Sentenza breve 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 26/02/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00383/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensiva
a) del provvedimento di rigetto, No. -OMISSIS- relativo alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ex art. 103 c. 10 lett. B del D.L. 34/2020, emesso dalla Questura di Salerno in data -OMISSIS-venuto a conoscenza del ricorrente soltanto in data -OMISSIS-;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- la dott.ssa ON SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso instaurato dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale recante n. R.G. -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso avverso il silenzio asseritamente serbato in relazione all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata alla Questura di Salerno in data-OMISSIS-
Nell’ambito del predetto giudizio, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questa Sezione ha disposto incombenti istruttori e, segnatamente, il deposito da parte dell’Amministrazione dell’Interno di “ una relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi quali siano gli esiti degli accertamenti e delle verifiche di competenza dell’Ufficio Immigrazione della Questura, con riferimento alla segnalazione Schengen risultante a carico del ricorrente inserita da altro Stato membro, fornendo, altresì, la pertinente documentazione a comprova, ove ostensibile, ovvero la determinazione finale, eventualmente adottata, sull’istanza di permesso di soggiorno inoltrata dal ricorrente; che al predetto adempimento istruttorio l’amministrazione intimata debba provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza istruttoria ”.
Con sentenza n. -OMISSIS-, constatata la mancata ottemperanza dell’Amministrazione all’ordinanza collegiale suddetta, è stato accolto il ricorso e, per l’effetto, ordinato all’Amministrazione di provvedere – con atto espresso e motivato – nel termine di trenta giorni dalla notifica.
Dolendosi della perdurante inerzia dell’Amministrazione, il Sig. -OMISSIS- ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza resa all’esito del predetto giudizio sul silenzio.
Il relativo ricorso in ottemperanza veniva iscritto con il numero di R.G. -OMISSIS-
In quella sede, in vista della camera di consiglio, fissata per il giorno-OMISSIS- la difesa erariale rappresentava che “ il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente in data -OMISSIS- con la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103, comma 1 D.L. 34/2020 si era già concluso – mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato – in data -OMISSIS- ”.
Per tale motivo, alla camera di consiglio dell’-OMISSIS-, il Collegio, con ordinanza n.-OMISSIS-
- rilevava che il titolo azionato (sent. n.-OMISSIS- “ allo stato, risulta ineseguibile a cagione dell’esistenza del precedente atto del -OMISSIS-motivato ed espresso, e, dunque, della mancanza del presupposto stesso di una actio contra silentium ”;
- disponeva la rimessione in termini in favore del ricorrente per consentire l’eventuale impugnazione del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- fissava per il prosieguo dell’esame la camera di consiglio del -OMISSIS-
2. Con il presente ricorso autonomo (recante RG n. -OMISSIS- il ricorrente, a seguito della rimessione in termini (concesso con l’ordinanza n. -OMISSIS- nell’ambito del giudizio RG-OMISSIS-), ha agito per l’annullamento del provvedimento impugnato n. -OMISSIS- - con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ex art. 103 c. 10 lett. b del D.L. 34/2020 - emesso dalla Questura di Salerno in data -OMISSIS- e venuto a conoscenza del ricorrente soltanto in data -OMISSIS- (in occasione di memorie depositate dalla difesa erariale nel giudizio di ottemperanza RG n.-OMISSIS- di cui al punto 1).
2.1. In estrema sintesi, il ricorso è affidato a due motivi di censura con cui il ricorrente lamenta l’omessa notifica del provvedimento di diniego del -OMISSIS- (primo motivo) e l’illegittimità dello stesso diniego in quanto fondato unicamente sull’esistenza di una segnalazione Schengen a suo carico, senza alcuna valutazione – in concreto – della pericolosità del richiedente né alcuna ulteriore specificazione (secondo motivo).
3. L’amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del -OMISSIS-, dopo aver dato rituale avviso di possibile definizione della controversia con sentenza breve, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
5.1. Il diniego gravato è stato motivato sulla sola scorta di una segnalazione del cittadino straniero come persona inammissibile sul territorio Schengen dal -OMISSIS- segnalazione operata dalla Germania con inserimento nel sistema SIS (Sistema di informazione Schengen).
5.1.1. La giurisprudenza amministrativa maggioritaria, da cui questa Sezione ha in passato ritenuto di non discostarsi, ha avuto modo di affermare la tesi secondo cui la predetta segnalazione, fatta pervenire ai sensi dell'Accordo di Schengen da parte del Paese inseritore ai fini della non ammissione dello straniero nel territorio dello Stato, sarebbe causa preclusiva dell'ingresso e/o soggiorno dello straniero sul territorio nazionale e l’atto che ne deriva (rigetto della richiesta) avrebbe natura vincolata.
La sua adozione presupporrebbe soltanto una verifica dell'esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero e della sua attuale - al momento della adozione del provvedimento - validità ed efficacia mentre andrebbe esclusa la sussistenza di un obbligo per l'Amministrazione di verificare i presupposti e la natura dell'iscrizione, quando vi è certezza dell'identità del soggetto (cfr. Tar Campania Napoli, Sez. VI n. 5073 del 04.07.2025; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 16.10.2023 n. 1266; TAR Campania, Salerno, Sez. III, 13.09.2023 n. 1982).
5.1.2. Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di confermare che “ la segnalazione di inammissibilità dell’ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen preclude, in radice, ogni possibilità di ottenere il richiesto provvedimento di regolarizzazione dello straniero presente in Italia. Il provvedimento di diniego, pertanto è correttamente motivato attraverso il riferimento all’atto adottato in altro Stato dell’area Schengen, senza alcuna necessità di argomentare ulteriormente in ordine alla concreta pericolosità del cittadino extracomunitario o di vagliare la legittimità e correttezza di tale atto ” (Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2021, n. 6901).
5.1.3. Tuttavia, in contrasto con tali assunti, la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 6/2026, pubblicata in data 28.01.2026, sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10 lett. b) D.L. 34/2020, sollevata dalla III Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3759 del 05.05.2025, ha dichiarato la parziale illegittimità della norma “ nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno ”.
Per la parte che qui interessa, la Corte ha evidenziato quanto segue:
“ 5.3.− La recente evoluzione della disciplina sovranazionale va ancor più nella direzione di imporre una valutazione in concreto circa il rilievo della segnalazione Schengen in funzione del rilascio o della proroga di un titolo di soggiorno.
Il regolamento n. 2018/1861/UE, che ha significativamente inciso sulla disciplina del SIS, ha infatti previsto, innanzitutto, che «Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS» (art. 21, paragrafo 1).
Dopo avere affermato che un cittadino straniero, «alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circostanze personali […] e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno» (art. 24, paragrafo 1, lettera a), può essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica anche quando «ha eluso o tentato di eludere la normativa dell’Unione o nazionale che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri» (art. 24, paragrafo 2, lettera c), il regolamento ridisciplina profondamente il meccanismo della consultazione preventiva, contestualmente sopprimendo il richiamato art. 25 Conv. Schengen (art. 64).
L’art. 27, che è quello che maggiormente viene in rilievo in questa sede, prevede infatti che:
«Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in conformità delle disposizioni seguenti:
a) lo Stato membro di rilascio consulta lo Stato membro segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
b) lo Stato membro segnalante risponde alla richiesta di consultazione entro dieci giorni di calendario;
c) l’assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera b) implica che lo Stato membro segnalante non si oppone al rilascio o alla proroga del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata;
d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
e) lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante; e
f) se lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua intenzione o la sua decisione di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.
La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata spetta allo Stato membro di rilascio».
Ne risulta che la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. ”.
5.2. Ciò posto, nel caso di specie non emerge se la segnalazione Shengen su cui il Questore ha fondato il proprio diniego sia stata adottata unicamente in quanto l’odierno ricorrente abbia fatto ingresso irregolare in territorio tedesco (ad es. perché sprovvisto di visto), ovvero in presenza di ulteriori e più gravi ragioni, non indicate, quali la commissione di fatti criminosi attestanti la pericolosità sociale del ricorrente per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale (cfr. art. 96, comma 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985).
5.3. Inoltre, risulta che sia mancata l’acquisizione delle informazioni necessarie ad una compiuta valutazione e decisione sul caso concreto “ avviando, all’occorrenza, la procedura di consultazione preliminare di cui all’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ”.
5.4. Neppure vi è traccia degli esiti del necessario bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica nello spazio comune della zona Schengen, in ossequio agli obblighi di fonte convenzionale, ed esigenze di tutela della vita privata e familiare radicata dallo straniero nel Paese del sistema Schengen, bilanciamento reso ancor più indispensabile se si considera, in punto di fatto, che il ricorrente aveva già sottoscritto contratto di soggiorno con il datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Salerno e risulta, da quanto emerge ex actis , da tempo impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una società edile con mansioni di operaio.
5.5. Sotto altro profilo, le esigenze di attivazione del contraddittorio procedimentale risultano frustrate, mostrandosi insoddisfacente la menzione generica della segnalazione del cittadino straniero come persona inammissibile sul territorio Schengen dal -OMISSIS- operata dalla Germania con inserimento nel sistema SIS (Sistema di informazione Schengen).
6. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione dell’Interno, in sede di riesercizio del potere, di valutare in concreto il rilievo della segnalazione Schengen a carico del ricorrente ai fini del giudizio di pericolosità del medesimo e delle conseguenti determinazioni in merito alla sua istanza di regolarizzazione.
7. Stante la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci al tempo della presentazione del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
8. Va confermata l’ammissione al gratuito patrocinio, disposta in via provvisoria dall’apposita Commissione con decreto n. 5/2026, statuendo quanto segue con riferimento agli onorari e spese dovuti al difensore:
- visto l’art. 82 del d.p.r. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei «valori medi delle tariffe professionali vigenti», tenuto conto dell’impegno professionale;
- visto l’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014: «ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»;
- ritenuto, alla stregua delle richiamate previsioni normative ed in relazione al grado di difficoltà della controversia, che sia congrua la determinazione in complessivi € 1.000,00, oltre a spese generali ed accessori, come dovuti per legge, della somma spettante al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto per i motivi di cui in motivazione, disponendone il riesame da parte della Questura di Salerno.
Spese compensate.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Avv. Ivana Nicolò, a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, la somma di € 1.000,00, oltre a spese generali ed accessori, come dovuti per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
ER RU, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
ON SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON SA | ER RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.