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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3413/2022 R.G. promossa da:
, residente in [...], Parte_1 Parte_2
, residente in [...], , residente in [...],
[...] CP_1 Controparte_2
, residente in [...], , residente in [...], tutti elettivamen-
[...] Parte_3 te domiciliati in Cuneo, presso lo studio dell'avv. G. Allione, che li rappresenta e difende per deleghe in calce all'atto di citazione
A T T O R I
C O N T R O
, residente in [...], Parte_4 Parte_5
residente in [...], elettivamente domiciliati in Saluzzo, presso lo studio
[...] dell'avv. M. Dastrù, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. V. Piemonte per delega allegata alla comparsa di risposta
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, ivi Parte_6 elettivamente domiciliata, presso lo studio degli avv. G. Altieri e M. Monaco Sorge, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di risposta
C O N V E N U T I
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. G. Allione per gli attori così conclude:
“Contrariis reiectis, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove o diverse;
In via istruttoria: previa, occorrendo, revoca e/o modifica dell'ordinanza del 21/12/2023; previa, solo occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, ammissione di prova per in- terpello e testi sui capi dedotti nell'atto di citazione del 20/12/2022 (capi dal n. 1 al n. 11), nella II memoria ex art. 183 c.p.c. (capi da n. 1 a n. 32) e nella III memoria ex art. 183 c.p.c., con i testi indicati;
1 opponendosi all'ammissione dei mezzi di prova ex adverso dedotti per i motivi indicati nella
III memoria 183 c.p.c. e previa ammissione di prova contraria, con i testi indicati nelle memo- rie II e III ex art. 183 c.p.c. depositate in atti, sui capi di prova avversari eventualmente am- messi;
- dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti , Parte_4 CP_3
e , a pagare, in via alternativa e/o solidale tra loro, per le causali
[...] Parte_6 di cui in atto di citazione, la somma di € 20.247,90 (o la veriore somma meglio vista e deter- minanda in corso di causa) a ciascuno degli odierni attori e precisamente a pagare € 20.247,90
a , € 20.247,90 a , € 20.247,90 a Parte_1 Parte_7 CP_1
, € 20.247,90 a , € 20.247,90 a , o le veriori somme
[...] Controparte_2 Parte_3 meglio viste e determinande in corso di causa, oltre gli interessi al tasso legale maturati sulle rispettive somme a decorrere dal 27/05/2020 sino al saldo effettivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa.”
Gli avv. M. Dastrù e V. Piemonte per i convenuti e così conclu- Parte_4 Parte_5 dono:
“Voglia il Giudice, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dato atto che gli attori non hanno titolo nei confronti dei convenuti ed in particolare della sig.ra , avendo costei ricevuto in buona fede il pagamento da Parte_4 parte dell'unico soggetto giuridico obbligato a pagare i premi assicurativi di cui è causa;
dato atto che il testamento non contiene alcuna disposizione di revoca della originaria desi- gnazione della quale beneficiarie delle polizze vita di cui è causa;
Pt_4
dato atto che dette polizze, in considerazione del soggetto contraente, non possono conside- rarsi equiparabili ai prodotti/depositi/investimenti insistenti nell'Ufficio Postale di Revello;
dato atto che l'importo pertoccante a ciascun attore sarebbe in ipotesi pari ad euro 20.247,90;
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti;
Nel merito: respingere le pretese attoree tutte ed assolvere parte resistente da ogni avversaria domanda;
In via subordinata (con riserva di gravame): dato atto che la sig.ra ha ottenuto il com- Pt_4 plessivo importo di euro 263.222,73, limitare ad euro 20.247,90 importo pro capite eventual- mente spettante a ciascun attore;
In ogni caso: con vittoria delle spese ed onorari di causa.”
Gli avv. G. Altieri e M. Monaco Sorge per la convenuta così concludono: Parte_6
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni e causali esposte in narrativa e per quante ancora si diranno: in via principale: rigettare ogni domanda da chiunque promossa nel presente giudizio in dan- no di in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_6 in via gradata e condizionata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche par- ziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare il diritto di in persona Parte_6 del legale rappresentante pro tempore, a sentirsi manlevare e tenere indenne e/o, in ogni caso, ripetere da ogni somma che la stessa fosse tenuta a corri- Parte_4 spondere agli attori, con condanna della predetta alla refu- Parte_4
2 sione dei predetti importi in favore di in persona del legale rappresentante Parte_6 pro tempore;
in ogni caso: con vittoria di onorari e spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2022, , Parte_1 Parte_7
, e convenivano in giudizio
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_3 davanti a questo Tribunale e , esponendo che, il Parte_4 Parte_5 Parte_6 loro zio, rimasto vedovo, senza figli né ascendenti, era deceduto lascian- Persona_1 do un testamento olografo datato 19.11.2019, con cui aveva nominato eredi universali, in parti uguali tra loro, i due nipoti convenuti, e , beneficiando, oltre ai Parte_4 Parte_5 predetti, anche gli altri nipoti, la sorella e gli enti religiosi, la , le suore missionarie. CP_4
Infatti, il testamento del de cuius disponeva: …. “Lego tutto quanto si trova depositato ed in- vestito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello, in parti uguali, ai miei nipoti
, , , , , Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_7
[...
, , a mia sorella , al mio CU , al CP_1 Controparte_5 Persona_2 [...]
di Revello, alla di Revello ed Controparte_6 Controparte_7 alle due suore revellesi missionarie in terre lontane: e ”. Persona_3 Persona_4
Lamentavano peraltro gli attori che i due eredi, e , avevano suddi- Parte_4 Parte_5 viso in tredici parti soltanto le somme depositate sul conto corrente del de cuius (inviando a ciascuno dei legatari soltanto la somma di € 110,15), ma non le somme investite in due poliz- ze sulla vita di stipulate presso l'Ufficio postale di Revello: Parte_6
- la polizza n. 50003581157, denominata Postapresente Plus, premio versato € 250.000,00, data effetto 25/07/2006, a vita intera;
- la polizza n. 50006879119, denominata Postapresente Cedola, premio versato € 50.000,00, data effetto polizza 08/09/2011, a vita intera.
Gli attori assumevano che la disposizione testamentaria in esame (“Lego tutto quanto si trova depositato ed investito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello, in parti uguali, ai miei nipoti……”), per la sua dizione ampia ed onnicomprensiva, ricomprendeva nell'attribuzione patrimoniale non solo tutto quanto ivi depositato (cioè i depositi nel conto corrente e nel libretto), ma anche tutto quanto investito in qualsiasi forma (e quindi anche le suddette polizze sulla vita), in quanto comportava l'attribuzione di tali somme investite e la nuova designazione dei beneficiari, revocativa della precedente designazione, in forza dello specifico disposto normativo, dettato in tema di designazione del beneficiario di una polizza vita, dall'art. 1920, 2° comma, ultima parte, cod. civ., secondo cui: “Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata perso- na”.
Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano quindi la condanna dei convenuti a pagare a ciascu- no di essi la somma di € 23.076,92, loro spettante in forza della disposizione testamentaria di- sposta dal de cuius, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio, i convenuti e , nonché Parte_4 Parte_5 Parte_6
3 eccepivano che il de cuius aveva avuto un rapporto affettivo e familiare solo con Parte_4
e , mentre non aveva avuto rapporti con le altre nipoti, la sorella, e neppure con Parte_5 la Parrocchia e con le suore missionarie, sicchè tutti questi soggetti avrebbero meritato solo un lascito simbolico di un centinaio di euro. Affermavano inoltre che una disposizione testa- mentaria, per avere efficacia revocativa dell'originaria designazione del beneficiario, dovreb- be essere esplicita ed inequivoca, mentre la disposizione in esame, benché formulata dal testa- tore in modo ampio, era tuttavia inidonea a ricomprendere gli investimenti effettuati dal Bal- latore nelle due polizze assicurative de quibus, in quanto doveva ritenersi equivoca e non esplicita. Inoltre, tali polizze erano state stipulate non con , bensì con un altro CP_8 soggetto giuridico, cioè e comunque non avevano natura finanziaria, ma solo Parte_6 assicurativa, e quindi non costituivano un investimento in senso tecnico.
Chiedevano pertanto i convenuti la reiezione della domanda nei loro confronti proposta, con il favore delle spese.
Gli attori, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., riconoscevano il fondamento del rilievo dei convenuti relativo all'effettivo importo da corrispondere, riducendo la somma ri- chiesta ad euro 20.247,90 pro capite.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Giudice, con ordinanza in data 21.12.2023, respingeva le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni
Precisate quindi come sopra le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I convenuti hanno eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, af- fermando, quanto al che egli non risulta tra i beneficiari delle due polizze vita in Pt_5 questione, e, quanto alla , che le domande degli attori trovano titolo in un rapporto assi- Pt_4 curativo che impone prestazioni a carico esclusivamente della Compagnia assicurativa.
Tale eccezione è totalmente infondata, in quanto l'art. 662 cod. civ. (Onere della prestazione del legato) stabilisce testualmente che: “Il testatore può porre la prestazione del legato a cari- co degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto”.
Poiché nel caso in esame, il testatore non ha disposto alcunchè in ordine alla prestazione dei legati per cui è causa, è del tutto evidente che i due eredi, attuali convenuti, sono tenuti ad adempiere alla prestazione dei legati stessi, ciascuno in proporzione alla rispettiva quota ere- ditaria (così, Cass. 30.05.1967, n. 1181) e sono quindi legittimati passivamente nel presente giudizio.
In ordine all'ulteriore eccezione sollevata dai convenuti, i quali sostengono che gli attori non avrebbero contestato in modo puntuale le circostanze e le loro argomentazioni, è sufficiente rilevare che alla prima udienza la difesa degli attori ha espressamente contestato il contenuto
4 delle comparse avversarie, svolgendo quindi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. precise e tempestive contestazioni (v. in proposito, Cass. 29.11.20213, n. 26859, Cass. Ord.
12.03.2019, n. 7093).
Passando all'esame del merito, si osserva che, con il testamento olografo in data 19.11.2019, il testatore ha nominato eredi universali, in parti uguali tra loro, i due ni- Persona_1 poti convenuti, e , ed ha beneficiato, oltre ai predetti, anche gli al- Parte_4 Parte_5 tri nipoti, la sorella, gli enti religiosi e le suore missionarie, attribuendo a titolo di legato, in parti uguali ai tredici beneficiari (tutti specificamente indicati per nome e cognome, le nipoti ed i nipoti, la sorella, la , il Monastero, le suore missionarie), “tutto quanto si trova CP_4 depositato ed investito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello”.
La domanda attorea si fonda sul disposto della norma dettata in tema di designazione del be- neficiario di una polizza sulla vita dall'art. 1920, 2° comma, ultima parte, cod. civ., secondo cui: “Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a fa- vore di una determinata persona”.
La disposizione testamentaria de qua rientra nell'ambito di tale previsione normativa, poiché il de cuius ha disposto: … “Lego tutto quanto si trova depositato ed investito in qualsiasi for- ma presso l'ufficio postale di Revello, in parti uguali, ai miei nipoti……”, attribuendo quindi ai soggetti citati anche gli investimenti effettuati nelle due polizze vita di cui si tratta e deter- minando così una nuova designazione dei beneficiari, incompatibile con la precedente desi- gnazione effettuata al momento della sottoscrizione delle polizze e quindi revocativa della stessa.
Ciò appare in linea con il disposto dell'art. 1920, 2° comma, cod. civ., collegato con l'art. 1921, primo comma, cod. civ., secondo cui la precedente designazione può essere revocata in una delle forme nelle quali la medesima può essere fatta ai sensi dell'art. 1920.
Peraltro, ai fini della corretta interpretazione della disposizione testamentaria citata e della sua idoneità (alla luce dell'art. 1920 citato) a ricomprendere nell'attribuzione patrimoniale le somme assicurate con le due polizze vita in questione, è necessario esaminare la portata e l'oggetto dell'attribuzione patrimoniale fatta dal testatore, sia sotto il profilo del tenore lette- rale della disposizione testamentaria, sia sotto il profilo della ricerca della volontà effettiva del testatore, secondo i criteri ermeneutici in tema di interpretazione della volontà testamentaria.
Sotto il primo profilo, la disposizione testamentaria (“…. “Lego tutto quanto si trova deposi- tato ed investito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello, in parti uguali, ai miei nipoti , , , , Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Parte_3 Parte_1
, , a mia sorella , al mio CU , al Parte_7 CP_1 Controparte_5 Persona_2 di Revello, alla di Re- Controparte_9 Controparte_7 vello ed alle due suore revellesi missionarie in terre lontane: e Persona_3 CP_10
”) è formulata in modo così ampio ed omnicomprensivo (il testatore attribuisce ai benefi-
[...] ciari…tutto quanto…..depositato ed investito…..in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di
Revello….) da ricomprendere nell'attribuzione, non solo tutto quanto depositato (cioè i depo- siti nel conto corrente e nel libretto), ma anche tutto quanto investito in qualsiasi forma, e quindi, anche le due polizze sulla vita, che, appunto, sono state stipulate dal de cuius presso
5 l'ufficio postale di Revello, che aveva curato la stipulazione del contratto, emesso le polizze, provveduto a ricevere il versamento dei relativi premi e che aveva seguito l'intera gestione delle polizze (compresi i due riscatti parziali). Ciò è confermato dalle polizze stesse, in cui appunto il luogo di emissione e sottoscrizione delle Polizze è sempre “in Revello”, così come in Revello risultano sottoscritti dal gli atti gestione ed i rimborsi parziali (v. docc. Per_1 nn. 2, 2 bis, 3, 3 bis ed 8 dei convenuti).
Per tale attribuzione patrimoniale, il testatore ha utilizzato l'espressione più ampia possibile:
“tutto quanto”, riferendola non solo a quanto depositato sui libretti o conti correnti, ma anche a quanto investito, aggiungendo, riguardo agli investimenti, l'ulteriore espressione maggior- mente estensiva “in qualsiasi forma”, tale da ricomprendere ogni forma di investimento, e quindi anche le due polizze sulla vita, che alla funzione assicurativo-previdenziale, tipica del- la polizza vita, uniscono anche la funzione di investimento.
La formulazione omnicomprensiva utilizzata dal testatore evidenzia la volontà di non trala- sciare alcunchè (tutto quanto depositato ed investito in qualsiasi forma), e di attribuire ai tre- dici beneficiari anche le somme investite nelle polizze assicurative.
Secondo il meccanismo previsto dall'art. 1920, secondo comma, cod. civ. (secondo cui,
“Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona”), tale nuova designazione ha l'effetto di revocare le precedenti designazioni (tutte fatte precedentemente alla redazione del testamento), in quanto è incompa- tibile con le precedenti designazioni, per effetto di tale norma.
La volontà del testatore di attribuire le somme assicurate investite nelle due polizze a tutti quanti i nipoti, alla sorella, alla Parrocchia, al Monastero ed alle suore missionarie, risulta chiaramente dal tenore letterale della disposizione testamentaria, mentre la circostanza che tutti i tredici beneficiari di tale disposizione fossero tenuti in grande considerazione da parte del testatore (e fossero quindi meritevoli di un lascito più consistente e dignitoso e non soltan- to di “un lascito meramente simbolico”, come sostenuto dai convenuti) è dimostrata dal fatto che i primi due soggetti dell'elenco sono proprio i due nipoti prediletti, cioè e Parte_5
, nominati eredi dallo zio. Parte_4
Inoltre, con questa disposizione (di effetto revocativo della precedente designazione della sola
, il testatore ha attribuito una quota delle somme assicurate anche al suo nipote Parte_4 diretto (mentre con la precedente designazione le somme assicurate sarebbero Parte_5 andate soltanto alla di lui moglie , ripristinando quella parità di trattamento tra i Parte_4 due odierni convenuti che il testatore ha ribadito anche nella disposizione istitutiva di eredi, nominandoli eredi in parti uguali, senza manifestare preferenze per l'uno o per l'altra.
Ulteriore dimostrazione del fatto che il de cuius voleva dividere tutto il suo patrimonio mobi- liare tra tutti i nipoti e gli altri beneficiari è data anche dalla disposizione (al punto 3 del te- stamento) con cui lo stesso attribuisce a la somma di € 15.000,00 per le spese del Parte_4 funerale e delle messe di suffragio. Infatti, tale ulteriore attribuzione di euro 15.000,00 a Pt_4 non avrebbe alcun senso nell'ipotesi in cui lo zio avesse voluto che tutti i soldi delle
[...] polizze andassero ad essa, perchè la sarebbe già stata beneficiaria dell'intero asse mobi- Pt_4 liare (oltre 260.000,00 euro) e non avrebbe avuto necessità di ulteriori 15.000,00 euro per af-
6 frontare le spese funeratizie e per le messe di suffragio.
Inoltre, la disposizione patrimoniale in questione costituisce l'incipit del testamento, è la pri- ma disposizione di contenuto patrimoniale e quindi doveva rivestire primaria importanza nella mente del testatore, sia per l'entità dell'attribuzione patrimoniale che superava i 250.000,00 euro, sia per la posizione che occupa nel contesto della scheda. Non si tratta quindi di una di- sposizione marginale e residuale, avente ad oggetto un lascito modesto e solo simbolico.
La preminenza di tale disposizione risulta evidente dal fatto che l'attribuzione in eredità della villetta di abitazione, con garages e giardino, viene scritta solo al punto 4) del testamento, e con una terminologia che appare quasi residuale (…. “Per tutto quanto sopra non disposto, nomino miei eredi universali, in parti uguali tra loro, i miei nipoti e Parte_5 CP_11
[...
”), lasciando intendere che, nella mente del testatore, la disposizione che attribuiva in ere- dità la villetta, con garage e cortile, aveva minore importanza economica rispetto a quella at- tributiva delle somme assicurate.
Pertanto, sia l'interpretazione letterale della disposizione testamentaria, sia l'interpretazione della scheda testamentaria nel suo complesso, concordano nel far ritenere che la volontà del testatore fosse proprio quella di attribuire le somme assicurate investite nelle due polizze a tutti quanti i nipoti, alla sorella, alla Parrocchia, al Monastero ed alle suore missionarie, con una nuova designazione dei beneficiari, revocativa della precedente.
L'assunto dei convenuti, peraltro del tutto indimostrato, secondo cui lo zio Persona_1 avrebbe avuto buoni rapporti familiari soltanto con un nipote, cioè con e la di Parte_5 lui moglie , e non con gli altri familiari, è smentito in primo luogo dall'analisi del- Parte_4 la scheda testamentaria nel suo complesso, da cui emerge il legame del de cuius con la sorella,
i nipoti, il Monastero, la Parrocchia e le suore missionarie.
La tesi dei convenuti, secondo cui i tredici soggetti beneficiari della disposizione testamenta- ria de qua sarebbero stati meritevoli soltanto di “un lascito meramente simbolico”, contrasta anche con il fatto che i primi due soggetti dell'elenco sono proprio i due nipoti prediletti, cioè
e , che sicuramente agli occhi dello zio erano ben meritevoli, tanto Parte_5 Parte_4 da essere nominati eredi.
I convenuti sostengono che una disposizione testamentaria, per avere efficacia revocativa dell'originaria designazione del beneficiario, dev'essere esplicita ed inequivoca e richiamano le statuizioni di alcune sentenze della Cassazione (Cass. Sez. Un. 30.04.2021, n. 11421, e
Cass. 03.01.2023, n. 39, che si richiama alla prima). Tali sentenze, tuttavia, non sono applica- bili al caso in esame, in quanto si riferiscono al diverso caso in cui il testatore abbia prima de- signato come beneficiari della polizza vita gli eredi legittimi e successivamente abbia fatto te- stamento, nominando degli eredi testamentari.
I due casi sono evidentemente molto diversi, in quanto, nel primo caso, l'attribuzione delle somme assicurate fatta nel testamento ad una persona determinata (ex art. all'art 1920 c.c., comma 2, ultima parte), è incompatibile con la persistenza di una originaria e precedente de- signazione, che risulta quindi implicitamente revocata;
l'incompatibilità è in re ipsa, ed infatti, né la giurisprudenza, né l'art. 1920, 2° comma, richiedono che la revoca debba avere carattere esplicito ed inequivoco.
7 Nel secondo caso invece, ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come beneficiari i propri eredi legittimi, la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, nè quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, in quanto la sopravvenuta istituzione testamentaria non crea alcun conflitto di disposizioni in- compatibili.
La diversità tra i due casi esaminati e la differente disciplina emerge chiaramente dalla lettura della sentenza della Cassazione (Sez. Un. 30.04.2021, n. 11421), la quale nella motivazione rileva che ……” ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come beneficiari i propri "eredi legittimi", la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, nè quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest'ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell'art. 1921 c.c. (e dunque dell'art. 1920 c.c., comma 2) e allorchè comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso. La sovrapposizio- ne tra l'iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai vantaggi dell'assicurazione (nella quale il contraente si era avvalso di una descrizione per relationem dei destinatari del beneficio, in- dicando all'assicuratore coloro che all'epoca della designazione erano in astratto i suoi "eredi
(legittimi)") e la sopravvenuta istituzione testamentaria (nella quale il disponente non provve- de a revocare quella designazione e neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permet- te dell'art. 1920 c.c., comma 2, u.p.) non crea alcun conflitto di disposizioni incompatibili, nè sollecita una propensione per il favor testamentis a discapito della volontà attributiva esplici- tata nel contratto assicurativo ……(omissis)……. L'eventuale istituzione di erede per testa- mento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri "eredi (legittimi)" quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla presta- zione assicurativa”.
E proprio l'inciso: “e neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permette dell'art. 1920 c.c., comma 2, u.p.”, conferisce rilievo al fatto che l'attribuzione della somma assicurata ex art. 1920, 2° comma, equivale per legge ad una nuova designazione, che, essendo del tutto incompatibile con un'eventuale precedente designazione, ha un effetto revocativo implicito, che non necessita di ulteriori manifestazioni di volontà esplicita ed inequivoca.
In proposito, i convenuti citano una sentenza del Tribunale di Verona, che ha ritenuto un'espressione similare a quella in esame, del seguente tenore: “Beni mobili, inclusi il denaro, gli investimenti bancari e non solo”, non sufficientemente esplicita ed inequivoca per configu- rare una revoca dell'originaria designazione del beneficiario (Trib. Verona 15.11.2016, n.
243).
Tale pronuncia non appare peraltro condivisibile, poiché ritiene necessario il carattere esplici- to ed inequivoco della revoca, mentre, come si è detto, le Sezioni Unite della Cassazione sta- biliscono che l'attribuzione della somma assicurata ex art. 1920, 2° comma, equivale ad una nuova designazione, la quale, essendo del tutto incompatibile con un'eventuale precedente designazione, ha un effetto revocativo implicito, che non necessita di ulteriori manifestazioni
8 di volontà esplicita ed inequivoca.
Sul punto, appare invece condivisibile ed in linea con i principi espressi dalla Cassazione la sentenza del Tribunale di Palermo (Sez. II, 22.01.2003), che, con riferimento ad una locuzio- ne simile a quella in esame, con cui il testatore attribuiva alla moglie (…”la piena proprietà di tutti i beni mobili, compreso denaro e titoli di qualsiasi tipo”), ha ritenuto la disposizione te- stamentaria idonea a revocare la precedente designazione di beneficiario, attuando quindi una nuova designazione.
Sostengono i convenuti che l'espressione “Lego tutto quanto si trova depositato ed investito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello” non individuerebbe le due polizze vita de quibus, in quanto tali polizze sarebbero state contratte non con le , bensì con CP_8 un altro soggetto giuridico, Parte_6
L'eccezione, peraltro meramente formalistica, è del tutto infondata, in primo luogo, poiché
è una società che fa parte del gruppo , da cui è controllata (v. Parte_6 CP_8 doc. n. 6 degli attori). Il suo stesso nome richiama infatti la stretta connessione e dipendenza con le , e tutta la promozione dei prodotti di , tra cui le polizze sulla CP_8 Parte_6 vita, viene effettuata proprio sul sito di . CP_8
Inoltre, l'investimento in queste due polizze è stato proposto al dalle Per_1 CP_8 presso l'ufficio postale di Revello, entrambe le polizze sono state emesse e sottoscritte quell'ufficio postale, ove il ha effettuato l'investimento, versando il relativo premio;
Per_1 anche tutta la successiva gestione delle due polizze si è svolta presso l'ufficio postale di Re- vello, e cioé l'incasso delle cedole annuali, la richiesta dei due riscatti parziali e la loro liqui- dazione (v. le polizze e gli atti di gestione, prodotti dalla convenuta : docc. nn. 2, 2 Parte_6 bis, 3, 3 bis e 8).
Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente la volontà del testatore, che, quando legava ai nipoti “…..” tutto quanto si trova depositato ed investito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello”, intendeva riferirsi anche alle consistenti somme investite nelle due poliz- ze assicurative, avendo accumulato e gestito i suoi risparmi mobiliari presso l'Ufficio postale di Revello, ove aveva anche investito nelle due polizze assicurative, emesse e sottoscritte in
Revello, ove annualmente riscuoteva le cedole.
Inoltre, presso l'Ufficio postale di Revello c'erano solo due tipologie di beni mobiliari: le somme depositate nei conti correnti e nei libretti di risparmio e le somme investite nelle due polizze assicurative, mentre non c'era nessun'altra forma di investimento, come provato dalla dichiarazione delle (v. doc. n. 3 dei convenuti). CP_8
Quindi, è del tutto infondata l'eccezione di , secondo cui il legato potrebbe riferirsi Parte_6 ad altri supposti investimenti in essere presso le Poste di Revello, di cui peraltro non vi è trac- cia.
Infine, la convenuta sostiene che la locuzione in esame non potrebbe riferirsi alle Parte_6 due polizze assicurative, in quanto le stesse non avrebbero una natura finanziaria, ma solo as- sicurativa e quindi non costituirebbero un investimento in senso tecnico.
Anche questa eccezione, di natura meramente formale, è infondata ed è in contrasto con la stessa disciplina contrattuale delle polizze, che, nelle condizioni generali di polizza (prodotte
9 dalla stessa ), definisce la natura di queste polizze espressamente come forme di in- Parte_6 vestimento.
In ogni caso, nella vicenda in esame, le caratteristiche tecnico-finanziarie delle polizze non hanno alcuna rilevanza, posto che ciò che rileva è soltanto l'accertamento della volontà del testatore, prescindendo dal fatto che il medesimo abbia conoscenze finanziarie ed abbia utiliz- zato un linguaggio tecnico, oppure abbia utilizzato il concetto di investimento, come viene in- teso nella comune accezione, cioè come una forma di utilizzazione dei risparmi per l'acquisto di un prodotto che garantisca un rendimento annuale (appunto, le cedole annuali) e la restitu- zione del capitale a scadenza (come appunto, sono le due polizze de quibus). Proprio il testa- tore, comunque, ha superato ogni difficoltà tecnica di qualificazione dell'investimento (di na- tura finanziaria o solo assicurativa), quando ha utilizzato la dicitura “in qualsiasi forma”, così comprendendo tutte le forme di investimento, nessuna esclusa.
Ad abundantiam, occorre comunque rilevare che la natura di investimento in senso ampio del- le due polizze de quibus è innegabile ed emerge sia dalle condizioni contrattuali di polizza, sia dalle attività promozionali attuate da per vendere ai clienti risparmiatori queste CP_8 polizze.
Così, nella scheda informativa della Polizza Postapresente Cedola (v. doc. n. 3 di ), Parte_6 la natura di investimento è chiaramente affermata dall'assicuratore, laddove al punto 2 “carat- teristiche del contratto”, si legge: “Il contratto può soddisfare l'esigenza di chi intende incas- sare, ad ogni ricorrenza annua, i rendimenti derivanti dall'investimento di un capitale in un'unica soluzione e, contemporaneamente, di destinare un capitale ai beneficiari designati in caso di morte dell'assicurato”.
Nelle condizioni contrattuali delle due Polizze vita (strutturate nella stessa maniera e qualifi- cate come polizze “con partecipazione agli utili”) si fa sempre esplicito riferimento alla reddi- tività del capitale investito (v. ad es. pag. 7 della Nota Informativa della Polizza Postapresente
Plus, doc. n. 2 di ). Parte_6
Infine, le attività promozionali di , riportate sul sito delle sono univo- Parte_6 CP_8 che nell'includere l'acquisto di una polizza vita tra le varie forme di investimento (v. doc. n. 8 degli attori).
Sulla base di tali considerazioni quindi, la domanda proposta dagli attori dev'essere accolta, con conseguente condanna dei convenuti, e , al pagamento, in fa- Parte_4 Parte_5 vore dei predetti, dell'importo di € 20.247,90 per ciascuno, pari ad un tredicesimo ciascuno dell'importo complessivo liquidato. Il tutto oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora (12.04.2021) al saldo.
Gli attori hanno infatti preso atto di due riscatti parziali effettuati dal de cuius, che hanno ri- dotto l'ammontare del capitale assicurato ad € 263.222,73 complessivi, e conseguentemente hanno ridotto la loro domanda richiedendo l'importo di € 20.247,90 per ciascuno, pari ad un tredicesimo ciascuno dell'importo complessivo liquidato.
L'accoglimento della domanda proposta dagli attori comporta la condanna dei convenuti
[...]
e in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute CP_12 Parte_4 dai medesimi nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione da
10 euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 ed i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Riguardo alla posizione della convenuta occorre rilevare che, conformemen- Parte_6 te a quanto previsto nelle Condizioni di Polizza di entrambi i prodotti assicurativi acquistati dal de cuius, al netto dei riscatti effettuati in vita dal predetto, ha liquidato le poliz- Parte_6 ze in oggetto in favore della convenuta unico soggetto designato quale beneficia- Parte_4 rio delle stesse (cfr. docc.
2.b e 3.b).
, a fronte delle richieste di liquidazione formulate dalla (v. doc. n. 8 di Parte_6 Pt_4 Pt_6
), ha versato in suo favore, in qualità di beneficiaria: quanto alla Polizza Plus, in data
[...]
26.08.2020, l'importo di euro 244.276,63; quanto alla Polizza Cedola, in data 25.08.2020,
l'importo di euro 18.946,10.
Alla luce di ciò, deve ritenersi che abbia correttamente adempiuto alle proprie ob- Parte_6 bligazioni, liquidando le prestazioni dovute in virtù delle già menzionate polizze alla benefi- ciaria designata che ne aveva fatto richiesta.
La Compagnia assicuratrice ha infatti corrisposto in buona fede l'ammontare delle polizze a chi era indicato come beneficiario, prima dell'inizio della presente causa (agosto 2020), e quindi la domanda proposta nei suoi confronti dev'essere respinta.
Gli attori peraltro sono stati costretti a convenire nel presente giudizio anche , di Parte_6 fronte al diniego di quest'ultima di fornire informazioni circa l'ammontare delle polizze in questione ed il relativo beneficiario, per cui sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dichiara tenuti e condanna i convenuti e Parte_4 Parte_5 al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 20.247,90 a
[...] Parte_1
di € 20.247,90 a , di € 20.247,90 a , di €
[...] Parte_7 CP_1
20.247,90 a , di € 20.247,90 a , oltre agli interessi legali Controparte_2 Parte_3 dalla data della messa in mora (12.04.2021) al saldo;
2) condanna e al pagamento delle Parte_4 Parte_5 spese processuali sostenute dagli attori nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 14.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%;
3) respinge la domanda proposta dagli attori nei confronti di Parte_6
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Cuneo 03/10/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo MA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3413/2022 R.G. promossa da:
, residente in [...], Parte_1 Parte_2
, residente in [...], , residente in [...],
[...] CP_1 Controparte_2
, residente in [...], , residente in [...], tutti elettivamen-
[...] Parte_3 te domiciliati in Cuneo, presso lo studio dell'avv. G. Allione, che li rappresenta e difende per deleghe in calce all'atto di citazione
A T T O R I
C O N T R O
, residente in [...], Parte_4 Parte_5
residente in [...], elettivamente domiciliati in Saluzzo, presso lo studio
[...] dell'avv. M. Dastrù, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. V. Piemonte per delega allegata alla comparsa di risposta
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, ivi Parte_6 elettivamente domiciliata, presso lo studio degli avv. G. Altieri e M. Monaco Sorge, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di risposta
C O N V E N U T I
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. G. Allione per gli attori così conclude:
“Contrariis reiectis, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove o diverse;
In via istruttoria: previa, occorrendo, revoca e/o modifica dell'ordinanza del 21/12/2023; previa, solo occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, ammissione di prova per in- terpello e testi sui capi dedotti nell'atto di citazione del 20/12/2022 (capi dal n. 1 al n. 11), nella II memoria ex art. 183 c.p.c. (capi da n. 1 a n. 32) e nella III memoria ex art. 183 c.p.c., con i testi indicati;
1 opponendosi all'ammissione dei mezzi di prova ex adverso dedotti per i motivi indicati nella
III memoria 183 c.p.c. e previa ammissione di prova contraria, con i testi indicati nelle memo- rie II e III ex art. 183 c.p.c. depositate in atti, sui capi di prova avversari eventualmente am- messi;
- dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti , Parte_4 CP_3
e , a pagare, in via alternativa e/o solidale tra loro, per le causali
[...] Parte_6 di cui in atto di citazione, la somma di € 20.247,90 (o la veriore somma meglio vista e deter- minanda in corso di causa) a ciascuno degli odierni attori e precisamente a pagare € 20.247,90
a , € 20.247,90 a , € 20.247,90 a Parte_1 Parte_7 CP_1
, € 20.247,90 a , € 20.247,90 a , o le veriori somme
[...] Controparte_2 Parte_3 meglio viste e determinande in corso di causa, oltre gli interessi al tasso legale maturati sulle rispettive somme a decorrere dal 27/05/2020 sino al saldo effettivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa.”
Gli avv. M. Dastrù e V. Piemonte per i convenuti e così conclu- Parte_4 Parte_5 dono:
“Voglia il Giudice, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dato atto che gli attori non hanno titolo nei confronti dei convenuti ed in particolare della sig.ra , avendo costei ricevuto in buona fede il pagamento da Parte_4 parte dell'unico soggetto giuridico obbligato a pagare i premi assicurativi di cui è causa;
dato atto che il testamento non contiene alcuna disposizione di revoca della originaria desi- gnazione della quale beneficiarie delle polizze vita di cui è causa;
Pt_4
dato atto che dette polizze, in considerazione del soggetto contraente, non possono conside- rarsi equiparabili ai prodotti/depositi/investimenti insistenti nell'Ufficio Postale di Revello;
dato atto che l'importo pertoccante a ciascun attore sarebbe in ipotesi pari ad euro 20.247,90;
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti;
Nel merito: respingere le pretese attoree tutte ed assolvere parte resistente da ogni avversaria domanda;
In via subordinata (con riserva di gravame): dato atto che la sig.ra ha ottenuto il com- Pt_4 plessivo importo di euro 263.222,73, limitare ad euro 20.247,90 importo pro capite eventual- mente spettante a ciascun attore;
In ogni caso: con vittoria delle spese ed onorari di causa.”
Gli avv. G. Altieri e M. Monaco Sorge per la convenuta così concludono: Parte_6
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni e causali esposte in narrativa e per quante ancora si diranno: in via principale: rigettare ogni domanda da chiunque promossa nel presente giudizio in dan- no di in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_6 in via gradata e condizionata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche par- ziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare il diritto di in persona Parte_6 del legale rappresentante pro tempore, a sentirsi manlevare e tenere indenne e/o, in ogni caso, ripetere da ogni somma che la stessa fosse tenuta a corri- Parte_4 spondere agli attori, con condanna della predetta alla refu- Parte_4
2 sione dei predetti importi in favore di in persona del legale rappresentante Parte_6 pro tempore;
in ogni caso: con vittoria di onorari e spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2022, , Parte_1 Parte_7
, e convenivano in giudizio
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_3 davanti a questo Tribunale e , esponendo che, il Parte_4 Parte_5 Parte_6 loro zio, rimasto vedovo, senza figli né ascendenti, era deceduto lascian- Persona_1 do un testamento olografo datato 19.11.2019, con cui aveva nominato eredi universali, in parti uguali tra loro, i due nipoti convenuti, e , beneficiando, oltre ai Parte_4 Parte_5 predetti, anche gli altri nipoti, la sorella e gli enti religiosi, la , le suore missionarie. CP_4
Infatti, il testamento del de cuius disponeva: …. “Lego tutto quanto si trova depositato ed in- vestito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello, in parti uguali, ai miei nipoti
, , , , , Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_7
[...
, , a mia sorella , al mio CU , al CP_1 Controparte_5 Persona_2 [...]
di Revello, alla di Revello ed Controparte_6 Controparte_7 alle due suore revellesi missionarie in terre lontane: e ”. Persona_3 Persona_4
Lamentavano peraltro gli attori che i due eredi, e , avevano suddi- Parte_4 Parte_5 viso in tredici parti soltanto le somme depositate sul conto corrente del de cuius (inviando a ciascuno dei legatari soltanto la somma di € 110,15), ma non le somme investite in due poliz- ze sulla vita di stipulate presso l'Ufficio postale di Revello: Parte_6
- la polizza n. 50003581157, denominata Postapresente Plus, premio versato € 250.000,00, data effetto 25/07/2006, a vita intera;
- la polizza n. 50006879119, denominata Postapresente Cedola, premio versato € 50.000,00, data effetto polizza 08/09/2011, a vita intera.
Gli attori assumevano che la disposizione testamentaria in esame (“Lego tutto quanto si trova depositato ed investito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello, in parti uguali, ai miei nipoti……”), per la sua dizione ampia ed onnicomprensiva, ricomprendeva nell'attribuzione patrimoniale non solo tutto quanto ivi depositato (cioè i depositi nel conto corrente e nel libretto), ma anche tutto quanto investito in qualsiasi forma (e quindi anche le suddette polizze sulla vita), in quanto comportava l'attribuzione di tali somme investite e la nuova designazione dei beneficiari, revocativa della precedente designazione, in forza dello specifico disposto normativo, dettato in tema di designazione del beneficiario di una polizza vita, dall'art. 1920, 2° comma, ultima parte, cod. civ., secondo cui: “Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata perso- na”.
Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano quindi la condanna dei convenuti a pagare a ciascu- no di essi la somma di € 23.076,92, loro spettante in forza della disposizione testamentaria di- sposta dal de cuius, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio, i convenuti e , nonché Parte_4 Parte_5 Parte_6
3 eccepivano che il de cuius aveva avuto un rapporto affettivo e familiare solo con Parte_4
e , mentre non aveva avuto rapporti con le altre nipoti, la sorella, e neppure con Parte_5 la Parrocchia e con le suore missionarie, sicchè tutti questi soggetti avrebbero meritato solo un lascito simbolico di un centinaio di euro. Affermavano inoltre che una disposizione testa- mentaria, per avere efficacia revocativa dell'originaria designazione del beneficiario, dovreb- be essere esplicita ed inequivoca, mentre la disposizione in esame, benché formulata dal testa- tore in modo ampio, era tuttavia inidonea a ricomprendere gli investimenti effettuati dal Bal- latore nelle due polizze assicurative de quibus, in quanto doveva ritenersi equivoca e non esplicita. Inoltre, tali polizze erano state stipulate non con , bensì con un altro CP_8 soggetto giuridico, cioè e comunque non avevano natura finanziaria, ma solo Parte_6 assicurativa, e quindi non costituivano un investimento in senso tecnico.
Chiedevano pertanto i convenuti la reiezione della domanda nei loro confronti proposta, con il favore delle spese.
Gli attori, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., riconoscevano il fondamento del rilievo dei convenuti relativo all'effettivo importo da corrispondere, riducendo la somma ri- chiesta ad euro 20.247,90 pro capite.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Giudice, con ordinanza in data 21.12.2023, respingeva le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni
Precisate quindi come sopra le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice unico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I convenuti hanno eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, af- fermando, quanto al che egli non risulta tra i beneficiari delle due polizze vita in Pt_5 questione, e, quanto alla , che le domande degli attori trovano titolo in un rapporto assi- Pt_4 curativo che impone prestazioni a carico esclusivamente della Compagnia assicurativa.
Tale eccezione è totalmente infondata, in quanto l'art. 662 cod. civ. (Onere della prestazione del legato) stabilisce testualmente che: “Il testatore può porre la prestazione del legato a cari- co degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto”.
Poiché nel caso in esame, il testatore non ha disposto alcunchè in ordine alla prestazione dei legati per cui è causa, è del tutto evidente che i due eredi, attuali convenuti, sono tenuti ad adempiere alla prestazione dei legati stessi, ciascuno in proporzione alla rispettiva quota ere- ditaria (così, Cass. 30.05.1967, n. 1181) e sono quindi legittimati passivamente nel presente giudizio.
In ordine all'ulteriore eccezione sollevata dai convenuti, i quali sostengono che gli attori non avrebbero contestato in modo puntuale le circostanze e le loro argomentazioni, è sufficiente rilevare che alla prima udienza la difesa degli attori ha espressamente contestato il contenuto
4 delle comparse avversarie, svolgendo quindi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. precise e tempestive contestazioni (v. in proposito, Cass. 29.11.20213, n. 26859, Cass. Ord.
12.03.2019, n. 7093).
Passando all'esame del merito, si osserva che, con il testamento olografo in data 19.11.2019, il testatore ha nominato eredi universali, in parti uguali tra loro, i due ni- Persona_1 poti convenuti, e , ed ha beneficiato, oltre ai predetti, anche gli al- Parte_4 Parte_5 tri nipoti, la sorella, gli enti religiosi e le suore missionarie, attribuendo a titolo di legato, in parti uguali ai tredici beneficiari (tutti specificamente indicati per nome e cognome, le nipoti ed i nipoti, la sorella, la , il Monastero, le suore missionarie), “tutto quanto si trova CP_4 depositato ed investito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello”.
La domanda attorea si fonda sul disposto della norma dettata in tema di designazione del be- neficiario di una polizza sulla vita dall'art. 1920, 2° comma, ultima parte, cod. civ., secondo cui: “Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a fa- vore di una determinata persona”.
La disposizione testamentaria de qua rientra nell'ambito di tale previsione normativa, poiché il de cuius ha disposto: … “Lego tutto quanto si trova depositato ed investito in qualsiasi for- ma presso l'ufficio postale di Revello, in parti uguali, ai miei nipoti……”, attribuendo quindi ai soggetti citati anche gli investimenti effettuati nelle due polizze vita di cui si tratta e deter- minando così una nuova designazione dei beneficiari, incompatibile con la precedente desi- gnazione effettuata al momento della sottoscrizione delle polizze e quindi revocativa della stessa.
Ciò appare in linea con il disposto dell'art. 1920, 2° comma, cod. civ., collegato con l'art. 1921, primo comma, cod. civ., secondo cui la precedente designazione può essere revocata in una delle forme nelle quali la medesima può essere fatta ai sensi dell'art. 1920.
Peraltro, ai fini della corretta interpretazione della disposizione testamentaria citata e della sua idoneità (alla luce dell'art. 1920 citato) a ricomprendere nell'attribuzione patrimoniale le somme assicurate con le due polizze vita in questione, è necessario esaminare la portata e l'oggetto dell'attribuzione patrimoniale fatta dal testatore, sia sotto il profilo del tenore lette- rale della disposizione testamentaria, sia sotto il profilo della ricerca della volontà effettiva del testatore, secondo i criteri ermeneutici in tema di interpretazione della volontà testamentaria.
Sotto il primo profilo, la disposizione testamentaria (“…. “Lego tutto quanto si trova deposi- tato ed investito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello, in parti uguali, ai miei nipoti , , , , Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Parte_3 Parte_1
, , a mia sorella , al mio CU , al Parte_7 CP_1 Controparte_5 Persona_2 di Revello, alla di Re- Controparte_9 Controparte_7 vello ed alle due suore revellesi missionarie in terre lontane: e Persona_3 CP_10
”) è formulata in modo così ampio ed omnicomprensivo (il testatore attribuisce ai benefi-
[...] ciari…tutto quanto…..depositato ed investito…..in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di
Revello….) da ricomprendere nell'attribuzione, non solo tutto quanto depositato (cioè i depo- siti nel conto corrente e nel libretto), ma anche tutto quanto investito in qualsiasi forma, e quindi, anche le due polizze sulla vita, che, appunto, sono state stipulate dal de cuius presso
5 l'ufficio postale di Revello, che aveva curato la stipulazione del contratto, emesso le polizze, provveduto a ricevere il versamento dei relativi premi e che aveva seguito l'intera gestione delle polizze (compresi i due riscatti parziali). Ciò è confermato dalle polizze stesse, in cui appunto il luogo di emissione e sottoscrizione delle Polizze è sempre “in Revello”, così come in Revello risultano sottoscritti dal gli atti gestione ed i rimborsi parziali (v. docc. Per_1 nn. 2, 2 bis, 3, 3 bis ed 8 dei convenuti).
Per tale attribuzione patrimoniale, il testatore ha utilizzato l'espressione più ampia possibile:
“tutto quanto”, riferendola non solo a quanto depositato sui libretti o conti correnti, ma anche a quanto investito, aggiungendo, riguardo agli investimenti, l'ulteriore espressione maggior- mente estensiva “in qualsiasi forma”, tale da ricomprendere ogni forma di investimento, e quindi anche le due polizze sulla vita, che alla funzione assicurativo-previdenziale, tipica del- la polizza vita, uniscono anche la funzione di investimento.
La formulazione omnicomprensiva utilizzata dal testatore evidenzia la volontà di non trala- sciare alcunchè (tutto quanto depositato ed investito in qualsiasi forma), e di attribuire ai tre- dici beneficiari anche le somme investite nelle polizze assicurative.
Secondo il meccanismo previsto dall'art. 1920, secondo comma, cod. civ. (secondo cui,
“Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona”), tale nuova designazione ha l'effetto di revocare le precedenti designazioni (tutte fatte precedentemente alla redazione del testamento), in quanto è incompa- tibile con le precedenti designazioni, per effetto di tale norma.
La volontà del testatore di attribuire le somme assicurate investite nelle due polizze a tutti quanti i nipoti, alla sorella, alla Parrocchia, al Monastero ed alle suore missionarie, risulta chiaramente dal tenore letterale della disposizione testamentaria, mentre la circostanza che tutti i tredici beneficiari di tale disposizione fossero tenuti in grande considerazione da parte del testatore (e fossero quindi meritevoli di un lascito più consistente e dignitoso e non soltan- to di “un lascito meramente simbolico”, come sostenuto dai convenuti) è dimostrata dal fatto che i primi due soggetti dell'elenco sono proprio i due nipoti prediletti, cioè e Parte_5
, nominati eredi dallo zio. Parte_4
Inoltre, con questa disposizione (di effetto revocativo della precedente designazione della sola
, il testatore ha attribuito una quota delle somme assicurate anche al suo nipote Parte_4 diretto (mentre con la precedente designazione le somme assicurate sarebbero Parte_5 andate soltanto alla di lui moglie , ripristinando quella parità di trattamento tra i Parte_4 due odierni convenuti che il testatore ha ribadito anche nella disposizione istitutiva di eredi, nominandoli eredi in parti uguali, senza manifestare preferenze per l'uno o per l'altra.
Ulteriore dimostrazione del fatto che il de cuius voleva dividere tutto il suo patrimonio mobi- liare tra tutti i nipoti e gli altri beneficiari è data anche dalla disposizione (al punto 3 del te- stamento) con cui lo stesso attribuisce a la somma di € 15.000,00 per le spese del Parte_4 funerale e delle messe di suffragio. Infatti, tale ulteriore attribuzione di euro 15.000,00 a Pt_4 non avrebbe alcun senso nell'ipotesi in cui lo zio avesse voluto che tutti i soldi delle
[...] polizze andassero ad essa, perchè la sarebbe già stata beneficiaria dell'intero asse mobi- Pt_4 liare (oltre 260.000,00 euro) e non avrebbe avuto necessità di ulteriori 15.000,00 euro per af-
6 frontare le spese funeratizie e per le messe di suffragio.
Inoltre, la disposizione patrimoniale in questione costituisce l'incipit del testamento, è la pri- ma disposizione di contenuto patrimoniale e quindi doveva rivestire primaria importanza nella mente del testatore, sia per l'entità dell'attribuzione patrimoniale che superava i 250.000,00 euro, sia per la posizione che occupa nel contesto della scheda. Non si tratta quindi di una di- sposizione marginale e residuale, avente ad oggetto un lascito modesto e solo simbolico.
La preminenza di tale disposizione risulta evidente dal fatto che l'attribuzione in eredità della villetta di abitazione, con garages e giardino, viene scritta solo al punto 4) del testamento, e con una terminologia che appare quasi residuale (…. “Per tutto quanto sopra non disposto, nomino miei eredi universali, in parti uguali tra loro, i miei nipoti e Parte_5 CP_11
[...
”), lasciando intendere che, nella mente del testatore, la disposizione che attribuiva in ere- dità la villetta, con garage e cortile, aveva minore importanza economica rispetto a quella at- tributiva delle somme assicurate.
Pertanto, sia l'interpretazione letterale della disposizione testamentaria, sia l'interpretazione della scheda testamentaria nel suo complesso, concordano nel far ritenere che la volontà del testatore fosse proprio quella di attribuire le somme assicurate investite nelle due polizze a tutti quanti i nipoti, alla sorella, alla Parrocchia, al Monastero ed alle suore missionarie, con una nuova designazione dei beneficiari, revocativa della precedente.
L'assunto dei convenuti, peraltro del tutto indimostrato, secondo cui lo zio Persona_1 avrebbe avuto buoni rapporti familiari soltanto con un nipote, cioè con e la di Parte_5 lui moglie , e non con gli altri familiari, è smentito in primo luogo dall'analisi del- Parte_4 la scheda testamentaria nel suo complesso, da cui emerge il legame del de cuius con la sorella,
i nipoti, il Monastero, la Parrocchia e le suore missionarie.
La tesi dei convenuti, secondo cui i tredici soggetti beneficiari della disposizione testamenta- ria de qua sarebbero stati meritevoli soltanto di “un lascito meramente simbolico”, contrasta anche con il fatto che i primi due soggetti dell'elenco sono proprio i due nipoti prediletti, cioè
e , che sicuramente agli occhi dello zio erano ben meritevoli, tanto Parte_5 Parte_4 da essere nominati eredi.
I convenuti sostengono che una disposizione testamentaria, per avere efficacia revocativa dell'originaria designazione del beneficiario, dev'essere esplicita ed inequivoca e richiamano le statuizioni di alcune sentenze della Cassazione (Cass. Sez. Un. 30.04.2021, n. 11421, e
Cass. 03.01.2023, n. 39, che si richiama alla prima). Tali sentenze, tuttavia, non sono applica- bili al caso in esame, in quanto si riferiscono al diverso caso in cui il testatore abbia prima de- signato come beneficiari della polizza vita gli eredi legittimi e successivamente abbia fatto te- stamento, nominando degli eredi testamentari.
I due casi sono evidentemente molto diversi, in quanto, nel primo caso, l'attribuzione delle somme assicurate fatta nel testamento ad una persona determinata (ex art. all'art 1920 c.c., comma 2, ultima parte), è incompatibile con la persistenza di una originaria e precedente de- signazione, che risulta quindi implicitamente revocata;
l'incompatibilità è in re ipsa, ed infatti, né la giurisprudenza, né l'art. 1920, 2° comma, richiedono che la revoca debba avere carattere esplicito ed inequivoco.
7 Nel secondo caso invece, ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come beneficiari i propri eredi legittimi, la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, nè quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, in quanto la sopravvenuta istituzione testamentaria non crea alcun conflitto di disposizioni in- compatibili.
La diversità tra i due casi esaminati e la differente disciplina emerge chiaramente dalla lettura della sentenza della Cassazione (Sez. Un. 30.04.2021, n. 11421), la quale nella motivazione rileva che ……” ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come beneficiari i propri "eredi legittimi", la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, nè quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest'ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell'art. 1921 c.c. (e dunque dell'art. 1920 c.c., comma 2) e allorchè comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso. La sovrapposizio- ne tra l'iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai vantaggi dell'assicurazione (nella quale il contraente si era avvalso di una descrizione per relationem dei destinatari del beneficio, in- dicando all'assicuratore coloro che all'epoca della designazione erano in astratto i suoi "eredi
(legittimi)") e la sopravvenuta istituzione testamentaria (nella quale il disponente non provve- de a revocare quella designazione e neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permet- te dell'art. 1920 c.c., comma 2, u.p.) non crea alcun conflitto di disposizioni incompatibili, nè sollecita una propensione per il favor testamentis a discapito della volontà attributiva esplici- tata nel contratto assicurativo ……(omissis)……. L'eventuale istituzione di erede per testa- mento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri "eredi (legittimi)" quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, né come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, né come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla presta- zione assicurativa”.
E proprio l'inciso: “e neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permette dell'art. 1920 c.c., comma 2, u.p.”, conferisce rilievo al fatto che l'attribuzione della somma assicurata ex art. 1920, 2° comma, equivale per legge ad una nuova designazione, che, essendo del tutto incompatibile con un'eventuale precedente designazione, ha un effetto revocativo implicito, che non necessita di ulteriori manifestazioni di volontà esplicita ed inequivoca.
In proposito, i convenuti citano una sentenza del Tribunale di Verona, che ha ritenuto un'espressione similare a quella in esame, del seguente tenore: “Beni mobili, inclusi il denaro, gli investimenti bancari e non solo”, non sufficientemente esplicita ed inequivoca per configu- rare una revoca dell'originaria designazione del beneficiario (Trib. Verona 15.11.2016, n.
243).
Tale pronuncia non appare peraltro condivisibile, poiché ritiene necessario il carattere esplici- to ed inequivoco della revoca, mentre, come si è detto, le Sezioni Unite della Cassazione sta- biliscono che l'attribuzione della somma assicurata ex art. 1920, 2° comma, equivale ad una nuova designazione, la quale, essendo del tutto incompatibile con un'eventuale precedente designazione, ha un effetto revocativo implicito, che non necessita di ulteriori manifestazioni
8 di volontà esplicita ed inequivoca.
Sul punto, appare invece condivisibile ed in linea con i principi espressi dalla Cassazione la sentenza del Tribunale di Palermo (Sez. II, 22.01.2003), che, con riferimento ad una locuzio- ne simile a quella in esame, con cui il testatore attribuiva alla moglie (…”la piena proprietà di tutti i beni mobili, compreso denaro e titoli di qualsiasi tipo”), ha ritenuto la disposizione te- stamentaria idonea a revocare la precedente designazione di beneficiario, attuando quindi una nuova designazione.
Sostengono i convenuti che l'espressione “Lego tutto quanto si trova depositato ed investito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello” non individuerebbe le due polizze vita de quibus, in quanto tali polizze sarebbero state contratte non con le , bensì con CP_8 un altro soggetto giuridico, Parte_6
L'eccezione, peraltro meramente formalistica, è del tutto infondata, in primo luogo, poiché
è una società che fa parte del gruppo , da cui è controllata (v. Parte_6 CP_8 doc. n. 6 degli attori). Il suo stesso nome richiama infatti la stretta connessione e dipendenza con le , e tutta la promozione dei prodotti di , tra cui le polizze sulla CP_8 Parte_6 vita, viene effettuata proprio sul sito di . CP_8
Inoltre, l'investimento in queste due polizze è stato proposto al dalle Per_1 CP_8 presso l'ufficio postale di Revello, entrambe le polizze sono state emesse e sottoscritte quell'ufficio postale, ove il ha effettuato l'investimento, versando il relativo premio;
Per_1 anche tutta la successiva gestione delle due polizze si è svolta presso l'ufficio postale di Re- vello, e cioé l'incasso delle cedole annuali, la richiesta dei due riscatti parziali e la loro liqui- dazione (v. le polizze e gli atti di gestione, prodotti dalla convenuta : docc. nn. 2, 2 Parte_6 bis, 3, 3 bis e 8).
Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente la volontà del testatore, che, quando legava ai nipoti “…..” tutto quanto si trova depositato ed investito in qualsiasi forma presso l'ufficio postale di Revello”, intendeva riferirsi anche alle consistenti somme investite nelle due poliz- ze assicurative, avendo accumulato e gestito i suoi risparmi mobiliari presso l'Ufficio postale di Revello, ove aveva anche investito nelle due polizze assicurative, emesse e sottoscritte in
Revello, ove annualmente riscuoteva le cedole.
Inoltre, presso l'Ufficio postale di Revello c'erano solo due tipologie di beni mobiliari: le somme depositate nei conti correnti e nei libretti di risparmio e le somme investite nelle due polizze assicurative, mentre non c'era nessun'altra forma di investimento, come provato dalla dichiarazione delle (v. doc. n. 3 dei convenuti). CP_8
Quindi, è del tutto infondata l'eccezione di , secondo cui il legato potrebbe riferirsi Parte_6 ad altri supposti investimenti in essere presso le Poste di Revello, di cui peraltro non vi è trac- cia.
Infine, la convenuta sostiene che la locuzione in esame non potrebbe riferirsi alle Parte_6 due polizze assicurative, in quanto le stesse non avrebbero una natura finanziaria, ma solo as- sicurativa e quindi non costituirebbero un investimento in senso tecnico.
Anche questa eccezione, di natura meramente formale, è infondata ed è in contrasto con la stessa disciplina contrattuale delle polizze, che, nelle condizioni generali di polizza (prodotte
9 dalla stessa ), definisce la natura di queste polizze espressamente come forme di in- Parte_6 vestimento.
In ogni caso, nella vicenda in esame, le caratteristiche tecnico-finanziarie delle polizze non hanno alcuna rilevanza, posto che ciò che rileva è soltanto l'accertamento della volontà del testatore, prescindendo dal fatto che il medesimo abbia conoscenze finanziarie ed abbia utiliz- zato un linguaggio tecnico, oppure abbia utilizzato il concetto di investimento, come viene in- teso nella comune accezione, cioè come una forma di utilizzazione dei risparmi per l'acquisto di un prodotto che garantisca un rendimento annuale (appunto, le cedole annuali) e la restitu- zione del capitale a scadenza (come appunto, sono le due polizze de quibus). Proprio il testa- tore, comunque, ha superato ogni difficoltà tecnica di qualificazione dell'investimento (di na- tura finanziaria o solo assicurativa), quando ha utilizzato la dicitura “in qualsiasi forma”, così comprendendo tutte le forme di investimento, nessuna esclusa.
Ad abundantiam, occorre comunque rilevare che la natura di investimento in senso ampio del- le due polizze de quibus è innegabile ed emerge sia dalle condizioni contrattuali di polizza, sia dalle attività promozionali attuate da per vendere ai clienti risparmiatori queste CP_8 polizze.
Così, nella scheda informativa della Polizza Postapresente Cedola (v. doc. n. 3 di ), Parte_6 la natura di investimento è chiaramente affermata dall'assicuratore, laddove al punto 2 “carat- teristiche del contratto”, si legge: “Il contratto può soddisfare l'esigenza di chi intende incas- sare, ad ogni ricorrenza annua, i rendimenti derivanti dall'investimento di un capitale in un'unica soluzione e, contemporaneamente, di destinare un capitale ai beneficiari designati in caso di morte dell'assicurato”.
Nelle condizioni contrattuali delle due Polizze vita (strutturate nella stessa maniera e qualifi- cate come polizze “con partecipazione agli utili”) si fa sempre esplicito riferimento alla reddi- tività del capitale investito (v. ad es. pag. 7 della Nota Informativa della Polizza Postapresente
Plus, doc. n. 2 di ). Parte_6
Infine, le attività promozionali di , riportate sul sito delle sono univo- Parte_6 CP_8 che nell'includere l'acquisto di una polizza vita tra le varie forme di investimento (v. doc. n. 8 degli attori).
Sulla base di tali considerazioni quindi, la domanda proposta dagli attori dev'essere accolta, con conseguente condanna dei convenuti, e , al pagamento, in fa- Parte_4 Parte_5 vore dei predetti, dell'importo di € 20.247,90 per ciascuno, pari ad un tredicesimo ciascuno dell'importo complessivo liquidato. Il tutto oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora (12.04.2021) al saldo.
Gli attori hanno infatti preso atto di due riscatti parziali effettuati dal de cuius, che hanno ri- dotto l'ammontare del capitale assicurato ad € 263.222,73 complessivi, e conseguentemente hanno ridotto la loro domanda richiedendo l'importo di € 20.247,90 per ciascuno, pari ad un tredicesimo ciascuno dell'importo complessivo liquidato.
L'accoglimento della domanda proposta dagli attori comporta la condanna dei convenuti
[...]
e in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute CP_12 Parte_4 dai medesimi nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione da
10 euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 ed i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Riguardo alla posizione della convenuta occorre rilevare che, conformemen- Parte_6 te a quanto previsto nelle Condizioni di Polizza di entrambi i prodotti assicurativi acquistati dal de cuius, al netto dei riscatti effettuati in vita dal predetto, ha liquidato le poliz- Parte_6 ze in oggetto in favore della convenuta unico soggetto designato quale beneficia- Parte_4 rio delle stesse (cfr. docc.
2.b e 3.b).
, a fronte delle richieste di liquidazione formulate dalla (v. doc. n. 8 di Parte_6 Pt_4 Pt_6
), ha versato in suo favore, in qualità di beneficiaria: quanto alla Polizza Plus, in data
[...]
26.08.2020, l'importo di euro 244.276,63; quanto alla Polizza Cedola, in data 25.08.2020,
l'importo di euro 18.946,10.
Alla luce di ciò, deve ritenersi che abbia correttamente adempiuto alle proprie ob- Parte_6 bligazioni, liquidando le prestazioni dovute in virtù delle già menzionate polizze alla benefi- ciaria designata che ne aveva fatto richiesta.
La Compagnia assicuratrice ha infatti corrisposto in buona fede l'ammontare delle polizze a chi era indicato come beneficiario, prima dell'inizio della presente causa (agosto 2020), e quindi la domanda proposta nei suoi confronti dev'essere respinta.
Gli attori peraltro sono stati costretti a convenire nel presente giudizio anche , di Parte_6 fronte al diniego di quest'ultima di fornire informazioni circa l'ammontare delle polizze in questione ed il relativo beneficiario, per cui sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dichiara tenuti e condanna i convenuti e Parte_4 Parte_5 al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 20.247,90 a
[...] Parte_1
di € 20.247,90 a , di € 20.247,90 a , di €
[...] Parte_7 CP_1
20.247,90 a , di € 20.247,90 a , oltre agli interessi legali Controparte_2 Parte_3 dalla data della messa in mora (12.04.2021) al saldo;
2) condanna e al pagamento delle Parte_4 Parte_5 spese processuali sostenute dagli attori nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 14.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%;
3) respinge la domanda proposta dagli attori nei confronti di Parte_6
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Cuneo 03/10/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo MA
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