoria consistente nella proposizione di decine di istanze identiche, infondate e ripetitive.
Si è costituita l , eccependo la propria E_ estraneità alle censure formulate nell'atto di appello, rilevando come nessuna doglianza sia stata rivolta nei suoi confronti, né in primo grado né in grado d'appello. Ha chiesto, quindi, che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione, con condanna dell'appellante alle spese processuali, ovvero, in subordine, la loro compensazione.
Si è costituito anche , che ha eccepito l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello poiché privo dei profili di specificità richiesti dall'art. 342
c.p.c., ed inoltre trattandosi di gravame avverso provvedimento emesso all'esito di giudizio ex art.617 c.p.c., in sede di opposizione al riparto, quindi solo ricorribile per Cassazione.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello siccome infondato, contestando l'inesistenza di un valido titolo esecutivo in capo all'appellante oltre che la pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione n. 906/2008, ancora sub iudice, dalla cui definizione dipenderebbe la legittimità della distribuzione delle somme. Ha richiesto, inoltre, la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.; ha in fine eccepito la inammissibilità dell'appello, Tutti gli altri appellati sono rimasti contumaci.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve valutarsi anzitutto la stessa proponibilità dell'appello, in relazione al provvedimento oggetto del gravame.
La predetta sentenza in questa sede appellata, ha ritualmente deciso su una opposizione agli atti esecutivi, in quanto il Giudice di prime cure osservando la normativa vigente (l'art. 512 c.p.c., infatti, dispone che r.g. n. 6 l'ordinanza con la quale il Giudice dell'Esecuzione provvede sulle controversie sorte in sede di distribuzione è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e, pertanto, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c. – a mente del quale le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 617 secondo comma c.p.c. non sono impugnabili – l'unico strumento per l'impugnazione resta il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost.) ha deciso l'opposizione con una sentenza che non può essere considerata appellabile, facendo propri i noti principi ribaditi dalla Suprema Corte:
“ai sensi dell'art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la “causa petendi” sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione, ovvero da qualsiasi altra questione – anche relativa ai rapporti sostanziali – che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art.512 c.p.c. (con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile (Cass., sez. VI, ord., 15 Settembre 2020, n.
19122)”; ed ancora «la sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex art. 617 c.p.c. non può essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione. Va cassata senza rinvio la sentenza di appello che pone a fondamento della definizione di tale gravame la qualificazione della domanda fin dal primo grado come tale da implicare inevitabilmente
l'improponibilità dell'appello stesso, in luogo del ricorso immediato per cassazione, poiché quella stessa sentenza accerta in tal modo definitivamente che il processo non avrebbe potuto essere proseguito
(Cass., Sez. III, sent., 24 novembre 2021, n. 36500)”.
Infatti “… occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile, secondo il predetto criterio, solo dal giudice cui spetta la cognizione del gravame prescelto) e dalla qualificazione operata dalla parte istante.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è
r.g. n. 7 impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 618, commi 2 e 3, c.p.c., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288)”.
L'appello va quindi, anzitutto, dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado, infine, attesa la inammissibilità del gravame, sono poste a carico della appellante, in favore degli appellati costituiti.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, Parte_1 nei confronti di , Controparte_2 Controparte_3
, ,
[...] E_ [...]
, Controparte_9 [...]
, , Parte_5 CP_6 [...]
, N.Q. E_0 Pt_3 [...]
e contro la sentenza resa tra le parti dal CP_11 CP_5
Tribunale di Roma di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati costituiti e per questo ultimo con distrazione nei CP_2 CP_8 confronti del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in relazione a ciascuno di essi in euro 6.000,00, oltre accessori di legge;
Così deciso in Roma, il giorno 28/06/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 8