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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
- Giudice dott. Alessandro Carra
dott. Michele Grande
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4669/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nisi, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentata e difesa dall' avv. Davide Polimeno, come da mandato in atti;
Parte 2
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 12.8.2012; di aver generato un figlio, nato in data [...];
-
di essere stati destinatari della sentenza di separazione n. 934/2018 resa dal Tribunale di Lecce in
-
data 12.3.2018 R.G. n. 10296/2015; di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi dodici mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
- disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- relativamente al diritto di visita del sig. Parte 1 I considerata l'età del minore Per 1, il padre avrà la libertà di stabilire, previo accordo con il minore, tempi e modalità degli incontri con il figlio e, comunque, avrà il diritto di stare con il minore secondo il seguente calendario: due pomeriggi e settimana (3 ore a pomeriggio) e la domenica a settimane alterne dalle 12 alle 18; i genitori concorderanno liberamente quali giorni - di cui 7 giorni durante l'estate e 3 giorni nel periodo natalizio, pasquale e di fine anno il minore potrà trascorrere con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo, concordando pure l'eventuale pernottamento;
- confermare l'obbligo del sig. Parte 1 di versare alla Sig.ra Parte 3 entro il 15 di ciascun mese, quale contributo al mantenimento mensile del figlio minore Per_1, la somma di €. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT alle seguenti coordinate bancarie:
[...]; le parti concordano che l'assegno unico universale erogato dall' CP_1 spetterà integralmente alla sig.ra Parte 3 ;
Parte 1- confermare che il sig. contribuirà nella misura del 50%, e secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce, alle spese straordinarie necessarie per il figlio Per 1 di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa;
le comunicazioni attinenti a tali spese avverranno anche a mezzo whatsapp al numero di telefono del sig. Pt 1 - I coniugi si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto anche con il minore e si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza propri e del figlio, come per legge, nonché eventuali variazioni dei propri indirizzi e-mail;
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 12.8.2012 in Cutrofiano (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 9 parte I anno 2012, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 21.11.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1I coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti il comune figlio, compresa la scelta della scuola, eventuali visite specialistiche, la scelta di attività ludico sportive e post-scolastiche;
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
- Giudice dott. Alessandro Carra
dott. Michele Grande
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4669/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nisi, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentata e difesa dall' avv. Davide Polimeno, come da mandato in atti;
Parte 2
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 12.8.2012; di aver generato un figlio, nato in data [...];
-
di essere stati destinatari della sentenza di separazione n. 934/2018 resa dal Tribunale di Lecce in
-
data 12.3.2018 R.G. n. 10296/2015; di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi dodici mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
- disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- relativamente al diritto di visita del sig. Parte 1 I considerata l'età del minore Per 1, il padre avrà la libertà di stabilire, previo accordo con il minore, tempi e modalità degli incontri con il figlio e, comunque, avrà il diritto di stare con il minore secondo il seguente calendario: due pomeriggi e settimana (3 ore a pomeriggio) e la domenica a settimane alterne dalle 12 alle 18; i genitori concorderanno liberamente quali giorni - di cui 7 giorni durante l'estate e 3 giorni nel periodo natalizio, pasquale e di fine anno il minore potrà trascorrere con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo, concordando pure l'eventuale pernottamento;
- confermare l'obbligo del sig. Parte 1 di versare alla Sig.ra Parte 3 entro il 15 di ciascun mese, quale contributo al mantenimento mensile del figlio minore Per_1, la somma di €. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT alle seguenti coordinate bancarie:
[...]; le parti concordano che l'assegno unico universale erogato dall' CP_1 spetterà integralmente alla sig.ra Parte 3 ;
Parte 1- confermare che il sig. contribuirà nella misura del 50%, e secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce, alle spese straordinarie necessarie per il figlio Per 1 di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa;
le comunicazioni attinenti a tali spese avverranno anche a mezzo whatsapp al numero di telefono del sig. Pt 1 - I coniugi si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto anche con il minore e si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza propri e del figlio, come per legge, nonché eventuali variazioni dei propri indirizzi e-mail;
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 12.8.2012 in Cutrofiano (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 9 parte I anno 2012, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 21.11.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1I coniugi si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti il comune figlio, compresa la scelta della scuola, eventuali visite specialistiche, la scelta di attività ludico sportive e post-scolastiche;