Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2542 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2542 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 3 luglio 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Mondovì (CN), Via Matteotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paolo Adriano dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 25, presso lo studio dell'Avv.
Roberta Tardanico dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
Oggetto: vendita di beni mobili.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 28 maggio 2024 i difensori delle parti, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e difese in atti.
1
- accertare e dichiarare il diritto di credito di parte attrice nei confronti della società convenuta per i motivi enunciati in premessa e, per l'effetto;
- condannare la società in persona del legale rap-presentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore della società esponente, della somma di € 42.050,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002, ovvero, in subordine, a diversa altra somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Il difensore della parte convenuta ha concluso chiedendo: “Nel merito
IN VIA PRINCIPALE
accertata l'insussistenza di alcun obbligo di pagamento in capo alle convenute
respingere integralmente la domanda attorea ed assolvere le convenute da ogni avversaria pretesa, giacché infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
accertato e dichiarato l'intervento dell'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
respingere integralmente la domanda attorea ed assolvere le convenute da ogni avversaria pretesa
In ogni caso
Con il pieno favore di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali,
C.P.A. e I.V.A.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo pec in data 28 settembre 2022, la società conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 Controparte_1 chiedendola condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore dell'importo di euro
42.050,00 quale corrispettivo della vendita dell'autoveicolo Mercedes, meglio descritto infra.
La società attrice, nello specifico, deduceva:
2 a) di avere stipulato, in data 17 gennaio 2022, presso la propria sede sita in Mondovì
(CN), via Amedeo Avogadro n. 20, con la società un contratto di Controparte_1 compravendita avente ad oggetto l'autoveicolo Mercedes GLE 63 AMG, tg. FL044AP, al prezzo di euro 75.950,00 iva inclusa, da corrispondere mediante (i) il versamento della somma di euro 33.900,00 e (ii) la cessione, in permuta, del veicolo BMW X6 3.0d
x tg. FX272DV, valutato euro 42.050,00, di proprietà di Pt_2 [...]
e condotta in locazione finanziaria dalla Controparte_2 Controparte_1
b) che, in virtù del contratto così concluso, avrebbe dovuto, al fine di Controparte_1 cedere in permuta l'auto BMW, previamente riscattarne la proprietà presso
[...]
; CP_2
c) che, tenuto conto della circostanza che, laddove il riscatto dell'auto fosse stato effettuato dalla anziché direttamente dalla società utilizzatrice, Parte_1 quest'ultima avrebbe risparmiato, sul costo della voltura, la somma di 849,76 euro, la società a ciò richiesta da successivamente alla stipula Parte_3 CP_1 del contratto, per ovvie ragioni di cortesia commerciale, aveva acconsentito a provvedere direttamente al riscatto del veicolo presso la società concedente in leasing, corrispondendone il prezzo mediante bonifico bancario del 24 gennaio 2022 ed acquisendone, dunque, la proprietà non già dalla ma Controparte_1 direttamente da;
Controparte_2
d) che, poiché la società concedente aveva quantificato il dovuto per il riscatto del menzionato bene nell'importo di euro 49.050,23, comprendente anche alcune rate insolute per l'ammontare di euro 9.754,98, la società aveva versato Controparte_1 in favore della società oltre alla somma di euro 33.900,00, anche la Parte_3 somma di euro 7.000,00 quale differenza rispetto al prezzo di riscatto e la valutazione del veicolo riscattato, pari ad € 42.050,00;
e) che vantava, quindi, nei confronti della un credito Parte_3 Controparte_1 di euro 42.050,00, che quest'ultima aveva rifiutato di versare adducendo pretesti di vario genere.
Tanto premesso, la società attrice concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “in via principale
3 - accertare e dichiarare il diritto di credito di parte attrice nei confronti della società convenuta per i motivi enunciati in premessa e, per l'effetto;
- condannare, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore della società esponente, della somma di € 42.050,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002, ovvero, in subordine, a diversa altra somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio, e con riserva di ulteriormente e diversamente produrre, dedurre, argomentare, eccepire, allegare nel prosieguo del presente procedimento, riservato altresì ogni altro mezzo istruttorio che si rendesse necessario all'esame della comparsa di risposta di parti convenute e delle eccezioni ex adverso sollevate”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta
[...]
la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestando tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle proposte domande siccome infondate in fatto ed in diritto. In particolare, la parte convenuta contestava la prospettazione fattuale fornita dalla controparte evidenziandone l'incompletezza; rappresentava al riguardo che il sig.
[...]
, in qualità di legale rappresentante di dopo avere appreso da un Per_1 Controparte_1 sito web della vendita dell'autoveicolo Mercedes targato FL044AP, si era recato nel mese di gennaio 2022 presso la concessionaria sita in Mondovì al fine di visionare la Parte_3 stessa e, in tale occasione, il sig. aveva messo a disposizione il mezzo per la CP_3 prova su strada. Evidenziava, altresì, che, a fronte della richiesta del sig. di ottenere un Per_1 preventivo di vendita ed una valutazione del veicolo BMW X6 dallo stesso condotto in leasing, in data 13 gennaio 2022, la società aveva rilasciato il preventivo di vendita. Parte_3
Osservava, altresì, che, in data 17 gennaio 2022, era seguita la sottoscrizione del contratto di compravendita di vicolo usato ove, a fronte di un totale complessivo di euro 75.950,00 e, al netto del valore dell'auto BMW ceduta, stimato in euro 42.050,00, il dovuto a saldo ammontava ad euro 33.900,00 e che le parti avevano pattuito che avrebbe provveduto in Parte_1
Cont autonomia al riscatto della proprietà da della vettura presa in leasing da CP_1
consentendo a quest'ultima, quindi, di risparmiare sul costo della voltura. Rilevava che, a
[...]
Cont seguito del rendiconto di estinzione del leasing trasmesso da alla Parte_1 quest'ultima aveva comunicato alla società che per ratei scaduti e non pagati Controparte_1
4 la stessa avrebbe dovuto corrispondere l'importo di euro 7.000,00, versamento che era stato prontamente effettuato dalla società convenuta in data 17 gennaio 2022 mediante disposizione di bonifico bancario. Rappresentava, dunque, che, in data 24 gennaio 2022, Parte_1
Cont aveva estinto il contratto di leasing corrispondendo in favore di , mediante disposizione di bonifico bancario, l'importo di euro 48.994,93 e che, qualche giorno dopo, il sig. era Per_1 stato contattato dalla società venditrice medesima che aveva provveduto a comunicare il saldo da corrispondere per procedere alla voltura del veicolo Mercedes e sua contestuale consegna, indicando l'importo di euro 33.900,00; evidenziava, altresì, che tale ultima informazione fornita telefonicamente era stata preceduta da comunicazione scritta di del 22 Parte_3 gennaio 2022 con cui la stessa aveva informato che “con la presente la si Parte_1 impegna ad eseguire il riscatto anticipato diretto dalla BMW Bank Financial Italia relativo al contratto leasing n. 3700872 con sede in Torino, via Avogadro 20 del veicolo CP_1
BMW X6, tg. FX 272 DV per importo di € 49.050,23=, come conteggio. Sul veicolo ritirato in permuta valutato € 42.050,00 a fronte di nuova fornitura, la ha versato la CP_1 somma di € 7.000 a nostro favore per la compensazione fra l'importo totale del riscatto e
l'effettiva valutazione della permuta. Il prezzo di vendita per differenza chiavi in mano della fornitura della Mercedes GLE 63 AMG Coupè, tg. FL 044 AP, acquistata dalla è CP_1 di € 33.900”. La società convenuta rilavava, dunque, di avere effettuato, in data 27 gennaio
2022, disposizione di bonifico bancario dell'importo di euro 33.900,00 con causale “saldo auto”
e che, successivamente, in data 28 gennaio 2022, aveva provveduto alla Parte_1 voltura dell'autoveicolo Mercedes e consegnato lo stesso al cliente. Tanto premesso, parte convenuta eccepiva il proprio esatto adempimento alle obbligazioni contrattuali con le quali era stato espressamente pattuito all'art. 5 che “il pagamento del prezzo …..dovrà avvenire integralmente prima della formalizzazione del passaggio di proprietà e della conseguente consegna del veicolo. In difetto di permuta e regolare pagamento o di mancata consegna della vettura ceduta in permuta, la Venditrice potrà sospendere la consegna del Pt_1 Parte_1 veicolo e recedere o dichiarare risolto con effetto immediato il contratto per esclusivo inadempimento dell'acquirente, trattenendo la caparra di cui al punto 4 (salvo il risarcimento del danno)” e al successivo art. 8 che “la consegna avverrà, previo pagamento integrale del prezzo presso la sede della entro il termine di consegna indicativo previsto Parte_1 nella presente proposta (ove non espressamente indicato si considera 30 giorni)”; evidenziava,
5 infatti, che, il veicolo era stato correttamente consegnato al cliente dopo l'integrale pagamento del prezzo e, dunque, una diversa interpretazione degli accordi contrattuali avrebbe leso il principio di affidamento. Assumeva, inoltre, che la stessa controparte aveva dichiarato l'importo da corrispondere a saldo della vendita del veicolo e che alcuna ulteriore richiesta era pervenuta nei sei mesi successivi all'acquisto.
La società convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: “NEL MERITO
Respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA”.
All'udienza del 1° marzo 2023, di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, le parti si riportavano ai propri rispettivi scritti difensivi e contestavano le avverse allegazioni e produzioni e, su richiesta delle stesse, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, assunte le prove orali articolate dalle parti ed esaurita tale attività istruttoria, la causa, ritenuta conseguentemente matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, all'udienza cartolare del 3 luglio 2024, mediante il deposito delle note di trattazione scritta, venivano precisate le conclusioni e la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Merito.
La domanda proposta da parte attrice è risultata fondata e merita, conseguentemente, di essere accolta per le ragioni di cui appresso.
Nella controversia in esame, invero, la società ha agito nei confronti della Parte_1 società lamentando l'inadempimento di quest'ultima all'obbligo di Controparte_1 pagamento in proprio favore dell'importo di euro 42.050,00 dovutole quale residuo prezzo di vendita del veicolo usato Mercedes oggetto del contratto di compravendita stipulato inter partes e corrispondente al valore di riscatto del veicolo BMW (oggetto di permuta tra le parti) dall'attrice medesima corrisposto – in luogo della società convenuta – in favore della concedente per l'acquisto della proprietà dello stesso.
6 Alla luce di quanto dedotto parte attrice ha chiesto accertare la sussistenza del proprio diritto di credito e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore del menzionato importo di euro 42.050,00, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.lgs.
n. 231/2002, nonché spese e competenze di giudizio, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
La fattispecie in esame impone, in via preliminare, di meglio precisare i principi che sorreggono il riparto dell'onere probatorio nelle controversie in materia contrattuale.
È noto, infatti, che, in tema di onere della prova, la norma di cui all'art. 2697 c.c. disciplina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel determinato fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Colui che contesta la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato (fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
Facendo applicazione di dette coordinate, in materia di impugnative contrattuali, la giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 13533/2001 - resa a Sezioni Unite -, ha sancito l'ulteriore principio secondo cui è onere del creditore provare il titolo della propria pretesa
(depositando agli atti del giudizio i relativi fatti costitutivi, id est il contratto o altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico), dovendosi considerare oggetto di esclusiva allegazione l'inadempimento del debitore;
è, viceversa, onere di quest'ultimo provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a questi non imputabile, dando la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata dalla controparte (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'esistenza di un rapporto negoziale tra le società e sia circostanza incontroversa tra le odierne parti Parte_3 Controparte_1 del giudizio e documentalmente provata dalla stipula, in data 17 gennaio 2022, del contratto di acquisto di veicolo usato Mercedes GLE 63 AMG S COUPE' 585CV, targato FL044AP (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte attrice corrispondente al doc. n. 2 allegato alla produzione di parte convenuta).
7 Parimenti incontestata – oltre che documentalmente provata e confermata dalle dichiarazioni del teste, responsabile per della vendita del veicolo, escusso CP_3 Parte_1 in corso di causa all'udienza del 28 febbraio 2024 – la circostanza che il prezzo di vendita del veicolo usato Mercedes fosse stato concordato dalle parti nel complessivo importo di euro
75.950,00 (iva inclusa) da corrispondersi in parte mediante il versamento della somma di euro
33.900,00 e in parte mediante la cessione in permuta del veicolo BMW X6 3.0D X-DRIVE
249CV targato FX272DV, valutato, pertanto, in euro 42.050,00.
Altresì pacifica ed incontestata è risultata la circostanza che tale ultimo veicolo BMW (che la società si era impegnata a cedere in permuta alla società attrice), al momento Controparte_1 della stipula del contratto di acquisto del veicolo Mercedes, era di proprietà di
[...]
e soltanto condotta in locazione finanziaria dalla società convenuta – la Controparte_2 quale avrebbe dovuto, conseguentemente, acquisirne la proprietà per poter cedere la stessa in permuta alla società attrice – e che, per ragioni di cortesia commerciale e per evitare di duplicare i costi di voltura, aveva acconsentito a provvedere direttamente al Parte_3 riscatto del veicolo presso la società concedente, corrispondendole il prezzo mediante bonifico bancario in data 24 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte attrice).
Ne consegue evidente che, raggiunta nel caso di specie la prova del rapporto contrattuale – alla luce delle emergenze istruttorie – ed affermato da parte attrice il parziale inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte in relazione alla permuta, quest'ultima avrebbe dovuto fornire la dimostrazione dell'esatto adempimento della prestazione ovvero dell'impossibilità dovuta a causa a sé non imputabile, prova che, tuttavia, non può ritenersi raggiunta, essendosi limitata ad eccepire che la consegna da parte di Controparte_1 [...] del veicolo Mercedes oggetto di compravendita, alla luce delle pattuizioni Parte_3 contrattuali, avrebbe dovuto indurre e ritenere correttamente eseguito l'intero contratto.
Nel caso che ci vede impegnati, tuttavia, è emerso che non ha adempiuto Controparte_1 all'obbligo assunto nel contratto di vendita di pagare parte del prezzo mediante permuta del veicolo BMW;
al riguardo, infatti, la stessa avrebbe dovuto acquistare direttamente la proprietà del bene mediante la corresponsione del relativo prezzo alla società concedente BMW
Financial Service, a nulla potendo rilevare sul piano esimente della responsabilità per le obbligazioni assunte la circostanza che aveva provveduto in proprio al Parte_1 riscatto del veicolo oggetto di permuta ed effettuato il pagamento del suo controvalore in
8 favore della società concedente, trattandosi di autonomo rapporto cui la società convenuta è risultata evidentemente del tutto estranea.
Deve considerarsi, infatti, al riguardo, che, non essendo all'epoca della sottoscrizione del contratto di acquisto di veicolo usato Mercedes la società convenuta Controparte_1 proprietaria dell'autoveicolo BMW X6, le obbligazioni assunte nei confronti di Parte_1 costituivano una permuta di cosa altrui, negozio caratterizzato dall'obbligo del permutante (nel caso di specie di procurare alla controparte l'acquisto della proprietà della Controparte_1 cosa e che è disciplinato dalle norme stabilite per la vendita ai sensi dell'art. 1555 c.c., atteso che la permuta, secondo quanto disposto dalla norma di cui all'art. 1552 c.c., è un contratto che ha ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.
Appare, pertanto, comprovato dalle risultanze documentali e dell'istruttoria compiuta in corso di causa che l'inadempimento all'obbligazione di fare acquistare la proprietà del bene oggetto di permuta da parte della società convenuta ha comportato il suo conseguente parziale inadempimento all'obbligo di pagamento del prezzo di vendita del veicolo Mercedes per l'importo corrispondente al controvalore del veicolo oggetto di permuta (euro 42.050,00), quantificazione, peraltro, non oggetto di contestazione da parte di Controparte_1
In definitiva, per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda proposta da parte attrice è fondata e va accolta;
la società deve pertanto essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di euro 42.050,00, oltre interessi al tasso Parte_1 di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002 dalla data di scadenza dell'obbligazione (17 gennaio
2022) sino al saldo effettivo (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n. 28413 la quale ha affermato il principio secondo cui “In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti”).
• Spese del giudizio.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014
9 come modificato in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, alla luce dell'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 42.050,00, oltre
[...] interessi così come indicati in parte motiva;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in Controparte_1 favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Parte_3 lite che si liquidano in euro 545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 21 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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